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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 749/2024 RGA avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 3/2024, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: prestazione assistenziale – indebito ex art. 2033 c.c.; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.5.2025; promossa da:
, ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti. Cristina Bracci ed Emanuele
Magnani del Foro di Rimini e domicilio eletto presso lo studio del primo dei suddetti procuratori, in Rimini via Flaminia n. 134/N, giusta procura in atti;
- appellante contro
– di seguito Controparte_1
- rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli CP_2
Avv.ti Oreste Manzi, Francesca Belli, giusta procura generale alle liti, depositata in Corte, del Notaio di Roma del 23.1.2023 (Rep. n.37590 - Persona_1
Raccolta n.7131), con i medesimi domiciliato in Bologna, Via Gramsci n. 6/8, presso la sede Provinciale dell' , CP_1
- appellato
***
pag. 1 di 9 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22.5.25; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha evocato, innanzi al Tribunale di Parte_1
Rimini, l per l'accertamento negativo del credito da indebito, vantato ex art. CP_2
2033 c.c. dal detto ente per la somma di € 13.107,58, relativa agli anni 2021 –
2023, giusto provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento notificato alla predetta il 30.5.2023, in ragione degli esiti del verbale sanitario relativo alla visita medica di revisione tenutasi il 24.05.2021, regolarmente notificato.
La instava, altresì, per la declaratoria di interruzione immediata di Pt_1
ogni detrazione finalizzata al recupero delle somme predette operata sulla pensione di invalidità percepita dalla medesima, nonché per la condanna di CP_2
alla restituzione delle somme “indebitamente trattenute sulla pensione cat.
INCIV n. 07099500”.
A fondamento delle proprie domande di accertamento negativo parte ricorrente deduceva:
- di aver beneficiato dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° maggio 2018, in virtù di decreto di omologa del 2 agosto 2019 emesso dal
Tribunale di Foggia, che aveva accertato la ricorrenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 L.18/80;
- di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 24 maggio 2021, del cui esito riceveva notizia in data 28.06.2021, a seguito di notifica del relativo verbale, invero non contenente alcun riferimento alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi per proseguire a godere della detta indennità; chiariva, inoltre, di non aver ricevuto alcuna comunicazione, da parte dell' (di Rimini), della CP_2
pag. 2 di 9 formale revoca del predetto beneficio (ex art. 37 L.448/98) e, piuttosto, di avere continuato a percepire l'indennità di accompagnamento, ( deduceva infatti di non essersi avveduta “del fatto che in esito alla visita suddetta, la Commissione medica dell' di Rimini, pur avendo confermato il suo status di invalida CP_2
civile nella misura del 100% del totale, aveva escluso che persistessero in capo alla medesima i presupposti di cui all'art. 1 L.18/80 per aver confermato il grado di totale invalidità civile solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 e 12
L.118/71”);
- di essersi resa conto della revoca dell'accompagnamento solo con comunicazione del 28 giugno 2023 dell' , con cui veniva informata CP_2
dell'avvio di procedura di accertamento sulla pensione cat. INCIV n. 07099500; nella stessa sede la si informava che erano stati corrisposti in suo favore ratei non dovuti, per gli anni 2021-2023 per un importo pari a complessivi € 13.107,58.
Tanto premesso, la ricorrente assumeva di non essere tenuta alla restituzione della somma qualificata come indebito ex art. 2033 c.c. dall' , in CP_2 ragione del “legittimo affidamento che era stato ingenerato nella stessa dal contenuto ingannevole del verbale sanitario e dal fatto che, comunque, l' CP_1
convenuto aveva continuato ad erogare in suo favore l'indennità di accompagnamento (avente natura squisitamente assistenziale) ben oltre il termine di 90 giorni entro cui avrebbe dovuto provvedere alla sua sospensione
(in vista della successiva revoca), ritenendo perciò applicabile “la regola propria del sottosistema dell'indebito assistenziale alla luce del quale deve ritenersi irripetibile l'indebito in tutti i casi in cui vi sia una situazione idonea ad ingenerare il legittimo affidamento nel percettore e la sua erogazione non sia in alcun modo addebitabile allo stesso”.
