Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3065/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14.3.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente a[...] e con residenza abituale in Milano, via
Olmetto n. 21 con l'Avv. Valentina Perego per delega in atti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], l'[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Hoesch e Marta Monaci per delega in atti presso le quali ha eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO (TN), il 25.5.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CO, Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2013 nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda, n. 3, Parte 2, Serie B, anno
2013); in regime di separazione dei beni, costituendo altresì in data 2.8.2013 un fondo patrimoniale;
- con due figli: , nata ad [...], il [...] e nato a [...], il Per_1 Per_2
9.5.2018, entrambi cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo della domanda di separazione e di divorzio ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 22.12.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione (già intervenuta) e quella di divorzio, prevedendo le relative condizioni.
In tale ricorso le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Successivamente al deposito della sentenza di separazione, le parti hanno congiuntamente raggiunto un accordo modificativo delle condizioni del divorzio relative al trasferimento dell'immobile di CO
e della somma da corrispondere alla RA a titolo di una tantum divorzile ex art. 5, 8° Pt_1 comma L. Div..
Le parti hanno quindi dato congiuntamente atto delle nuove condizioni divorzili nelle note scritte depositate nel termine del 4.12.2024 concesso dal giudice e che vengono qui riprodotte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1
n CO (TN) il 25 maggio 2013 (Numero 4 – Parte 2 – Serie A – Anno 2013, Parte_2 docc. 3-4);
- ordinare al Comune di CO (TN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 7)
1). i figli e restano affidati a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 degli stessi presso la madre a Milano, dove manterranno la residenza anagrafica;
2). il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, con i seguenti tempi e le seguenti modalità, salvo ogni diverso e migliore accordo scritto (anche via messaggio WhatsApp) tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (finché il signor Parte_2 non disporrà di una stabile abitazione a Milano idonea ad ospitare i figli, il fine settimana sarà nelle sole giornate di sabato e di domenica, senza pernottamento, salvo che i figli non si rechino con il padre a Caneve o che il padre non abbia organizzato eventuali viaggi oppure alloggi in albergo a
Milano in situazioni occasionali e temporanee, per un periodo di qualche mese successivo al deposito della separazione);
- un giorno infrasettimanale, senza pernottamento, tutte le settimane, con prelievo a scuola e con possibilità per il padre di tenere con sé i figli anche per cena. I genitori valuteranno le condizioni delle ulteriori frequentazioni infrasettimanali del padre con i figli;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il primo periodo
(comprensivo del giorno di Natale, dal 25/12 al 31/12) con il secondo periodo (comprensivo del
Capodanno, dal 31/12 al 6/1) restando inteso che la giornata della Vigilia verrà trascorsa dal genitore che tiene con sé i figli nel secondo periodo;
al fine dell'alternanza si dà atto che per il Natale
2024 il primo periodo spetterà alla madre e il secondo al padre;
- per le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;
- per i cd. ponti se adiacenti al fine settimana di pertinenza;
- per tre settimane (di cui due nel mese di agosto) nel corso delle vacanze estive, da concordarsi entro il 15 febbraio precedente, con l'intesa che se i figli nei mesi di giugno, luglio e agosto si sposteranno stabilmente da Milano con la madre, il padre, oltre alle settimane di sua spettanza nell'indicato periodo - ove volesse incontrare i figli nel fine settimana di propria pertinenza - si recherà nel luogo in cui i figli si trovano con la madre. Qualora entrambi i genitori lavorino, il mese di agosto verrà suddiviso in due periodi (dall'1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto) che verranno fruiti dai genitori ad anni alterni. Comunque anche la madre potrà trascorrere quindici giorni consecutivi con i figli durante l'estate, se decidesse di portarli in viaggio (per l'estate 2024 si concorda che le stesse vengano definite entro il 15 aprile 2024). Resta inteso che, salvo diversi accordi, il padre per trascorrere le vacanze con i figli, li preleverà e riaccompagnerà a Milano;
- il giorno del compleanno del padre, limitatamente all'ipotesi in cui i figli, nel periodo di spettanza della madre, non siano in viaggio (ugualmente la madre trascorrerà il giorno del suo compleanno con i figli).
Il padre potrà altresì accompagnare i figli al mattino a scuola e prelevarli al termine delle lezioni, una volta alla settimana, preferibilmente il giovedì, salvo diverso accordo scritto (anche via messaggio WhatsApp), con possibilità per i genitori di accordarsi (per iscritto anche via messaggio
WhatsApp) per ulteriori accompagnamenti mattutini o prelievi al termine delle lezioni.
Entrambi i genitori, indipendentemente dal giorno di spettanza dell'uno e dell'altro, parteciperanno agli eventi riguardanti i figli (quali feste di compleanno degli stessi figli, sacramenti dei figli, feste organizzate dalla scuola o saggi/gare sportive).
Nei giorni in cui i figli si trovano con un genitore, l'altro genitore potrà contattarli telefonicamente, anche con una videochiamata, al mattino intorno alle 7.30 nel periodo scolastico e alle 10.00 nel periodo di vacanza (con l'impegno del genitore ove i bambini siano svegli prima delle 10.00 di avvisare l'altro a mezzo messaggio cosicché, ove possibile, la telefonata possa essere anticipata) e alla sera, prima di cena intorno alle ore 19 nel periodo scolastico e intorno alle 20 nel periodo di vacanza;
resta fermo l'impegno di ciascun genitore di avvisare l'altro in caso di ritardo;
3) i coniugi si impegnano a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità con il dr.
Per_3
I genitori si impegnano a seguire le indicazioni che verranno fornite dal dr. in merito alle Per_3 esigenze dei figli e per le modalità di attuazione delle frequentazioni del padre con questi ultimi, confrontandosi tra loro – anche con l'aiuto del dr. – in merito alle condizioni di possibili Per_3 ampliamenti.
I genitori - nel rispetto dei bisogni dei figli - si impegnano a non metterli, allo stato, in contatto con persone alle quali siano sentimentalmente legati, confrontandosi con il dr. e seguendone le Per_3 indicazioni per il graduale inserimento di tali persone;
4). a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre continuerà a corrispondere alla madre la somma mensile di € 10.000,00 (€ 5.000,00 mensili per figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di settembre 2023, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat del costo della vita;
5). il signor provvederà al pagamento del 100% delle spese straordinarie per i figli con Parte_2 le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano d'intesa con l'Ordine Avvocati di
Milano che di seguito si trascrivono, con le integrazioni indicate in seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori in merito a un'eventuale diversa scansione temporale dell'invio della documentazione di spessa e dei relativi rimborsi.
I genitori, ad integrazione di quanto previsto dalle linee guida concordano che:
- i costi della baby sitter, nei periodi in cui i figli sono con la madre, saranno dalla stessa sostenuti;
- le spese della mensa scolastica saranno a carico del padre;
- saranno a carico del padre tutte le spese della scuola privata già frequentata da entrambi i figli, concordando sin d'ora che – il quale attualmente frequenta l'istituto di infanzia Busy Bees Per_2 al Centro Buon Pastore - verrà anch'esso iscritto al collegio San Carlo per la scuola primaria ed entrambi i figli frequenteranno la scuola media presso tale istituto, salvo diversi accordi tra i genitori;
- si rivolgeranno al pediatra privato e a professionisti privati per quanto riguarda le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche o trattamenti sanitari specialistici dei figli, con oneri a carico del padre;
con la precisazione che il pediatra è già stato individuato dalla madre a seguito del trasferimento a
Milano, mentre gli altri professionisti verranno concordemente individuati dai genitori nella città di
Milano entro due settimane dalla data della prescrizione medica;
6). il signor continuerà a provvedere, sempre a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 figli, al pagamento diretto del canone di locazione e delle spese condominiali della casa sita in
Milano, via Olmetto n. 21 e del box attualmente in locazione sino alla scadenza del 6° mese successivo al deposito della sentenza di divorzio. Successivamente a tale data, sarà la RA
a farsi carico dei costi abitativi propri e dei figli e avrà facoltà di subentrare Pt_1 nell'intestazione del contratto di locazione della casa e del box stipulato dal signor Parte_2
7). a definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali tra i coniugi, nell'ambito di una loro definitiva regolazione, nonché quale liquidazione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, il signor si impegna Parte_2
a corrispondere alla RA la somma di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) Parte_1 come segue:
- € 50.000,00 (eurocinquantamila/00) già versati in sede di separazione;
- € 150.000,00 (eurocentocinquantamila/00) da versarsi mediante assegno circolare entro il giorno previsto per l'udienza (a trattazione scritta) di divorzio;
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) da versarsi a mezzo bonifico entro il 31.12.2024;
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) da versarsi a mezzo bonifico entro il 28.2.2025;
- € 50.000,00 (cinquantamila/00) da versarsi a mezzo bonifico entro il 31.3.2025.
Le parti concordano che, in caso di mancato versamento degli importi qui stabiliti negli specifici termini qui concordati, il signor sarà tenuto alla corresponsione di una penale pari a € Parte_2
5.000,00 per ogni mese di ritardo a partire dal primo giorno di tale ritardo.
Le parti danno atto che, in modifica e a superamento della condizione n. 13 della sentenza di separazione, l'immobile, con relative pertinenze e parti comuni, sito ad CO (TN), frazione Caneve in viale Rovereto 19 (PM 5 PED 235) rimarrà in proprietà della RA , la quale continuerà Pt_1
a farsi carico di tutti i relativi oneri economici, compresi quelli per i finanziamenti in essere, sia con riferimento ai ratei già maturati sia con riferimento a quelli futuri.
I mobili, gli arredi, i quadri, le opere d'arte e l'argenteria collocati sia nella casa di Caneve sia nella casa di Milano, di proprietà del signor e/o in comproprietà tra i coniugi, resteranno Parte_2 nella definitiva disponibilità della RA e alla stessa vengono conferiti in Parte_1 proprietà esclusiva;
8). entrambi i coniugi prestano il proprio assenso (anche sottoscrivendo apposita documentazione) allo scioglimento del vincolo del fondo patrimoniale sugli immobili di proprietà del signor
[...]
con eventuali oneri a carico dello stesso;
Parte_2
9). i trasferimenti patrimoniali avverranno in esenzione di imposta ai sensi dell'art. 19 della L. n.
74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale e nel rispetto della circolare n. 18/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate;
10). i coniugi si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli e Per_1 Per_2
11). con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa nascente dal matrimonio e in relazione ai rapporti societari e patrimoniali;
12). le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
In tali note le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, Legge 898/1970 e successive modificazioni.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e Parte_1 Parte_2 contratto con rito concordatario in CO (TN), il 25.5.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CO, Numero 4, Parte II, Serie A, Anno 2013 nonché trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Garda, n. 3, Parte 2, Serie B, anno 2013);;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Riva del Garda dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG