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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 449/2024 R.G. promossa da
, in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.to Marco Fazio appellante contro
, nata a [...] il [...] CP_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi al Tribunale di Patti del 16 dicembre 2020, successivamente riuniti, la sig.ra , premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle CP_1 dipendenze della ditta di per n. 101 giornate tanto nell'anno 2016 Controparte_2 quanto nell'anno 2017 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, impugnava due distinti provvedimenti, entrambi del 26.03.20, con cui l' le aveva Pt_1
chiesto la restituzione rispettivamente della somma di euro 2.915,25 e di quella di euro
2.718,06 erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il 2017 e per il
2016 attesa l'avvenuta cancellazione dalle liste anagrafiche per tali annualità operata con la quarta variazione trimestrale del 2018, sostenendo invero di essere stata regolarmente iscritta e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione al riguardo.
Con sentenza n. 1473/24 del 17.09.24 il Tribunale di Patti, in accoglimento della domanda, ordinava la reiscrizione della negli elenchi anagrafici del Comune di CP_1
residenza per gli anni 2016 e 2017 per complessive n. 202 giornate, riconoscendo il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per i suddetti anni, con annullamento delle note del 26 marzo 2020 e con restituzione in favore della stessa di quanto eventualmente trattenuto, condannando l'istituto al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che gli assunti attorei sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta avevano trovato conferma negli CP_2
esiti della prova testimoniale.
Con ricorso del 19 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Stefania Rifici, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza per aver fondato la decisione unicamente sulle prove testimoniali fornite da controparte non considerando minimamente il contenuto del verbale ispettivo depositato nel fascicolo dell' relativo al disconoscimento dei Pt_1 rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola tra cui quello oggetto di CP_2
causa.
Deduce che l'indagine ispettiva nei confronti della sopracitata ditta, conclusa il 30 novembre 2018, ha riguardato il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2017 e dunque, un arco temporale comprensivo del periodo lavorativo in esame (annualità dal 2016 al 2017).
Dall'ispezione sarebbe emersa una dichiarazione eccessiva di manodopera a fronte del reale fabbisogno, la corresponsione di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dichiarati in busta paga ed il loro pagamento mediante denaro in contante, senza
Pag. 2 di 6 specificarne la provenienza e indicato come “acconti”, nonché l'omessa contribuzione pressoché totale da parte della ditta.
Lo scarto negativo tra gli introiti delle vendite ed i costi per i salari, indice di un'attività in perdita, integrerebbe - prosegue l'appellante- fondata ragione di contestazione dei rapporti lavorativi agricoli presso la ditta in oggetto.
Tra l'altro il tribunale non si sarebbe neppure soffermato sulla quesitone dell'attendibilità dei testi indicati nominativamente in sentenza a riprova della genericità della motivazione, pur trattandosi di presunti ex dipendenti dell'azienda Parte_2
e, come tali, cointeressati all'accertamento della sussistenza del rapporto di
[...]
lavoro.
Alla stregua dei proposti motivi di appello, questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta sia condivisibile. CP_1 Controparte_2
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta Muscarà per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dalla lavoratrice, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di Controparte_3
testimoni, di due soggetti - e - di cui il primo parimente coinvolto nella Tes_1 Tes_2
medesima situazione della essendo stato il suo presunto rapporto lavorativo in CP_1
agricoltura contestato con il medesimo verbale ispettivo. Il ha pure dichiarato di Tes_1 avere “proposto ricorso” avverso la cancellazione e di non sapere di avere citato nel proprio giudizio l'odierna appellata.
Pag. 3 di 6 Non può, pertanto, non ritenersi detti testimoni portatori di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi in linea generale che i testi, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fanno se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che li ha riguardati e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fanno
“”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. Pt_1
Quanto al contenuto di dette deposizioni, il nel confermare l'attività lavorativa Tes_1
svolta dalla per la ditta alle dirette dipendenze del titolare, lo ha fatto CP_1 CP_2 in relazione ad un'attività prestata sui fondi della ditta presso LA ON “ed in modo principale a Sant'Angelo di Brolo”.