Il Giudice di primo grado - verificata la rituale costituzione della parte resistente e ritenuto di poter decidere sulla base degli atti - emetteva sentenza di rigetto della domanda di parte ricorrente, con esonero della parte soccombente al pagamento ex art. 152 disp. att. c.p.c. delle spese di lite in ragione dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge.
pag. 3 di 9
2. Con atto di appello tempestivamente depositato, Parte_1
interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di ottenere, previa riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di inesistenza “del diritto di a ripetere l'indebito di cui è causa con condanna di ad interrompere CP_2 CP_2
ogni detrazione sulla pensione e a restituire le somme sino ad oggi indebitamente trattenute”, formulando i seguenti motivi di appello:
I. SS e/o errata applicazione/interpretazione del disposto di cui all'art.
37 comma 8 L.448/98 – violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.
Deduce l'appellante che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove riteneva infondate le sue doglianze “in virtù del semplice fatto che la stessa aveva ricevuto la notifica del verbale sanitario contenente le conclusioni rassegnate dalla Commissione medica al termine della visita di revisione” e laddove non aveva contestato “di aver indebitamente percepito le somme chieste dall' in restituzione (circostanza di cui veniva a conoscenza con la notifica CP_2 del provvedimento di ripetizione di indebito)”; si duole, pertanto, del fatto che in tal modo si sarebbero posti sullo stesso piano “in termini di efficace informativa dell'interessato” la notifica del verbale sanitario, con quella del formale provvedimento di revoca della provvidenza, senza darsi “il giusto rilievo alle finalità (in termini di “tutela”) sottese all'obbligo contemplato dall'art. 37 comma 8 L. 448/98”.
Si ritiene, peraltro, immotivata la sentenza laddove non si attribuisce valenza al
“lungo protrarsi dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento”, situazione tale da “aver ingenerato nella beneficiaria un legittimo affidamento” circa la permanenza dell'indennità e tale, quindi, da escludere il dolo in capo alla ricorrente rimarcando che l'errata erogazione sarebbe derivata “un errore (di qualsivoglia natura) imputabile esclusivamente all'Istituto erogatore”.
II. “Errata applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art.
2033 c.c.”.
pag. 4 di 9 Si censura la sentenza laddove si conclude che: “…trattandosi di indebito formatosi per carenza del requisito sanitario, trova applicazione esclusivamente il principio ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4 comma ter D.L.
20.06.1996 n. 323 cov. In L.425/1996, all'art. 5 comma 5 D.P.R. 21.09.1994 n.
698, l'art. 52 L.27.12.1997 n. 449, l'art. 42 D.L. 30.09.2003 n.269 cov. Con
L.24.11.2003 n. 326 secondo cui, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della perdita del diritto, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa….”.
Sostiene l'appellante che le somme di “natura assistenziale indebitamente erogate dall' non siano mai comunque ripetibili, se non a far data della CP_2
notifica dell'accertamento”, ciò laddove “l'erogazione indebita sia il frutto di un errore esclusivo dell'Ente e non sia in alcun modo imputabile al beneficiario”.
In sintesi, dato che nel caso in esame “non veniva né eccepito né provato in corso di causa il dolo della SI.ra , laddove era invece Parte_1
ravvisabile in capo alla stessa un legittimo affidamento, vuoi per il fatto che
l' non aveva provveduto a notificare alla medesima, nei due anni che CP_2
seguivano alla visita di revisione (e pertanto ben oltre il termine massimo di giorni 90) la revoca formale del beneficio, vuoi perché, in ogni caso, anche di seguito alla notifica del verbale sanitario contenente l'esito di detta visita (dai contenuti comunque di difficile comprensione) l'erogazione era continuata fino alla notifica dell'accertamento”, l'appellante deduce che il giudice emetteva sentenza errata laddove riteneva che la fattispecie concreta fosse soggetta alla sola disciplina di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 323/1996 ovvero dell'art. 2033
c.c.; così facendo – si prosegue nell'atto di gravame – il giudice si sarebbe posto in contrasto “con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo il quale se l'indebito è derivato da errore imputabile esclusivamente all'istituto e ha ad oggetto somme aventi natura assistenziale, la loro ripetizione è possibile solo a far data dalla notifica dell'accertamento”.
pag. 5 di 9 Si costituiva ritualmente in questa sede l' che - previa formale CP_2 eccezione di tardività dell'appello - contestava le deduzioni, argomentazioni e domande dell'appellante ritenendo, piuttosto, la sentenza impugnata corretta in quanto pienamente aderente ai dati normativi di riferimento nonché alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
3. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione svolta da parte appellata circa la tardività dell'appello.
