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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9986/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa RT TA Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa NA NI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 9986/2025
promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Cagno CP_1
OA e dell'Avv. Elisa Lombardo, presso cui è elettivamente dom.to come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
Parte adottanda e di:
, nato a [...] dé Tirreni (SA) il 27/07/1970; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2025, il sig. adiva il Tribunale di Torino al CP_1 fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. CP_2
e della sig.ra Persona_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. e la sig.ra riferiva, in CP_2 Persona_1
1 particolare, che a seguito della relazione instaurata più di trent'anni fa con la sig.ra
[...]
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 14.05.2012, aveva Per_2 instaurato con il sig. e la sig.ra figli della signora, un CP_2 Persona_1 rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e degli adottandi, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 10.7.25, parte adottante e gli adottandi manifestavano il consenso all'adozione, e prestavano il loro assenso altresì la sig.ra (madre degli adottandi Persona_2
e coniuge dell'adottante), il sig. , coniuge della sig.ra Persona_3 Persona_1
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni CP_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e gli adottandi il 27.7.1970 ( e il 11.5.1973 ( è rispettata la differenza di almeno anni 18 CP_2 Per_2 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottandi.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., l'adottante avendo dichiarato di non avere figli.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per gli adottandi stessi.
Quanto agli effetti dell'adozione sul cognome degli adottati, le parti hanno richiesto che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario degli adottati. A mente di quanto stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), che ha previsto tale possibilità al fine di evitare l'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità personale, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'accordo delle parti e della necessità di tutelare il diritto all'identità personale degli adottati, possa accogliersi tale domanda, stabilendosi che il cognome dell'adottante venga aggiunto (anziché anteposto) al cognome originario degli adottati.
P.Q.M.
2 DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] Persona_1 da parte di , nato a [...] il [...]. CP_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio, così da risultare . Parte_1
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a nato a [...] dé Tirreni (SA) il CP_2
27/07/1970 da parte di , nato a [...] il [...]. CP_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio, così da risultare . Parte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 07/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA NI RT TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dott.ssa RT TA Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa NA NI Giudice Rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 9986/2025
promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Cagno CP_1
OA e dell'Avv. Elisa Lombardo, presso cui è elettivamente dom.to come da procura in atti;
Parte adottante nei confronti di:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
Parte adottanda e di:
, nato a [...] dé Tirreni (SA) il 27/07/1970; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2025, il sig. adiva il Tribunale di Torino al CP_1 fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. CP_2
e della sig.ra Persona_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare il sig. e la sig.ra riferiva, in CP_2 Persona_1
1 particolare, che a seguito della relazione instaurata più di trent'anni fa con la sig.ra
[...]
, divenuta sua moglie per effetto del matrimonio celebrato il 14.05.2012, aveva Per_2 instaurato con il sig. e la sig.ra figli della signora, un CP_2 Persona_1 rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e degli adottandi, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 10.7.25, parte adottante e gli adottandi manifestavano il consenso all'adozione, e prestavano il loro assenso altresì la sig.ra (madre degli adottandi Persona_2
e coniuge dell'adottante), il sig. , coniuge della sig.ra Persona_3 Persona_1
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
Espresso il parere, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni CP_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e gli adottandi il 27.7.1970 ( e il 11.5.1973 ( è rispettata la differenza di almeno anni 18 CP_2 Per_2 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottandi.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., l'adottante avendo dichiarato di non avere figli.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per gli adottandi stessi.
Quanto agli effetti dell'adozione sul cognome degli adottati, le parti hanno richiesto che il cognome dell'adottante venga posposto anziché anteposto al cognome originario degli adottati. A mente di quanto stabilito dalla pronuncia della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto"), che ha previsto tale possibilità al fine di evitare l'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità personale, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'accordo delle parti e della necessità di tutelare il diritto all'identità personale degli adottati, possa accogliersi tale domanda, stabilendosi che il cognome dell'adottante venga aggiunto (anziché anteposto) al cognome originario degli adottati.
P.Q.M.
2 DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] Persona_1 da parte di , nato a [...] il [...]. CP_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio, così da risultare . Parte_1
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nato a nato a [...] dé Tirreni (SA) il CP_2
27/07/1970 da parte di , nato a [...] il [...]. CP_1
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio, così da risultare . Parte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 07/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
NA NI RT TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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