Art. 1. Articolo unico.
I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall' art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato E, sono provvedimenti definitivi.
I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall' art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato E, sono provvedimenti definitivi.