Sentenza breve 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 13/10/2023, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 00299/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2023, proposto dai sig.ri
RO D'EL, ES BR, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcella Uricchio, Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1911 del c.o.m. e di cui all'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti, ex militari dell’Aeronautica, cessati dal servizio a domanda, agiscono per l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), domandando l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di cui alla citata disposizione;
rilevato che INPS ha argomentato per l’infondatezza del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023;
considerato che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;
considerato, infatti, che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale (Tar RI-VE GI, 17 dicembre 2021, n. 387; 19 marzo 2022, nn. 152 e 157; 16 marzo 2023, n. 103), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. II, 16 marzo 2023, nn. 2759 e n. 2762), alla quale può farsi rinvio;
considerato, infatti, che l’art. 1911 del d.lgs. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) detta, ai commi 1 e 2, specifiche condizioni per la fruizione del beneficio da parte del personale delle Forze armate, di cui il ricorrente non dimostra l’integrazione, mentre il comma 3 – di più ampia latitudine applicativa in forza del richiamo all’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987 – riguarda le sole “ Forze di polizia ad ordinamento militare ”;
ritenuto, in particolare:
- che la mancata estensione generalizzata del beneficio a tutte le Forze armate – diversamente da quanto operato per le “Forze di polizia ad ordinamento militare” – sia espressione di una precisa scelta legislativa, che non legittima il ricorso all’analogia;
- che la nozione di “Forze di polizia” non possa essere interpretata nel senso di ricomprendervi le Forze armate, trattandosi di definizione oggetto di puntuale definizione legislativa ad opera dell’art 16 della l. 121 del 1981 (cui rinvia l’art. 6 del d.l. 387 del 1987);
- che tale interpretazione in esame non si ponga in contrasto con la ratio dell’armonizzazione del trattamento pensionistico di tutte le Forze armate, sottesa all’art. 4 del d. lgs 165 del 1997 (a cui rinvia l’art. 1863 c.o.m.) poiché detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, mentre non disciplina il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita;
- che non possa ravvisarsi alcun profilo di incostituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza, della disciplina in esame, avuto riguardo alle specificità dell’ordinamento militare (vedi, di recente, Corte cost., 30 dicembre 2022, n. 270).
ritenuto, per quanto sopra, di respingere il ricorso;
ritenuto di porre le spese di lite a carico del ricorrente, in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI-VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere a INPS le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
Daniele Busico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Carlo Modica de Mohac |
IL SEGRETARIO