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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 824/2024 RGA avverso la sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 590/2023, pubblicata in data 11.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore NOCERA, del foro di Parte_1
Nocera, e Andrea CIUONZO, del foro di Napoli, ed elett.te dom.to in Salerno al Corso V.Emanuele, 94 presso lo studio del primo difensore, come da procura agli atti;
- appellante - contro
, in persona del Direttore Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in via Alfredo Testoni, n. 6, Bologna;
– contumace Controparte_2
- appellati
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In sede di giudizio di I grado ha convenuto, innanzi al Tribunale di Parte_1
Con Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, l' di DE (ITL) e l' CP_4 deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento n. 095 2021 00072955 11000
[...] notificata il 15.04.2023 e degli atti ad essa presupposti – ossia l'ordinanza-ingiunzione n.
01/38/18 dell'08/11/2019 per € 51.762,93 ed i relativi ruoli nonché l'ordinanza-ingiunzione n.
01/37/18 dell'08/11/2019 per € 97.551,53 ed i relativi ruoli - deducendo:
- la mancata notifica delle ordinanze-ingiunzione;
- l'annullabilità delle dette ordinanze per: incompetenza territoriale dell' Controparte_1
di decadenza dalla possibilità di emettere ordinanze-ingiunzione; difetto di
[...] CP_1 motivazione;
difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per essere le stesse ascrivibili esclusivamente alla società; infondatezza nel merito della contestazione (assunzione
“in nero”); sproporzione della sanzione irrogata, con richiesta di riduzione al minimo.
Con Il Giudice di I grado, dato atto della costituzione di e della mancata costituzione, invece, di decideva in rito il giudizio per mancata rituale integrazione del CP_4 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, ritenuta litisconsorte necessario;
comunque, per completezza, dichiarava altresì la nullità dell'atto introduttivo in quanto privo del petitum.
Con riguardo specifico al primo motivo di rigetto del ricorso, il giudie a quo – inerente alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti di litisconsorte necessario – è stato CP_4 accertato che:
- la prima notifica ad del 10/07/2023 era stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo CP_4
IPA;
- che il giudice (all'udienza del 26.10.2023) – previa richiesta dei procuratori di parte – concedeva termine sino al 01.12.2023 per rinnovare la notifica all'indirizzo risultante dal registro PPAA, ritenendo che la notifica all'indirizzo IPA non fosse idonea;
2 - che la rinnovazione non avveniva in termini: la notifica all'indirizzo risultante dal registro PPAA (l'indirizzo t nel) avveniva, infatti, solo in data Email_1
03/05/2024.
Posto quindi che l'unica notifica in termini - quella all'indirizzo IPA - non è stata ritenuta rituale in quanto non equivalente all'indirizzo risultante dal registro PPAA giusto richiamo a Cass.
Civ., Sez. Lav., 05/11/2021, n. 32166 e C.A. Campobasso, sentenza 11/02/2023, n. 189 – il giudice, considerata quale contraddittore necessario e posta l'inottemperanza all'ordine CP_4 di rinnovazione entro il termine perentorio concesso alla parte ricorrente, in sede di udienza di discussione ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale e l'improcedibilità dell'opposizione, anche in ragione della dichiarata nullità dell'atto introduttivo per carenza di petitum.
Proponeva gravame la parte soccombente, limitandosi laconicamente a ribadire l'equivalenza tra indirizzi IPA e PPAA alla luce della “nuova normativa” ed a riportare pedissequamente il ricorso introduttivo.
Con Si è costituita il solo eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto formulato in spregio all'art. 342 c.p.c. stante la mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle norme asseritamente violate;
comunque contestava la fondatezza dell'appello ribadendo le considerazioni del giudice di prime cure di cui alla sentenza impugnata.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va accolta – in via preliminare -
l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. stante la palese violazione Pt_1 dell'art. 342 c.p.c., norma da intendersi riferita all'art. 434 c.p.c. dettato con specifico riferimento al c.d. rito lavoro come innovato: ed invero, a fronte di una piana lettura dell'atto di gravame in parola, non risultano indicati né i capi della sentenza gravata oggetto di impugnazione né i motivi di censura, in difformità a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, atto in cui la parte interessata deve specificare quali parti della sentenza intende impugnare, indicando come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata, omettendo censure teoriche e generiche.
Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. - accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del
3 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Questi principi, benché dettati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla norma novellata, attualmente vigente, che di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali.
Ora, posto che nel caso di specie l'appellante si è limitato – da un lato - a paventare l'equivalenza tra gli indirizzi digitali di senza inferirne alcuna conseguenza giuridica con CP_4 riguardo alla sentenza impugnata nemmeno in parte conclusiva, e - dall'altro - a riportare acriticamente il proprio ricorso di I grado, senza individuare le parti della sentenza censurate e difettando - in modo palese - dell'esposizione di specifiche ragioni di critica della pronuncia gravata, non essendo stata articolata alcuna motivata argomentazione riferibile a specifici capi o parti del provvedimento definitorio ed alle relative conseguenze, doverosa – alla luce dei principi sopra esposti – è la declaratoria di inammissibilità dell'appello in esame.
Per completezza, si osserva comunque che, anche volendo superare la questione inerente l'irritualità della notifica ad presso l'indirizzo digitale non rinvenuto dal registro PPAA, CP_4 rimane intoccata la mancanza di ogni deduzione nel merito, essendo così preclusa ogni valutazione;
v'è, infatti, da osservare che, a fronte della nullità dell'atto introduttivo già rilevata e dichiarata in I grado per omessa formulazione del petitum, la parte ricorrente non si è in alcun modo attivata, non instando per la sua integrazione nemmeno in questa sede.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di
4 riferimento in base al valore, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Reggio Emilia resa e Parte_1 pubblicata il giorno 11/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 19.06.2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 824/2024 RGA avverso la sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 590/2023, pubblicata in data 11.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore NOCERA, del foro di Parte_1
Nocera, e Andrea CIUONZO, del foro di Napoli, ed elett.te dom.to in Salerno al Corso V.Emanuele, 94 presso lo studio del primo difensore, come da procura agli atti;
- appellante - contro
, in persona del Direttore Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in via Alfredo Testoni, n. 6, Bologna;
– contumace Controparte_2
- appellati
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In sede di giudizio di I grado ha convenuto, innanzi al Tribunale di Parte_1
Con Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, l' di DE (ITL) e l' CP_4 deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento n. 095 2021 00072955 11000
[...] notificata il 15.04.2023 e degli atti ad essa presupposti – ossia l'ordinanza-ingiunzione n.
01/38/18 dell'08/11/2019 per € 51.762,93 ed i relativi ruoli nonché l'ordinanza-ingiunzione n.
01/37/18 dell'08/11/2019 per € 97.551,53 ed i relativi ruoli - deducendo:
- la mancata notifica delle ordinanze-ingiunzione;
- l'annullabilità delle dette ordinanze per: incompetenza territoriale dell' Controparte_1
di decadenza dalla possibilità di emettere ordinanze-ingiunzione; difetto di
[...] CP_1 motivazione;
difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, per essere le stesse ascrivibili esclusivamente alla società; infondatezza nel merito della contestazione (assunzione
“in nero”); sproporzione della sanzione irrogata, con richiesta di riduzione al minimo.
Con Il Giudice di I grado, dato atto della costituzione di e della mancata costituzione, invece, di decideva in rito il giudizio per mancata rituale integrazione del CP_4 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, ritenuta litisconsorte necessario;
comunque, per completezza, dichiarava altresì la nullità dell'atto introduttivo in quanto privo del petitum.
Con riguardo specifico al primo motivo di rigetto del ricorso, il giudie a quo – inerente alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti di litisconsorte necessario – è stato CP_4 accertato che:
- la prima notifica ad del 10/07/2023 era stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo CP_4
IPA;
- che il giudice (all'udienza del 26.10.2023) – previa richiesta dei procuratori di parte – concedeva termine sino al 01.12.2023 per rinnovare la notifica all'indirizzo risultante dal registro PPAA, ritenendo che la notifica all'indirizzo IPA non fosse idonea;
2 - che la rinnovazione non avveniva in termini: la notifica all'indirizzo risultante dal registro PPAA (l'indirizzo t nel) avveniva, infatti, solo in data Email_1
03/05/2024.
Posto quindi che l'unica notifica in termini - quella all'indirizzo IPA - non è stata ritenuta rituale in quanto non equivalente all'indirizzo risultante dal registro PPAA giusto richiamo a Cass.
Civ., Sez. Lav., 05/11/2021, n. 32166 e C.A. Campobasso, sentenza 11/02/2023, n. 189 – il giudice, considerata quale contraddittore necessario e posta l'inottemperanza all'ordine CP_4 di rinnovazione entro il termine perentorio concesso alla parte ricorrente, in sede di udienza di discussione ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale e l'improcedibilità dell'opposizione, anche in ragione della dichiarata nullità dell'atto introduttivo per carenza di petitum.
Proponeva gravame la parte soccombente, limitandosi laconicamente a ribadire l'equivalenza tra indirizzi IPA e PPAA alla luce della “nuova normativa” ed a riportare pedissequamente il ricorso introduttivo.
Con Si è costituita il solo eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto formulato in spregio all'art. 342 c.p.c. stante la mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati e delle norme asseritamente violate;
comunque contestava la fondatezza dell'appello ribadendo le considerazioni del giudice di prime cure di cui alla sentenza impugnata.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va accolta – in via preliminare -
l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. stante la palese violazione Pt_1 dell'art. 342 c.p.c., norma da intendersi riferita all'art. 434 c.p.c. dettato con specifico riferimento al c.d. rito lavoro come innovato: ed invero, a fronte di una piana lettura dell'atto di gravame in parola, non risultano indicati né i capi della sentenza gravata oggetto di impugnazione né i motivi di censura, in difformità a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, atto in cui la parte interessata deve specificare quali parti della sentenza intende impugnare, indicando come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata, omettendo censure teoriche e generiche.
Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. - accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del
3 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Questi principi, benché dettati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla norma novellata, attualmente vigente, che di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali.
Ora, posto che nel caso di specie l'appellante si è limitato – da un lato - a paventare l'equivalenza tra gli indirizzi digitali di senza inferirne alcuna conseguenza giuridica con CP_4 riguardo alla sentenza impugnata nemmeno in parte conclusiva, e - dall'altro - a riportare acriticamente il proprio ricorso di I grado, senza individuare le parti della sentenza censurate e difettando - in modo palese - dell'esposizione di specifiche ragioni di critica della pronuncia gravata, non essendo stata articolata alcuna motivata argomentazione riferibile a specifici capi o parti del provvedimento definitorio ed alle relative conseguenze, doverosa – alla luce dei principi sopra esposti – è la declaratoria di inammissibilità dell'appello in esame.
Per completezza, si osserva comunque che, anche volendo superare la questione inerente l'irritualità della notifica ad presso l'indirizzo digitale non rinvenuto dal registro PPAA, CP_4 rimane intoccata la mancanza di ogni deduzione nel merito, essendo così preclusa ogni valutazione;
v'è, infatti, da osservare che, a fronte della nullità dell'atto introduttivo già rilevata e dichiarata in I grado per omessa formulazione del petitum, la parte ricorrente non si è in alcun modo attivata, non instando per la sua integrazione nemmeno in questa sede.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di
4 riferimento in base al valore, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Reggio Emilia resa e Parte_1 pubblicata il giorno 11/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/02, se dovuto.
Bologna, 19.06.2025
Il Cons. estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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