TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5241/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Paolo Corso Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Frongia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5241/2018 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Rossano Pozzer, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Isonzo n.
6 - Busto Arsizio presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
contro
(P.I.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
pagina 1 di 9 Fabiana Gervasi, elettivamente domiciliata nel viale Diaz n. 29 - Cagliari presso lo studio del difensore,
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro
Controparte_3
(P.I.: ) con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge nella via Dante Alighieri n. 23 - Cagliari presso gli uffici della medesima Avvocatura.
CONVENUTA
******
All'udienza con trattazione scritta del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata tenuta a decisione dal Tribunale sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
voglia il Tribunale, nel merito e in via principale, dichiarare la falsità della notifica della cartella
02520140004203484000 concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
voglia il Tribunale
pagina 2 di 9 1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da avverso la notifica della cartella CP_1
n. 02520140004203484000, in quanto avente ad oggetto circostanze non coperte da fede privilegiata e,
per l'effetto rigettarla, mandando l'ente convenuto assolto da ogni avversa pretesa;
2) nel merito alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono dichiarare infondata ed insuscettibile di accoglimento la querela di falso proposta da avverso la cartella n. CP_1
02520140004203484000 e, per l'effetto, rigettarla, mandando l' Controparte_2
assolta da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nell'interesse della convenuta Cagliari: Controparte_3
si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia respingere l'avversa querela di falso perché inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Pubblico Ministero:
rigetto della domanda, con dichiarazione di rinuncia al deposito delle comparse conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, l'attore , tramite difensore munito di procura CP_1
speciale, ha convenuto al giudizio di questo Tribunale l' e Controparte_2
l' , al fine di Controparte_3
accertare e dichiarare la falsità della notifica della cartella di pagamento n. 02520140004203484000
concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010.
La parte attrice, a fondamento delle sue pretese, ha sinteticamente esposto quanto segue:
- in data 26.01.2017 aveva ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di pagamento n.
02520179000366870000 con il quale l' richiedeva il Controparte_2
pagamento dell'importo di euro 5.418,00 a titolo di IVA oltre sanzioni ed interessi;
- tale ingiunzione aveva ad oggetto la cartella n. 02520140004203484000 concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010, asseritamente mai ricevuta dalla parte attrice;
- la cartella suddetta era stata notificata ex art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/1973 tramite affissione nell'albo del Comune prevista per i casi di irreperibilità assoluta o nei quali non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel territorio comunale;
- nella cartolina di notifica del 01.07.2017, il messo notificatore aveva spuntato la casella indicante il deposito in Comune, con affissione all'albo, dell'avviso di deposito con la dicitura:
“dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario. In via del Ginepro 3/b il Sig. è CP_1
irrep. 29.05.2014”;
- nell'avviso di deposito degli atti nella Casa del Comune il pubblico ufficiale notificante aveva dichiarato: “nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati
destinatari, attesa l'assenza, nel Comune, di loro abitazione, ufficio o azienda, gli stessi sono
pagina 4 di 9 stati depositati in busta chiusa e sigillata della Casa del Comune per procedere alla relativa
affissione (…)”;
- la falsità di tali diciture emergerebbe dalla documentazione attestante la residenza dell'attore presso l'indirizzo menzionato fin dal 1994, che pertanto non giustificherebbe la dichiarazione di irreperibilità richiamata dal messo notificatore.
Tanto premesso, la parte attrice ha concluso come sopra.
Si è costituita in giudizio l' , che ha contestato le avverse Controparte_2
richieste sulla base dei seguenti motivi:
- in via preliminare la querela di falso è inammissibile poiché le dichiarazioni oggetto della presunta falsificazione non sono coperte dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c.;
- la veridicità della notifica, infatti, riguarda la circostanza che il messo notificatore si sia effettivamente recato sul luogo e abbia constatato la reperibilità del destinatario presso l'abitazione, come è accaduto nel caso di specie;
- tali ultime circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni scritte rilasciate dal messo notificatore.
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra.