Sul punto si rileva, infatti, che l'atto di gravame risulta essere stato depositato telematicamente in data 13.11.2024, pertanto entro il termine di 6 mesi decorrente dal 13.06.2024, data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Tanto precisato, la Corte ritiene la fondatezza dell'appello.
Dal punto di vista prettamente giuridico occorre premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema - in armonia con l'art. 38 Cost. - che porta ad escludere la ripetizione laddove vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento in capo al percettore e l'erogazione indebita non gli sia quindi addebitabile, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità ex art. 2033 c.c. (cfr. cfr. Cass. lav. n.
24617/2022 laddove ha avuto modo di ribadire tale principio affermando: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”;
Cass. lav n. 24133/2021: “In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art.
38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”; cfr. altresì Cass. lav n. 13223/2020).
pag. 6 di 9 Tanto premesso quanto alla cornice giuridica di riferimento, occorre ora verificare se, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente l'invocato legittimo affidamento al godimento della prestazione assistenziale, dovendosi principiare dalla valutazione del verbale della commissione medica inerente l'esito della revisione del 24 maggio 2021 e dalla sua successiva comunicazione del
28.06.2021.
In particolare il verbale in questione (cfr. doc. 5 di parte ricorrente in I grado) è quantomeno poco chiaro perché, dopo aver indicato – come incipit – che la era “già titolare di indennità di accompagnamento”, nel prosieguo Pt_1
nulla esplicitava circa la sopravvenuta insussistenza dei presupposti sanitari per tale indennità di accompagnamento, limitandosi – ad esito degli accertamenti - ad indicare solo la percentuale di invalidità del 100% (cfr. doc. cit. laddove si legge
“ INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa : 100% art.2 e 12
L118/71”).
Peraltro, è doveroso porre in rilievo come la lettera di accompagnamento dell'invio del verbale non consenta di fare chiarezza, giacché nulla indica quanto alla carenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento, limitandosi ad indicare la seguente generica formula: “in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione di cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata- originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione dovrà inviare telematicamente utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento….”.
Ebbene, alla luce di tali valutazioni concrete ritiene la Corte che il verbale in questione abbia indotto legittimamente la a confidare sulla Pt_1 prosecuzione del suo diritto all'indennità di accompagnamento, convinzione
pag. 7 di 9 vieppiù consolidata dal dato temporale, integrato dal lungo periodo di prosecuzione nella percezione della indennità - 2021-2023 - dovendosi quindi pervenire, in applicazione dei principi giuridici sopra esposti1, all'accoglimento dell'appello circa la sussistenza, in capo alla , del legittimo affidamento Pt_1 alla conservazione dell'indennità di accompagnamento con riguardo alle annualità in contestazione (2021-2023); accertata, quindi, l'irripetibilità della somma di € 13.107,58 erogata da in favore di sulla CP_2 Parte_1
pensione cat. INCIV n. 070995000, previa riforma della sentenza nella parte impugnata – in accoglimento delle domande già svolte in I grado – si perviene alla declaratoria illegittimità del relativo recupero, con conseguente obbligo di alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto. CP_2
Stante la controvertibilità delle valutazioni in fatto, involgenti questioni giuridiche oggetto solo di recente di adeguato chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali motivi nei termini ricordati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 per disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti di entrambi i bradi di giudizio. 11 Del resto in questo senso si è espressa la Suprema Corte in un caso per alcuni aspetti analogo nella sentenza n. 29419/2018. Si veda altresì, più di recente, sul punto specificamente Cass., 4.8.2022, n. 24180, laddove si legge: “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Si veda altresì Cass., 5.1.2023, n. 248, che – con riferimento a caso sovrapponibile a quello trattato in tale sede – ha posto l'accento, al fine di verificare la sussistenza o meno del legittimo affidamento, sulla necessità di svolgere accertamento in punto di fatto (si legge in motivazione: “l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin”).
pag. 8 di 9
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza appellata, dichiara:
a. l'irripetibilità della somma € 13.107,58 erogata da in favore di CP_2
sulla pensione cat. INCIV n. 070995000; Parte_1
b. l'illegittimità del relativo recupero con conseguente debenza da parte di di quanto già trattenuto;
CP_2
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 22/05/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 749/2024 RGA avverso la sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 3/2024, pubblicata in data 13/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: prestazione assistenziale – indebito ex art. 2033 c.c.; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22.5.2025; promossa da:
, ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti. Cristina Bracci ed Emanuele
Magnani del Foro di Rimini e domicilio eletto presso lo studio del primo dei suddetti procuratori, in Rimini via Flaminia n. 134/N, giusta procura in atti;
- appellante contro
– di seguito Controparte_1
- rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli CP_2
Avv.ti Oreste Manzi, Francesca Belli, giusta procura generale alle liti, depositata in Corte, del Notaio di Roma del 23.1.2023 (Rep. n.37590 - Persona_1
Raccolta n.7131), con i medesimi domiciliato in Bologna, Via Gramsci n. 6/8, presso la sede Provinciale dell' , CP_1
- appellato
***
pag. 1 di 9 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 22.5.25; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha evocato, innanzi al Tribunale di Parte_1
Rimini, l per l'accertamento negativo del credito da indebito, vantato ex art. CP_2
2033 c.c. dal detto ente per la somma di € 13.107,58, relativa agli anni 2021 –
2023, giusto provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento notificato alla predetta il 30.5.2023, in ragione degli esiti del verbale sanitario relativo alla visita medica di revisione tenutasi il 24.05.2021, regolarmente notificato.
La instava, altresì, per la declaratoria di interruzione immediata di Pt_1
ogni detrazione finalizzata al recupero delle somme predette operata sulla pensione di invalidità percepita dalla medesima, nonché per la condanna di CP_2
alla restituzione delle somme “indebitamente trattenute sulla pensione cat.
INCIV n. 07099500”.
A fondamento delle proprie domande di accertamento negativo parte ricorrente deduceva:
- di aver beneficiato dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° maggio 2018, in virtù di decreto di omologa del 2 agosto 2019 emesso dal
Tribunale di Foggia, che aveva accertato la ricorrenza in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 L.18/80;
- di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 24 maggio 2021, del cui esito riceveva notizia in data 28.06.2021, a seguito di notifica del relativo verbale, invero non contenente alcun riferimento alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi per proseguire a godere della detta indennità; chiariva, inoltre, di non aver ricevuto alcuna comunicazione, da parte dell' (di Rimini), della CP_2
pag. 2 di 9 formale revoca del predetto beneficio (ex art. 37 L.448/98) e, piuttosto, di avere continuato a percepire l'indennità di accompagnamento, ( deduceva infatti di non essersi avveduta “del fatto che in esito alla visita suddetta, la Commissione medica dell' di Rimini, pur avendo confermato il suo status di invalida CP_2
civile nella misura del 100% del totale, aveva escluso che persistessero in capo alla medesima i presupposti di cui all'art. 1 L.18/80 per aver confermato il grado di totale invalidità civile solo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 e 12
L.118/71”);
- di essersi resa conto della revoca dell'accompagnamento solo con comunicazione del 28 giugno 2023 dell' , con cui veniva informata CP_2
dell'avvio di procedura di accertamento sulla pensione cat. INCIV n. 07099500; nella stessa sede la si informava che erano stati corrisposti in suo favore ratei non dovuti, per gli anni 2021-2023 per un importo pari a complessivi € 13.107,58.
Tanto premesso, la ricorrente assumeva di non essere tenuta alla restituzione della somma qualificata come indebito ex art. 2033 c.c. dall' , in CP_2 ragione del “legittimo affidamento che era stato ingenerato nella stessa dal contenuto ingannevole del verbale sanitario e dal fatto che, comunque, l' CP_1
convenuto aveva continuato ad erogare in suo favore l'indennità di accompagnamento (avente natura squisitamente assistenziale) ben oltre il termine di 90 giorni entro cui avrebbe dovuto provvedere alla sua sospensione
(in vista della successiva revoca), ritenendo perciò applicabile “la regola propria del sottosistema dell'indebito assistenziale alla luce del quale deve ritenersi irripetibile l'indebito in tutti i casi in cui vi sia una situazione idonea ad ingenerare il legittimo affidamento nel percettore e la sua erogazione non sia in alcun modo addebitabile allo stesso”.
Il Giudice di primo grado - verificata la rituale costituzione della parte resistente e ritenuto di poter decidere sulla base degli atti - emetteva sentenza di rigetto della domanda di parte ricorrente, con esonero della parte soccombente al pagamento ex art. 152 disp. att. c.p.c. delle spese di lite in ragione dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge.
pag. 3 di 9
2. Con atto di appello tempestivamente depositato, Parte_1
interponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe al fine di ottenere, previa riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di inesistenza “del diritto di a ripetere l'indebito di cui è causa con condanna di ad interrompere CP_2 CP_2
ogni detrazione sulla pensione e a restituire le somme sino ad oggi indebitamente trattenute”, formulando i seguenti motivi di appello:
I. SS e/o errata applicazione/interpretazione del disposto di cui all'art.
37 comma 8 L.448/98 – violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.
Deduce l'appellante che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore laddove riteneva infondate le sue doglianze “in virtù del semplice fatto che la stessa aveva ricevuto la notifica del verbale sanitario contenente le conclusioni rassegnate dalla Commissione medica al termine della visita di revisione” e laddove non aveva contestato “di aver indebitamente percepito le somme chieste dall' in restituzione (circostanza di cui veniva a conoscenza con la notifica CP_2 del provvedimento di ripetizione di indebito)”; si duole, pertanto, del fatto che in tal modo si sarebbero posti sullo stesso piano “in termini di efficace informativa dell'interessato” la notifica del verbale sanitario, con quella del formale provvedimento di revoca della provvidenza, senza darsi “il giusto rilievo alle finalità (in termini di “tutela”) sottese all'obbligo contemplato dall'art. 37 comma 8 L. 448/98”.
Si ritiene, peraltro, immotivata la sentenza laddove non si attribuisce valenza al
“lungo protrarsi dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento”, situazione tale da “aver ingenerato nella beneficiaria un legittimo affidamento” circa la permanenza dell'indennità e tale, quindi, da escludere il dolo in capo alla ricorrente rimarcando che l'errata erogazione sarebbe derivata “un errore (di qualsivoglia natura) imputabile esclusivamente all'Istituto erogatore”.
II. “Errata applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art.
2033 c.c.”.
pag. 4 di 9 Si censura la sentenza laddove si conclude che: “…trattandosi di indebito formatosi per carenza del requisito sanitario, trova applicazione esclusivamente il principio ricavabile dalla normativa di cui all'art. 4 comma ter D.L.
20.06.1996 n. 323 cov. In L.425/1996, all'art. 5 comma 5 D.P.R. 21.09.1994 n.
698, l'art. 52 L.27.12.1997 n. 449, l'art. 42 D.L. 30.09.2003 n.269 cov. Con
L.24.11.2003 n. 326 secondo cui, ove in sede di revisione sia accertata la mancata permanenza del requisito sanitario che aveva dato luogo alla concessione del beneficio, la revoca dello stesso deve essere effettuata con decorrenza dalla data della perdita del diritto, con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa….”.
Sostiene l'appellante che le somme di “natura assistenziale indebitamente erogate dall' non siano mai comunque ripetibili, se non a far data della CP_2
notifica dell'accertamento”, ciò laddove “l'erogazione indebita sia il frutto di un errore esclusivo dell'Ente e non sia in alcun modo imputabile al beneficiario”.
In sintesi, dato che nel caso in esame “non veniva né eccepito né provato in corso di causa il dolo della SI.ra , laddove era invece Parte_1
ravvisabile in capo alla stessa un legittimo affidamento, vuoi per il fatto che
l' non aveva provveduto a notificare alla medesima, nei due anni che CP_2
seguivano alla visita di revisione (e pertanto ben oltre il termine massimo di giorni 90) la revoca formale del beneficio, vuoi perché, in ogni caso, anche di seguito alla notifica del verbale sanitario contenente l'esito di detta visita (dai contenuti comunque di difficile comprensione) l'erogazione era continuata fino alla notifica dell'accertamento”, l'appellante deduce che il giudice emetteva sentenza errata laddove riteneva che la fattispecie concreta fosse soggetta alla sola disciplina di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 323/1996 ovvero dell'art. 2033
c.c.; così facendo – si prosegue nell'atto di gravame – il giudice si sarebbe posto in contrasto “con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo il quale se l'indebito è derivato da errore imputabile esclusivamente all'istituto e ha ad oggetto somme aventi natura assistenziale, la loro ripetizione è possibile solo a far data dalla notifica dell'accertamento”.
pag. 5 di 9 Si costituiva ritualmente in questa sede l' che - previa formale CP_2 eccezione di tardività dell'appello - contestava le deduzioni, argomentazioni e domande dell'appellante ritenendo, piuttosto, la sentenza impugnata corretta in quanto pienamente aderente ai dati normativi di riferimento nonché alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
3. Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione svolta da parte appellata circa la tardività dell'appello.
