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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2012 - sul ricorso n. 5044/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
elettivamente domiciliato presso Email_3
TO Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due identici ricorsi (conseguentemente riuniti) depositati in data 25/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034223561000 notificata in data 22/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 997,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di TO ES 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO ES 1.
Si costituiva TO ES 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 289251 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 04/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta, inviata a mezzo posta raccomandata, con attestazione da parte dell'agente postale della restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ES 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ES 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ES 1 ha documentato la notifica delle fatture e di un'ulteriore intimazione precedente. In particolare, la fattura n. 2012155512 notificata a mani proprie in data 14/12/2012, seguita dalla notifica dell'intimazione n. 013420/16, notificata a mani proprie in data 22/12/2016; la fattura n. 2012154472 notificata a mani proprie in data 14/12/2012, seguita dalla notifica dell'intimazione n. 013420/16, notificata a mani proprie in data 22/12/2016; la fattura n. 2017045046, notificata a mani proprie in data 19/12/2017; la fattura n. 2017046043, notificata a mani proprie in data
27/1/2018. Infondata, dunque, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e, avuto anche riguardo alla sospensione dei termini per il periodo emergenziale, di prescrizione.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5039/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2012 - sul ricorso n. 5044/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - ES
elettivamente domiciliato presso Email_3
TO Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034223561000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due identici ricorsi (conseguentemente riuniti) depositati in data 25/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034223561000 notificata in data 22/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 997,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2010 al 2012 per conto di TO ES 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO ES 1.
Si costituiva TO ES 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 289251 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 04/11/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta, inviata a mezzo posta raccomandata, con attestazione da parte dell'agente postale della restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ES 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ES 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ES 1 ha documentato la notifica delle fatture e di un'ulteriore intimazione precedente. In particolare, la fattura n. 2012155512 notificata a mani proprie in data 14/12/2012, seguita dalla notifica dell'intimazione n. 013420/16, notificata a mani proprie in data 22/12/2016; la fattura n. 2012154472 notificata a mani proprie in data 14/12/2012, seguita dalla notifica dell'intimazione n. 013420/16, notificata a mani proprie in data 22/12/2016; la fattura n. 2017045046, notificata a mani proprie in data 19/12/2017; la fattura n. 2017046043, notificata a mani proprie in data
27/1/2018. Infondata, dunque, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e, avuto anche riguardo alla sospensione dei termini per il periodo emergenziale, di prescrizione.
Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti.