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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11533 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STERLI ANDREA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. PAPALIA ANTONIO e l'Avv. NIZZARI P.IVA_1
GIUSEPPANTONIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in PIAZZA CAVOUR 1 89015 PALMI
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 07/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare
[...] nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio. In via principale Ordinare
l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente. Condannare cod. fisc. , corrente in Milano piazza Aspromonte CP_2 P.IVA_1
n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 20.912,76
(equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
a favore del ricorrente per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Con riserva del diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, comma 3°, D. Lgs. 23/15 e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 26.140,96, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. In via subordinata condannare CP_2 cod. fisc. , corrente in Milano piazza Aspromonte n. 26, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 62.738,28
(equivalente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) e comunque non inferiore a €
10.456,38 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto). In via di ultima gradazione
Condannare cod. fisc. , corrente in Milano piazza CP_2 P.IVA_1
Aspromonte n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad €
20.912,76 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) e comunque non inferiore a € 3.485,46 (equivalente a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto). In ordine al
2 pagamento della busta paga di maggio 2024 Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. , CP_2 P.IVA_1 corrente in Milano piazza Aspromonte n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.106,54, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di essere stato assunto in data 8 marzo 2024 dalla società resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento nel livello D1 CCNL Metalmeccanici Industria. Il lavoratore lamenta l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 30 maggio 2024 per violazione della procedura di cui all'art. 7 St.lav., non avendo mai ricevuto né la contestazione degli addebiti né la comunicazione del licenziamento (appreso solo a seguito di accesso al centro per l'impiego). In diritto, ha Parte_1 chiesto l'applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs.
23/2015 e, in subordine, l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 ovvero, in ulteriore subordine, quella prevista all'art. 4 D.lgs. 23/2015. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'omesso pagamento della retribuzione di maggio 2024 pari all'importo di € 2.106,54.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha formulato una “eccezione di simulazione di licenziamento”, rappresentando che sebbene sotto il profilo formale la società abbia comunicato il licenziamento del lavoratore in data 30.5.2024 nei fatti sarebbe intervenuto un accordo simulatorio tra le parti finalizzata a consentire al lavoratore l'accesso alla NASPI, con conseguente pretesa applicabilità dei principi in materia di simulazione relativa totale. Nella prospettazione di parte resistente il licenziamento dovrebbe ritenersi ab origine inesistente discendendo da accordo simulato;
in subordine, la
3 convenuta eccepisce il difetto di prova in ordine al licenziamento orale e produce documentazione a supporto dell'avvenuto pagamento della retribuzione di maggio 2024.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione del 17.12.2025 la procuratrice di parte ricorrente ha dato atto che “la mensilità di maggio (..) è stata corrisposta” chiedendo di modificare le conclusioni in quanto “non è stata pagata la mensilità di marzo”. In ordine a tale richiesta, il procuratore di parte resistente ha manifestato la propria opposizione.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato assunto in data 8 marzo 2024 (doc.1 fascicolo ricorrente) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel livello D1 ai sensi del ccnl Metalmeccanici Industria. È pacifico in giudizio che il rapporto si sia interrotto formalmente a seguito di licenziamento disposto per giusta causa (cfr. doc. 2 ricorso- Unilav) e che tale provvedimento non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
3. Come noto, l'art. 7 st. lav. dispone che: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa”. Sul valore che tale disposizione assume nel nostro ordinamento, la Corte Costituzionale ha rammentato che “l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale, per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa
e la sanzione. L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo - ad un tempo socio-politico e giuridico formale - che ha indotto ad
4 esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento, di quella forma cioè di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio: audiatur - lo si ripete - et altera pars. Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la sanzione è (non già - come avviene nel processo giurisdizionale - il giudice per tradizione e per legge "super partes", ma) una pars. Una volta introdotta con i commi secondo e terzo
l'osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta tradizione, se può essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non è idonea a fare della l. 604/1966 (e dell'art.
18 comma primo l. 300/1970) una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza” (Corte Cost. 30 novembre 1982 n. 204). La Suprema Corte ha specificato in diverse occasioni il principio secondo cui: "nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito” (Cass. Sez. Lav. n. 2851 del 9/2/2006).
4. Quanto alle conseguenze dell'omessa contestazione, la Corte di
Cassazione ha da tempo specificato che “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”. Anche la Corte d'Appello di
Milano, con una recente pronuncia, ha affermato con riferimento a
5 rapporti regolati dalle tutele di cui al D.lgs. 23/2015: “un licenziamento per giusta causa, non diversamente da uno per giustificato motivo soggettivo, che non sia preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale fondamento della causa risolutoria, non è riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale (quello della mancanza di un suo antecedente presupposto). Infatti, il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 L.
300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 D.lgs. n. 23/2015, ove in esordio si dice esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato” (Corte appello Milano sez. lav., 29/11/2019, n.1494).
***
5. Quanto all'eccezione sollevata da parte resistente in merito a una presunta simulazione, occorre evidenziare che da un punto di vista generale, la simulazione viene tradizionalmente definita come quell'attività mediante la quale le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono dovuti e non si devono verificare. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute. Ciò che caratterizza la simulazione è dunque il c.d. 'accordo simulatorio', ossia l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparentemente simulato (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio, c.d. 'dissimulato' (simulazione relativa). Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che gli effetti del licenziamento si siano effettivamente verificati, interrompendo il rapporto di lavoro e le reciproche obbligazioni, con conseguente non configurabilità di una simulazione.
6 6. Conseguentemente, nei limiti delle domande formulate in ricorso, va accordata la tutela di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla somma lorda di €1.742,73 (solo genericamente contestata da parte resistente) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità). Il datore di lavoro va condannato, altresì, CP_2 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
**
7. Da ultimo, va respinta la domanda relativa al pagamento della mensilità di maggio 2024, posto che tale retribuzione è stata pacificamente corrisposta, in epoca antecedente al deposito del ricorso, come confermato anche dal procuratore di parte ricorrente. Deve, tuttavia, respingersi la domanda di parte ricorrente volta a precisare le conclusioni al fine di richiedere la mensilità di marzo asseritamente non corrisposta. Si tratta di domanda nuova che non può trovare ingresso nel presente procedimento. Sulla possibilità di introdurre nel rito lavoro domande nuove, modificando l'originaria causa petendi, la Corte di
Cassazione ha chiarito i seguenti principi di diritto: “la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum"e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del
15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificità del diritto del lavoro la' dove
l'unica modifica della domanda consentita e' quella che integra una
"emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo
7 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019)”
(Cass. Civ., sez. lav., 24 dicembre 2020, n. 29596). Ciò detto, nel caso di specie la domanda volta a richiedere la mensilità di marzo introduce evidentemente ad una diversa "causa petendi" e un diverso “petitum”, trattandosi di un tema di indagine del tutto nuovo rispetto all'originaria formulazione del ricorso;
del resto, il trattamento retributivo erogato era documentale e non vi è dubbio che il ricorrente avrebbe potuto sin dall'origine fondare le proprie domande in relazione alla mensilità di marzo (la cui debenza è, peraltro, contestata).
***
8. Stante la soccombenza relativa alla domanda di pagamento della retribuzione di maggio, è opportuno compensare per un terzo le spese di lite e la società deve essere condannata al pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento di Parte_1
disposto dalla società resistente in data 30.5.2024;
[...]
2) condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di CP_2 lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.742,73 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
8 3) condanna al versamento dei contributi previdenziali e CP_2 assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa per un terzo le spese di lite e condanna alla CP_2 rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 5.400,00 oltre
I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 12.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STERLI ANDREA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
con l'Avv. PAPALIA ANTONIO e l'Avv. NIZZARI P.IVA_1
GIUSEPPANTONIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in PIAZZA CAVOUR 1 89015 PALMI
- RESISTENTE -
Oggetto: licenziamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 07/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare
[...] nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il licenziamento su cui è giudizio. In via principale Ordinare
l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente. Condannare cod. fisc. , corrente in Milano piazza Aspromonte CP_2 P.IVA_1
n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 20.912,76
(equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
a favore del ricorrente per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Con riserva del diritto di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, comma 3°, D. Lgs. 23/15 e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 26.140,96, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. In via subordinata condannare CP_2 cod. fisc. , corrente in Milano piazza Aspromonte n. 26, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 62.738,28
(equivalente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) e comunque non inferiore a €
10.456,38 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto). In via di ultima gradazione
Condannare cod. fisc. , corrente in Milano piazza CP_2 P.IVA_1
Aspromonte n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad €
20.912,76 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) ovvero pari alla minor somma commisurata alla dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.742,73) e comunque non inferiore a € 3.485,46 (equivalente a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto). In ordine al
2 pagamento della busta paga di maggio 2024 Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. , CP_2 P.IVA_1 corrente in Milano piazza Aspromonte n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.106,54, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di essere stato assunto in data 8 marzo 2024 dalla società resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento nel livello D1 CCNL Metalmeccanici Industria. Il lavoratore lamenta l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 30 maggio 2024 per violazione della procedura di cui all'art. 7 St.lav., non avendo mai ricevuto né la contestazione degli addebiti né la comunicazione del licenziamento (appreso solo a seguito di accesso al centro per l'impiego). In diritto, ha Parte_1 chiesto l'applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs.
23/2015 e, in subordine, l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 ovvero, in ulteriore subordine, quella prevista all'art. 4 D.lgs. 23/2015. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'omesso pagamento della retribuzione di maggio 2024 pari all'importo di € 2.106,54.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, la convenuta ha formulato una “eccezione di simulazione di licenziamento”, rappresentando che sebbene sotto il profilo formale la società abbia comunicato il licenziamento del lavoratore in data 30.5.2024 nei fatti sarebbe intervenuto un accordo simulatorio tra le parti finalizzata a consentire al lavoratore l'accesso alla NASPI, con conseguente pretesa applicabilità dei principi in materia di simulazione relativa totale. Nella prospettazione di parte resistente il licenziamento dovrebbe ritenersi ab origine inesistente discendendo da accordo simulato;
in subordine, la
3 convenuta eccepisce il difetto di prova in ordine al licenziamento orale e produce documentazione a supporto dell'avvenuto pagamento della retribuzione di maggio 2024.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione del 17.12.2025 la procuratrice di parte ricorrente ha dato atto che “la mensilità di maggio (..) è stata corrisposta” chiedendo di modificare le conclusioni in quanto “non è stata pagata la mensilità di marzo”. In ordine a tale richiesta, il procuratore di parte resistente ha manifestato la propria opposizione.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato assunto in data 8 marzo 2024 (doc.1 fascicolo ricorrente) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel livello D1 ai sensi del ccnl Metalmeccanici Industria. È pacifico in giudizio che il rapporto si sia interrotto formalmente a seguito di licenziamento disposto per giusta causa (cfr. doc. 2 ricorso- Unilav) e che tale provvedimento non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
3. Come noto, l'art. 7 st. lav. dispone che: “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa”. Sul valore che tale disposizione assume nel nostro ordinamento, la Corte Costituzionale ha rammentato che “l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale, per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa
e la sanzione. L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo - ad un tempo socio-politico e giuridico formale - che ha indotto ad
4 esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento, di quella forma cioè di produzione dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio: audiatur - lo si ripete - et altera pars. Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la sanzione è (non già - come avviene nel processo giurisdizionale - il giudice per tradizione e per legge "super partes", ma) una pars. Una volta introdotta con i commi secondo e terzo
l'osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta tradizione, se può essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non è idonea a fare della l. 604/1966 (e dell'art.
18 comma primo l. 300/1970) una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza” (Corte Cost. 30 novembre 1982 n. 204). La Suprema Corte ha specificato in diverse occasioni il principio secondo cui: "nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito” (Cass. Sez. Lav. n. 2851 del 9/2/2006).
4. Quanto alle conseguenze dell'omessa contestazione, la Corte di
Cassazione ha da tempo specificato che “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”. Anche la Corte d'Appello di
Milano, con una recente pronuncia, ha affermato con riferimento a
5 rapporti regolati dalle tutele di cui al D.lgs. 23/2015: “un licenziamento per giusta causa, non diversamente da uno per giustificato motivo soggettivo, che non sia preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale fondamento della causa risolutoria, non è riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale (quello della mancanza di un suo antecedente presupposto). Infatti, il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 L.
300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 D.lgs. n. 23/2015, ove in esordio si dice esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato” (Corte appello Milano sez. lav., 29/11/2019, n.1494).
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5. Quanto all'eccezione sollevata da parte resistente in merito a una presunta simulazione, occorre evidenziare che da un punto di vista generale, la simulazione viene tradizionalmente definita come quell'attività mediante la quale le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono dovuti e non si devono verificare. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute. Ciò che caratterizza la simulazione è dunque il c.d. 'accordo simulatorio', ossia l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparentemente simulato (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio, c.d. 'dissimulato' (simulazione relativa). Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che gli effetti del licenziamento si siano effettivamente verificati, interrompendo il rapporto di lavoro e le reciproche obbligazioni, con conseguente non configurabilità di una simulazione.
6 6. Conseguentemente, nei limiti delle domande formulate in ricorso, va accordata la tutela di cui all'art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari alla somma lorda di €1.742,73 (solo genericamente contestata da parte resistente) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità). Il datore di lavoro va condannato, altresì, CP_2 al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
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7. Da ultimo, va respinta la domanda relativa al pagamento della mensilità di maggio 2024, posto che tale retribuzione è stata pacificamente corrisposta, in epoca antecedente al deposito del ricorso, come confermato anche dal procuratore di parte ricorrente. Deve, tuttavia, respingersi la domanda di parte ricorrente volta a precisare le conclusioni al fine di richiedere la mensilità di marzo asseritamente non corrisposta. Si tratta di domanda nuova che non può trovare ingresso nel presente procedimento. Sulla possibilità di introdurre nel rito lavoro domande nuove, modificando l'originaria causa petendi, la Corte di
Cassazione ha chiarito i seguenti principi di diritto: “la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum"e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del
15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificità del diritto del lavoro la' dove
l'unica modifica della domanda consentita e' quella che integra una
"emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo
7 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019)”
(Cass. Civ., sez. lav., 24 dicembre 2020, n. 29596). Ciò detto, nel caso di specie la domanda volta a richiedere la mensilità di marzo introduce evidentemente ad una diversa "causa petendi" e un diverso “petitum”, trattandosi di un tema di indagine del tutto nuovo rispetto all'originaria formulazione del ricorso;
del resto, il trattamento retributivo erogato era documentale e non vi è dubbio che il ricorrente avrebbe potuto sin dall'origine fondare le proprie domande in relazione alla mensilità di marzo (la cui debenza è, peraltro, contestata).
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8. Stante la soccombenza relativa alla domanda di pagamento della retribuzione di maggio, è opportuno compensare per un terzo le spese di lite e la società deve essere condannata al pagamento delle restanti spese liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento di Parte_1
disposto dalla società resistente in data 30.5.2024;
[...]
2) condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di CP_2 lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.742,73 corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
8 3) condanna al versamento dei contributi previdenziali e CP_2 assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa per un terzo le spese di lite e condanna alla CP_2 rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 5.400,00 oltre
I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 12.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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