L si è Controparte_3
costituita in giudizio, sostenendo analogamente quanto segue:
- la querela proposta dal nei confronti dell' CP_1 CP_2 Controparte_3
è inammissibile atteso che tale Amministrazione non aveva curato l'attività di notifica in relazione alla quale è stata apposta la sottoscrizione asseritamente falsa;
pagina 5 di 9 - dalla relata di notifica si evince che, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto, la cartella è stata regolarmente notificata in ragione “dell'irreperibilità assoluta” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito presso la Casa Comunale ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo del Comune,
peraltro senza alcuna falsa attestazione da parte del messo notificatore.
È intervenuto il Pubblico Ministero, ad esito della trasmissione degli atti di causa, che ha concluso per il rigetto della domanda attrice.
La causa, istruita tramite prove testimoniali e produzioni documentali, è stata tenuta a decisione dal
Tribunale in composizione Collegiale all'udienza indicata in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni poste all'attenzione di questo Tribunale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso sollevata dalle convenute, le quali hanno sostenuto in sintesi che nel caso di specie non sussistano attestazioni del pubblico ufficiale aventi fede privilegiata, che possano essere impugnate mediante querela di falso.
L'eccezione è fondata.
Nel caso di specie, è pacifico e documentato in atti che il messo notificatore si era recato presso l'abitazione di e, non avendolo rinvenuto, aveva annotato sulla cartolina, recante l'avviso di CP_1
ricevimento, che il destinatario risultava irreperibile.
Ritenendo integrata un'ipotesi di irreperibilità assoluta piuttosto che temporanea del contribuente, il messo notificatore aveva seguito la procedura di notificazione prevista dall'art. 60, primo comma, lett.
e), DPR n. 600 del 1973, provvedendo all'affissione dell'atto presso il Comune.
pagina 6 di 9 Appare opportuno ricordare che tale norma disciplina una forma di notificazione semplificata,
prevedendo che il messo notificatore, una volta costatata l'irreperibilità del destinatario, provvede al deposito dell'atto nella Casa Comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale comunale e, decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione, la notificazione si considera perfezionata.
Relativamente a tale procedimento di notificazione semplificato la Corte Suprema insegna che “in
tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il
compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel
Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o
azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto:
peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma,
neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché
dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. Civ., Sez. V, Sent. 19958/2018).
Nel caso di specie non sussiste la fattispecie di irreperibilità assoluta indicata nella richiamata norma, essendosi limitato il messo notificatore ad attestare il mancato rinvenimento del destinatario nel luogo di abitazione.
Peraltro, si deve osservare che, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto,
il messo notificatore non aveva attestato il compimento di ricerche anagrafiche, ma si era limitato a sottoscrivere un modello prestampato, riportando la generica espressione di irreperibilità del destinatario.
pagina 7 di 9 La Corte di Cassazione sul punto insegna che “nel rito tributario la procedura di notificazione
semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo
notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località
sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso
nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di
ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma,
qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle
anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed
impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del
pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso” (Cass. Civ.,
Sez. Trib., Sent. 19958/2018).
Nel caso di specie, il messo notificatore non ha indicato le ricerche svolte per attestare l'irreperibilità del destinatario, limitandosi a compilare e depennare la casella di una cartolina prestampata.
Pertanto, sono del tutto assenti attestazioni del pubblico ufficiale che possano essere denunciate tramite la querela di falso, ponendosi la diversa questione della validità della notificazione eseguita con il procedimento semplificato di cui all'art. 60 DPR 600/1973 su cui peraltro questo Tribunale non può
pronunciarsi in quanto non costituisce oggetto del presente giudizio.
In questa sede è solo il caso di osservare che la procedura di notificazione, in caso di irreperibilità
temporanea del destinatario, è quella prevista dall'art. 140 c.p.c. - norma richiamata esplicitamente dall'art. 60, primo comma, lett. e), DPR n. 600 del 1973 - ai sensi della quale il messo notificatore avrebbe dovuto procedere non solo al deposito dell'atto nella Casa Comunale, ma anche ad affiggere pagina 8 di 9 avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e darne notizia allo stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. rigetta la querela di falso;
2. condanna a rifondere alla convenuta le spese di CP_1 Controparte_2
lite, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabiana Gervasi, che si è
dichiarato antistatario;
3. condanna a rifondere alla convenuta CP_1 Controparte_3
2, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
[...]
1.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 17 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Maria Grazia Cabitza
Il Giudice Relatore
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente
dott. Paolo Corso Giudice Relatore
dott.ssa Valentina Frongia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5241/2018 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Rossano Pozzer, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Isonzo n.
6 - Busto Arsizio presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
contro
(P.I.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
pagina 1 di 9 Fabiana Gervasi, elettivamente domiciliata nel viale Diaz n. 29 - Cagliari presso lo studio del difensore,
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e contro
Controparte_3
(P.I.: ) con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale
[...] P.IVA_2
dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge nella via Dante Alighieri n. 23 - Cagliari presso gli uffici della medesima Avvocatura.
CONVENUTA
******
All'udienza con trattazione scritta del 02.10.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata tenuta a decisione dal Tribunale sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
voglia il Tribunale, nel merito e in via principale, dichiarare la falsità della notifica della cartella
02520140004203484000 concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
voglia il Tribunale
pagina 2 di 9 1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da avverso la notifica della cartella CP_1
n. 02520140004203484000, in quanto avente ad oggetto circostanze non coperte da fede privilegiata e,
per l'effetto rigettarla, mandando l'ente convenuto assolto da ogni avversa pretesa;
2) nel merito alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono dichiarare infondata ed insuscettibile di accoglimento la querela di falso proposta da avverso la cartella n. CP_1
02520140004203484000 e, per l'effetto, rigettarla, mandando l' Controparte_2
assolta da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Nell'interesse della convenuta Cagliari: Controparte_3
si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
voglia respingere l'avversa querela di falso perché inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Pubblico Ministero:
rigetto della domanda, con dichiarazione di rinuncia al deposito delle comparse conclusionali.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, l'attore , tramite difensore munito di procura CP_1
speciale, ha convenuto al giudizio di questo Tribunale l' e Controparte_2
l' , al fine di Controparte_3
accertare e dichiarare la falsità della notifica della cartella di pagamento n. 02520140004203484000
concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010.
La parte attrice, a fondamento delle sue pretese, ha sinteticamente esposto quanto segue:
- in data 26.01.2017 aveva ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di pagamento n.
02520179000366870000 con il quale l' richiedeva il Controparte_2
pagamento dell'importo di euro 5.418,00 a titolo di IVA oltre sanzioni ed interessi;
- tale ingiunzione aveva ad oggetto la cartella n. 02520140004203484000 concernente l'imposta sul valore aggiunto dell'anno 2010, asseritamente mai ricevuta dalla parte attrice;
- la cartella suddetta era stata notificata ex art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/1973 tramite affissione nell'albo del Comune prevista per i casi di irreperibilità assoluta o nei quali non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel territorio comunale;
- nella cartolina di notifica del 01.07.2017, il messo notificatore aveva spuntato la casella indicante il deposito in Comune, con affissione all'albo, dell'avviso di deposito con la dicitura:
“dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario. In via del Ginepro 3/b il Sig. è CP_1
irrep. 29.05.2014”;
- nell'avviso di deposito degli atti nella Casa del Comune il pubblico ufficiale notificante aveva dichiarato: “nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati
destinatari, attesa l'assenza, nel Comune, di loro abitazione, ufficio o azienda, gli stessi sono
pagina 4 di 9 stati depositati in busta chiusa e sigillata della Casa del Comune per procedere alla relativa
affissione (…)”;
- la falsità di tali diciture emergerebbe dalla documentazione attestante la residenza dell'attore presso l'indirizzo menzionato fin dal 1994, che pertanto non giustificherebbe la dichiarazione di irreperibilità richiamata dal messo notificatore.
Tanto premesso, la parte attrice ha concluso come sopra.
Si è costituita in giudizio l' , che ha contestato le avverse Controparte_2
richieste sulla base dei seguenti motivi:
- in via preliminare la querela di falso è inammissibile poiché le dichiarazioni oggetto della presunta falsificazione non sono coperte dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c.;
- la veridicità della notifica, infatti, riguarda la circostanza che il messo notificatore si sia effettivamente recato sul luogo e abbia constatato la reperibilità del destinatario presso l'abitazione, come è accaduto nel caso di specie;
- tali ultime circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni scritte rilasciate dal messo notificatore.
Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra.
L si è Controparte_3
costituita in giudizio, sostenendo analogamente quanto segue:
- la querela proposta dal nei confronti dell' CP_1 CP_2 Controparte_3
è inammissibile atteso che tale Amministrazione non aveva curato l'attività di notifica in relazione alla quale è stata apposta la sottoscrizione asseritamente falsa;
pagina 5 di 9 - dalla relata di notifica si evince che, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto, la cartella è stata regolarmente notificata in ragione “dell'irreperibilità assoluta” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito presso la Casa Comunale ed affissione dell'avviso di tale deposito all'albo del Comune,
peraltro senza alcuna falsa attestazione da parte del messo notificatore.
È intervenuto il Pubblico Ministero, ad esito della trasmissione degli atti di causa, che ha concluso per il rigetto della domanda attrice.
La causa, istruita tramite prove testimoniali e produzioni documentali, è stata tenuta a decisione dal
Tribunale in composizione Collegiale all'udienza indicata in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni poste all'attenzione di questo Tribunale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso sollevata dalle convenute, le quali hanno sostenuto in sintesi che nel caso di specie non sussistano attestazioni del pubblico ufficiale aventi fede privilegiata, che possano essere impugnate mediante querela di falso.
L'eccezione è fondata.
Nel caso di specie, è pacifico e documentato in atti che il messo notificatore si era recato presso l'abitazione di e, non avendolo rinvenuto, aveva annotato sulla cartolina, recante l'avviso di CP_1
ricevimento, che il destinatario risultava irreperibile.
Ritenendo integrata un'ipotesi di irreperibilità assoluta piuttosto che temporanea del contribuente, il messo notificatore aveva seguito la procedura di notificazione prevista dall'art. 60, primo comma, lett.
e), DPR n. 600 del 1973, provvedendo all'affissione dell'atto presso il Comune.
pagina 6 di 9 Appare opportuno ricordare che tale norma disciplina una forma di notificazione semplificata,
prevedendo che il messo notificatore, una volta costatata l'irreperibilità del destinatario, provvede al deposito dell'atto nella Casa Comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale comunale e, decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione, la notificazione si considera perfezionata.
Relativamente a tale procedimento di notificazione semplificato la Corte Suprema insegna che “in
tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il
compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel
Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o
azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto:
peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma,
neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché
dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. Civ., Sez. V, Sent. 19958/2018).
Nel caso di specie non sussiste la fattispecie di irreperibilità assoluta indicata nella richiamata norma, essendosi limitato il messo notificatore ad attestare il mancato rinvenimento del destinatario nel luogo di abitazione.
Peraltro, si deve osservare che, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto,
il messo notificatore non aveva attestato il compimento di ricerche anagrafiche, ma si era limitato a sottoscrivere un modello prestampato, riportando la generica espressione di irreperibilità del destinatario.
pagina 7 di 9 La Corte di Cassazione sul punto insegna che “nel rito tributario la procedura di notificazione
semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo
notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località
sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso
nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di
ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma,
qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle
anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed
impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del
pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso” (Cass. Civ.,
Sez. Trib., Sent. 19958/2018).
Nel caso di specie, il messo notificatore non ha indicato le ricerche svolte per attestare l'irreperibilità del destinatario, limitandosi a compilare e depennare la casella di una cartolina prestampata.
Pertanto, sono del tutto assenti attestazioni del pubblico ufficiale che possano essere denunciate tramite la querela di falso, ponendosi la diversa questione della validità della notificazione eseguita con il procedimento semplificato di cui all'art. 60 DPR 600/1973 su cui peraltro questo Tribunale non può
pronunciarsi in quanto non costituisce oggetto del presente giudizio.
In questa sede è solo il caso di osservare che la procedura di notificazione, in caso di irreperibilità
temporanea del destinatario, è quella prevista dall'art. 140 c.p.c. - norma richiamata esplicitamente dall'art. 60, primo comma, lett. e), DPR n. 600 del 1973 - ai sensi della quale il messo notificatore avrebbe dovuto procedere non solo al deposito dell'atto nella Casa Comunale, ma anche ad affiggere pagina 8 di 9 avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario e darne notizia allo stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. rigetta la querela di falso;
2. condanna a rifondere alla convenuta le spese di CP_1 Controparte_2
lite, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabiana Gervasi, che si è
dichiarato antistatario;
3. condanna a rifondere alla convenuta CP_1 Controparte_3
2, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
[...]
1.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 17 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Maria Grazia Cabitza
Il Giudice Relatore
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9