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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1912/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della udienza del 4.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912/2018 R.G.L. TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
p.ta e difesa, giusta procura in calce ricorso introduttivo, C.F._1 dall'Avv. Cozzi Antonello, con cui elett.te domicilia in C.da Milordo n. 20, Lauria (PZ);
RICORRENTE E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Mazzaferri Susanna in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la presente sentenza viene depositata nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.. Trova, inoltre, applicazione l'art. 132 cod. proc. civ., in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale, conviene, comunque, riassumere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 12.09.2018, l'epigrafata ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' in data 23.11.2017, una nota con cui le veniva comunicata la CP_1 corresponsio restazioni di disoccupazione agricola non spettanti;
perciò l' CP_2 chiedeva - ad avviso della ricorrente senza fornire alcuna motivazione - la restituzione di un importo pari ad Euro 3.582,94. Deduceva, altresì, di non aver mai ricevuto solleciti e/o diffide e di aver, pertanto, inoltrato, in data 14.03.2018, apposito ricorso amministrativo al Comitato provinciale, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno. Riceveva, poi, in data 19.06.2018, una seconda missiva con cui le veniva comunicata l'applicazione di una trattenuta sulla disoccupazione agricola 2017, da considerarsi illegittima. Con il ricorso per cui si procede, l'odierna ricorrente, in applicazione dell'art. 80, R.D. n. 1422/1924 e dell'art. 52, L. n. 88/1989 - in quanto “percettore in buona fede” e sprovvisto di dolo -, chiedeva “in via principale, dichiarare che nulla è dovuto … per intervenuta prescrizione del presunto credito e, per l'effetto, ordinare all' la restituzione dell'illegittima trattenuta effettuata ed CP_1 eventualmente effettuanda;
in subordine, di e che nulla è dovuto … per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del presunto credito e, per l'effetto, ordinare all la restituzione dell'illegittima CP_1 trattenuta effettuata ed eventualmente effettuanda”, con condann al pagamento delle CP_1 competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1.1. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva la legittimità della richiesta di CP_2 ripetizione di indebito, evidenziando 'importo calcolato (Euro 3.582,94) fosse scaturito “dalla liquidazione della ds agricola per l'anno 2010 e cancellata in quanto la signora era in mobilità dal 23.07.2005 al 31.12.2010. (…) L'indebito per il periodo indicato è dovuto in quanto trattasi di doppia prestazione”, ex art. 7, L. 223/91. Eccepiva, inoltre, la mancata allegazione da parte della ricorrente dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito, nonché l'inapplicabilità, al caso di specie, della normativa invocata in sede di ricorso, ritenendo, altresì, l'insussistenza della invocata intervenuta prescrizione/decadenza. Alla udienza del 4.06.2025, dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
2. La domanda è infondata. Deve innanzi tutto essere valutata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente. In mancanza di una disciplina specifica, alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento del pagamento. Nel caso di specie, risulta che l'indebito è riferito all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010. E', inoltre, incontestato tra le parti che il pagamento della disoccupazione agricola è avvenuto in data 19.07.2011. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione, deducendo che le comunicazioni di indebito gli sono pervenute il 23.11.2017. Alcuna prescrizione decennale è, quindi, maturata, tenuto conto delle date sopra riportate. Rispetto alle somme, non prescritte, va, poi, esaminato l'ulteriore motivo dedotto in ricorso ed attinente all'invocata sanatoria prevista per gli indebiti previdenziali. Ebbene, va dichiarata l'inapplicabilità al caso di specie della sanatoria prevista dalle leggi 662/1996 e 448/2001 con riferimento alle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola;
tali disposizioni, infatti, si riferiscono all'indebita erogazione di “prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia”. Nel caso in esame, invece, si tratta di indebito relativo alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, non qualificabile come “prestazioni pensionistiche” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamenti di famiglia”. In tal senso si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di CP_1 disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. 12146/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche.
Pag. 2 di 3 Nella nota inviata alla ricorrente il 23.11.2017, infatti, testualmente si legge: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Nella nota del 21.11.2017, pure depositata dalla parte ricorrente si legge: “Reiezione ds: ha percepito 240 giornate di disoccupazione ordinaria.” Appare evidente che non sussiste il difetto di motivazione, pure lamentato nel ricorso introduttivo. Ed invero, l'indebito di € 3.582,94 è scaturito dalla liquidazione della DS agricola per l'anno 2010, ritenuta non dovuta in quanto la ricorrente era in mobilità dal 23.07.2005 al 31.12.2010, percependo il trattamento di mobilità come da documentazione allegata. La prestazione è stata riliquidata inserendo i giorni del trattamento di mobilità; ne è scaturito l'indebito che in questa sede si contesta. Le somme per il periodo indicato sono dovute in quanto trattasi di doppia prestazione. Infatti, non è dovuta l'indennità di disoccupazione agricola nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Tanto è stato confermato dal Messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011, ma risulta dal disposto CP_1 dell'art. 7 della Legge n. 223/91, precisa che “l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione”. Nel contempo, si rileva che nessuna eccezione circa il merito dell'indebito è stata opposta dalla ricorrente cui invece spetta di provare – ma non si è offerta di farlo - che la prestazione di cui chiede la restituzione è dovuta. Infatti, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. In assenza di allegazioni che la prestazione sia indebita, va considerato pacifico il fatto storico oggetto della richiesta di indebito. Risultano, quindi, ripetibili le somme corrisposte alla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2010. Quanto all'eccezione di decadenza la stessa è infondata poiché l'iscrizione a ruolo è solo una delle modalità che ha l' a disposizione per il recupero dei propri crediti. In ogni CP_1 caso l'art. 25 Dlgs n. 46/99 prevede la decadenza solo con riguardo a contributi e premi;
nel caso che ci occupa non ricorre tale ipotesi. Sebbene non risulti depositata dichiarazione di esenzione, le spese di lite possono compensarsi integralmente, tenuto conto delle ragioni a base della decisione per come innanzi esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della udienza del 4.06.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912/2018 R.G.L. TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
p.ta e difesa, giusta procura in calce ricorso introduttivo, C.F._1 dall'Avv. Cozzi Antonello, con cui elett.te domicilia in C.da Milordo n. 20, Lauria (PZ);
RICORRENTE E
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Mazzaferri Susanna in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che la presente sentenza viene depositata nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note di udienza ex art. 127 ter c.p.c.. Trova, inoltre, applicazione l'art. 132 cod. proc. civ., in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Al fine di garantire un ordinato iter motivazionale, conviene, comunque, riassumere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. Con ricorso depositato in data 12.09.2018, l'epigrafata ricorrente deduceva di aver ricevuto dall' in data 23.11.2017, una nota con cui le veniva comunicata la CP_1 corresponsio restazioni di disoccupazione agricola non spettanti;
perciò l' CP_2 chiedeva - ad avviso della ricorrente senza fornire alcuna motivazione - la restituzione di un importo pari ad Euro 3.582,94. Deduceva, altresì, di non aver mai ricevuto solleciti e/o diffide e di aver, pertanto, inoltrato, in data 14.03.2018, apposito ricorso amministrativo al Comitato provinciale, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno. Riceveva, poi, in data 19.06.2018, una seconda missiva con cui le veniva comunicata l'applicazione di una trattenuta sulla disoccupazione agricola 2017, da considerarsi illegittima. Con il ricorso per cui si procede, l'odierna ricorrente, in applicazione dell'art. 80, R.D. n. 1422/1924 e dell'art. 52, L. n. 88/1989 - in quanto “percettore in buona fede” e sprovvisto di dolo -, chiedeva “in via principale, dichiarare che nulla è dovuto … per intervenuta prescrizione del presunto credito e, per l'effetto, ordinare all' la restituzione dell'illegittima trattenuta effettuata ed CP_1 eventualmente effettuanda;
in subordine, di e che nulla è dovuto … per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del presunto credito e, per l'effetto, ordinare all la restituzione dell'illegittima CP_1 trattenuta effettuata ed eventualmente effettuanda”, con condann al pagamento delle CP_1 competenze, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1.1. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva la legittimità della richiesta di CP_2 ripetizione di indebito, evidenziando 'importo calcolato (Euro 3.582,94) fosse scaturito “dalla liquidazione della ds agricola per l'anno 2010 e cancellata in quanto la signora era in mobilità dal 23.07.2005 al 31.12.2010. (…) L'indebito per il periodo indicato è dovuto in quanto trattasi di doppia prestazione”, ex art. 7, L. 223/91. Eccepiva, inoltre, la mancata allegazione da parte della ricorrente dei fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito, nonché l'inapplicabilità, al caso di specie, della normativa invocata in sede di ricorso, ritenendo, altresì, l'insussistenza della invocata intervenuta prescrizione/decadenza. Alla udienza del 4.06.2025, dopo alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
2. La domanda è infondata. Deve innanzi tutto essere valutata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente. In mancanza di una disciplina specifica, alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal momento del pagamento. Nel caso di specie, risulta che l'indebito è riferito all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010. E', inoltre, incontestato tra le parti che il pagamento della disoccupazione agricola è avvenuto in data 19.07.2011. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione, deducendo che le comunicazioni di indebito gli sono pervenute il 23.11.2017. Alcuna prescrizione decennale è, quindi, maturata, tenuto conto delle date sopra riportate. Rispetto alle somme, non prescritte, va, poi, esaminato l'ulteriore motivo dedotto in ricorso ed attinente all'invocata sanatoria prevista per gli indebiti previdenziali. Ebbene, va dichiarata l'inapplicabilità al caso di specie della sanatoria prevista dalle leggi 662/1996 e 448/2001 con riferimento alle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola;
tali disposizioni, infatti, si riferiscono all'indebita erogazione di “prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia”. Nel caso in esame, invece, si tratta di indebito relativo alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, non qualificabile come “prestazioni pensionistiche” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamenti di famiglia”. In tal senso si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di CP_1 disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. 12146/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche.
Pag. 2 di 3 Nella nota inviata alla ricorrente il 23.11.2017, infatti, testualmente si legge: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Nella nota del 21.11.2017, pure depositata dalla parte ricorrente si legge: “Reiezione ds: ha percepito 240 giornate di disoccupazione ordinaria.” Appare evidente che non sussiste il difetto di motivazione, pure lamentato nel ricorso introduttivo. Ed invero, l'indebito di € 3.582,94 è scaturito dalla liquidazione della DS agricola per l'anno 2010, ritenuta non dovuta in quanto la ricorrente era in mobilità dal 23.07.2005 al 31.12.2010, percependo il trattamento di mobilità come da documentazione allegata. La prestazione è stata riliquidata inserendo i giorni del trattamento di mobilità; ne è scaturito l'indebito che in questa sede si contesta. Le somme per il periodo indicato sono dovute in quanto trattasi di doppia prestazione. Infatti, non è dovuta l'indennità di disoccupazione agricola nel corso del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Tanto è stato confermato dal Messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011, ma risulta dal disposto CP_1 dell'art. 7 della Legge n. 223/91, precisa che “l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione”. Nel contempo, si rileva che nessuna eccezione circa il merito dell'indebito è stata opposta dalla ricorrente cui invece spetta di provare – ma non si è offerta di farlo - che la prestazione di cui chiede la restituzione è dovuta. Infatti, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito dell'avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. In assenza di allegazioni che la prestazione sia indebita, va considerato pacifico il fatto storico oggetto della richiesta di indebito. Risultano, quindi, ripetibili le somme corrisposte alla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2010. Quanto all'eccezione di decadenza la stessa è infondata poiché l'iscrizione a ruolo è solo una delle modalità che ha l' a disposizione per il recupero dei propri crediti. In ogni CP_1 caso l'art. 25 Dlgs n. 46/99 prevede la decadenza solo con riguardo a contributi e premi;
nel caso che ci occupa non ricorre tale ipotesi. Sebbene non risulti depositata dichiarazione di esenzione, le spese di lite possono compensarsi integralmente, tenuto conto delle ragioni a base della decisione per come innanzi esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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