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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/01/2021 al n. 315/2021 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ATTIANESE ALFONSO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. IOVINO EMILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2021, la ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra
[...]
in Terzigno (NA) il 24.06.1995 dalla cui unione nascevano tre Parte_2
figli, (nata il [...] a [...], (nata il Per_1 Per_2
04.11.1999 a Pompei) e (nato il [...] a [...]) chiedeva Per_3
pronunciarsi la separazione con addebito, assegnazione della casa coniugale, che di fatto, di sua proprietà, continuava ad essere abitata unicamente dallo stesso e l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di lui, Per_3
determinare a carico della sig.ra il mantenimento del figlio minore per Pt_2
l'importo di euro 250,00 mensili e restituzione delle somme che la stessa ha prelevato dal suo conto corrente bancario nonché il rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia Per_1
All'udienza del 17.09.2021, la resistente si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione, chiedendo che venisse rigettata la domanda di addebito, che venisse disposto l'affido condiviso del minore Per_3
con collocamento presso la stessa, e che venisse disposto il mantenimento del figlio minore per l'importo di euro 250,00 mensili. In tale sede, parte ricorrente avanzava richiesta di mantenimento anche per la figlia maggiorenne ma Per_2
non economicamente autosufficiente.
Il Giudice, con ordinanza del 08.11.2021, rilevato che entrambe le parti chiedevano il collocamento del minore presso di sé, riteneva necessario ascoltarlo al fine di garantirgli adeguata sistemazione e rinviava per tale incombenza all'udienza del 21.01.2022.
All'esito della predetta udienza, in data 24.01.2022 il Tribunale disponeva provvisoriamente l'affido condiviso del minore con collocamento presso Per_3
la madre, il mantenimento a carico del sig. per la figlia in via Parte_1 Per_2
esclusiva e nella misura di euro 200,00 mensili per il figlio rinviando Per_3
all'udienza cartolare del 13.06.2022 dando termine per note. Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti avanzavano richieste istruttorie e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 31.10.2022.
Con ordinanza del 27.01.2023 veniva ammessa dal Giudice la prova testimoniale richiesta dalle parti.
Durante la fase istruttoria, con deposito di note scritte del 21.05.2025, le parti comunicavano la volontà di convertire il procedimento così instaurato di separazione giudiziale in consensuale, comunicando di aver raggiunto un accordo che prevedeva l'adesione alle disposizioni provvisorie di cui all'Ordinanza del
24.01.2022 (affidamento condiviso del minore con collocamento Per_3
preferenziale presso la madre, mantenimento a carico del sig. per la Parte_1
figlia in via esclusiva per le spese ordinarie e nella misura di euro 200,00 Per_2
mensili per il figlio contributo di entrambi i coniugi al 50% delle spese Per_3
straordinarie, assegnazione della casa coniugale al sig. ) e, pertanto, il Parte_1
Giudice assegnava termine per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, le parti confermavano la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni già statuite da codesto
Tribunale con ordinanza del 24.01.2022.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine di legge hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
24.06.1995 in Terzigno (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi del figlio minore, come sopra Per_3
generalizzato, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“-l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri Parte_1
e , alle condizioni di cui all'Ordinanza Presidenziale
[...] Controparte_1 del 24.01.2022;
-ordinare la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, mandando alla Cancelleria per le incombenze consequenziali;
-la trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terzigno (NA) per la relativa annotazione.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a OTTAVIANO (NA) il 20.05.1968 e nata a Parte_2
SARNO (SA) il 24.07.1976, che hanno contratto matrimonio il giorno 24.06.1995 in Terzigno (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(Atto n. 29, Serie A, Parte II, Anno 1995);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/01/2021 al n. 315/2021 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ATTIANESE ALFONSO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. IOVINO EMILIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.01.2021, la ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra
[...]
in Terzigno (NA) il 24.06.1995 dalla cui unione nascevano tre Parte_2
figli, (nata il [...] a [...], (nata il Per_1 Per_2
04.11.1999 a Pompei) e (nato il [...] a [...]) chiedeva Per_3
pronunciarsi la separazione con addebito, assegnazione della casa coniugale, che di fatto, di sua proprietà, continuava ad essere abitata unicamente dallo stesso e l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di lui, Per_3
determinare a carico della sig.ra il mantenimento del figlio minore per Pt_2
l'importo di euro 250,00 mensili e restituzione delle somme che la stessa ha prelevato dal suo conto corrente bancario nonché il rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute per la figlia Per_1
All'udienza del 17.09.2021, la resistente si costituiva in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione, chiedendo che venisse rigettata la domanda di addebito, che venisse disposto l'affido condiviso del minore Per_3
con collocamento presso la stessa, e che venisse disposto il mantenimento del figlio minore per l'importo di euro 250,00 mensili. In tale sede, parte ricorrente avanzava richiesta di mantenimento anche per la figlia maggiorenne ma Per_2
non economicamente autosufficiente.
Il Giudice, con ordinanza del 08.11.2021, rilevato che entrambe le parti chiedevano il collocamento del minore presso di sé, riteneva necessario ascoltarlo al fine di garantirgli adeguata sistemazione e rinviava per tale incombenza all'udienza del 21.01.2022.
All'esito della predetta udienza, in data 24.01.2022 il Tribunale disponeva provvisoriamente l'affido condiviso del minore con collocamento presso Per_3
la madre, il mantenimento a carico del sig. per la figlia in via Parte_1 Per_2
esclusiva e nella misura di euro 200,00 mensili per il figlio rinviando Per_3
all'udienza cartolare del 13.06.2022 dando termine per note. Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti avanzavano richieste istruttorie e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 31.10.2022.
Con ordinanza del 27.01.2023 veniva ammessa dal Giudice la prova testimoniale richiesta dalle parti.
Durante la fase istruttoria, con deposito di note scritte del 21.05.2025, le parti comunicavano la volontà di convertire il procedimento così instaurato di separazione giudiziale in consensuale, comunicando di aver raggiunto un accordo che prevedeva l'adesione alle disposizioni provvisorie di cui all'Ordinanza del
24.01.2022 (affidamento condiviso del minore con collocamento Per_3
preferenziale presso la madre, mantenimento a carico del sig. per la Parte_1
figlia in via esclusiva per le spese ordinarie e nella misura di euro 200,00 Per_2
mensili per il figlio contributo di entrambi i coniugi al 50% delle spese Per_3
straordinarie, assegnazione della casa coniugale al sig. ) e, pertanto, il Parte_1
Giudice assegnava termine per il deposito di note ex art. 127ter c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, le parti confermavano la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni già statuite da codesto
Tribunale con ordinanza del 24.01.2022.
Pertanto, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine di legge hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
24.06.1995 in Terzigno (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi del figlio minore, come sopra Per_3
generalizzato, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nel corso dell'istruttoria:
“-l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi sigg.ri Parte_1
e , alle condizioni di cui all'Ordinanza Presidenziale
[...] Controparte_1 del 24.01.2022;
-ordinare la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, mandando alla Cancelleria per le incombenze consequenziali;
-la trasmissione della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terzigno (NA) per la relativa annotazione.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a OTTAVIANO (NA) il 20.05.1968 e nata a Parte_2
SARNO (SA) il 24.07.1976, che hanno contratto matrimonio il giorno 24.06.1995 in Terzigno (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune
(Atto n. 29, Serie A, Parte II, Anno 1995);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca