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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 14.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1464/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
IA (RG) il 17.12.1957 e residente in [...]
S. Antonio n. 114, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo Basso e C.F._1
Angela Maieli del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Palermo, Via Controparte_1
Villagrazia n. 46, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Terranova del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 21.05.2019 premettendo di avere lavorato Parte_1 quale autista soccorritore alle dipendenze della Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo dal 14.07.2010 al 27.02.2017 - data
[...] CP_1 dell'intimatole licenziamento per g.m.o., impugnato in separata sede - e di avere verificato il (vanamente sollecitato) mancato pagamento di spettanze retributive (trattenute per malattia, sospensione, ferie e permessi non retribuiti, premio incentivante, etc.) dovutele per gli anni 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.655,36, ha chiesto volersi condannare la società datrice al pagamento dell'anzidetto importo, oltre rivalutazione e interessi. Costituitasi in lite, la preliminarmente eccepita la prescrizione dei crediti vantati in CP_1 ricorso fino all'anno 2013, ha invocato il rigetto della domanda, siccome inammissibilmente generica e infondata, la non avendo esposto, a fondamento delle rivendicate differenze Pt_1 retributive, lo specifico inquadramento contrattuale di riferimento, né provato i fatti costitutivi sottesi al vantato diritto alla percezione degli importi a vario titolo trattenuti in busta paga, al premio incentivante di cui all'art. 65 del C.C.N.L. di categoria e alle prestazioni rese nell'aprile 2017, dopo l'intimato licenziamento. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 14.02.2025.
***
La domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive reclamate in ricorso è solo parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Va infatti ritenuta la debenza dell'importo lordo di € 578,36 preteso dalla ricorrente per i n.9 giorni di lavoro svolti nel mese di aprile 2017 risultanti dalla busta paga predisposta dalla società datrice, la quale non ne ha contestato il mancato pagamento, ma la sola posteriorità delle prestazioni al licenziamento intimato alla in data 27.02.2017; a tal riguardo, all'udienza di prima Pt_1 comparizione la ricorrente ha tuttavia esposto che il licenziamento del 27.02.2017 era stato annullato e quindi nuovamente intimato in data 11.04.2017, circostanza del pari non contestata dalla
CP_1
Non merita per contro accoglimento la domanda di condanna della società al pagamento del premio incentivante di cui all'art. 65 del C.C.N.L. Personale Dipendente delle Strutture Sanitarie associate all'AIOP versato in atti, che la ricorrente ha reclamato nella misura di € 380,47 per il periodo 01.07.2015/30.06.2016, su un totale di n. 175 giornate, e di € 319,19 per il periodo
01.07.2016/11.04.2017, su un totale di n. 183 giornate (cfr. conteggi analitici in atti), posto che a termini della richiamata disposizione contrattuale “a tutto il personale compete un premio di euro
450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' . Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le CP_2 festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”; attesi i presupposti contrattuali di riconoscimento del premio e le richiamate modalità di calcolo, il numero di giornate partitamente esposto dalla ricorrente per i due semestri di cui ai prodotti conteggi è infatti all'evidenza insufficiente a fondare il diritto alla prestazione premiale in commento, per l'azzeramento del cui importo massimo di € 450,00 (pari a €15,00 x 30 gg) è sufficiente lo svolgimento, nel corso del semestre, di un numero di 228 giornate, ampiamente superiore al numero di giornate lavorative dalla ricorrente dedotte a fondamento della pretesa.
Quanto infine alla porzione più consistente del vantato credito, la ricorrente ha rivendicato il diritto alla percezione delle somme - distinte per annualità - indicate nelle prodotte buste paga alle voci “trattenuta”, “trattenuta 4 ore di permesso”, “trattenuta per assenza ingiustificata”,
“trattenuta per giorno sospensione”, “indennità infortunio a carico ditta”, “giorno festivo non retribuito”, “permesso non retribuito”, “trattenuta indennità malattia ma non retribuita”, “integrazione a 26 giorni”, “debito banca ore”, etc., in difetto di alcuna allegazione chiarificatrice - nemmeno a fronte dell'eccezione di genericità formulata dalla resistente in memoria - dei sottesi eventi e delle disposizioni contrattuali applicate a fondamento dei criptici conteggi acclusi al ricorso, del tutto sprovvisti di illustrazione discorsiva delle varie causae debendi e delle variabili di calcolo;
la deficitaria allegazione delle ragioni del credito - inoltre - non è stata corredata dalla formulazione di istanza istruttoria alcuna, difetto non rimediabile nemmeno all'esito di eventuale (e perciò non disposta) integrazione del ricorso. Per quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, la
[...] va unicamente condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 578,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo. L'esito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite per 4/5 e la condanna della resistente, giusta soccombenza, al pagamento del restante quinto, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1464/2019 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
condanna la l pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 578,36, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dall'aprile 2017 fino al saldo, e di un quinto delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Italo Basso e Angela Maieli;
compensa i restanti 4/5 delle spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 14.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1464/2019 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
IA (RG) il 17.12.1957 e residente in [...]
