Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al comune di Giano Vetusto di mantenere nel 1893 la stessa tariffa della tassa sul bestiame, autorizzata coi regi decreti 26 febbraio 1891 e 21 aprile 1892.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1893.
Reg. 190. Atti del Governo a f. 188. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
B. Grimaldi.
E' data facolta' al comune di Giano Vetusto di mantenere nel 1893 la stessa tariffa della tassa sul bestiame, autorizzata coi regi decreti 26 febbraio 1891 e 21 aprile 1892.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1893.
Reg. 190. Atti del Governo a f. 188. Gaffino.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.
B. Grimaldi.