Sul punto si rileva, infatti, che l'atto di gravame risulta essere stato depositato telematicamente in data 13.11.2024, pertanto entro il termine di 6 mesi decorrente dal 13.06.2024, data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Tanto precisato, la Corte ritiene la fondatezza dell'appello.
Dal punto di vista prettamente giuridico occorre premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema - in armonia con l'art. 38 Cost. - che porta ad escludere la ripetizione laddove vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento in capo al percettore e l'erogazione indebita non gli sia quindi addebitabile, in luogo della generale regola civilistica della ripetibilità ex art. 2033 c.c. (cfr. cfr. Cass. lav. n.
24617/2022 laddove ha avuto modo di ribadire tale principio affermando: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”;
Cass. lav n. 24133/2021: “In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art.
38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”; cfr. altresì Cass. lav n. 13223/2020).
pag. 6 di 9 Tanto premesso quanto alla cornice giuridica di riferimento, occorre ora verificare se, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente l'invocato legittimo affidamento al godimento della prestazione assistenziale, dovendosi principiare dalla valutazione del verbale della commissione medica inerente l'esito della revisione del 24 maggio 2021 e dalla sua successiva comunicazione del
28.06.2021.
In particolare il verbale in questione (cfr. doc. 5 di parte ricorrente in I grado) è quantomeno poco chiaro perché, dopo aver indicato – come incipit – che la era “già titolare di indennità di accompagnamento”, nel prosieguo Pt_1
nulla esplicitava circa la sopravvenuta insussistenza dei presupposti sanitari per tale indennità di accompagnamento, limitandosi – ad esito degli accertamenti - ad indicare solo la percentuale di invalidità del 100% (cfr. doc. cit. laddove si legge
“ INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa : 100% art.2 e 12
L118/71”).
Peraltro, è doveroso porre in rilievo come la lettera di accompagnamento dell'invio del verbale non consenta di fare chiarezza, giacché nulla indica quanto alla carenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento, limitandosi ad indicare la seguente generica formula: “in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione di cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata- originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione dovrà inviare telematicamente utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento….”.
Ebbene, alla luce di tali valutazioni concrete ritiene la Corte che il verbale in questione abbia indotto legittimamente la a confidare sulla Pt_1 prosecuzione del suo diritto all'indennità di accompagnamento, convinzione
pag. 7 di 9 vieppiù consolidata dal dato temporale, integrato dal lungo periodo di prosecuzione nella percezione della indennità - 2021-2023 - dovendosi quindi pervenire, in applicazione dei principi giuridici sopra esposti1, all'accoglimento dell'appello circa la sussistenza, in capo alla , del legittimo affidamento Pt_1 alla conservazione dell'indennità di accompagnamento con riguardo alle annualità in contestazione (2021-2023); accertata, quindi, l'irripetibilità della somma di € 13.107,58 erogata da in favore di sulla CP_2 Parte_1
pensione cat. INCIV n. 070995000, previa riforma della sentenza nella parte impugnata – in accoglimento delle domande già svolte in I grado – si perviene alla declaratoria illegittimità del relativo recupero, con conseguente obbligo di alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto. CP_2
Stante la controvertibilità delle valutazioni in fatto, involgenti questioni giuridiche oggetto solo di recente di adeguato chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali motivi nei termini ricordati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018 per disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti di entrambi i bradi di giudizio. 11 Del resto in questo senso si è espressa la Suprema Corte in un caso per alcuni aspetti analogo nella sentenza n. 29419/2018. Si veda altresì, più di recente, sul punto specificamente Cass., 4.8.2022, n. 24180, laddove si legge: “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. Si veda altresì Cass., 5.1.2023, n. 248, che – con riferimento a caso sovrapponibile a quello trattato in tale sede – ha posto l'accento, al fine di verificare la sussistenza o meno del legittimo affidamento, sulla necessità di svolgere accertamento in punto di fatto (si legge in motivazione: “l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin”).
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P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza appellata, dichiara:
a. l'irripetibilità della somma € 13.107,58 erogata da in favore di CP_2
sulla pensione cat. INCIV n. 070995000; Parte_1
b. l'illegittimità del relativo recupero con conseguente debenza da parte di di quanto già trattenuto;
CP_2
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 22/05/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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