Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1060
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'atto presupposto (intimazione di pagamento) mediante raccomandata con avviso di giacenza, applicando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e il principio di vicinanza della prova. Ha altresì statuito che, in tema di contenzioso tributario, le eccezioni relative ad atti impositivi divenuti definitivi sono precluse, salvo che per vizi propri dell'atto successivo. Ha inoltre chiarito che la prescrizione maturata anteriormente all'intimazione di pagamento non può essere fatta valere se non tempestivamente impugnata quest'ultima, a meno che l'atto denominato "intimazione di pagamento" non possa essere equiparato all'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 o all'avviso di mora ex art. 19 DPR 546/92.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando la documentazione prodotta dalle resistenti relativa alla notifica di fatture e intimazioni precedenti, nonché la sospensione dei termini per il periodo emergenziale.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'atto presupposto (intimazione di pagamento) mediante raccomandata con avviso di giacenza, applicando la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e il principio di vicinanza della prova. Ha altresì statuito che, in tema di contenzioso tributario, le eccezioni relative ad atti impositivi divenuti definitivi sono precluse, salvo che per vizi propri dell'atto successivo. Ha inoltre chiarito che la prescrizione maturata anteriormente all'intimazione di pagamento non può essere fatta valere se non tempestivamente impugnata quest'ultima, a meno che l'atto denominato "intimazione di pagamento" non possa essere equiparato all'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 o all'avviso di mora ex art. 19 DPR 546/92.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, considerando la documentazione prodotta dalle resistenti relativa alla notifica di fatture e intimazioni precedenti, nonché la sospensione dei termini per il periodo emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1060
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1060
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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