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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/11/2024, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4026/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4026 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gessica Mattei;
e
( , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pigotti;
RICORRENTI e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede; INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: [SEPARAZIONE GIUDIZIALE E] DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“[…] dichiarare – decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della separazione – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I medesimi dispongono di redditi adeguati, sicché rinunziano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento personale.
3. La casa famigliare sita in LO (AN), via S. Cristoforo n. 1, di proprietà esclusiva del IG. , padre della IG.ra , viene assegnata alla medesima, con tutti Parte_2 Parte_1 gli che vi si trovano. L i continuerà ad abitare con le figlie Per_1
e , che saranno prevalentemente collocate presso la madre. Si dà atto che il IG. Per_2 CP_1
è già da tempo trasferito in LO (AN), via San Biagio n. 59, presso l'
[...] dei suoi genitori, ed ha già prelevato dalla casa famigliare gli effetti personali.
4. I coniugi, in regime di separazione dei beni, si danno atto reciprocamente di non avere beni, crediti né debiti in comune.
5. Le figlie minorenni e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento prevale d incipale presso la madre.
6. Sui tempi e modalità di permanenza delle figlie con il padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie senza limitazioni, compatibilmente con le loro eIGenze e previo accordo con la madre. In mancanza di diverso accordo, i tempi e le modalità di permanenza delle figlie minorenni con il padre vengono stabiliti come segue:
- due pomeriggi infrasettimanali: il martedì dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola nel giorno seguente e il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00; nel periodo extrascolastico, il martedì dalle ore 13,00 fino alle ore 14,00 del giorno successivo e il venerdì dalle ore 13,00 fino alle ore 21,00;
- fine settimana alternati: nel week end in cui le figlie restano con la madre, il padre le prende dall'uscita della scuola del venerdì fino alle ore 21,00 del medesimo giorno. Nel week end in cui le figlie stanno con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica. Nel periodo extrascolastico: nel week end in cui le figlie restano con la madre, il padre prende le bambine dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 del medesimo giorno. Nel week end in cui le figlie stanno con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica;
- durante le vacanze estive: dal mese di giugno al mese di agosto, per due periodi da 15 giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo fra i genitori a seconda delle disponibilità feriali di ciascuno e degli impegni delle minori;
- nel periodo natalizio: ad anni alterni, le figlie trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il lunedì con l'altro. Si ribadisce che le indicate modalità di permanenza delle minori presso ciascun genitore potranno essere regolamentate diversamente e derogate in accordo fra i genitori in base alle richieste delle bambine, alle necessità lavorative di ciascuno ed alle eIGenze ricreative, scolastiche e di salute delle minorenni. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro alla presenza della prole.
7. Sulla responsabilità genitoriale, cura, istruzione ed educazione delle figlie. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sulle figlie la piena responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minorenni verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente autorizzati per iscritto.
8. Sul contributo di mantenimento della prole. A titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie e , il IG. Per_2 Per_1 CP_1 sarà tenuto a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la
[...] Parte_1 somma di €300,00 (euro trecento/00); tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Le parti concordano che l'obbligazione abbia decorrenza dal 01.04.2023. L'assegno universale INPS verrà percepito da entrambi i genitori e suddiviso al 50% ciascuno. Poiché a seguito della modifica dell'assegno universale nei termini sopra indicati, a far data dal mese di aprile 2023 la IG.ra non ha più percepito la provvidenza, il IG. Parte_1 CP_1 si obbliga ad attivarsi affinché la medesima riceva dall'Inps il 50% dell'assegno universale spettante per ciascuna figlia e si obbliga, altresì, a restituirle la quota di spettanza di quanto eventualmente percepito a tale titolo dal mese di aprile 2023. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie saranno ripartite in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per tali spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona. Devono intendersi per spese straordinarie: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto) d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (Baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con cumulo della domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LO (AN) il 19/08/2012.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 04/09/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 20/10/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 1485, emessa in data 25/10/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione d'udienza, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1485 del 25/10/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LO (AN) il 19/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LO (AN) al n. 12 parte 2, serie A dell'anno 2012.
7. Le condizioni prospettate - quali già vagliate in sede di separazione - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni, per le quali le parti hanno previsto un contributo economico a carico del padre adeguato alle eIGenze delle minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato. Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto delle minori, considerata l'età delle stesse e posto che le condizioni concordate, come appena visto, risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a LO il 19/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Controparte_1 detto Comune al n. 12, parte 2, serie A dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 6/XI/2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4026 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gessica Mattei;
e
( , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pigotti;
RICORRENTI e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede; INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: [SEPARAZIONE GIUDIZIALE E] DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“[…] dichiarare – decorso il termine previsto per legge e previo passaggio in giudicato della separazione – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I medesimi dispongono di redditi adeguati, sicché rinunziano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento personale.
