Articolo 34 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 33Articolo 35
Versione
11 marzo 1989
Art. 34. (Ammissione all'esame di Stato degli iscritti
ad un corso di specializzazione) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresi' di aver svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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