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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
84/2023 in data 09/01/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Caleca parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Girardi e dall'avv.to Andrea Codroico
parte convenuta
avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto adito, per i motivi sopra esposti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore in ordine al sinistro occorso all'attore in data 20 dicembre 2021;
- conseguentemente, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al CP_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa da liquidarsi in complessivi euro
29.565,00 ovvero nella minore o maggiore somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed oltre interessi legali dalla data del sinistro (20 dicembre 2021)
sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese e compensi ex D.M. 55/2014 come da ultimo modificato secondo il D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
e pubblicato in G.U. l'8 ottobre 2022, n. 236 ed accessori come per legge”.
per parte convenuta:
Pag. 2 di 6 “ in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, ex art 2051 o art 2043
[...]
c.c., al risarcimento dei danni subiti a il CP_1
giorno 20/12/2021 quando, camminando lungo la via
Liberazione verso il proprio veicolo parcheggiato avanti al bar, scivolava e cadeva a terra procurandosi lesioni alla spalla sinistra;
la caduta era dipesa dalla presenza di buche e avvallamenti non visibili e non segnalati.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_1
della domanda: il fatto era accaduto a causa della condotta incauta e distratta del pedone, perché lo stato dei luoghi era ben visibile e, oltretutto, noto all'odierno attore che poco prima aveva lì parcheggiato l'auto.
La causa veniva istruita mediante prova orale;
veniva respinta l'istanza di C.T.U. medico legale;
i procuratori
Pag. 3 di 6 precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
La domanda attorea non può essere accolta, non sussistendo i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente pubblico né ai sensi dell'art 2051 c.c., né ai sensi dell'art 2043 c.c.
In sintesi, la documentazione depositata in causa – tra cui le fotografie del luogo ove è accaduto il fatto – e la prova testimoniale dimostrano come la caduta del sig dipese dalla incauta condotta dello stesso pedone Pt_1
(fatto del terzo qualificabile come “caso fortuito” ex art
2051 c.c., tale da elidere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
e da far escludere la responsabilità
dell'ente anche ai sensi dell'art 2043 c.c.).
Il manufatto in calcestruzzo (la canaletta) sul quale è
inciampato l'odierno attore era agevolmente visibile – ed infatti il teste che camminava col sig Testimone_1
, ha detto di averla vista -e si trovava più o meno Pt_1
a livello di marciapiede e banchina (come da fotografie;
v anche deposizione del teste;
ne erano Tes_2
visibili le fessurazioni e i segni di rottura.
Non soltanto il manufatto era visibile così com'era (e tanto basterebbe per escludere l'insidia//trabocchetto lamentato dall'attore), ma era stato in concreto visto poco
Pag. 4 di 6 prima dal sig il quale al momento della caduta Pt_1
stava tornando all'auto ivi poco prima parcheggiata.
Il pedone avrebbe potuto – e dovuto – evitare di passare sul tratto di strada interessato dalla canaletta avendo a disposizione l'ampio marciapiede.
Il pedone, uscito dal bar, andava a recuperare l'auto parcheggiata di fronte al marciapiede, non è chiaro esattamente a che altezza;
per raggiungere l'auto aveva a disposizione un largo marciapiede e l'aver percorso inutilmente il tratto di strada dove visibilmente il terreno era dissestato è stata una sua imprudenza.
Si può fare una ulteriore considerazione.
Se l'auto era parcheggiata all'altezza, più o meno,
dell'ingresso sulla sinistra – guardando il locale – allora lo stato della strada e della canaletta, al momento dell'uscita dal locale, gli era certamente noto;
se l'auto era parcheggiata più oltre, all'altezza dell'ingresso che si trova sulla destra, a maggior ragione egli, una volta uscito dal locale, avrebbe dovuto percorrere il marciapiede per raggiungere l'auto anziché attraversare la canaletta dissestata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 84/2023,
così dispone:
1. respinge le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del spese che si Controparte_1
liquidano in euro 7.616 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Treviso, 29/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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