Articolo 1 della Legge 30 novembre 1950, n. 996
Versione
6 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall' art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato E, sono provvedimenti definitivi.

Entrata in vigore il 6 gennaio 1951