Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 9680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9680 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09680/2025REG.PROV.COLL.
N. 09723/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9723 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-Francesco, e da quest’ultimo, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Bisio e Ferdinando -OMISSIS-Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale Città di -OMISSIS-, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
- la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, in persona del Presidente della-OMISSIS-R. pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 441/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Città di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. IO LL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il giudizio, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-(di seguito -OMISSIS-) e dal sig. -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) , padre ed amministratore di sostegno del primo, ha ad oggetto la legittimità della valutazione multidisciplinare della disabilità svolta in data 18 luglio 2022 dall’Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità (di seguito -OMISSIS-) della A.S.L. Città di -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e funzionale alla definizione del progetto individualizzato relativo al medesimo, nella parte in cui rinnova il P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale) già approvato dalla Commissione U.M.V.D. del 27 gennaio 2020 e rinnovato il 15 marzo 2021, così come quella dei relativi atti presupposti, nonché l’accertamento del diritto dei ricorrenti a mantenere la prestazione assistenziale più favorevole con gli stessi valori economici riconosciuti ed attribuiti sino a tutto il 2019 e la conseguente condanna del Comune di -OMISSIS- e della A.S.L. Città di -OMISSIS-, per quanto di rispettiva competenza, a riconoscere e corrispondere ai medesimi - a decorrere dall’anno 2020 ovvero, in subordine, a decorrere dall’esito della valutazione del 18 luglio 2022 - la prestazione assistenziale corrispondente al livello di intensità assistenziale riconosciuto, con gli stessi valori economici riconosciuti ed attribuiti sino a tutto il 2019.
Esponeva in particolare la parte ricorrente che -OMISSIS-- affetto da trisomia 21, lieve deficit uditivo e difetto visivo, disturbi del sonno e grave ritardo mentale o deficit cognitivo, riconosciuto invalido civile al 100% e beneficiario di indennità di accompagnamento - aveva goduto dal 2007 a tutto il 2019 di un progetto socio-assistenziale del Comune di -OMISSIS- consistente in un affido diurno, finalizzato a stimolare ed accompagnare il ragazzo all’acquisizione di autonomie o nello svolgimento di attività quotidiane, che prevedeva il passaggio cinque volte a settimana di un volontario per la durata di due ore ciascuno, ed in un assegno di cura, sino al 30 gennaio 2020, di € 1.240,00 mensili per 12 mesi l’anno a parziale copertura del costo dell’assistente familiare assunta a -OMISSIS- per 147,22 ore mensili.
Tali ausilii, esponeva la parte ricorrente, costituivano attuazione del Progetto di Assistenza Individuale approvato con decorrenza dal 2007 e confermato negli anni, sino a tutto il 2019, su valutazione dell’allora competente Commissione di Valutazione Handicap-Minori, che aveva riconosciuto a -OMISSIS-un livello di intensità assistenziale “ medio-alta ” in base alla scala di valutazione prevista dall’Allegato A della D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 (avente ad oggetto “ Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungo-assistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39¬11190 del 06 aprile 2009 ”).
Allegava quindi la parte promotrice del giudizio che in data 14 gennaio 2020, in vista del compimento del diciottesimo anno di età di -OMISSIS-(nato il [...]), la Commissione Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità-Adulti dell’ASL di -OMISSIS- lo aveva convocato “ per l’esame e la definizione del progetto individualizzato ”, e che in esito alla riunione del 27 gennaio 2020, come poteva evincersi dalla “ proposta di piano assistenziale individuale per l’assistenza al domicilio ” del 4 febbraio 2020, la medesima Commissione aveva stabilito un diverso livello di intensità assistenziale, che era passata da “ medio-alta ” a “ media ”, con conseguente modifica del P.A.I. e riduzione delle prestazioni rispetto a quelle sino ad allora fruite da --OMISSIS-decidendo in particolare per il mantenimento dell’affido diurno (5 passaggi settimanali del volontario) ma con riduzione dell’assegno di cura, rideterminato in € 205,45/mese per sostenere l’onere di un assistente familiare a -OMISSIS- assunto per 5 ore/settimana, per un totale di 21,65 ore mensili.
Deducevano i ricorrenti che, sebbene non fosse mai pervenuta ai medesimi alcuna comunicazione di approvazione della suddetta proposta da parte della Direzione Servizi Sociali, alla quale era subordinata l’erogazione degli interventi previsti, le prestazioni assistenziali a favore di -OMISSIS-erano state nei fatti modificate secondo quanto previsto nella proposta suindicata.
Essi evidenziavano altresì che avverso la suddetta proposta di Piano avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che, nelle more del ricorso, la A.S.L. Città di -OMISSIS- ed il Comune, con nota congiunta datata 6 maggio 2020 ma trasmessa solo in data 4 dicembre 2020, avevano comunicato che “ con riferimento alla proposta di rinnovo del Progetto Assistenziale Individuale erogato da parte dell’ASL e della Città (…) data la situazione di emergenza legata al Covid 19 (…) per dare continuità agli interventi in atto si è dato corso al rinnovo d’ufficio delle prestazioni domiciliari erogate, alle stesse condizioni precedentemente scritte, per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza, fatte salve eventuali nuove disposizioni regionali sull’assistenza domiciliare ”.
