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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11446/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01599651 58 PE-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 71 2024 01599651 58 relativa a PE (tassazione separata anno d'imposta 2020) – notificata il 17/04/2025, importo € 991,04 lamentando: (i) la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 ed art. 6, co.
5, L. 212/2000; (ii) la carenza assoluta di motivazione dell'atto di riscossione;
(iii) il difetto di prova della pretesa impositiva (art. 2697 c.c. e art. 7, co.
5-bis, L. 212/2000) e, in via gradata, l'estraneità alla pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate – DP II Napoli si è costituita, deducendo che la cartella scaturiva da controllo automatizzato ex art. 36-bis su redditi soggetti a tassazione separata (artt. 17 e 21 UI), e che l'esito della liquidazione era stato previamente comunicato alla contribuente con comunicazione di irregolarità del
31/10/2023 (“avviso bonario”), prodotta agli atti, sicché non sussistevano i lamentati vizi. Ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Ordinanza n. 29700 del 10 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Contraddittorio endoprocedimentale e tassazione separata
La ricorrente invoca la nullità della cartella per omessa comunicazione ex art. 36-bis, co. 3, in combinato con art. 6, co. 5, L. 212/2000. L'Ufficio oppone di avere inviato la comunicazione in data 31/10/2023, con descrizione delle rettifiche e degli esiti di liquidazione relativi alla tassazione separata di cui agli artt. 17 e
21 UI (emolumenti arretrati), richiamando orientamenti sul perimetro applicativo della tassazione separata e la legittimità della riliquidazione per controllo automatizzato.
La disciplina dei controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973; per IVA, art. 54-bis D.P.R. 633/1972) prevede che, qualora emerga un risultato diverso dal dichiarato, l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione ovvero la presentazione di chiarimenti;
in particolare, per i redditi soggetti a tassazione separata (tra cui gli emolumenti arretrati ex art. 17, co. 1, lett.
b), UI), l'Amministrazione procede alla riliquidazione dell'imposta con i criteri dell'art. 21 UI (aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio rilevante) e comunica gli esiti prima dell'iscrizione a ruolo. La giurisprudenza ha poi precisato che l'avviso bonario è necessario ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti;
in ogni caso, ove la comunicazione sia stata effettuata, la doglianza viene meno.
Secondo la giurisprudenza, la casistica dei redditi assoggettati a tassazione separata rappresenta una deroga rispetto alle ordinarie regole sulla obbligatorietà della comunicazione a seguito di liquidazione. Infatti, detta comunicazione, che usualmente è necessaria solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sempre prevista nella fattispecie in esame.
Ne consegue che è sempre dovuta la comunicazione bonaria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata – indipendentemente dall'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, sentenza n. 917/2023; ex multis Cass., ordinanza n. 17763/2021), ai sensi dell'art. 1 comma 412 della Legge 311/2004: “In esecuzione dell'articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo”. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, I. n.
311/2004 ponga l'obbligo in capo all'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma
5, I. n. 212/2000, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Nel qual caso, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Dalla lettura della norma si evince, infatti, che in caso di redditi soggetti a tassazione separata – per i quali non è prevista l'autoliquidazione del tributo – l'omissione della comunicazione ex art. 36-bis comporterà sempre la nullità della cartella, potendo l'Erario procedere all' iscrizione a ruolo delle somme solo qualora il contribuente non adempia al pagamento di quanto richiesto in via bonaria;
non assumendo rilievo quanto previsto dall'art. 6 co. 5 della Legge 212/2000 in relazione all'esistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
L'omissione della comunicazione bonaria in alcun modo potrà considerarsi sanata dalla motivazione della cartella, in quanto, come già statuito anche dalla CTP di Salerno (Sent. 2155/2019 sez. 7): “nessuna efficacia può attribuirsi all'avviso “postumo” contenuto nella cartella di pagamento, sia perché esso impone un onere di comunicazione non previsto della legge, sia perché la cartella in cui esso è inserito è viziata da nullità, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato”.
Nel caso in esame risulta in atti che l'Ufficio ha notificato alla contribuente comunicazione di irregolarità in data 31/10/2023, riferita alla tassazione separata degli emolumenti arretrati;
tale evenienza soddisfa l'esigenza di preventiva informazione e di instaurazione del contraddittorio ed assorbe ogni questione riferibile alla necessità di rispettare o meno l'obbligo di contraddittorio preventivo nella peculiare ipotesi della tassazione separata.
Non coglie nel segno il richiamo alla disciplina della notifica postale, trattandosi di notifica “diretta”, senza intermediario. Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
La documentazione prodotta dall'Ufficio attesta la notifica in via diretta della comunicazione (raccomandata
A/R) con sottoscrizione del ricevente sull'avviso di ricevimento;
l'avviso di ricevimento costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, atto pubblico ex art. 2700 c.c. che fa piena prova – fino a querela di falso – delle circostanze ivi attestate dall'agente postale, comprese la data e l'identità del consegnatario;
ne discende che la parte che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione o la veridicità delle attestazioni deve proporre querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento o una diversa allegazione. Tale principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass., Sez. V, ord. 24/12/2020, n.
29537 (fede privilegiata dell'A/R in ordine a consegna, data e identità del consegnatario) e da successive ricostruzioni applicative (v. anche ord. 30/08/2024, n. 23385, in tema di prevalenza della data risultante dall'A/R; ricostruzioni di merito e di legittimità in senso conforme).
2. Sulla motivazione
Non sussiste il vizio di difetto di motivazione della cartella, che è redatta in ossequio al modello legale, con la puntuale indicazione delle ragioni della pretesa riscossiva, il cui contenuto è vieppiù reso perfettamente conoscibile dal dettagliato richiamo all'accertamento in precedenza notificato che, pertanto, non occorre allegare (Cass. 2017, n. 9778).
3.Interessi e sanzioni
Interessi e sanzioni sono ben indicati in cartella con dettagliato prospetto e con indicazione dei criteri di calcolo e della disciplina di riferimento. Peraltro, con specifico riferimento agli interessi di mora, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4376 del
2017 ha chiarito che si tratta si interessi dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato anche nella cartella in esame, redatta secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella;
il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 30, mediante
"D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 cit., che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della IO, poiché richiama atti normativi (legge e Decreto
Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile.
4.Sulla dedotta estraneità alla pretesa e sul difetto di prova della pretesa impositiva, la ricorrente richiama l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, co.
5-bis, L. 212/2000; l'Ufficio deduce che i fatti costitutivi emergono dalla comunicazione 36-bis e dai dati dichiarativi/di anagrafe tributaria.
In caso di impugnazione della cartella basata sul mancato pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, spetta all'interessato dimostrare che l'importo non è dovuto
La giurisprudenza si è espressa nel senso che “Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, anche tramite l'accesso ad appositi spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell'amministrazione, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati” (Cass. 22/04/2024, n. 10824).
In altri termini, con l'emissione della cartella ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio manifesta una pretesa tributaria, fondata sì sulle risultanze cartolari delle dichiarazioni dei redditi, ma ciò non esclude né l'onere probatorio incombente sul contribuente che contesta quella pretesa né l'eventuale proposizione, in sede di giudizio, di controdeduzioni “meritali” da parte dell'Ufficio.
Nel caso in esame alcun elemento di incertezza è neppure dedotto dal contribuente.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11446/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01599651 58 PE-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 71 2024 01599651 58 relativa a PE (tassazione separata anno d'imposta 2020) – notificata il 17/04/2025, importo € 991,04 lamentando: (i) la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 ed art. 6, co.
5, L. 212/2000; (ii) la carenza assoluta di motivazione dell'atto di riscossione;
(iii) il difetto di prova della pretesa impositiva (art. 2697 c.c. e art. 7, co.
5-bis, L. 212/2000) e, in via gradata, l'estraneità alla pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate – DP II Napoli si è costituita, deducendo che la cartella scaturiva da controllo automatizzato ex art. 36-bis su redditi soggetti a tassazione separata (artt. 17 e 21 UI), e che l'esito della liquidazione era stato previamente comunicato alla contribuente con comunicazione di irregolarità del
31/10/2023 (“avviso bonario”), prodotta agli atti, sicché non sussistevano i lamentati vizi. Ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Ordinanza n. 29700 del 10 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Contraddittorio endoprocedimentale e tassazione separata
La ricorrente invoca la nullità della cartella per omessa comunicazione ex art. 36-bis, co. 3, in combinato con art. 6, co. 5, L. 212/2000. L'Ufficio oppone di avere inviato la comunicazione in data 31/10/2023, con descrizione delle rettifiche e degli esiti di liquidazione relativi alla tassazione separata di cui agli artt. 17 e
21 UI (emolumenti arretrati), richiamando orientamenti sul perimetro applicativo della tassazione separata e la legittimità della riliquidazione per controllo automatizzato.
La disciplina dei controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973; per IVA, art. 54-bis D.P.R. 633/1972) prevede che, qualora emerga un risultato diverso dal dichiarato, l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione ovvero la presentazione di chiarimenti;
in particolare, per i redditi soggetti a tassazione separata (tra cui gli emolumenti arretrati ex art. 17, co. 1, lett.
b), UI), l'Amministrazione procede alla riliquidazione dell'imposta con i criteri dell'art. 21 UI (aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio rilevante) e comunica gli esiti prima dell'iscrizione a ruolo. La giurisprudenza ha poi precisato che l'avviso bonario è necessario ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti;
in ogni caso, ove la comunicazione sia stata effettuata, la doglianza viene meno.
Secondo la giurisprudenza, la casistica dei redditi assoggettati a tassazione separata rappresenta una deroga rispetto alle ordinarie regole sulla obbligatorietà della comunicazione a seguito di liquidazione. Infatti, detta comunicazione, che usualmente è necessaria solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, è sempre prevista nella fattispecie in esame.
Ne consegue che è sempre dovuta la comunicazione bonaria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata – indipendentemente dall'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, sentenza n. 917/2023; ex multis Cass., ordinanza n. 17763/2021), ai sensi dell'art. 1 comma 412 della Legge 311/2004: “In esecuzione dell'articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo”. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, I. n.
311/2004 ponga l'obbligo in capo all'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma
5, I. n. 212/2000, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Nel qual caso, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Dalla lettura della norma si evince, infatti, che in caso di redditi soggetti a tassazione separata – per i quali non è prevista l'autoliquidazione del tributo – l'omissione della comunicazione ex art. 36-bis comporterà sempre la nullità della cartella, potendo l'Erario procedere all' iscrizione a ruolo delle somme solo qualora il contribuente non adempia al pagamento di quanto richiesto in via bonaria;
non assumendo rilievo quanto previsto dall'art. 6 co. 5 della Legge 212/2000 in relazione all'esistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
L'omissione della comunicazione bonaria in alcun modo potrà considerarsi sanata dalla motivazione della cartella, in quanto, come già statuito anche dalla CTP di Salerno (Sent. 2155/2019 sez. 7): “nessuna efficacia può attribuirsi all'avviso “postumo” contenuto nella cartella di pagamento, sia perché esso impone un onere di comunicazione non previsto della legge, sia perché la cartella in cui esso è inserito è viziata da nullità, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato”.
Nel caso in esame risulta in atti che l'Ufficio ha notificato alla contribuente comunicazione di irregolarità in data 31/10/2023, riferita alla tassazione separata degli emolumenti arretrati;
tale evenienza soddisfa l'esigenza di preventiva informazione e di instaurazione del contraddittorio ed assorbe ogni questione riferibile alla necessità di rispettare o meno l'obbligo di contraddittorio preventivo nella peculiare ipotesi della tassazione separata.
Non coglie nel segno il richiamo alla disciplina della notifica postale, trattandosi di notifica “diretta”, senza intermediario. Si ricorda che, in linea generale, le notifiche dirette, sottoscritte per ricezione, non necessitano di ulteriori formalità (da ultimo Cass. 2024 n. 7564; vedi anche;
vedi anche Cass. 2023 n. 27007).
La documentazione prodotta dall'Ufficio attesta la notifica in via diretta della comunicazione (raccomandata
A/R) con sottoscrizione del ricevente sull'avviso di ricevimento;
l'avviso di ricevimento costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, atto pubblico ex art. 2700 c.c. che fa piena prova – fino a querela di falso – delle circostanze ivi attestate dall'agente postale, comprese la data e l'identità del consegnatario;
ne discende che la parte che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione o la veridicità delle attestazioni deve proporre querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento o una diversa allegazione. Tale principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass., Sez. V, ord. 24/12/2020, n.
29537 (fede privilegiata dell'A/R in ordine a consegna, data e identità del consegnatario) e da successive ricostruzioni applicative (v. anche ord. 30/08/2024, n. 23385, in tema di prevalenza della data risultante dall'A/R; ricostruzioni di merito e di legittimità in senso conforme).
2. Sulla motivazione
Non sussiste il vizio di difetto di motivazione della cartella, che è redatta in ossequio al modello legale, con la puntuale indicazione delle ragioni della pretesa riscossiva, il cui contenuto è vieppiù reso perfettamente conoscibile dal dettagliato richiamo all'accertamento in precedenza notificato che, pertanto, non occorre allegare (Cass. 2017, n. 9778).
3.Interessi e sanzioni
Interessi e sanzioni sono ben indicati in cartella con dettagliato prospetto e con indicazione dei criteri di calcolo e della disciplina di riferimento. Peraltro, con specifico riferimento agli interessi di mora, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4376 del
2017 ha chiarito che si tratta si interessi dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo (esclusi interessi e sanzioni per i ruoli consegnati dopo il 25 luglio 2011), qualora - come indicato anche nella cartella in esame, redatta secondo il modello approvato - il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella;
il tasso di interesse applicato è definito ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 30, mediante
"D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 cit., che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della IO, poiché richiama atti normativi (legge e Decreto
Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile.
4.Sulla dedotta estraneità alla pretesa e sul difetto di prova della pretesa impositiva, la ricorrente richiama l'art. 2697 c.c. e l'art. 7, co.
5-bis, L. 212/2000; l'Ufficio deduce che i fatti costitutivi emergono dalla comunicazione 36-bis e dai dati dichiarativi/di anagrafe tributaria.
In caso di impugnazione della cartella basata sul mancato pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, spetta all'interessato dimostrare che l'importo non è dovuto
La giurisprudenza si è espressa nel senso che “Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, anche tramite l'accesso ad appositi spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell'amministrazione, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati” (Cass. 22/04/2024, n. 10824).
In altri termini, con l'emissione della cartella ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio manifesta una pretesa tributaria, fondata sì sulle risultanze cartolari delle dichiarazioni dei redditi, ma ciò non esclude né l'onere probatorio incombente sul contribuente che contesta quella pretesa né l'eventuale proposizione, in sede di giudizio, di controdeduzioni “meritali” da parte dell'Ufficio.
Nel caso in esame alcun elemento di incertezza è neppure dedotto dal contribuente.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.