3. La casa famigliare sita in LO (AN), via S. Cristoforo n. 1, di proprietà esclusiva del IG. , padre della IG.ra , viene assegnata alla medesima, con tutti Parte_2 Parte_1 gli che vi si trovano. L i continuerà ad abitare con le figlie Per_1
e , che saranno prevalentemente collocate presso la madre. Si dà atto che il IG. Per_2 CP_1
è già da tempo trasferito in LO (AN), via San Biagio n. 59, presso l'
[...] dei suoi genitori, ed ha già prelevato dalla casa famigliare gli effetti personali.
4. I coniugi, in regime di separazione dei beni, si danno atto reciprocamente di non avere beni, crediti né debiti in comune.
5. Le figlie minorenni e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento prevale d incipale presso la madre.
6. Sui tempi e modalità di permanenza delle figlie con il padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie senza limitazioni, compatibilmente con le loro eIGenze e previo accordo con la madre. In mancanza di diverso accordo, i tempi e le modalità di permanenza delle figlie minorenni con il padre vengono stabiliti come segue:
- due pomeriggi infrasettimanali: il martedì dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola nel giorno seguente e il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00; nel periodo extrascolastico, il martedì dalle ore 13,00 fino alle ore 14,00 del giorno successivo e il venerdì dalle ore 13,00 fino alle ore 21,00;
- fine settimana alternati: nel week end in cui le figlie restano con la madre, il padre le prende dall'uscita della scuola del venerdì fino alle ore 21,00 del medesimo giorno. Nel week end in cui le figlie stanno con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica. Nel periodo extrascolastico: nel week end in cui le figlie restano con la madre, il padre prende le bambine dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 del medesimo giorno. Nel week end in cui le figlie stanno con il padre, dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica;
- durante le vacanze estive: dal mese di giugno al mese di agosto, per due periodi da 15 giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo fra i genitori a seconda delle disponibilità feriali di ciascuno e degli impegni delle minori;
- nel periodo natalizio: ad anni alterni, le figlie trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il lunedì con l'altro. Si ribadisce che le indicate modalità di permanenza delle minori presso ciascun genitore potranno essere regolamentate diversamente e derogate in accordo fra i genitori in base alle richieste delle bambine, alle necessità lavorative di ciascuno ed alle eIGenze ricreative, scolastiche e di salute delle minorenni. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro alla presenza della prole.
7. Sulla responsabilità genitoriale, cura, istruzione ed educazione delle figlie. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sulle figlie la piena responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minorenni verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente autorizzati per iscritto.
8. Sul contributo di mantenimento della prole. A titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie e , il IG. Per_2 Per_1 CP_1 sarà tenuto a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, la
[...] Parte_1 somma di €300,00 (euro trecento/00); tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Le parti concordano che l'obbligazione abbia decorrenza dal 01.04.2023. L'assegno universale INPS verrà percepito da entrambi i genitori e suddiviso al 50% ciascuno. Poiché a seguito della modifica dell'assegno universale nei termini sopra indicati, a far data dal mese di aprile 2023 la IG.ra non ha più percepito la provvidenza, il IG. Parte_1 CP_1 si obbliga ad attivarsi affinché la medesima riceva dall'Inps il 50% dell'assegno universale spettante per ciascuna figlia e si obbliga, altresì, a restituirle la quota di spettanza di quanto eventualmente percepito a tale titolo dal mese di aprile 2023. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie saranno ripartite in ragione del 50% per ciascuno dei genitori, per tali spese straordinarie le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Ancona. Devono intendersi per spese straordinarie: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto) d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (Baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con cumulo della domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LO (AN) il 19/08/2012.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 04/09/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 20/10/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 1485, emessa in data 25/10/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione d'udienza, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1485 del 25/10/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LO (AN) il 19/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LO (AN) al n. 12 parte 2, serie A dell'anno 2012.
7. Le condizioni prospettate - quali già vagliate in sede di separazione - non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni, per le quali le parti hanno previsto un contributo economico a carico del padre adeguato alle eIGenze delle minori e corrispondente alla condizione economica dell'onerato. Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto delle minori, considerata l'età delle stesse e posto che le condizioni concordate, come appena visto, risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a LO il 19/08/2012 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Controparte_1 detto Comune al n. 12, parte 2, serie A dell'anno 2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 6/XI/2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi