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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 3574 R.G. dell'anno 2022 introdotta ex art. 702 bis e ss. c.p.c., vertente TRA nato il 29/06/1953 in Avellino, (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Silvio TI e Gianluca Animoso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Avellino alla Via Palatucci n. 20/B
RICORRENTE E con sede in Salerno, alla via San Leonardo n.120, in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., C.F. rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe D'Alessandro con cui elettiva domicilia presso il suo studio in Salerno alla Via Ugo Foscolo n. 20
RESISTENTE
***** Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/01/2025;
OSSERVA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio chiedendo Parte_1 in via principale di dichiarare la nullità del contratto di compravendita dell'autovettura “
1.4 hybrid 180 KW/245 CP_2 Controparte_3 CP_4
CV DSG” per illiceità della causa ed impossibilità dell'oggetto, con condanna di alla restituzione in favore del consumatore del prezzo pagato Controparte_1 oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, ha chiesto di pronunciare l'annullamento del contratto per errore, con condanna di alla restituzione in favore del consumatore del Controparte_1 prezzo pagato oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via di ulteriore subordine, ha chiesto di accertare il grave difetto di
1 conformità dell'autovettura per la presenza di vizi costruttivi che la rendono pericolosa ed accertata l'omessa riparazione della stessa entro un congruo termine pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti, con condanna di alla restituzione in favore del Controparte_1 consumatore del prezzo pagato oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, ha chiesto di condannare la concessionaria al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti per le causali indicate in narrativa, da valutarsi anche in via equitativa ed in misura non inferiore ad € 10.000,00, con rivalutazione e interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In fatto, il ricorrente ha premesso di aver acquistato in data 20 gennaio 2021, presso la concessionaria con sede in Salerno, via Controparte_5
San Leonardo n. 2, il nuovo modello Tiguan e-Hybrid al prezzo di € 33.000,00; che solo in seguito all'acquisto il consumatore veniva informato, tramite lettura del libretto di istruzioni per l'uso (collocato nel vano portaoggetti), dei notevoli rischi relativi alla “batteria ad alto voltaggio” agli ioni di litio, prodotto disciplinato dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
che il predetto documento rammentava i rischi della batteria come di seguito: “la tensione del sistema ad alto voltaggio è pericolosa e può causare ustioni, lesioni di vario genere e provocare scosse elettriche mortali (…) I gas eventualmente fuoriusciti dalla batteria ad alto voltaggio possono essere tossici o infiammabili (…) La batteria ad alto voltaggio può infiammarsi”, lamentando l'omessa informativa dell'addetto alle vendite al momento dell'acquisto; che, in data 27 aprile 2022, a solo un anno di distanza dalla consegna, il ricorrente vedeva recapitarsi lettera di richiamo da parte di Volkswagen Group Italia concernente in generale pile e accumulatori e relativi rifiuti, nelle more dell'emanazione di un nuovo Regolamento avente specificamente ad oggetto le autovetture elettriche che lo informava di aver rilevato che: “su alcune vetture il fusibile nel sistema ad alto voltaggio è stato prodotto in parte con una quantità troppo scarsa della cosiddetta sabbia antincendio. In caso di un eventuale cortocircuito nel sistema ad alto voltaggio il fusibile si attiva, interrompendo il flusso di corrente come previsto, ma potrebbe eventualmente esplodere. Di conseguenza esiste la possibilità che si verifichi una scarica elettrica nell'abitacolo dell'autovettura. Questo crea un rischio di incendio e possibili lesioni agli occupanti della vettura” ed invitando il consumatore ad eseguire una misura precauzionale, per motivi di sicurezza, mediante fissaggio, all'interno della batteria ad alto voltaggio, di un ulteriore tappetino isolante per una protezione addizionale, misura indicata, dalla casa produttrice, come idonea a “prevenire possibili scariche di tensione nell'abitacolo dell'autovettura ed evitare efficacemente il raro rischio di incendio”; che la lettera precisava inoltre che il consumatore avrebbe dovuto mettersi in contatto “al più presto” con un Service Partner Volkswagen per fissare un appuntamento per la
2 realizzazione dell'intervento gratuito (della durata stimata di circa 6 ore); di aver inoltrato lettera a mezzo PEC dell'11.05.2022, a firma dell'Avv. Silvio TI, ad e a Volkswagen Group Italia, reclamando il grave difetto di Controparte_1 costruzione, chiedendo la risoluzione del contratto per gravi vizi relativi alla non conformità del bene, ai sensi dell'art. 130, co. 7, del d. lgs 206/2005 (“codice del consumo”) con conseguente restituzione del prezzo corrisposto, oltre che evidenziando la nullità del contratto per violazione di norme imperative e chiedendo alla concessionaria la messa a disposizione di un'auto sostitutiva;
che la concessionaria riscontrava alla PEC in data 17.05.2022, contestando la ricorrenza dei presupposti di legge per potersi dare luogo all'invocata risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura, rigettava la richiesta di autovettura sostitutiva, dimostrandosi disponibile ad eseguire l'intervento tecnico indicato dalla Volskwagen nella lettera di richiamo;
che con ulteriore raccomandata a mezzo PEC del 4.6.2022, il consumatore comunicava alla concessionaria la propria intenzione di richiedere il ripristino del bene, come proposto dalla stessa nella lettera di richiamo, invitandola ad CP_2 attuare la misura di prevenzione nel più breve tempo possibile, reiterando la richiesta di messa a disposizione dell'auto sostitutiva;
che a fronte di tale ulteriore PEC, la concessionaria non forniva alcun altro riscontro. costituendosi in giudizio ha negato la fondatezza dell'avversa Controparte_1 prospettazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e precisando in fatto che la lettera di richiamo pervenuta al consumatore da parte della costruttrice avesse natura preventiva/migliorativa, CP_2 che anche senza effettuare l'intervento indicato, l'autovettura sarebbe stata idonea all'uso e che il Sig. TI, invitato ad eseguire gratuitamente l'intervento tecnico della durata di circa sei ore, non si fosse recato presso l'officina del venditore. All'udienza del 05/04/2023 celebrata secondo le modalità della trattazione cartolare, la Scrivente ha invitato parte ricorrente a valutare la proposta formulata da parte resistente in sede di costituzione, consistente nell'attuazione dell'intervento tecnico senza costi e spese aggiuntive così come proposto nella lettera di richiamo. Parte ricorrente ha rappresentato, nelle more del giudizio, di aver fatto attuare, in sede di manutenzione programmata, l'azione di richiamo gratuitamente presso la concessionaria ufficiale Volkswagen Stellauto SAS in Milano, luogo di domicilio del medesimo e di attuale utilizzo del mezzo, per non incorrere in alcuna responsabilità risarcitoria prefigurabile in caso di eventuale esplosione o di incendio del veicolo, insistendo dunque nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
3 Verificato il mancato componimento bonario della lite, la causa è stata dunque rinviata all'udienza del 29/01/2025 e, all'esito, riservata per la decisione.
******* Nella specie il consumatore ha agito nei confronti della concessionaria, lamentando difetti di conformità dell'autovettura, oggetto - a distanza di circa un anno dal suo acquisto - della campagna di richiamo avviata dalla società automobilista Volskwagen sulla base della seguente motivazione: “su alcune vetture il fusibile nel sistema ad alto voltaggio è stato prodotto in parte con una quantità troppo scarsa della cosiddetta sabbia antincendio. In caso di un eventuale cortocircuito nel sistema ad alto voltaggio il fusibile si attiva, interrompendo il flusso di corrente come previsto, ma potrebbe eventualmente esplodere. Di conseguenza esiste la possibilità che si verifichi una scarica elettrica nell'abitacolo dell'autovettura. Questo crea un rischio di incendio e possibili lesioni agli occupanti della vettura” (cfr. lettera di richiamo all. 6 prod. ricorrente). Si osserva che è stata depositata la lettera di richiamo della autovettura, ma la circostanza dell'esistenza della campagna è comunque pacifica tra le parti. Ciò che non è pacifico, e che è stato oggetto di contestazione, è l'esistenza del difetto di fabbricazione sull'autoveicolo acquistato, in quanto, come afferma la venditrice, la campagna di richiamo era mirata alla verifica del difetto sulla singola res e si trattava comunque di azione cautelativa a fronte di un rischio di cortocircuito nel sistema ad alto voltaggio del tutto remoto. Il consumatore ha documentato di aver trasmesso missiva alla concessionaria, a seguito della ricezione della lettera di richiamo, lamentando la grave natura del difetto di costruzione, ritenendo non praticabile il rimedio della sostituzione e chiedendo, dunque, ai sensi dell'art. 130 cod. consumo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. Il venditore ha documentato di aver dato riscontro al consumatore, invitandolo quanto prima ad effettuare l'intervento tecnico, precisandogli che lo stesso avrebbe comportato la perdita di un lasso temporale del tutto esiguo (circa sei ore) e che sarebbe stato totalmente gratuito. Il TI a sua volta riscontrava alla sopra citata PEC, chiedendo - stavolta - di essere disposto ad eseguire la misura di prevenzione ma a condizione che la concessionaria mettesse a disposizione, nelle more dell'intervento, una autovettura sostitutiva. A tale missiva non seguiva alcun altro riscontro della concessionaria, la quale in sede giudiziale ha affermato, a sua difesa, che era onere del TI, a tanto invitato, di consegnare l'autovettura, e, in ogni caso, di non aver potuto offrire, in quanto non pattuito, il richiesto servizio di messa a disposizione, nelle more dell'intervento, dell'autovettura sostitutiva, anche considerata l'esiguità del lasso temporale che avrebbe coinvolto la lavorazione (circa sei ore).
4 Il venditore ha reiterato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento tecnico anche nel corso del giudizio, mentre - sempre nelle more del processo
- il TI ha dedotto e documentato di aver attuato l'azione di richiamo gratuitamente presso altra concessionaria (Volkswagen Stellauto SAS in Milano), luogo di domicilio del medesimo e di attuale utilizzo del mezzo, consistita nell'applicazione di un tappetino isolante, ritenuto dal consumatore comunque inidoneo a scongiurare i rischi per la sicurezza. Il ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo. Ciò posto, va osservato in primo luogo che non si ravvisa alcuna nullità virtuale del contratto, ossia per asserita violazione di norme imperative, atteso che le norme invocate dal ricorrente nel libello introduttivo riguardano obblighi informativi e comunque il difetto di conformità di un bene di consumo non rende lo stesso ex se incommerciabile, né tantomeno inidoneo all'uso come pretenderebbe il ricorrente, il quale non ha mai dedotto, prima ancora che provato, che l'autovettura fosse inutilizzabile, ritenendosi - piuttosto - frutto di una libera scelta del TI, la volontà di non fare uso del veicolo per timore che si potessero verificare i possibili rischi per la sicurezza paventati nella lettera di richiamo, rispetto ai quali la casa produttrice aveva invitato il consumatore ad attuare la misura cautelativa, ritenuta risolutiva della problematica riscontrata e che lo stesso ha attuato nel corso del giudizio. Non si ravvisa neanche una ipotesi di annullabilità del predetto contratto ai sensi dell'art. 1427 s.s. del c.c. non essendo stato adeguatamente provato che parte attrice sia stata indotta in errore da false dichiarazioni del venditore dell'autovettura inerenti all'oggetto e alla natura del bene di consumo. A questo proposito, giova ricordare che l'errore costituisce causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata. Parte ricorrente, invero, non ha assolto all'onere sulla stessa gravante e non ha quindi dimostrato che la circostanza per cui i rischi della batteria (peraltro, come dallo stesso asserito, indicati espressamente nel libretto di istruzioni) sarebbero stati elemento essenziale per l'omessa stipula di un contratto che invece non avrebbe concluso, mancando sul punto qualsiasi allegazione ed elemento di prova. Giova precisare altresì che l'art. 135, comma 2, del codice del consumo, in tema di contratto di vendita, stabilisce che le disposizioni del codice civile si
5 applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; l'art. 1469 bis c.c. stabilisce che le disposizioni del codice civile sui contratti in generale "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Il legislatore, dunque, mostra una chiara preferenza per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo residuale assegnato alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019). È necessario, tuttavia, verificare la sussistenza dei presupposti di cui al codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate. E così, ai sensi dell'art. 128 del Codice del Consumo, per "bene di consumo", si intende qualsiasi bene mobile, per "venditore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1" (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.), infine, ai sensi dell'art. 3 del citato codice, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Ciò posto, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'art. 130 cod. cons., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Secondo la disciplina vigente all'epoca di stipula del contratto “
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Nell'odierno giudizio il TI non ha mai dedotto l'esistenza di anomalie e/o segnalato vizi nell'utilizzo del veicolo, avendo lamentato il difetto di conformità della autovettura solo a seguito della ricezione della lettera della costruttrice con cui veniva informato del possibile rischio per la sicurezza del CP_2 proprio veicolo ed invitato, quanto prima, ad attuare la misura preventiva cautelativa senza costi e spese e con dispendio di tempo del tutto circoscritto, precisandosi che si trattava di intervento eseguibile in circa sei ore. Il TI ha di poi denunciato il vizio di produzione alla concessionaria, pretendendo fin da subito la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo (cfr. missiva dell'11 maggio 2022), ritenendo non praticabile né il rimedio della riparazione, in quanto asseritamente inidoneo ad eliminare il difetto originario di progettazione e di costruzione della autovettura, né della
6 sostituzione, atteso che il richiamo avrebbe interessato tutte le autovetture Tiguan prodotte tra il 2020 e il 2022, poiché affette dallo stesso tipo di difetto. Solo a fronte della proposta di intervento tecnico riparativo della concessionaria del 17 maggio 2022, il TI ha trasmesso ulteriore missiva alla concessionaria, dichiarandosi disponibile all'intervento tecnico seppure richiedendo al venditore la messa a disposizione di un'auto di cortesia. Nel corso del giudizio la resistente ha reiterato nuovamente la proposta di intervento, mentre il ricorrente ha dato atto di aver condotto l'autovettura presso altra concessionaria (in Milano) e di aver fatto eseguire la misura di cui alla lettera di richiamo senza spese e costi aggiunti. Orbene appare, dunque, a fronte dell'esecuzione dell'intervento cautelativo ed in mancanza di anomalie segnalate o riscontrate dell'autovettura, che non sia accoglibile la domanda di risoluzione del contratto, dovendosi ritenere del tutto satisfattiva la misura preventiva. Il ricorrente non ha fornito alcuna specifica allegazione delle ragioni per cui l'intervento riparativo non possa ritenersi idoneo a scongiurare il rischio, paventato dalla casa produttrice come del tutto eventuale, di incendio dovuto ad una possibile scarica elettrica nell'abitacolo dell'autovettura e che invece la produttrice ha ritenuto di rimediare - come di fatto avvenuto - mediante l'apposizione di un ulteriore tappetino isolante per una protezione addizionale all'interno della batteria ad alto voltaggio. E questa circostanza risulta dunque dirimente ai fini della decisione della quaestio, in quanto la normativa impone al consumatore di allegare il difetto di conformità e contestualmente provare la (perdurante e irrisolta) presenza di vizi del bene venduto. Come ut supra chiarito è possibile invocare la risoluzione del contratto solo se i rimedi tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi (art. 130, 7 comma, lett. a) del Codice del Consumo), ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge (art. 130, 7 comma, lett. b). Tuttavia, non va dimenticato che è processualmente emerso che la resistente, ricevuta la denuncia, si è prontamente resa disponibile all'esecuzione della misura preventiva sul veicolo, mentre il ricorrente ha frapposto impedimenti, ostativi alla consegna dello stesso, quali la necessità che venisse messa a disposizione un'auto di cortesia, senza allegare e provare che si trattasse di servizio contrattualmente dovuto e precludendo, di fatto, alla concessionaria di porre in essere la misura conservativa.
7 Sono altresì infondate le richieste risarcitorie non essendo stata fornita prova dell'effettiva inutilizzabilità dell'autovettura imputabile al sopra esposto difetto di conformità o comunque di disagi scaturenti dalla sua circolazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore di lite, con applicazione: dei parametri medi del d. m. vigente per le fasi di studio ed introduttiva;
dei parametri minimi per la fase decisionale, in ragione dell'assenza di questioni complesse in fatto ed in diritto e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3574/2022 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande spiegate dal ricorrente;
2) CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente liquidate in € 4.358 per compensi, oltre spese generali come per legge IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in data 13 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Marotta
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