Narravano quindi i ricorrenti che il 9 marzo 2021 venivano convocati dai Servizi Sociali del Comune “ al fine di concludere la pratica di rinnovo a favore di -OMISSIS- ” e che si svolgeva presso la sede dei Servizi Sociali, alla presenza dei medesimi, un’intervista per la compilazione delle schede di valutazione socio-assistenziale, da cui scaturiva un documento della Commissione U.M.V.D. del 15 marzo 2021 denominato “ Ipotesi progetto intervento ”, ove si confermava il mantenimento del medesimo P.A.I. scaturito dalla seduta della stessa Commissione del 27 gennaio 2020: in relazione alla valutazione della Commissione U.M.V.D. del 15 marzo 2021 veniva da essi presentata istanza di riesame alla Commissione Centrale di Rivalutazione ex O.P. presso la Regione Piemonte.
Rappresentavano quindi i ricorrenti che, con comunicazione del 27 aprile 2021, i Servizi Sociali del Comune rendevano noto che “ in base alla normativa anti Covid, rinnoveremo il P.A.I fino al 30 aprile con la quota di rimborso spese a favore dell'affidatario, che ci risulta aver continuato a svolgere la sua attività di volontario a favore di-OMISSIS- ” e che, con successiva nota del 5 maggio 2021, i Servizi Sociali della Città di -OMISSIS- comunicavano che “ il progetto - P.A.I- a favore di-OMISSIS- verrà pertanto nuovamente rinnovato per ulteriori 6 mesi a partire da maggio 2021 col solo affido diurno come da lei richiesto ”, con esclusione totale dell’assegno di cura, cui seguiva immediato riscontro dell’Assistente Sociale volto a chiarire di non aver mai richiesto il solo affido diurno e di aver anzi sempre contestato la riduzione prima e il disconoscimento poi (come da ultima comunicazione ricevuta) dell’assegno di cura.
Affermavano quindi i ricorrenti che il 29 giugno 2021 il P.A.I. di --OMISSIS-sempre confermativo di quello susseguente alla Commissione del 27 gennaio 2020, veniva rinnovato per ulteriori sei mesi decorrenti dal 1° luglio 2021 e che successivamente la Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, con nota del 29 novembre 2021, riscontrava l’istanza di riesame della valutazione della Commissione Disabilità del 15 marzo 2021, nei termini che seguono: “ Facendo seguito alla nota in oggetto citata e ai riscontri conseguenti, si comunica che la Commissione regionale, al termine dell’esame degli atti prodotti, ha definito le valutazioni seguenti: “la rivalutazione oggetto di esame è il risultato di un buon grado d’interventi che hanno consentito, nei numerosi anni di presa in carico, l’acquisizione di competenze tali, da migliorare notevolmente la condizione dell’assistito. La valutazione oggetto di esame è stata effettuata sugli effettivi bisogni oggi espressi dal soggetto interessato, per cui si riconosce l’appropriatezza della stessa. La commissione ritiene necessario un costante monitoraggio per evitare l’abbassamento dei risultati fin’ora ottenuti, con cadenze periodiche”. Si ritiene quindi necessaria una prima nuova verifica, da parte della Unità di valutazione in indirizzo, decorso un anno dalla data di valutazione oggetto di esame ”.
Quindi, riferivano i ricorrenti, sulla scorta della decisione - con decreto presidenziale del 1° dicembre 2021 - del suddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che aveva statuito l’inammissibilità del rimedio “ sotto il profilo della non definitività degli atti impugnati ”, il sig. -OMISSIS-, con nota del 14 marzo 2022, chiedeva all’Amministrazione di concludere il procedimento e di adottare un provvedimento espresso: il Comune e l’A.S.L. di -OMISSIS- rispondevano con nota del 12 aprile 2022, ove si legge che “ in riferimento a quanto richiesto con PEC del 16/03/2022, con la presente si conferma che il Piano Assistenziale Individuale a favore del signor -OMISSIS-per l’anno 2020 si è concluso in data 31/01/2021. Si ricorda che tale Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) ha recepito quanto stabilito dalla Commissione UMVD del 27/01/2020 tenutasi con la partecipazione di -OMISSIS-e dei suoi genitori. L’affidamento diurno, previsto dal P.A.I., è stato attivato dal mese di febbraio 2020, e si è concluso a gennaio 2021. Si coglie l’occasione per precisare che al P.A.I. sopra specificato ne è seguito uno successivo, sempre in recepimento di quanto stabilito dalla Commissione UMVD del 15/03/2021. Anche le prestazioni di quest’ultimo PAI sono, in gran parte, già state fruite dal Sig. S. ”.
Nel ricorso si afferma quindi che, successivamente, il sig. -OMISSIS-, convocato dalla A.S.L., si rendeva disponibile ad una nuova convocazione per la ricompilazione della scheda di valutazione regionale della disabilità e che, in data 18 luglio 2022, assistito dai propri difensori, -OMISSIS-si sottoponeva nuovamente a valutazione multidisciplinare della disabilità: in tale occasione venivano ricompilate le schede di valutazione regionali - che, questa volta, a differenza delle precedenti valutazioni del 27 gennaio 2020 e del 15 marzo 2021, che avevano ridotto l’intensità assistenziale a media, portavano al risultato di intensità assistenziale “ alta ” (essendo nel frattempo state modificate le scale da “ bassa ”-“ media ”-“ medio/alta ” a “ bassa ”-“ media ”-“ alta ”) - ma venivano tuttavia confermate le stesse prestazioni conseguenti alle precedenti valutazioni, leggendosi nella comunicazione che “ si rinnova il PAI già approvato nella Commissione UMVD del 27 gennaio 2020 e rinnovato il 15 marzo 2021: affido diurno per 400 € mensili e assistente familiare per 21,65 ore mensili ”, aggiungendosi che “ in relazione alla valutazione socio-sanitaria effettuata ai sensi della DGR 39/2020, anche in esito delle indicazioni della Commissione regionale pervenuta il 29 novembre 2021, si rileva le necessità di potenziare gli interventi di tipo educativo con un incremento dei passaggi della figura affidataria al fine di incrementare il sostegno alla socializzazione, il monitoraggio e la supervisione delle sue performance come peraltro già rilevato nelle commissioni UMVD del 27 gennaio 202.0 e dei 15 marzo 2021. Si ritiene, altresì, di mantenere le ore assistenziali già indicate dal PAI per la preparazione mattutina all’avvio del Corso FAL previsto. Stante il termine della frequenza scolastica si rileva la necessità di rivedere il progetto individuale complessivo al fine di renderlo sempre più orientato ad ulteriori percorsi abilitativi ero formativi. Punteggio assegnato sanitario 10 sociale 10 per un totale di 20. Condizione di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 ”.
I ricorrenti quindi, richiamate le pertinenti disposizioni a tutela dei diritti delle persone svantaggiate e le deliberazioni regionali che prevedono un intervento economico finalizzato a favorire l’assistenza familiare domiciliare - in particolare, la D.G.R. n. 56-13332/2010, che aveva esteso il contributo economico a sostegno della domiciliarità, originariamente destinato dalla D.G.R. n. 39-11190/2009 alle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nel territorio piemontese, a tutti i soggetti non autosufficienti, indipendentemente dall’età - lamentavano in sintesi che, sebbene il livello di intensità assistenziale, in relazione al quale veniva calibrata la misura del sostegno economico (sempre valutato “ medio-alto ” sino al 2020, poi ridotto a “ medio ” a seguito delle valutazioni del 27 gennaio 2020 e del 15 marzo 2021) fosse stato infine correttamente riportato ad “ alto ” (essendo stata nel frattempo eliminata la fascia “ medio-alta ” e stabilita, con D.G.R. n. 39-1523 del 12 giugno 2020, una scala che prevedeva tre livelli: “ bassa ”, “ media ” e “ alta ”) all’esito della valutazione del 18 luglio 2022, a ciò non aveva fatto coerentemente seguito il ripristino della prestazione in precedenza goduta, ma il mantenimento di quella ridotta a seguito della valutazione di minore intensità assistenziale medio tempore intervenuta, sempre contestata dagli interessati perché non corrispondente alle reali condizioni e necessità di -OMISSIS-F..
I ricorrenti quindi, con il primo motivo di ricorso, lamentavano in sintesi la violazione della D.G.R. 15 febbraio 2010 n. 56-13332 (avente ad oggetto “ Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungo-assistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 06 aprile 2009 ”), il cui Allegato A prevedeva, per un livello di intensità “ medio-alta ” (oggi “ alta ”), un contributo economico a sostegno della domiciliarità fino a € 1.350 mensili.
Deducevano altresì che la D.G.R. 13 novembre 2020 n. 3-2257 (relativa a “ Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle Disposizioni attuative della Regione Piemonte ”), nel determinare gli importi del contributo economico (assegno di cura), stabiliva espressamente, all’art. 5.2 dell’Allegato A, che “ le disposizioni contenute nel presente atto all’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, saranno applicate a partire dai nuovi casi che inizieranno a usufruire delle prestazioni dalla data di approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle disposizioni stesse ed i beneficiari che, sulla base della precedente normativa regionale, già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, manterranno la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata ”: pertanto, poiché -OMISSIS-già usufruiva delle prestazioni alla data di approvazione di detta delibera, egli aveva diritto a mantenere la prestazione precedente più favorevole corrispondente al livello di intensità assistenziale riconosciutogli.
I ricorrenti lamentavano anche che gli atti impugnati erano affetti, oltre che dal vizio di violazione di legge, da quello di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e carenza di motivazione.
2. Entrambe le Amministrazioni intimate si opponevano all’accoglimento del gravame, di cui eccepivano anche l’inammissibilità.
3. Il T.A.R., con la sentenza n. 441 dell’8 maggio 2023, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-, rilevando che “ il progetto individualizzato previsto dall’art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, relativo al campo della disabilità…va ascritto alla materia dei pubblici servizi, in quanto costituente servizio alla persona e, pertanto, resta attratto alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza della previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a. ”, così come quella, formulata anche dal Comune di -OMISSIS-, incentrata sull’assunto secondo cui la Commissione U.M.V.D., con l’atto impugnato, non avrebbe fatto altro che precisare indicazioni e rilievi già svolti nelle precedenti sessioni del 27 gennaio 2020 e del 15 marzo 2021, dai quali sarebbe scaturito un P.A.I. ormai approvato e definitivo dal 2020, nonché sottoscritto e accettato dall’amministratore di sostegno dell’interessato, osservando in senso contrario che la valutazione del 18 luglio 2022, oggetto di impugnazione, non era “ meramente confermativa ”, ma aveva “ una sua autonomia, anche tenendo conto che la stessa è stata preceduta da un’autonoma istruttoria che ha portato, tra l’altro, ad un risultato di intensità assistenziale diverso da quelli precedenti ”.
Quindi, nel merito, il giudice adito in primo grado ha ravvisato la fondatezza delle censure attoree, sul rilievo che “ -OMISSIS- è stata da ultimo nuovamente riconosciuta una valutazione di intensità assistenziale “alta” (vedasi la valutazione della Commissione UMVD del 18 luglio 2022) ” e che, pur trattandosi “ della medesima valutazione riconosciutagli sino a tutto il 2019 ”, “ l’Amministrazione ha confermato le prestazioni attribuite nel 2020 e 2021 in forza di valutazione di intensità assistenziale media ”: decisione che “ appare pertanto intrinsecamente illogica e contraddittoria e non sufficientemente motivata ”.
Quanto alla deduzione difensiva della A.S.L. intimata, secondo cui sarebbe stato commesso un errore materiale nella valutazione del 18 luglio 2022, laddove si era indicato un punteggio sanitario pari a 10 ed un punteggio sociale pari a 10, senza sottrarre il valore delle condizioni economiche, e che perciò il punteggio sarebbe stato di 10 anziché 20, corrispondente ad una fascia di intensità “ media ”, anziché “ medio-alta ”, ha osservato il T.A.R. che “ il punteggio comunicato ai ricorrenti è pari a 20, con indicazione di un’intensità alta ” e che “ non risulta che l’Amministrazione abbia agito in autotutela per correggere tale asserito errore ”.
Quanto alla relazione dell’A.S.L. -OMISSIS- del 14 novembre 2022, intesa a sostenere la sussistenza del suddetto errore materiale, ha rilevato il T.A.R. che “ l’errore materiale di che trattasi è descritto in modo diverso ” e comunque essa potrebbe “ costituire una motivazione postuma, non sufficiente pertanto a sanare il deficit motivazionale ravvisato nel provvedimento impugnato, tanto più che, come meglio sopra precisato, in tale documento si descrive l’asserito “errore materiale” in modo diverso da quanto affermato dalla stessa Azienda sanitaria nella memoria del 9 dicembre 2022 e, più nello specifico, l’incidenza dell’errore non sarebbe di 10 punti, ma solo di 2 ”.
Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che “ i ricorrenti, nella memoria dell’8 marzo 2023 affermano che non corrisponderebbe comunque al vero che la Commissione UMVD avrebbe scelto di “potenziare gli aspetti educativi” consistenti nell’affido diurno, posto che tale affido era già previsto e non sarebbe mai stato aumentato, poiché non solo il PAI da ultimo proposto (2022) confermerebbe lo stesso numero di passaggi e gli stessi importi a copertura del servizio di quelli del 2020 e del 2021, ma già quello del 2020 avrebbe confermato sul punto i precedenti PAI, e che pertanto non vi sarebbe dunque mai stato, in contro-bilanciamento alla riduzione dell’assegno di cura un parallelo aumento dell’affido diurno ”, concludendo nel senso che “ tutte le circostanze sopra evidenziate, pertanto, semmai aggravano il vizio inerente la motivazione del provvedimento ” e che “ il ricorso deve essere accolto per tale assorbente censura ”.
Infine, ha precisato il T.A.R. che “ la censura dedotta e accolta, evidenziando un vizio di illegittimità inerente la motivazione del provvedimento e incidendo unicamente sul provvedimento di cui al 18 luglio 2022, non inficia gli atti inerenti i precedenti PAI e non consente di accogliere la domanda di accertamento del diritto contenuta nel ricorso ”, concludendo nel senso che “ la vicenda nel suo complesso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ”.
4. La sentenza costituisce oggetto in parte qua - ovvero relativamente alla statuizione reiettiva della domanda di accertamento del diritto al ripristino delle prestazioni più favorevoli già usufruite in precedenza e della conseguente domanda di condanna, oltre che con riguardo a quella di compensazione delle spese di giudizio - della domanda di riforma avanzata, con l’atto di appello in esame, dagli originari ricorrenti.
4.1. In punto di fatto, essi ripropongono la ricostruzione dei fatti rilevanti oggetto di giudizio operata con il ricorso introduttivo del giudizio, così come recepita dalla sentenza appellata, altresì evidenziando che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento prot. n. 2022/0134570 del 9 agosto 2022, la A.S.L. e la Città di -OMISSIS- hanno riemesso, a luglio 2023, un provvedimento confermativo delle minori prestazioni, il quale è stato impugnato dinanzi al T.A.R. Piemonte con il ricorso n. 818/2023, e che ulteriori ed ugualmente sfavorevoli proposte di P.A.I., con le relative valutazioni multidisciplinari, sono state ugualmente impugnate dinanzi al medesimo T.A.R. con il ricorso n. 997/2023.
4.2. Quindi, in punto di diritto, deducono gli appellanti che il primo giudice ha affrontato uno solo dei motivi di impugnazione, ovvero quello relativo alla contraddittorietà ed al difetto di motivazione del provvedimento con il quale le Amministrazioni resistenti hanno concluso il procedimento adottando misure socioassistenziali non adeguate al livello di intensità assistenziale riconosciuto né alle esigenze del soggetto beneficiario e del relativo nucleo familiare, che lo assiste in regime di domiciliarità, mentre, sulla questione relativa al mantenimento delle prestazioni più favorevoli fruite prima del passaggio di -OMISSIS-alla maggiore età, avvenuto in concomitanza con l’entrata in vigore, nel 2020, di diversi massimali economici per la quantificazione dell’assegno di cura, accompagnati tuttavia dalla clausola di salvaguardia di cui si è detto per i casi già in carico ai servizi socioassistenziali, come quello di --OMISSIS-essi lamentano che il T.A.R. Piemonte non si è minimamente pronunciato.
4.3. Deducono altresì gli appellanti che la sentenza appellata è affetta da un duplice profilo di contraddittorietà: da un lato il T.A.R. pur avendo condiviso, sulla base di idonea documentazione a supporto prodotta dai ricorrenti, l’accertamento dell’intensità assistenziale “ alta ” compiuto dalla U.M.V.D., ha salvaguardato la misura dell’assegno di cura ridotta ad 1/5, dall’altro lato, pur avendo dato atto che la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aveva affermato che il procedimento avviato con la valutazione di -OMISSIS-nel gennaio 2020 non si era concluso, ha aderito alla tesi delle controparti secondo cui il procedimento recante il Piano Assistenziale Individuale a favore di -OMISSIS-si sarebbe concluso il 31 gennaio 2021.