Tuttavia, parte ricorrente ha nel ricorso di primo grado assunto di avere prestato attività lavorativa nei terreni di LA ON e Santa CA ed anche i capitolati sono stati incentrati sull'attività lavorativa che sarebbe stata svolta “prevalentemente nel
Comune di LA ON e Santa CA Vittoria”. Tale parziale discrasia induce a dubitare della veridicità della deposizione. In ogni caso la stessa risulta estremamente generica, soprattutto in ordine alle direttive che il avrebbe CP_2
impartito e anche in riferimento alle diverse attività lavorative svolte. Priva di rilievo è, poi, l'audizione del teste , cugino del titolare dell'azienda, essendosi limitato a Tes_2
dichiarare di non ricordare il periodo in cui la sig.ra avrebbe lavorato per CP_1
l'azienda ricordando solamente che si trattava di un lungo periodo. CP_2
Nessun' altra prova, oltre alle testimonianze, è stata prodotta in favore della sig.ra
CP_1
Di contro, il verbale reso dagli ispettori offre un significativo quadro indiziario a sostegno del carattere fittizio dei rapporti di lavoro articolato sui seguenti elementi: irrisorietà del volume d'affari rispetto ai costi asseritamente sostenuti per la forza lavoro impiegata (a fronte di un ricavo di circa 65.000 euro risultano spese per paghe e contributi pari ad euro 875.048 per il 2016 ed ad euro 879.385 per il 2017); assenza di riscontri documentali sui pagamenti delle retribuzioni asseritamente eseguiti in contanti;
Pag. 4 di 6 contrasto tra presunto fabbisogno di manodopera dichiarato dalla ditta, pari negli anni
2016/2017 a 330 giornate annue, ed il numero di gran lunga superiore di giornate lavorative indicate a mezzo dei prescritti mod. Dmag (11.497 gg nel 2016 e 12074 gg nel 2017); abnorme sproporzione tra il fabbisogno ettaro colturo-aziendale computato avendo riguardo alla complessiva estensione dei fondi coltivati (Ha 37,48,96 ) ed il tipo di coltura effettuato (noccioleto) - valore compreso tra le 1574 e le 4442 giornate agricole - e numero di giornate lavorative viceversa dichiarato;
notevole divario sul piano contabile tra entrate ed uscite (con un disavanzo netto pari ad euro 734.134 per il
2016 e ad euro 838.116 per il 2017).
E' evidente che la palese antieconomicità e l'assenza di redditività dell'azienda getta una luce di forte sospetto sui rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Alla luce di quanto detto l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, l'appellata deve essere condannata a restituire la somma di € 2.915,25 per il 2017 e di euro 2.718,06 per il 2016 percepita quale indennità di disoccupazione agricola.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte
Pag. 5 di 6 ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pertanto va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso del 16 dicembre CP_1
2020.
Esonera l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 5.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 449/2024 R.G. promossa da
, in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.to Marco Fazio appellante contro
, nata a [...] il [...] CP_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con separati ricorsi al Tribunale di Patti del 16 dicembre 2020, successivamente riuniti, la sig.ra , premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle CP_1 dipendenze della ditta di per n. 101 giornate tanto nell'anno 2016 Controparte_2 quanto nell'anno 2017 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, impugnava due distinti provvedimenti, entrambi del 26.03.20, con cui l' le aveva Pt_1
chiesto la restituzione rispettivamente della somma di euro 2.915,25 e di quella di euro
2.718,06 erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il 2017 e per il
2016 attesa l'avvenuta cancellazione dalle liste anagrafiche per tali annualità operata con la quarta variazione trimestrale del 2018, sostenendo invero di essere stata regolarmente iscritta e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cancellazione al riguardo.
Con sentenza n. 1473/24 del 17.09.24 il Tribunale di Patti, in accoglimento della domanda, ordinava la reiscrizione della negli elenchi anagrafici del Comune di CP_1
residenza per gli anni 2016 e 2017 per complessive n. 202 giornate, riconoscendo il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per i suddetti anni, con annullamento delle note del 26 marzo 2020 e con restituzione in favore della stessa di quanto eventualmente trattenuto, condannando l'istituto al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che gli assunti attorei sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della ditta avevano trovato conferma negli CP_2
esiti della prova testimoniale.
Con ricorso del 19 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Stefania Rifici, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza per aver fondato la decisione unicamente sulle prove testimoniali fornite da controparte non considerando minimamente il contenuto del verbale ispettivo depositato nel fascicolo dell' relativo al disconoscimento dei Pt_1 rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola tra cui quello oggetto di CP_2
causa.
Deduce che l'indagine ispettiva nei confronti della sopracitata ditta, conclusa il 30 novembre 2018, ha riguardato il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2017 e dunque, un arco temporale comprensivo del periodo lavorativo in esame (annualità dal 2016 al 2017).
Dall'ispezione sarebbe emersa una dichiarazione eccessiva di manodopera a fronte del reale fabbisogno, la corresponsione di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli dichiarati in busta paga ed il loro pagamento mediante denaro in contante, senza
Pag. 2 di 6 specificarne la provenienza e indicato come “acconti”, nonché l'omessa contribuzione pressoché totale da parte della ditta.
Lo scarto negativo tra gli introiti delle vendite ed i costi per i salari, indice di un'attività in perdita, integrerebbe - prosegue l'appellante- fondata ragione di contestazione dei rapporti lavorativi agricoli presso la ditta in oggetto.
Tra l'altro il tribunale non si sarebbe neppure soffermato sulla quesitone dell'attendibilità dei testi indicati nominativamente in sentenza a riprova della genericità della motivazione, pur trattandosi di presunti ex dipendenti dell'azienda Parte_2
e, come tali, cointeressati all'accertamento della sussistenza del rapporto di
[...]
lavoro.
Alla stregua dei proposti motivi di appello, questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta sia condivisibile. CP_1 Controparte_2
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta Muscarà per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dalla lavoratrice, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di Controparte_3
testimoni, di due soggetti - e - di cui il primo parimente coinvolto nella Tes_1 Tes_2
medesima situazione della essendo stato il suo presunto rapporto lavorativo in CP_1
agricoltura contestato con il medesimo verbale ispettivo. Il ha pure dichiarato di Tes_1 avere “proposto ricorso” avverso la cancellazione e di non sapere di avere citato nel proprio giudizio l'odierna appellata.
Pag. 3 di 6 Non può, pertanto, non ritenersi detti testimoni portatori di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi in linea generale che i testi, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fanno se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che li ha riguardati e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fanno
“”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. Pt_1
Quanto al contenuto di dette deposizioni, il nel confermare l'attività lavorativa Tes_1
svolta dalla per la ditta alle dirette dipendenze del titolare, lo ha fatto CP_1 CP_2 in relazione ad un'attività prestata sui fondi della ditta presso LA ON “ed in modo principale a Sant'Angelo di Brolo”.
Tuttavia, parte ricorrente ha nel ricorso di primo grado assunto di avere prestato attività lavorativa nei terreni di LA ON e Santa CA ed anche i capitolati sono stati incentrati sull'attività lavorativa che sarebbe stata svolta “prevalentemente nel
Comune di LA ON e Santa CA Vittoria”. Tale parziale discrasia induce a dubitare della veridicità della deposizione. In ogni caso la stessa risulta estremamente generica, soprattutto in ordine alle direttive che il avrebbe CP_2
impartito e anche in riferimento alle diverse attività lavorative svolte. Priva di rilievo è, poi, l'audizione del teste , cugino del titolare dell'azienda, essendosi limitato a Tes_2
dichiarare di non ricordare il periodo in cui la sig.ra avrebbe lavorato per CP_1
l'azienda ricordando solamente che si trattava di un lungo periodo. CP_2
Nessun' altra prova, oltre alle testimonianze, è stata prodotta in favore della sig.ra
CP_1
Di contro, il verbale reso dagli ispettori offre un significativo quadro indiziario a sostegno del carattere fittizio dei rapporti di lavoro articolato sui seguenti elementi: irrisorietà del volume d'affari rispetto ai costi asseritamente sostenuti per la forza lavoro impiegata (a fronte di un ricavo di circa 65.000 euro risultano spese per paghe e contributi pari ad euro 875.048 per il 2016 ed ad euro 879.385 per il 2017); assenza di riscontri documentali sui pagamenti delle retribuzioni asseritamente eseguiti in contanti;
Pag. 4 di 6 contrasto tra presunto fabbisogno di manodopera dichiarato dalla ditta, pari negli anni
2016/2017 a 330 giornate annue, ed il numero di gran lunga superiore di giornate lavorative indicate a mezzo dei prescritti mod. Dmag (11.497 gg nel 2016 e 12074 gg nel 2017); abnorme sproporzione tra il fabbisogno ettaro colturo-aziendale computato avendo riguardo alla complessiva estensione dei fondi coltivati (Ha 37,48,96 ) ed il tipo di coltura effettuato (noccioleto) - valore compreso tra le 1574 e le 4442 giornate agricole - e numero di giornate lavorative viceversa dichiarato;
notevole divario sul piano contabile tra entrate ed uscite (con un disavanzo netto pari ad euro 734.134 per il
2016 e ad euro 838.116 per il 2017).
E' evidente che la palese antieconomicità e l'assenza di redditività dell'azienda getta una luce di forte sospetto sui rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Alla luce di quanto detto l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, l'appellata deve essere condannata a restituire la somma di € 2.915,25 per il 2017 e di euro 2.718,06 per il 2016 percepita quale indennità di disoccupazione agricola.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte
Pag. 5 di 6 ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Pertanto va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso del 16 dicembre CP_1
2020.
Esonera l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 5.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 6 di 6