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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2024, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 207/2023 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTI Parte_1
OGGETTO:
, elettivamente domiciliata in via g tibaldi 8 26100 CREMONA Pt_2
Divisione di beni non presso il suo studio caduti in successione APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALCA MARIA CP_1
TERESA ARGENIDE e dall'avv. MONTIPO' MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CISALPINA 28 REGGIO EMILIA presso il loro studio
APPELLATO
pagina 1 di 3 In punto: appello a sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale Civile di Mantova
in data 09/12/2022
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. 948/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Mantova in data 09/12/2022, con la quale il
Tribunale, accogliendo la domanda proposta da. aveva disposto lo CP_1
scioglimento della comunione esistente fra le parti relativamente agli immobili in
Comune di Sabbioneta (MN) attribuendo alle medesime in proprietà esclusiva i lotti derivanti dal progetto divisionale redatto dal CTU, rispettivamente individuati in sentenza come subalterno A e subalterno B ponendo a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere alla una somma a titolo di conguaglio in denaro con Parte_1
condanna di quest'ultima alla parziale rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato telematicamente in data 03 luglio 2024 le parti costituite hanno dato atto che in data 29.06.2024 hanno sottoscritto atto di transazione a definizione di ogni controversia tra le medesime in corso, convenendo altresì la rinuncia e la sua accettazione agli atti del presente giudizio a spese compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …” pagina 2 di 3 Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite i procuratori muniti di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Mantova in data 09/12/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 207/2023 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLETTI Parte_1
OGGETTO:
, elettivamente domiciliata in via g tibaldi 8 26100 CREMONA Pt_2
Divisione di beni non presso il suo studio caduti in successione APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALCA MARIA CP_1
TERESA ARGENIDE e dall'avv. MONTIPO' MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CISALPINA 28 REGGIO EMILIA presso il loro studio
APPELLATO
pagina 1 di 3 In punto: appello a sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale Civile di Mantova
in data 09/12/2022
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n. 948/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Civile di Mantova in data 09/12/2022, con la quale il
Tribunale, accogliendo la domanda proposta da. aveva disposto lo CP_1
scioglimento della comunione esistente fra le parti relativamente agli immobili in
Comune di Sabbioneta (MN) attribuendo alle medesime in proprietà esclusiva i lotti derivanti dal progetto divisionale redatto dal CTU, rispettivamente individuati in sentenza come subalterno A e subalterno B ponendo a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere alla una somma a titolo di conguaglio in denaro con Parte_1
condanna di quest'ultima alla parziale rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato telematicamente in data 03 luglio 2024 le parti costituite hanno dato atto che in data 29.06.2024 hanno sottoscritto atto di transazione a definizione di ogni controversia tra le medesime in corso, convenendo altresì la rinuncia e la sua accettazione agli atti del presente giudizio a spese compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …” pagina 2 di 3 Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite i procuratori muniti di analogo potere.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 948/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Mantova in data 09/12/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3