In proposito, evidenziano gli appellanti che la posizione in tal modo sostenuta dal Comune e dalla A.S.L. di -OMISSIS- contrastava apertamente quanto dedotto dalle stesse parti in sede di ricorso straordinario, di cui invocavano l’inammissibilità adducendo la non definitività del provvedimento impugnato.
Aggiungono gli appellanti che il fatto che gli “ atti ” del 2020 e del 2021 non presentassero il medesimo difetto motivazionale riscontrato nel provvedimento del 9 agosto 2022 non esclude che gli stessi fossero affetti dagli altri vizi da essi dedotti, quale appunto la violazione della citata D.G.R. n. 3-2257 del 2020: vizi che il T.A.R. non ha affatto esaminato.
4.4. Infine, come accennato, gli appellanti chiedono anche la riforma della statuizione di compensazione delle spese di giudizio recata dalla sentenza appellata, sia invocando la regola della soccombenza sia allegando le circostanze particolari che caratterizzano la fattispecie, avendo essi dovuto intentare plurime azioni per vedere riconosciute le loro legittime pretese.
4.5. In conclusione, la parte appellante chiede che il giudice di appello, annulli “ gli atti impugnati anche in relazione ai motivi di ricorso su cui non si è pronunciato il Giudice di prime cure ” e, in riforma della sentenza impugnata in parte qua , accerti il loro diritto “ a mantenere la prestazione assistenziale più favorevole con gli stessi valori economici riconosciuti ed attribuiti sino al 30.01.2020 ”, condannando il Comune di -OMISSIS- e la A.S.L. Città di -OMISSIS- “ per quanto di rispettiva competenza a riconoscere e corrispondere agli appellanti a decorrere dal febbraio 2020, ovvero, in ogni caso ed in subordine, a decorrere dall’esito della valutazione del 18.07.2022, la prestazione assistenziale corrispondente al livello di intensità assistenziale riconosciuto, con gli stessi valori economici riconosciuti ed attribuiti in precedenza, con rivalutazione ed interessi ai sensi di legge ”.
6. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, l’Azienda Sanitaria Locale Città di -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-.
Entrambe le Amministrazioni resistenti, oltre ad argomentare nel senso della infondatezza della domanda attorea, hanno eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
6.1. Da un primo punto di vista, hanno evidenziato che l’A.S.L. Città di -OMISSIS-, d’intesa con il Comune, ha provveduto in data 4 luglio 2023, in esecuzione della sentenza appellata, alla riedizione del provvedimento impugnato a seguito di rinnovata ed adeguata istruttoria, ridefinendo e puntualizzando il contenuto e la valutazione effettuata dalla U.M.V.D. del 18 luglio 2022, pervenendo alla attribuzione di un punteggio complessivo pari a 18, corrispondente ad una intensità assistenziale “ media ”, confermando quanto rilevato in sede di valutazione del 18 luglio 2022, nel senso della “ necessità di potenziare gli interventi di tipo educativo con un incremento dei passaggi della figura affidataria al fine di incrementare il sostegno alla socializzazione, il monitoraggio e la supervisione delle sue performance come peraltro già rilevato nelle commissioni UMVD del 27.01.2020 e del 15.03.2021 ”: ebbene, hanno osservato le Amministrazioni resistenti che, nel corso del periodo di efficacia del progetto “ rieditato ”, il quale è rimasto in vigore sino al luglio 2023, con nuova programmazione per nuovo progetto nell’agosto 2023, i ricorrenti non hanno proposto istanza cautelare avverso lo stesso, pur impugnato dinanzi al T.A.R., con il conseguente venir meno del loro interesse all’accoglimento dell’appello.
6.2. Da un secondo punto di vista, hanno eccepito le Amministrazioni appellate che, avendo il giudice di primo grado ritenuto la valutazione del 18 luglio 2022, oggetto di impugnazione, “ non meramente confermativa ”, siccome scaturente da istruttoria autonoma, l’appello, ove proposto al fine di accertare il diritto al mantenimento della prestazione più favorevole precedentemente goduta, si scontra con il divieto di proporre domande nuove, concernenti gli atti pregressi.
7. Ulteriori scritti difensivi sono stati depositati dalle parti, a sostegno delle rispettive ragioni e confutazione delle argomentazioni delle controparti.
8. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
DIRITTO
9. Il sig. --OMISSIS-promotore del presente giudizio insieme al padre ed amministratore di sostegno, sig. -OMISSIS-, lamentava in sintesi, in sede introduttiva del giudizio di primo grado, che la A.S.L. Città di -OMISSIS-, nell’esercizio della propria competenza di provvedere alla predisposizione del “ progetto individuale ” ai sensi dell’art. 14, comma 1, l. 8 novembre 2000, n. 328 - il quale, secondo il successivo comma 2, “ comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale ”, oltre agli “ eventuali sostegni per il nucleo familiare ” - nel rinnovare il P.A.I. del primo, a seguito della valutazione multidisciplinare al quale il medesimo era stato sottoposto in occasione della riunione dell’U.M.V.D. del 18 luglio 2022, aveva stabilito di confermare le misure socio-assistenziali individuate in occasione della predisposizione del precedente P.A.I. elaborato in data 27 gennaio 2020 e rinnovato il 15 marzo 2021, sulla base dell’accertamento di una esigenza “ media ” di intensità assistenziale, rappresentate dall’affido diurno del disabile per € 400 mensili e dal contributo economico per l’assistente familiare per 21,65 ore mensili, nonostante l’esito della suddetta rinnovata valutazione avesse condotto all’accertamento di un bisogno di intensità assistenziale “ alta ”, cui avrebbe dovuto corrispondere il regime assistenziale di cui il suddetto aveva goduto fino al 2029, comprensivo dell’assegno di cura rapportato a n. 147,22 ore mensili prestate dall’assistente familiare.
A costituire oggetto delle doglianze dei ricorrenti era appunto la riduzione del contributo economico alla famiglia, precedentemente quantificato, come si è appena detto, in 147,22 ore mensili di assistenza familiare, con il connesso riconoscimento di un contributo economico pari ad € 1.240,00 mensili, sebbene l’Allegato A della D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 prevedesse, per un livello di intensità “ medio-alta ” (corrispondente attualmente a quella “ alta ”, essendo stata nel frattempo eliminata la fascia “ medio-alta ” e stabilita, con la D.G.R. n. 39-1523 del 12 giugno 2020, una scala che prevede tre livelli: “ bassa ”, “ media ” e “ alta ”), un contributo economico a sostegno della domiciliarità fino a € 1.350 mensili.
9.1. Il fulcro delle doglianze di parte ricorrente, formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo rubricato come “ violazione e falsa applicazione di legge ”, è invero sintetizzato, nei termini che precedono, alla pag. 22 del ricorso medesimo, laddove, dopo aver evidenziato che non si è verificato nelle more alcun miglioramento del quadro clinico di -OMISSIS-e sono quindi rimaste immutate le relative esigenze assistenziali, si afferma: “ Non sin comprende, allora, per quale ragione, a fronte del ripristino della corretta valutazione di intensità assistenziale alta, l’Amministrazione abbia confermato le minori prestazioni attribuite nel 2020 e 2021 in forza di valutazione di intensità assistenziale media ” (sottolineato nel testo originario).
A supporto della loro deduzione, come innanzi delineata, i ricorrenti invocavano altresì la D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020, in tema di attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021, laddove, nel determinare gli importi del contributo economico (assegno di cura), stabiliva espressamente, all’art. 5.2 dell’Allegato A, che “ le disposizioni contenute nel presente atto all’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, saranno applicate a partire dai nuovi casi che inizieranno a usufruire delle prestazioni dalla data di approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle disposizioni stesse ed i beneficiari che, sulla base della precedente normativa regionale, già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, manterranno la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata ”: dalla delibera citata la parte ricorrente traeva infatti il corollario secondo cui, “ poiché-OMISSIS-F. già usufruiva delle prestazioni alla data di approvazione ministeriale di detta delibera, ha diritto a mantenere la prestazione precedente più favorevole corrispondente al livello di intensità assistenziale riconosciutogli ”.
9.2. Non significativamente diversa, se non per la natura dei vizi lamentati e ricondotti alla tipologia invalidante dell’eccesso/sviamento di potere sotto plurimi profili (contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione), era la prospettazione che improntava il secondo motivo di ricorso, col quale analogamente i ricorrenti stigmatizzavano “ la decisione di confermare la prestazione meno favorevole, non corrispondente al livello di intensità assistenziale riconosciuto ”.
10. Come si è detto, il T.A.R., con la sentenza impugnata in parte qua dagli originari ricorrenti, ha accolto il gravame sotto il profilo della illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale del P.A.I. redatto sulla scorta della valutazione multidisciplinare del 18 luglio 2022, evidenziando che, a fronte di una valutazione di intensità assistenziale “ alta ”, l’Amministrazione aveva “ confermato le prestazioni attribuite nel 2020 e 2021 in forza di valutazione di intensità assistenziale media ”, precisando che “ la censura dedotta e accolta, evidenziando un vizio di illegittimità inerente la motivazione del provvedimento e incidendo unicamente sul provvedimento di cui al 18 luglio 2022, non inficia gli atti inerenti i precedenti PAI e non consente di accogliere la domanda di accertamento del diritto contenuta nel ricorso ”.
11. Come ugualmente si è detto, gli appellanti lamentano che il T.A.R. ha erroneamente circoscritto la portata della statuizione di accoglimento sia quanto al perimetro temporale (non estendendo il suo sindacato ai P.A.I. precedenti, con i quali l’Amministrazione aveva abbassato al livello “ medio ” l’intensità assistenziale di cui abbisognava -OMISSIS-F.), sia quanto alla sua efficacia dispositiva (essendosi limitato ad accogliere il petitum caducatorio ed avendo invece respinto quelli di accertamento e condanna).
12. Ciò premesso, e prima di affrontare nel merito i motivi di appello, occorre esaminare, per respingerle, le eccezioni di inammissibilità formulate, in senso sostanzialmente analogo, dalle Amministrazioni resistenti.
12.1. Iniziando da quella intesa a sostenere l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello, non avendo i ricorrenti proposto istanza cautelare avverso il P.A.I. adottato in sede di riedizione del potere susseguente alla sentenza appellata, il quale ha anche esaurito la sua efficacia, deve osservarsi che permarrebbe comunque l’interesse dei suddetti ad una pronuncia di accertamento/condanna, sia perché suscettibile di imbrigliare – più di quanto potrebbe farlo una statuizione meramente caducatoria, come quella recata dalla sentenza appellata – la futura attività amministrativa, anche posteriore al P.A.I. suindicato, sia perché destinata a valere, nell’ottica dei ricorrenti, anche per il periodo pregresso, in asserita mancanza di provvedimenti definitivi che i ricorrenti avrebbero avuto l’onere di impugnare, sia per i riflessi risarcitori ad essa ricollegabili.
12.2. Infondata è anche l’eccezione intesa a sostenere il carattere nuovo della domanda avente ad oggetto le valutazioni relative ai P.A.I. del 2020 e 2021, conseguente secondo le resistenti alla statuizione del T.A.R. relativa al carattere autonomo, rispetto a quelle precedenti, della valutazione della U.M.V.D. del 18 luglio 2022, recando il ricorso, come meglio si dirà infra ed almeno formalmente, l’espressa contestazione dei P.A.I. precedenti (ovvero, quantomeno, di quello del 15 marzo 2021).
13. Sgombrato il campo dalle questioni di carattere processuale, e venendo al merito della res iudicanda , la domanda di riforma della sentenza suindicata proposta dagli appellanti non può essere accolta.
14. In primo luogo, va rilevato che gli illustrati vizi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio - e la cui ritenuta sussistenza è stata posta a fondamento della sentenza appellata - sono riconducibili alle categorie patologiche tipiche del potere amministrativo discrezionale, rappresentando il grimaldello che consente al giudice amministrativo di sfondare le pareti che il principio della divisione dei poteri erge intorno al merito delle scelte amministrative ed individuare le criticità che ne minano la genesi e/o l’esternazione, in funzione della rinnovazione, più o meno condizionata dalla statuizione giurisdizionale, delle relative valutazioni: manca in essi, quindi, ogni contestazione fondata sulla (eventuale violazione della) correlazione, non mediata dall’esercizio del potere amministrativo, tra fatto dedotto e conseguenza giuridicamente necessitata che costituisce il proprium del rapporto paritetico cittadino-Amministrazione, atta a legittimare il giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva, ad adottare pronunce di accertamento e di condanna dell’Amministrazione ad un facere determinato o al pagamento di una somma di denaro.
15. In ogni caso, a prescindere dalla prospettazione della parte (che come è noto non è vincolante ai fini della qualificazione della situazione giuridica azionata), è noto che, anche nell’ambito delle materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cui il giudice di primo grado, con statuizione passata in giudicato, ha ricondotto la presente controversia), non scolorisce l’esigenza di individuare la natura della posizione giuridica di cui è titolare il ricorrente, influendo comunque essa sul tipo di azione esperibile e, quindi, sul contenuto e sugli effetti della sentenza adottabile dal giudice adito.
Nella specie, l’attribuzione dell’assegno di cura, al pari della sua quantificazione, non costituisce la conseguenza dell’accertamento di presupposti tassativamente determinati, ma il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali demandate all’U.M.V.D., intese sia a stabilire il livello di intensità assistenziale, sulla scorta della scala di valutazione definita in sede regionale, sia, nell’ambito dei massimali ivi ugualmente prefissati, l’importo dell’assegno concretamente erogabile, in applicazione dei criteri prestabiliti: ad esso, quindi, non si attaglia l’esercizio di un sindacato di carattere sostitutivo, tipico della tutela giurisdizionale avente ad oggetto posizioni di diritto soggettivo, ma quello che si esplica nelle forme tipiche del sindacato di legittimità, inteso a verificare che le determinazioni assunte dall’Amministrazione non siano viziate sotto il profilo della logicità, dell’aderenza di fatti, della adeguatezza istruttoria e della sufficienza motivazionale.
Del resto, non può non osservarsi che, sebbene la sentenza impugnata abbia affermato l’inerenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – statuizione che tuttavia, come si è detto, non incide sul tema della qualificazione della situazione giuridica azionata – essa, nel riconoscere che gli atti impugnati ( recte , quello scaturente dalla valutazione multidisciplinare del 18 luglio 2022) sono affetti da vizi tipici delle espressioni provvedimentali della P.A., ha nello stesso tempo implicitamente sancito che i ricorrenti sono portatori di una situazione di interesse legittimo: al riguardo, gli appellanti contestano il mancato accoglimento della loro domanda di accertamento e condanna, senza tuttavia censurare l’intrinseca correttezza della suddetta (implicita) statuizione, se non – si ripete – in quanto inidonea a soddisfare, per difetto, l’intero spettro delle domande da essi formulate.
16. Dai rilievi che precedono discende quindi che le suddette domande di accertamento e condanna – come del resto eccepito dalle stesse resistenti (cfr. la memoria della A.S.L. Città di -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, pagg. 21-22) – devono essere considerate inammissibili, in quanto estranee alle esclusive modalità di tutela delle situazioni di interesse legittimo, di cui come si è detto sono titolari i ricorrenti.
17. Deve in ogni caso osservarsi che la tesi dei ricorrenti, secondo cui alla reviviscenza – confermata dallo stesso T.A.R., che non ha condiviso le deduzioni delle controparti, dirette a ricollegare la valutazione come “ alta ” dell’intensità assistenziale di cui necessitava -OMISSIS-ad un mero “ errore materiale ” – del livello assistenziale di cui il suddetto aveva goduto fino al 2019 dovrebbe anche corrispondere il ripristino dell’originaria misura dell’assegno di cura, non tiene conto, in primo luogo, del fatto che la natura dei vizi riscontrati dal T.A.R. - e corrispondenti, come si è detto, al contenuto deduttivo del ricorso introduttivo del giudizio - non comporta necessariamente l’attribuzione del contributo economico richiesto, ben potendo l’Amministrazione, nel riesercizio del suo potere ed emendandolo dai vizi rilevati, riformulare - in senso confermativo o meno - anche le sue valutazioni inerenti al bisogno assistenziale, tanto più se quella caducata dal T.A.R. risultava effettivamente affetta dall’“ errore materiale ” rappresentato in sede difensiva dall’Amministrazione (con deduzione che il T.A.R. non ha ritenuto di condividere anche perché supportata con elementi documentali suscettibili di integrare una forma di motivazione postuma del provvedimento impugnato).
Né il ripristino, per gli anni successivi, dell’assegno di cura goduto dai ricorrenti fino al 2019 potrebbe farsi discendere, come dedotto da essi, dalla D.G.R. n. 3-2257 del 13 novembre 2020, laddove dispone, all’art. 5.2 dell’Allegato A, che “ le disposizioni contenute nel presente atto all’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, saranno applicate a partire dai nuovi casi che inizieranno a usufruire delle prestazioni dalla data di approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle disposizioni stesse ed i beneficiari che, sulla base della precedente normativa regionale, già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, manterranno la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata ”.
Non è invero condivisibile il tentativo dei ricorrenti di far discendere dalla suddetta delibera l’effetto di cristallizzare il P.A.I. approvato in data antecedente alla suddetta delibera ( recte , alla sua approvazione ministeriale), sottraendolo alla sua innata evolutività conseguente all’esigenza di adeguare costantemente ( ergo , con la cadenza semestrale con la quale risulta aver proceduto l’Amministrazione) le misure assistenziali al divenire del quadro clinico, sociale e familiare dell’interessato, tanto più laddove, come nella specie, la revisione del suddetto P.A.I., nel senso di ridurre l’importo originario dell’assegno di cura, non è derivata dall’entrata in vigore di diverse disposizioni in tema di criteri di determinazione della relativa misura, ma, in concomitanza con il passaggio di -OMISSIS-all’età adulta (e del connesso spostamento della competenza in ordine alla sua valutazione multidisciplinare dalla U.M.V.D. Minori alla U.M.V.D. Adulti) e con l’acquisizione di maggiore autonomia da parte del medesimo, dalla ritenuta “ necessità di un superamento del pregresso progetto individuale impostato su ore di assistente familiare con prevalenti funzioni di colf (visto che il ragazzo al mattino frequenta la scuola) ”, riorientando “ il sostegno domiciliare su di un progetto di affido diurno che (…) incrementi la socializzazione extrascolastica, mantenendo un piccolo sostegno quotidiano al mattino per la preparazione alla frequenza scolastica ”.
18. Dai rilievi che precedono discende altresì che, anche in una prospettiva (coerente con la natura della posizione giuridica azionata) di carattere impugnatorio, la cognizione del T.A.R. non poteva estendersi, come preteso dagli appellanti, ai P.A.I. (e relative valutazioni multidisciplinari) del 2020 e del 2021, in quanto il vizio dedotto in via principale dai ricorrenti, relativo alla non congruenza dell’intensità assistenziale (“ alta ”) riconosciuta con il verbale del 18 luglio 2022 con la riduzione dell’entità dell’assegno di cura, riguardava esclusivamente la proposta progettuale scaturita da quest’ultima valutazione, mentre nessuna specifica censura veniva formulata dai ricorrenti – i quali si limitavano ad allegare che i P.A.I. precedenti erano stati “ contestati ” in altra sede – al fine di inficiare la valutazione dell’intensità assistenziali sottesa a questi ultimi.
Né potrebbe sostenersi che l’impugnazione del P.A.I. del 2022 sarebbe suscettibile di estendere i suoi effetti, anche solo sul piano caducatorio/conformativo, a quelli precedenti: invero, se da un lato non può predicarsi la non definitività di quello del 15 marzo 2021 (riferendosi il parere del Consiglio di Stato al solo P.A.I. del 2020), tanto che gli stessi ricorrenti lo hanno espressamente indicato tra gli atti interessati dalla domanda di annullamento da essi proposta in primo grado, dall’altro lato non resta che ribadire che il vizio contestato relativamente al P.A.I. del 2022, come innanzi rappresentato, non è predicabile nei confronti del P.A.I. precedente, in relazione al quale l’assegno di cura è coerente con il livello “ medio ” di intensità assistenziale con esso riconosciuto.
Da questo punto di vista, la ritenuta non definitività (anche) del P.A.I. del 15 marzo 2021 non può ritenersi cristallizzata dal fatto che il T.A.R., nel respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle resistenti, ha dichiarato la “ autonomia ” della valutazione multidisciplinare del 18 luglio 2022, atteso che il concetto di “ autonomia ”, essendo fondato su una relazione di alterità tra entità indipendenti, presuppone appunto che un atto precedente si è perfezionato.
19. Inoltre, ad ulteriore supporto di quanto fin qui evidenziato, non può non rilevarsi che, in riscontro all’istanza con la quale i ricorrenti, sulla scorta del Presidente della Repubblica che aveva statuito l’inammissibilità del rimedio “ sotto il profilo della non definitività degli atti impugnati ”, chiedevano all’Amministrazione di concludere il procedimento e di adottare un provvedimento espresso, il Comune di -OMISSIS- e l’A.S.L. Città di -OMISSIS- evidenziavano con nota del 12 aprile 2022, la quale non risulta aver costituito di impugnazione, che “ in riferimento a quanto richiesto con PEC del 16/03/2022, con la presente si conferma che il Piano Assistenziale Individuale a favore del signor -OMISSIS-per l’anno 2020 si è concluso in data 31/01/2021 ”.
20. Infine, non può essere accolta la domanda di riforma della statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio recata dalla sentenza appellata, avendo questo Consiglio di Stato (anche di recente: cfr. Sez. V, 14 maggio 2025, n. 4122) affermato che “ nel processo amministrativo il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione di quelle giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi ”.
21. Analoga statuizione, ad avviso del Collegio, deve essere resa con riferimento alle spese del giudizio di appello, tenuto conto della complessità della vicenda - non ancora, peraltro, definita anche sul piano processuale - che ha interessato i ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF GR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | AF GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.