Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.: 13179/ 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I l T r i b u n a l e d i B a r i , S e z i o n e L a v o r o , i n p e r s o n a d e l G i u d i c e D o t t . s s a M a r i a R o s a r i a O l i v i e r i , a l l ' u d i e n z a d e l 0 7 m a r z o 2 0 2 5 , h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e S E N T E N Z A c o n t e s t u a l e e x a r t . 4 2 9 c . p . c .
n e l l a c a u s a d i l a v o r o d i I g r a d o i s c r i t t a s u l r u o l o g e n e r a l e a f f a r i c o n t e n z i o s i s o t t o i l n u m e r o d ' o r d i n e 1 3 1 7 9 d e l l ' a n n o 2 0 2 4 T R A B A C C E L L I E R E F A F F A E L E ( C F : B C C R F L 8 5 0 6 A 6 6 2 X ) r a p p r e s e n t a t o e d i f e s o d a l l ' a v v . G E R O N I M O M i c h e l e e d e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a t o p r e s s o i l s u o s t u d i o l e g a l e i n T o r i t t o , a l C . s o U m b e r t o 1 – R i c o r r e n t e – C O N T R O
C O S M O P O L S . p . A . , i n p e r s o n a d e l r a p p r e s e n t a n t e p r o t e m p o r e ,
– R e s i s t e n t e –
In ragione della dichiarata transazione in sede sindacale con la quale v'è stato riconoscimento delle pretese avanzate con ricorso, può dichiararsi la cessata materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
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7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento della pretesa siccome contenuta nel ricorso determina la cessazione della materia del contendere, come richiesto (cfr. verbale odierno) perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Sul punto tenuto, nulla a disporsi, tenuto conto della espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Bari, 7 marzo 2025
Il GOP
Avv. MariaRosaria Olivieri
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