CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2809/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005140592000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005140592000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 15.10.24, riceveva da parte dell'Agenzia Entrate IO la notifica dell'intimazione 03020249002819034000 riportante, tra le diverse cartelle, la seguente cartella che in questa sede viene impugnata: cartella n. 03020180002151671000 notificata il 29.11.18 per bollo auto
2013-2014.
In relazione ai crediti portati da detta cartella, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione triennale).
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'Agenzia delle Entrate IO ha dimostrato di avere interrotto i termini di prescrizione mercé la notifica dell'intimazione di pagamento 03020229003313281000, eseguita in data 18/02/2023 mediante la consegna dell'atto a familiare convivente qualificatosi “marito” della destinataria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50%, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 231,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2809/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005140592000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005140592000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in data 15.10.24, riceveva da parte dell'Agenzia Entrate IO la notifica dell'intimazione 03020249002819034000 riportante, tra le diverse cartelle, la seguente cartella che in questa sede viene impugnata: cartella n. 03020180002151671000 notificata il 29.11.18 per bollo auto
2013-2014.
In relazione ai crediti portati da detta cartella, la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione triennale).
Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate-IO, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, l'Agenzia delle Entrate IO ha dimostrato di avere interrotto i termini di prescrizione mercé la notifica dell'intimazione di pagamento 03020229003313281000, eseguita in data 18/02/2023 mediante la consegna dell'atto a familiare convivente qualificatosi “marito” della destinataria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50%, in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 231,50, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.