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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 09 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2759/2024, del ruolo generale degli affari contenziosi civili
T R A
in persona del legale rapp.te p.t. e Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardone e dall'Avv. Vincenzo Pansini, come da procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
in persona
[...] del legale rapp.te p.t.
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATI
1 OGGETTO: Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione - Opposizione avverso
Ordinanza Ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 – Violazione in materia di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n.
68/1999.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 11.06.2024, la nonché riassumevano Parte_1 Parte_2 innanzi alla Corte di Appello di Napoli il giudizio proposto contro il
[...]
di Controparte_2 CP_1
- a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 13.03.2024, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dagli stessi, cassava la sentenza n. 2499/2022 della Corte di Appello di Napoli, con rinvio del giudizio innanzi alla medesima, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Gli odierni appellanti in riassunzione avevano originariamente promosso opposizione innanzi al Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2293/2014 emessa dal Controparte_3
la quale aveva accertato la violazione – da
[...] parte della società appellante nonché del nella qualità di Presidente Parte_2 del Consiglio di Amministrazione della società stessa - degli artt. 3, 4, 7, 9 della legge n. 68/1999 - ovvero la mancata copertura da parte della società opponente della prescritta quota di assunzione di soggetti appartenenti alla categoria protetta per gli anni dal 2005 al 2010 – con irrogazione della sanzione amministrativa pari ad € 307.631,77.
Con sentenza n. 11046 del 10 ottobre 2016, il Tribunale di Napoli, X sezione civile, rigettava l'opposizione proposta dalla società; avverso tale pronuncia, gli opponenti proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale con sentenza n. 2499/2022, depositata l'8 giugno 2022, dichiarava inammissibile l'impugnazione ritenendola proposta fuori termine;
infine, avverso tale pronuncia l'odierna appellante proponeva ricorso in Cassazione ed all'esito del relativo giudizio, la Suprema Corte, ritenuto tempestivo il ricorso in appello
2 proposto dalla società, cassava la sentenza di secondo grado con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Il giudizio veniva poi riassunto innanzi a questa Corte dalla medesima Parte_1
e dal i quali censuravano la sentenza di primo grado: a) per
[...] Parte_2 aver rigettato l'eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento;
2) nella parte in cui aveva ritenuto fondata la contestazione del presunto illecito, ovvero la violazione delle norme in materia di assunzione obbligatoria dei disabili;
3) nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità del verbale di accertamento per carenza di motivazione: 4) nella parte in cui aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
Legge 689/81. Sulla scorta di tali motivi chiedevano riformarsi la sentenza di primo grado con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il Controparte_3 che eccepiva l'infondatezza dell'avverso
[...] gravame e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata, chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del
Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio della CP_4
Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla riassegnazione alla Sezione Lavoro
e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OI (Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'esito della trattazione scritta e acquisite le note delle parti la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la domanda di primo grado.
In via preliminare, giova precisare l'ambito del giudizio di rinvio ed i conseguenti poteri/doveri del giudice. Al riguardo deve osservarsi che: “In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
"regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della 3 decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità”. (Cass. ordinanza n.
20887 del 22/08/2018).
L'efficacia preclusiva della sentenza di Cassazione con rinvio riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice nel giudizio di legittimità, ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio
(Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n.32132).
Posti tali principi, nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che la Corte di
Cassazione con l'Ordinanza di rinvio ha cassato la sentenza della Corte territoriale rilevando che la stessa, nel ritenere inammissibile l'appello proposto tardivamente, si era discostata dai principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art.
153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” (Cass.n. 29357/2022); inoltre il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente (Cass 31592/2023).”
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, aveva errato la Corte territoriale a ritenere l'appello depositato in data 11.04.2017 (data in cui la cancelleria accettava il deposito telematico dell'appello), anziché in data 10.04.2017 (data coincidente con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC di deposito telematico dell'appello). Per tale ragione, la sentenza veniva cassata con rinvio innanzi a questa Corte.
4 Alla luce di quanto esposto, all'esito della riassunzione del giudizio, questa Corte ha il compito di vagliare nel merito la domanda articolata dalla
[...]
Parte_1
1. Con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti in riassunzione hanno censurato la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di tardiva notificazione del verbale di accertamento.
Gli appellanti, nella specie, rilevavano che l'ordinanza ingiunzione impugnata scaturiva da alcuni accertamenti effettuati dagli ispettori del lavoro della DTL, iniziati in data 18 febbraio 2010 e definiti con il verbale conclusivo di accertamento del 23 settembre 2010; pertanto, lamentavano la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L. 689/81.
La doglianza non si ritiene fondata.
A giudizio della Corte si ritiene corretta ed esaustiva la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure in ordine all'eccezione formulata dagli originari opponenti.
Secondo gli appellanti, l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice consisterebbe nel non aver individuato nella data del verbale di primo accesso ispettivo (risalente al 18.02.2010) il dies a quo dell'invocato termine di 90 giorni.
Tale tesi non è condivisibile, in quanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di sanzioni amministrative tale termine non decorre dalla data in cui viene rilevato il fatto, bensì va individuato nel momento in cui l'amministrazione acquisisce e valuta tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
In tal senso, si pronunciava la Corte di Cassazione affermando che: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso
5 non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.” (Corte di Cassazione, Sez. Civ., sentenza n. 3043/2009).
Seguendo i suddetti canoni ermeneutici, dunque, è compito del giudice di merito valutare, in relazione al caso concreto, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. Per far ciò, è necessario operare un giudizio di congruità del tempo trascorso tra il momento di acquisizione di tutti i dati da parte dell'amministrazione e quello in cui poi veniva formulata la contestazione.
Nel caso in esame, con il verbale di primo accesso ispettivo risalente al
18.02.2010, gli ispettori provvedevano a richiedere l'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle norme poste a tutela dei rapporti di lavoro;
nella specie, veniva richiesto il Libro unico del lavoro relativo a tutti i dipendenti del mese di gennaio 2010, nonché le denunce annuali dei soggetti disabili degli ultimi 5 anni.
Un primo dato non messo in risalto dagli appellanti riguarda il momento in cui detta documentazione veniva acquisita dall'amministrazione; dalla lettura del medesimo verbale di primo accesso ispettivo viene in rilievo il fatto che tale documentazione doveva essere esibita dalla società in data 22.04.2010.
Già tale circostanza sposta in avanti nel tempo il momento in cui l'amministrazione acquisiva i dati indispensabili per effettuare gli accertamenti necessari.
Un ulteriore elemento da valutare riguarda l'ampiezza dell'oggetto dell'accertamento compiuto dall'amministrazione che comprendeva l'esame dei rapporti di lavoro degli ultimi 5 anni (dall'anno 2005 all'anno 2010).
Deve evidenziarsi che dagli atti emerge che la società appellante rappresenta una realtà aziendale estesa sull'intero territorio nazionale che aveva alle proprie dipendenze oltre 100 lavoratori (nel 2005 ben 147 a livello nazionale - a solo titolo esemplificativo si guardi il prospetto informativo del personale in servizio relativo all'anno 2005 – all. n. 10 produzione di primo grado appellanti).
6 Dunque, alla luce di tali elementi (estensione della società ed ampiezza dell'oggetto dell'accertamento) deve ritenersi che la documentazione da esaminare per l'amministrazione fosse davvero copiosa oltre che gravosa dal punto di vista del tempo necessario per effettuare i relativi accertamenti e trarre anche le dovute risultante istruttorie.
Pertanto, tenuto conto di tali elementi è condivisibile quanto statuito dal primo giudice in ordine alla congruità del tempo necessario per giungere all'accertamento definitivo. Si rammenta che a fronte di documentazione acquisita nell'aprile del 2010, l'amministrazione già in data 21.09.2010 provvedeva a formare il verbale di accertamento contenente le contestazioni addebitate alla società, poi notificato in data 27.09.2010.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Si osserva che l'oggetto della contestazione mossa alla società appellante – da cui è poi scaturita l'ordinanza ingiunzione impugnata – è rappresentata dalla violazione degli obblighi posti in capo al datore di lavoro in materia di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.
Nello specifico, con il verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata si contestava agli appellanti quanto segue: “Non ha provveduto ad assumere le scoperture previste dalla legge 68/1999, anche se ha inviato ogni anno le denunce annuali degli invalidi. Le convenzioni inviate non hanno mai avuto riscontro in quanto la ditta non ha mai assunto personale invalido.”
Dunque, si contestava all'azienda ed all'obbligato in solido il mancato rispetto della normativa che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di avere alla loro dipendenze soggetti appartenenti alle categorie protette in misura proporzionale alle dimensioni occupazionali dell'azienda.
Il quadro normativo in materia è dettato dalla legge n. 68/1999, la quale all'art. 3, stabilisce che: “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente
7 misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Al fine di ottemperare a tale obbligo i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma
1, della L. 68/1999: “... devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.”; ai sensi del comma 3 poi “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.”; al comma 6, viene specificato il contenuto di tali prospetti informativi:
“I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1”.
Inoltre, la parte datoriale può adempiere al proprio obbligo attraverso la stipula di specifiche convenzioni con gli organi competenti e ciò ai sensi dell'art. 11, comma 1: “Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.
In merito alla possibilità datoriale di stipulare convenzioni con gli uffici competenti al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, il comma 7 dell'art. 11 specificava il contenuto delle stesse: “Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile. c) prevedere verifiche periodiche
8 sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”
Dunque, delineato il quadro normativo di riferimento occorre analizzare se effettivamente vi siano state da parte degli appellanti le violazioni delle suindicate norme di legge così come contestato dall'amministrazione.
Orbene, la società datrice di lavoro, odierna appellante, non contestava il dato relativa alla mancata assunzione di soggetti disabili, ma sosteneva che tale circostanza non era imputabile a sua colpa avendo posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per ottemperare agli obblighi di inserimento lavorativo delle categorie protette. Nello specifico, sosteneva che per gli anni oggetto di contestazione aveva tempestivamente inviato agli uffici competenti i prospetti informativi contenenti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché l'indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
inoltre, evidenziava di aver avanzato richieste di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 68/1999.
Ebbene, quanto sostenuto dagli appellanti è senz'altro vero, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che la stessa abbia provveduto per gli anni dal
2005 al 2010 ad inviare i prospetti informativi del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9 della L. 68/1999; risulta, altresì, l'inoltro (alla Provincia di CP_1
Servizio per l'impiego Collocamento Disabili) della richiesta di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima legge.
Tuttavia, ciò che viene contestato all'azienda datrice di lavoro è l'idoneità di siffatti atti ad assolvere l'obbligo imposto dalla legge;
infatti, secondo l'amministrazione appellata sia i prospetti annuali sia le richieste di stipula di convenzioni non avrebbero il contenuto necessario previsto dalla legge.
Osserva la Corte che quanto sostenuto dalla DTL appare corretto.
Infatti, sia i prospetti informativi di cui all'art. 9 della legge 68/1999 sia le richieste di stipula delle convenzioni, di cui all'art. 11 della medesima legge non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.
Invero, in entrambi i casi gli atti sono da considerarsi incompleti per mancata specificazione delle mansioni da ricoprire, nonché delle capacità lavorative richieste.
9 Si rammenta che sul punto vi è un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 e la lettera dell'art. 2 della stessa legge - nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto" - portano ad escludere un'opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico-professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo ai fini della sua collocazione lavorativa. Ne consegue che l'invio da parte del datore di lavoro di prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo e, di conseguenza, a configurare a suo carico il relativo illecito amministrativo”
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30138/2021).
Ebbene, dall'esame di siffatta documentazione emerge che nei prospetti informativi la società appellante, nella sezione dedicata all'individuazione del posto di lavoro disponibile per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, si era limitata ad indicare soltanto la mansione richiesta (ad es. nel prospetto informativo relativo all'anno 2005, aveva indicato la mansione di “impiegato esperto addetto qualità fibre tessili”).
Medesimo discorso per le richieste di stipula delle convenzioni, dove la società appellante individuava soltanto la qualifica professionale da ricercare (ad esempio, nella richiesta dell'anno 2007 indicava la qualifica di “addette alle vendite specializzate”).
Siffatti contenuti, anche alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale, appaiono assolutamente incompleti ed inadeguati ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla legge non specificando in maniera analitica le professionalità richieste ed i requisiti che doveva possedere l'eventuale candidato appartenente alle categorie protette.
Tra l'altro, nel caso delle convenzioni di cui all'art. 11, la stessa norma, delineava in maniera chiara il contenuto dell'atto specificando che esso doveva:”
10 a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento”.
Dunque, è chiaro che, così come deduce parte appellata, gli atti posti in essere risultavano essere soltanto degli adempimenti formali, privi di alcun contenuto sostanziale, e pertanto, inidonei alla realizzazione effettiva dell'inserimento e dell'avviamento al lavoro delle categorie protette nell'ambito della realtà aziendale. Del resto, nella stessa richiesta di stipula delle convenzioni, la società appellante specificava “che non avrebbe dato corso ad avviamento di personale di cui all'art. 1 della legge 68/99”.
Per tali ragioni, la contestazione mossa dall'amministrazione appare legittima in quanto, la mancata assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 deve ritenersi imputabile a colpa datoriale.
3. Con il terzo motivo di gravame parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui era stata ritenuta infondata l'eccepita illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
Nella specie, gli appellanti sostenevano che il vizio di motivazione denunciato in primo grado consisterebbe nell'aver posto a base dell'ordinanza ingiunzione il rapporto di illecito amministrativo n. 843 del 2010, mai comunicato in precedenza;
pertanto, gli appellanti sostenevano che in tale ipotesi sussisteva un vizio di motivazione – non trattandosi di motivazione per relationem, bensì di motivazione postuma.
La doglianza non è fondata.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che nel caso in esame nell'ordinanza ingiunzione impugnata, a prescindere dal richiamo agli atti prodromici alla stessa, ovvero gli accertamenti compiuta dagli ispettori del lavoro - espressamente indicati anche nella premessa del provvedimento - veniva allegato il Mod. M/1, nel quale erano espressamente e chiaramente indicate le norme violate ed i motivi della contestazione.
Venivano esplicitamente indicato che il motivo della sanzione era la “violazione per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti alle categorie dei disabili per i periodi appresso indicati…”.
11 In seguito, erano poi analiticamente indicati sia il periodo di riferimento della contestazione, sia il dato numerico relativo ai lavoratori che avrebbero dovuto essere impiegati per legge.
L'invocato vizio di motivazione appare del tutto insussistente anche alla luce del fatto che gli appellanti hanno potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati, così come risulta dagli atti processuali e ciò
a riprova che l'esame dello stesso ha consentito agli ingiunti di individuare esattamente gli addebiti contestati e gli atti sui quali poi l'ordinanza stessa si è fondata.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti contestavano la sentenza gravata per insufficiente motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art 18, comma 2, della legge 689/1981 già sollevata in primo grado e disattesa dal Tribunale.
Nella specie, gli appellanti sostenevano che l'art. 18 della legge 689/81 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non prevedendo alcun termine decadenziale per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione successiva alla contestazione della violazione da parte dell'amministrazione.
La doglianza è infondata.
Deve rilevarsi che sulla questione di legittimità prospettata dagli appellanti si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021, nella quale, la Consulta, nel dichiarare inammissibile la questione rilevava che:
“Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede
l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio
2014, n. 15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non
12 immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”.
Dunque, alla luce di quanto affermato dal Giudice delle leggi la doglianza deve ritenersi infondata.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite delle due fasi di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità queste vengono compensate tenuto conto del fatto che parte appellata non aveva formulato alcuna eccezione in merito alla questione di rito oggetto del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in sede di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
- rigetta la domanda della Parte_1
- condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del Controparte_3
che liquida in € 5.500,00 per il
[...] primo giudizio di appello e in euro 5.500,00 per il secondo giudizio di appello, oltre accessori se dovuti.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 09 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 09 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2759/2024, del ruolo generale degli affari contenziosi civili
T R A
in persona del legale rapp.te p.t. e Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Nardone e dall'Avv. Vincenzo Pansini, come da procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
in persona
[...] del legale rapp.te p.t.
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATI
1 OGGETTO: Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione - Opposizione avverso
Ordinanza Ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 – Violazione in materia di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n.
68/1999.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 11.06.2024, la nonché riassumevano Parte_1 Parte_2 innanzi alla Corte di Appello di Napoli il giudizio proposto contro il
[...]
di Controparte_2 CP_1
- a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 13.03.2024, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dagli stessi, cassava la sentenza n. 2499/2022 della Corte di Appello di Napoli, con rinvio del giudizio innanzi alla medesima, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Gli odierni appellanti in riassunzione avevano originariamente promosso opposizione innanzi al Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2293/2014 emessa dal Controparte_3
la quale aveva accertato la violazione – da
[...] parte della società appellante nonché del nella qualità di Presidente Parte_2 del Consiglio di Amministrazione della società stessa - degli artt. 3, 4, 7, 9 della legge n. 68/1999 - ovvero la mancata copertura da parte della società opponente della prescritta quota di assunzione di soggetti appartenenti alla categoria protetta per gli anni dal 2005 al 2010 – con irrogazione della sanzione amministrativa pari ad € 307.631,77.
Con sentenza n. 11046 del 10 ottobre 2016, il Tribunale di Napoli, X sezione civile, rigettava l'opposizione proposta dalla società; avverso tale pronuncia, gli opponenti proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale con sentenza n. 2499/2022, depositata l'8 giugno 2022, dichiarava inammissibile l'impugnazione ritenendola proposta fuori termine;
infine, avverso tale pronuncia l'odierna appellante proponeva ricorso in Cassazione ed all'esito del relativo giudizio, la Suprema Corte, ritenuto tempestivo il ricorso in appello
2 proposto dalla società, cassava la sentenza di secondo grado con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Il giudizio veniva poi riassunto innanzi a questa Corte dalla medesima Parte_1
e dal i quali censuravano la sentenza di primo grado: a) per
[...] Parte_2 aver rigettato l'eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento;
2) nella parte in cui aveva ritenuto fondata la contestazione del presunto illecito, ovvero la violazione delle norme in materia di assunzione obbligatoria dei disabili;
3) nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità del verbale di accertamento per carenza di motivazione: 4) nella parte in cui aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
Legge 689/81. Sulla scorta di tali motivi chiedevano riformarsi la sentenza di primo grado con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il Controparte_3 che eccepiva l'infondatezza dell'avverso
[...] gravame e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata, chiedeva la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del
Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio della CP_4
Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla riassegnazione alla Sezione Lavoro
e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OI (Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'esito della trattazione scritta e acquisite le note delle parti la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata la domanda di primo grado.
In via preliminare, giova precisare l'ambito del giudizio di rinvio ed i conseguenti poteri/doveri del giudice. Al riguardo deve osservarsi che: “In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
"regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della 3 decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità”. (Cass. ordinanza n.
20887 del 22/08/2018).
L'efficacia preclusiva della sentenza di Cassazione con rinvio riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio dal giudice nel giudizio di legittimità, ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio
(Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, n.32132).
Posti tali principi, nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che la Corte di
Cassazione con l'Ordinanza di rinvio ha cassato la sentenza della Corte territoriale rilevando che la stessa, nel ritenere inammissibile l'appello proposto tardivamente, si era discostata dai principi di diritto già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art.
153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” (Cass.n. 29357/2022); inoltre il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente (Cass 31592/2023).”
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, aveva errato la Corte territoriale a ritenere l'appello depositato in data 11.04.2017 (data in cui la cancelleria accettava il deposito telematico dell'appello), anziché in data 10.04.2017 (data coincidente con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC di deposito telematico dell'appello). Per tale ragione, la sentenza veniva cassata con rinvio innanzi a questa Corte.
4 Alla luce di quanto esposto, all'esito della riassunzione del giudizio, questa Corte ha il compito di vagliare nel merito la domanda articolata dalla
[...]
Parte_1
1. Con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti in riassunzione hanno censurato la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di tardiva notificazione del verbale di accertamento.
Gli appellanti, nella specie, rilevavano che l'ordinanza ingiunzione impugnata scaturiva da alcuni accertamenti effettuati dagli ispettori del lavoro della DTL, iniziati in data 18 febbraio 2010 e definiti con il verbale conclusivo di accertamento del 23 settembre 2010; pertanto, lamentavano la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14, commi 2 e 3 della L. 689/81.
La doglianza non si ritiene fondata.
A giudizio della Corte si ritiene corretta ed esaustiva la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure in ordine all'eccezione formulata dagli originari opponenti.
Secondo gli appellanti, l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice consisterebbe nel non aver individuato nella data del verbale di primo accesso ispettivo (risalente al 18.02.2010) il dies a quo dell'invocato termine di 90 giorni.
Tale tesi non è condivisibile, in quanto, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di sanzioni amministrative tale termine non decorre dalla data in cui viene rilevato il fatto, bensì va individuato nel momento in cui l'amministrazione acquisisce e valuta tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
In tal senso, si pronunciava la Corte di Cassazione affermando che: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso
5 non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.” (Corte di Cassazione, Sez. Civ., sentenza n. 3043/2009).
Seguendo i suddetti canoni ermeneutici, dunque, è compito del giudice di merito valutare, in relazione al caso concreto, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. Per far ciò, è necessario operare un giudizio di congruità del tempo trascorso tra il momento di acquisizione di tutti i dati da parte dell'amministrazione e quello in cui poi veniva formulata la contestazione.
Nel caso in esame, con il verbale di primo accesso ispettivo risalente al
18.02.2010, gli ispettori provvedevano a richiedere l'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle norme poste a tutela dei rapporti di lavoro;
nella specie, veniva richiesto il Libro unico del lavoro relativo a tutti i dipendenti del mese di gennaio 2010, nonché le denunce annuali dei soggetti disabili degli ultimi 5 anni.
Un primo dato non messo in risalto dagli appellanti riguarda il momento in cui detta documentazione veniva acquisita dall'amministrazione; dalla lettura del medesimo verbale di primo accesso ispettivo viene in rilievo il fatto che tale documentazione doveva essere esibita dalla società in data 22.04.2010.
Già tale circostanza sposta in avanti nel tempo il momento in cui l'amministrazione acquisiva i dati indispensabili per effettuare gli accertamenti necessari.
Un ulteriore elemento da valutare riguarda l'ampiezza dell'oggetto dell'accertamento compiuto dall'amministrazione che comprendeva l'esame dei rapporti di lavoro degli ultimi 5 anni (dall'anno 2005 all'anno 2010).
Deve evidenziarsi che dagli atti emerge che la società appellante rappresenta una realtà aziendale estesa sull'intero territorio nazionale che aveva alle proprie dipendenze oltre 100 lavoratori (nel 2005 ben 147 a livello nazionale - a solo titolo esemplificativo si guardi il prospetto informativo del personale in servizio relativo all'anno 2005 – all. n. 10 produzione di primo grado appellanti).
6 Dunque, alla luce di tali elementi (estensione della società ed ampiezza dell'oggetto dell'accertamento) deve ritenersi che la documentazione da esaminare per l'amministrazione fosse davvero copiosa oltre che gravosa dal punto di vista del tempo necessario per effettuare i relativi accertamenti e trarre anche le dovute risultante istruttorie.
Pertanto, tenuto conto di tali elementi è condivisibile quanto statuito dal primo giudice in ordine alla congruità del tempo necessario per giungere all'accertamento definitivo. Si rammenta che a fronte di documentazione acquisita nell'aprile del 2010, l'amministrazione già in data 21.09.2010 provvedeva a formare il verbale di accertamento contenente le contestazioni addebitate alla società, poi notificato in data 27.09.2010.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il motivo è infondato.
Si osserva che l'oggetto della contestazione mossa alla società appellante – da cui è poi scaturita l'ordinanza ingiunzione impugnata – è rappresentata dalla violazione degli obblighi posti in capo al datore di lavoro in materia di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.
Nello specifico, con il verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione impugnata si contestava agli appellanti quanto segue: “Non ha provveduto ad assumere le scoperture previste dalla legge 68/1999, anche se ha inviato ogni anno le denunce annuali degli invalidi. Le convenzioni inviate non hanno mai avuto riscontro in quanto la ditta non ha mai assunto personale invalido.”
Dunque, si contestava all'azienda ed all'obbligato in solido il mancato rispetto della normativa che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di avere alla loro dipendenze soggetti appartenenti alle categorie protette in misura proporzionale alle dimensioni occupazionali dell'azienda.
Il quadro normativo in materia è dettato dalla legge n. 68/1999, la quale all'art. 3, stabilisce che: “i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente
7 misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Al fine di ottemperare a tale obbligo i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma
1, della L. 68/1999: “... devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.”; ai sensi del comma 3 poi “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.”; al comma 6, viene specificato il contenuto di tali prospetti informativi:
“I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1”.
Inoltre, la parte datoriale può adempiere al proprio obbligo attraverso la stipula di specifiche convenzioni con gli organi competenti e ciò ai sensi dell'art. 11, comma 1: “Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.
In merito alla possibilità datoriale di stipulare convenzioni con gli uffici competenti al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, il comma 7 dell'art. 11 specificava il contenuto delle stesse: “Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile. c) prevedere verifiche periodiche
8 sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.”
Dunque, delineato il quadro normativo di riferimento occorre analizzare se effettivamente vi siano state da parte degli appellanti le violazioni delle suindicate norme di legge così come contestato dall'amministrazione.
Orbene, la società datrice di lavoro, odierna appellante, non contestava il dato relativa alla mancata assunzione di soggetti disabili, ma sosteneva che tale circostanza non era imputabile a sua colpa avendo posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per ottemperare agli obblighi di inserimento lavorativo delle categorie protette. Nello specifico, sosteneva che per gli anni oggetto di contestazione aveva tempestivamente inviato agli uffici competenti i prospetti informativi contenenti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché l'indicazione dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
inoltre, evidenziava di aver avanzato richieste di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 68/1999.
Ebbene, quanto sostenuto dagli appellanti è senz'altro vero, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che la stessa abbia provveduto per gli anni dal
2005 al 2010 ad inviare i prospetti informativi del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9 della L. 68/1999; risulta, altresì, l'inoltro (alla Provincia di CP_1
Servizio per l'impiego Collocamento Disabili) della richiesta di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima legge.
Tuttavia, ciò che viene contestato all'azienda datrice di lavoro è l'idoneità di siffatti atti ad assolvere l'obbligo imposto dalla legge;
infatti, secondo l'amministrazione appellata sia i prospetti annuali sia le richieste di stipula di convenzioni non avrebbero il contenuto necessario previsto dalla legge.
Osserva la Corte che quanto sostenuto dalla DTL appare corretto.
Infatti, sia i prospetti informativi di cui all'art. 9 della legge 68/1999 sia le richieste di stipula delle convenzioni, di cui all'art. 11 della medesima legge non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.
Invero, in entrambi i casi gli atti sono da considerarsi incompleti per mancata specificazione delle mansioni da ricoprire, nonché delle capacità lavorative richieste.
9 Si rammenta che sul punto vi è un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 e la lettera dell'art. 2 della stessa legge - nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto" - portano ad escludere un'opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico-professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo ai fini della sua collocazione lavorativa. Ne consegue che l'invio da parte del datore di lavoro di prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo e, di conseguenza, a configurare a suo carico il relativo illecito amministrativo”
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30138/2021).
Ebbene, dall'esame di siffatta documentazione emerge che nei prospetti informativi la società appellante, nella sezione dedicata all'individuazione del posto di lavoro disponibile per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, si era limitata ad indicare soltanto la mansione richiesta (ad es. nel prospetto informativo relativo all'anno 2005, aveva indicato la mansione di “impiegato esperto addetto qualità fibre tessili”).
Medesimo discorso per le richieste di stipula delle convenzioni, dove la società appellante individuava soltanto la qualifica professionale da ricercare (ad esempio, nella richiesta dell'anno 2007 indicava la qualifica di “addette alle vendite specializzate”).
Siffatti contenuti, anche alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale, appaiono assolutamente incompleti ed inadeguati ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla legge non specificando in maniera analitica le professionalità richieste ed i requisiti che doveva possedere l'eventuale candidato appartenente alle categorie protette.
Tra l'altro, nel caso delle convenzioni di cui all'art. 11, la stessa norma, delineava in maniera chiara il contenuto dell'atto specificando che esso doveva:”
10 a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento”.
Dunque, è chiaro che, così come deduce parte appellata, gli atti posti in essere risultavano essere soltanto degli adempimenti formali, privi di alcun contenuto sostanziale, e pertanto, inidonei alla realizzazione effettiva dell'inserimento e dell'avviamento al lavoro delle categorie protette nell'ambito della realtà aziendale. Del resto, nella stessa richiesta di stipula delle convenzioni, la società appellante specificava “che non avrebbe dato corso ad avviamento di personale di cui all'art. 1 della legge 68/99”.
Per tali ragioni, la contestazione mossa dall'amministrazione appare legittima in quanto, la mancata assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 deve ritenersi imputabile a colpa datoriale.
3. Con il terzo motivo di gravame parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui era stata ritenuta infondata l'eccepita illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
Nella specie, gli appellanti sostenevano che il vizio di motivazione denunciato in primo grado consisterebbe nell'aver posto a base dell'ordinanza ingiunzione il rapporto di illecito amministrativo n. 843 del 2010, mai comunicato in precedenza;
pertanto, gli appellanti sostenevano che in tale ipotesi sussisteva un vizio di motivazione – non trattandosi di motivazione per relationem, bensì di motivazione postuma.
La doglianza non è fondata.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che nel caso in esame nell'ordinanza ingiunzione impugnata, a prescindere dal richiamo agli atti prodromici alla stessa, ovvero gli accertamenti compiuta dagli ispettori del lavoro - espressamente indicati anche nella premessa del provvedimento - veniva allegato il Mod. M/1, nel quale erano espressamente e chiaramente indicate le norme violate ed i motivi della contestazione.
Venivano esplicitamente indicato che il motivo della sanzione era la “violazione per non aver coperto la prescritta quota di appartenenti alle categorie dei disabili per i periodi appresso indicati…”.
11 In seguito, erano poi analiticamente indicati sia il periodo di riferimento della contestazione, sia il dato numerico relativo ai lavoratori che avrebbero dovuto essere impiegati per legge.
L'invocato vizio di motivazione appare del tutto insussistente anche alla luce del fatto che gli appellanti hanno potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine ai fatti contestati, così come risulta dagli atti processuali e ciò
a riprova che l'esame dello stesso ha consentito agli ingiunti di individuare esattamente gli addebiti contestati e gli atti sui quali poi l'ordinanza stessa si è fondata.
4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti contestavano la sentenza gravata per insufficiente motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art 18, comma 2, della legge 689/1981 già sollevata in primo grado e disattesa dal Tribunale.
Nella specie, gli appellanti sostenevano che l'art. 18 della legge 689/81 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non prevedendo alcun termine decadenziale per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione successiva alla contestazione della violazione da parte dell'amministrazione.
La doglianza è infondata.
Deve rilevarsi che sulla questione di legittimità prospettata dagli appellanti si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021, nella quale, la Consulta, nel dichiarare inammissibile la questione rilevava che:
“Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede
l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio
2014, n. 15825), l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non
12 immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”.
Dunque, alla luce di quanto affermato dal Giudice delle leggi la doglianza deve ritenersi infondata.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite delle due fasi di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità queste vengono compensate tenuto conto del fatto che parte appellata non aveva formulato alcuna eccezione in merito alla questione di rito oggetto del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in sede di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
- rigetta la domanda della Parte_1
- condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del Controparte_3
che liquida in € 5.500,00 per il
[...] primo giudizio di appello e in euro 5.500,00 per il secondo giudizio di appello, oltre accessori se dovuti.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 09 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
13