CA
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2010 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] res.te in Napoli via Nuova delle Parte_1
Brecce 164 C.F. , rapp.to e difeso per procura a margine del C.F._1 presente atto dall'avv. Vito Consales C.F. FAX 081/ C.F._2
7757843, pec: elett.te dom.to presso il Email_1 suo studio n Portici c.so Garibaldi 217
APPELLANTE E
Controparte_1
- P. IVA Cod. Fisc. - - P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Sede di NAPOLI in persona del Direttore Regionale pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in atti, conferita per atto Notaio Persona_1
,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv. CONCETTA PETRILLO
– CF , elett.te domiciliato nella Avvocatura Inail di Napoli - Via C.F._3
Nuova Poggioreale - ang. S. AR ( Email_2 Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.11.2022 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellato in epigrafe espose di aver lavorato alle dipendenze della , dal giugno 2000 a tutt'oggi, con contratto di lavoro N1, qualifica O, livello CP_3
3A e mansioni di autista, ovvero di soggetto tenuto a guidare il veicolo con 1 prudenza, attenzione ed efficienza, garantendo l'incolumità propria e altrui, effettuando e/o collaborando alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare con il veicolo da lui condotto;
di aver prestato la sua attività lavorativa per altre aziende con le stesse mansioni e qualifiche;
di aver inoltrato in data 28.1.2022 domanda all' finalizzata CP_1 all'accertamento della natura professionale delle proprie patologie, in quanto riconducibili causalmente alle mansioni espletate. In seguito alla reiezione della domanda amministrativa, chiese l'accertamento giudiziale della natura professionale delle patologie indicate in atti, con condanna dell' alla CP_1 corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti, oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1581/2024 pubblicata il 29.2.2024 il Giudice adito, all'esito di CTU medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, rigettò la domanda. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 18.7.2024 il ricorrente originario ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni peritali recepite in sentenza. Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Deve premettersi che l'appellante, pur avendo rilevato che il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla richiesta di fissazione di un'udienza in presenza presentata il 5.2.2024, non ne ha tratto motivo di impugnazione né ha eccepito eventuali conseguenziali vizi della sentenza.
2.L'istante ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di aziende di trasporti- come indicato in premessa – e di essere affetto dalle seguenti patologie: Lombalgia cronica, sciatalgia, discolisi L4-L5-S1, cervicalgia con prescrizione di terapia medica e FKT e busto ortopedico, lieve bulging prime due dorsali, protusioni multiple, discopatia degenerativa L5-S1, “evidentemente” ascrivibili alle mansioni lavorative cui, per molti anni, è stato adibito Il Giudice di primo grado, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, ha disposto lo svolgimento di attività istruttoria con riguardo all'ipotetica eziologia lavorativa della patologia denunciata ed ha conferito incarico peritale per l'accertamento medico necessario. All'esito ha recepito le conclusioni del consulente, attinte oggi dalle contestazioni dell'originario ricorrente che ha sottolineato l'errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta oltre che l'insufficienza della motivazione della sentenza espressa mediante rinvio alle conclusioni peritali. Premesso che corretta appare la motivazione per relationem, mediante rinvio all'elaborato tecnico, devono esaminarsi le doglianze di merito con riguardo alla ricostruzione dell'eziologia delle patologie.
3.Osserva il collegio che il CTU, all'esito della valutazione della documentazione clinica agli atti e della letteratura scientifica al riguardo, ha formulato la seguente
2 diagnosi: Esiti di PAA arto inferiore sinistro. Lombosciatalgia recidivante in soggetto affetto da lieve protrusione dei primi due dischi dorsali, protrusione II e IV disco lombare, discopatia degenerativa L5-S1, con assottigliamento dello spazio intersomatico. Con riguardo alla “PAA in età infantile arto inferiore sinistro”, si deve precisare che si tratta di circostanza riportata in anamnesi e, quindi, evidentemente riferita proprio dall' . Pt_1
Ha rilevato poi il perito che il bulging discale, detto anche protrusione discale, è una condizione a carattere progressivo la cui evoluzione è determinata in primo luogo dall'avanzamento dell'età e per il resto può dipendere da molteplici fattori (Traumi della colonna vertebrale;
Movimenti errati e ripetitivi che prevedono il sollevamento di oggetti anche molto pesanti;
Indebolimento dei muscoli e dei legamenti della schiena;
Predisposizione genetica alla deformazione dei dischi;
Obesità). Pertanto non si tratta di una patologia che, in maniera esclusiva, può essere considerata a genesi professionale. Nell'elaborato è stata anche evidenziata la carenza di riscontri documentali idonei ad indirizzare la valutazione medico-legale nel senso dell'origine lavorativa della malattia: nel modello C2 storico, presente agli atti, mancano indicazioni sul lavoro svolto dall'appellante; difettano altresì riscontri su eventuali visite dal medico competente dell'azienda in cui il ricorrente ha lavorato, ovvero informazioni su eventuali limitazioni nello svolgimento delle mansioni o su periodi di malattia. Le mansioni del ricorrente peraltro non possono dirsi provate dalla busta paga che indica il livello di inquadramento, ma non rende conto delle modalità effettive di espletamento e quindi della gravosità in concreto (per es. relativa al tipo di automezzo ovvero ai carichi da movimentare). I capitoli di prova orale sono del tutto generici ed insufficienti (“Vero che il sig. , per oltre trent'anni, è stato adibito Pt_1 dalle aziende presso cui ha lavorato, mansioni di autista conducente di mezzi”; “Vero che il sig. lavora per circa 10 ore al giorno stando seduto alla guida del Pt_1 mezzo”), a rdo anche alla tipologia di malattia, ad origine multifattoriale. Parte La considerazione ulteriore, che la “ ….provoca paralisi muscolare che porta maggiore probabilità di sviluppare problemi alla schiena come l'ernia del disco”, pure contestata dall'appellante, deriva evidentemente da un dato di esperienza e comunque non è posta in via esclusiva alla base del giudizio medico, ma solo quale ulteriore integrazione delle più ampie considerazioni sopra riportate. La CTU risulta quindi adeguatamente motivata nella discussione medico legale, con argomenti che resistono alle censure dell'appellante. Alla luce di quanto riportato, le conclusioni del CTU – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette e motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di esclusione del nesso causale tra la patologia e l'esposizione alla noxa patogena. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado non sono dovute ex art. 152 disp.att. c.p.c. (v. dichiarazione in atti-doc. 8). Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni -
3 si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado ex art. 152 disp.att. c.p.c.; dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2010 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] res.te in Napoli via Nuova delle Parte_1
Brecce 164 C.F. , rapp.to e difeso per procura a margine del C.F._1 presente atto dall'avv. Vito Consales C.F. FAX 081/ C.F._2
7757843, pec: elett.te dom.to presso il Email_1 suo studio n Portici c.so Garibaldi 217
APPELLANTE E
Controparte_1
- P. IVA Cod. Fisc. - - P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Sede di NAPOLI in persona del Direttore Regionale pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in atti, conferita per atto Notaio Persona_1
,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv. CONCETTA PETRILLO
– CF , elett.te domiciliato nella Avvocatura Inail di Napoli - Via C.F._3
Nuova Poggioreale - ang. S. AR ( Email_2 Email_3
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25.11.2022 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellato in epigrafe espose di aver lavorato alle dipendenze della , dal giugno 2000 a tutt'oggi, con contratto di lavoro N1, qualifica O, livello CP_3
3A e mansioni di autista, ovvero di soggetto tenuto a guidare il veicolo con 1 prudenza, attenzione ed efficienza, garantendo l'incolumità propria e altrui, effettuando e/o collaborando alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare con il veicolo da lui condotto;
di aver prestato la sua attività lavorativa per altre aziende con le stesse mansioni e qualifiche;
di aver inoltrato in data 28.1.2022 domanda all' finalizzata CP_1 all'accertamento della natura professionale delle proprie patologie, in quanto riconducibili causalmente alle mansioni espletate. In seguito alla reiezione della domanda amministrativa, chiese l'accertamento giudiziale della natura professionale delle patologie indicate in atti, con condanna dell' alla CP_1 corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti, oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1581/2024 pubblicata il 29.2.2024 il Giudice adito, all'esito di CTU medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, rigettò la domanda. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 18.7.2024 il ricorrente originario ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni peritali recepite in sentenza. Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.Deve premettersi che l'appellante, pur avendo rilevato che il Tribunale aveva omesso di provvedere sulla richiesta di fissazione di un'udienza in presenza presentata il 5.2.2024, non ne ha tratto motivo di impugnazione né ha eccepito eventuali conseguenziali vizi della sentenza.
2.L'istante ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di aziende di trasporti- come indicato in premessa – e di essere affetto dalle seguenti patologie: Lombalgia cronica, sciatalgia, discolisi L4-L5-S1, cervicalgia con prescrizione di terapia medica e FKT e busto ortopedico, lieve bulging prime due dorsali, protusioni multiple, discopatia degenerativa L5-S1, “evidentemente” ascrivibili alle mansioni lavorative cui, per molti anni, è stato adibito Il Giudice di primo grado, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, ha disposto lo svolgimento di attività istruttoria con riguardo all'ipotetica eziologia lavorativa della patologia denunciata ed ha conferito incarico peritale per l'accertamento medico necessario. All'esito ha recepito le conclusioni del consulente, attinte oggi dalle contestazioni dell'originario ricorrente che ha sottolineato l'errata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta oltre che l'insufficienza della motivazione della sentenza espressa mediante rinvio alle conclusioni peritali. Premesso che corretta appare la motivazione per relationem, mediante rinvio all'elaborato tecnico, devono esaminarsi le doglianze di merito con riguardo alla ricostruzione dell'eziologia delle patologie.
3.Osserva il collegio che il CTU, all'esito della valutazione della documentazione clinica agli atti e della letteratura scientifica al riguardo, ha formulato la seguente
2 diagnosi: Esiti di PAA arto inferiore sinistro. Lombosciatalgia recidivante in soggetto affetto da lieve protrusione dei primi due dischi dorsali, protrusione II e IV disco lombare, discopatia degenerativa L5-S1, con assottigliamento dello spazio intersomatico. Con riguardo alla “PAA in età infantile arto inferiore sinistro”, si deve precisare che si tratta di circostanza riportata in anamnesi e, quindi, evidentemente riferita proprio dall' . Pt_1
Ha rilevato poi il perito che il bulging discale, detto anche protrusione discale, è una condizione a carattere progressivo la cui evoluzione è determinata in primo luogo dall'avanzamento dell'età e per il resto può dipendere da molteplici fattori (Traumi della colonna vertebrale;
Movimenti errati e ripetitivi che prevedono il sollevamento di oggetti anche molto pesanti;
Indebolimento dei muscoli e dei legamenti della schiena;
Predisposizione genetica alla deformazione dei dischi;
Obesità). Pertanto non si tratta di una patologia che, in maniera esclusiva, può essere considerata a genesi professionale. Nell'elaborato è stata anche evidenziata la carenza di riscontri documentali idonei ad indirizzare la valutazione medico-legale nel senso dell'origine lavorativa della malattia: nel modello C2 storico, presente agli atti, mancano indicazioni sul lavoro svolto dall'appellante; difettano altresì riscontri su eventuali visite dal medico competente dell'azienda in cui il ricorrente ha lavorato, ovvero informazioni su eventuali limitazioni nello svolgimento delle mansioni o su periodi di malattia. Le mansioni del ricorrente peraltro non possono dirsi provate dalla busta paga che indica il livello di inquadramento, ma non rende conto delle modalità effettive di espletamento e quindi della gravosità in concreto (per es. relativa al tipo di automezzo ovvero ai carichi da movimentare). I capitoli di prova orale sono del tutto generici ed insufficienti (“Vero che il sig. , per oltre trent'anni, è stato adibito Pt_1 dalle aziende presso cui ha lavorato, mansioni di autista conducente di mezzi”; “Vero che il sig. lavora per circa 10 ore al giorno stando seduto alla guida del Pt_1 mezzo”), a rdo anche alla tipologia di malattia, ad origine multifattoriale. Parte La considerazione ulteriore, che la “ ….provoca paralisi muscolare che porta maggiore probabilità di sviluppare problemi alla schiena come l'ernia del disco”, pure contestata dall'appellante, deriva evidentemente da un dato di esperienza e comunque non è posta in via esclusiva alla base del giudizio medico, ma solo quale ulteriore integrazione delle più ampie considerazioni sopra riportate. La CTU risulta quindi adeguatamente motivata nella discussione medico legale, con argomenti che resistono alle censure dell'appellante. Alla luce di quanto riportato, le conclusioni del CTU – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette e motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di esclusione del nesso causale tra la patologia e l'esposizione alla noxa patogena. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado non sono dovute ex art. 152 disp.att. c.p.c. (v. dichiarazione in atti-doc. 8). Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni -
3 si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado ex art. 152 disp.att. c.p.c.; dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
4