Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2010, n. 17526
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Sentenza 26 luglio 2010

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L'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, nel prevedere l'intervento del fondo di Garanzia costituito presso l'INPS per l'integrazione dei contributi omessi o insufficientemente versati dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente o i superstiti non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria n. 80 del 1987 (cfr. Corte Giust. 25 gennaio 2007, n. 278 del 2005) - nell'integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione per l'ipotesi in cui il lavoratore o i superstiti non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta. Né tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del medesimo d.lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost. - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2010, n. 17526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17526
    Data del deposito : 26 luglio 2010

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