S. Antonio n. 114, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo Basso e C.F._1
Angela Maieli del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Palermo, Via Controparte_1
Villagrazia n. 46, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Terranova del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 21.05.2019 premettendo di avere lavorato Parte_1 quale autista soccorritore alle dipendenze della Controparte_1 (d'ora in avanti anche solo dal 14.07.2010 al 27.02.2017 - data
[...] CP_1 dell'intimatole licenziamento per g.m.o., impugnato in separata sede - e di avere verificato il (vanamente sollecitato) mancato pagamento di spettanze retributive (trattenute per malattia, sospensione, ferie e permessi non retribuiti, premio incentivante, etc.) dovutele per gli anni 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017 per complessivi € 4.655,36, ha chiesto volersi condannare la società datrice al pagamento dell'anzidetto importo, oltre rivalutazione e interessi. Costituitasi in lite, la preliminarmente eccepita la prescrizione dei crediti vantati in CP_1 ricorso fino all'anno 2013, ha invocato il rigetto della domanda, siccome inammissibilmente generica e infondata, la non avendo esposto, a fondamento delle rivendicate differenze Pt_1 retributive, lo specifico inquadramento contrattuale di riferimento, né provato i fatti costitutivi sottesi al vantato diritto alla percezione degli importi a vario titolo trattenuti in busta paga, al premio incentivante di cui all'art. 65 del C.C.N.L. di categoria e alle prestazioni rese nell'aprile 2017, dopo l'intimato licenziamento. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 14.02.2025.
***
La domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive reclamate in ricorso è solo parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Va infatti ritenuta la debenza dell'importo lordo di € 578,36 preteso dalla ricorrente per i n.9 giorni di lavoro svolti nel mese di aprile 2017 risultanti dalla busta paga predisposta dalla società datrice, la quale non ne ha contestato il mancato pagamento, ma la sola posteriorità delle prestazioni al licenziamento intimato alla in data 27.02.2017; a tal riguardo, all'udienza di prima Pt_1 comparizione la ricorrente ha tuttavia esposto che il licenziamento del 27.02.2017 era stato annullato e quindi nuovamente intimato in data 11.04.2017, circostanza del pari non contestata dalla
CP_1
Non merita per contro accoglimento la domanda di condanna della società al pagamento del premio incentivante di cui all'art. 65 del C.C.N.L. Personale Dipendente delle Strutture Sanitarie associate all'AIOP versato in atti, che la ricorrente ha reclamato nella misura di € 380,47 per il periodo 01.07.2015/30.06.2016, su un totale di n. 175 giornate, e di € 319,19 per il periodo
01.07.2016/11.04.2017, su un totale di n. 183 giornate (cfr. conteggi analitici in atti), posto che a termini della richiamata disposizione contrattuale “a tutto il personale compete un premio di euro
450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' . Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le CP_2 festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”; attesi i presupposti contrattuali di riconoscimento del premio e le richiamate modalità di calcolo, il numero di giornate partitamente esposto dalla ricorrente per i due semestri di cui ai prodotti conteggi è infatti all'evidenza insufficiente a fondare il diritto alla prestazione premiale in commento, per l'azzeramento del cui importo massimo di € 450,00 (pari a €15,00 x 30 gg) è sufficiente lo svolgimento, nel corso del semestre, di un numero di 228 giornate, ampiamente superiore al numero di giornate lavorative dalla ricorrente dedotte a fondamento della pretesa.
Quanto infine alla porzione più consistente del vantato credito, la ricorrente ha rivendicato il diritto alla percezione delle somme - distinte per annualità - indicate nelle prodotte buste paga alle voci “trattenuta”, “trattenuta 4 ore di permesso”, “trattenuta per assenza ingiustificata”,
“trattenuta per giorno sospensione”, “indennità infortunio a carico ditta”, “giorno festivo non retribuito”, “permesso non retribuito”, “trattenuta indennità malattia ma non retribuita”, “integrazione a 26 giorni”, “debito banca ore”, etc., in difetto di alcuna allegazione chiarificatrice - nemmeno a fronte dell'eccezione di genericità formulata dalla resistente in memoria - dei sottesi eventi e delle disposizioni contrattuali applicate a fondamento dei criptici conteggi acclusi al ricorso, del tutto sprovvisti di illustrazione discorsiva delle varie causae debendi e delle variabili di calcolo;
la deficitaria allegazione delle ragioni del credito - inoltre - non è stata corredata dalla formulazione di istanza istruttoria alcuna, difetto non rimediabile nemmeno all'esito di eventuale (e perciò non disposta) integrazione del ricorso. Per quanto sopra, in parziale accoglimento del ricorso, la
[...] va unicamente condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 578,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo. L'esito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite per 4/5 e la condanna della resistente, giusta soccombenza, al pagamento del restante quinto, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1464/2019 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
condanna la l pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 578,36, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dall'aprile 2017 fino al saldo, e di un quinto delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti Italo Basso e Angela Maieli;
compensa i restanti 4/5 delle spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella