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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli ConSIliere
Dott. Mariangela Fuina ConSIliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 269/2024, promossa da:
(cf e P. VA ) in persona dell'Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cristofori, come da procura allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del AR P.IVA_2
Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. SI De Luca, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
E nei confronti di
(c.f. , in persona dell'Avv. Giovanna Callegari Controparte_3 P.IVA_3 quale procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
Nonché contro
(cf e P. VA ) in persona dell'Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cristofori, come da procura allegata alla comparsa di intervento
Intervenuta
Nonché , E , rappresentati e difesi in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 primo grado dall'avv. Alessandra Cristofori
Appellati contumaci
Nonché
e per esso gli eredi, contumaci in primo grado CP_7
Appellati contumaci
OGGETTO: Appello per la riforma dell'Ordinanza n. 4204/2024, pubblicata in data
20.02.2024, nel procedimento RG n. 1173/2015 ex art. 702 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per Appellante: “Premesso quanto sopra, con le presenti note, la società quale CP_1 appellante, precisa come segue le proprie CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) in VIA PRELIMINARE dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della predetta ordinanza n. 4204/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice D.ssa Pasca, nell'ambito del giudizio R.G.
1173/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e in accoglimento del presente gravame di voler: a) riformare l'ordinanza n° 42024/2024 depositata il 20.02.24 dal
Giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Pasca, in quanto erronea ed illegittima per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare efficaci l'atto pubblico di vendita della rep. 165267, Parte_1 racc. 40203 del 14.04.2010 e l'atto di scioglimento del patto di riservato dominio, rep.
165545, racc. 40389 del 03.06.2010.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per il “all'udienza del 12/11/2024 – con provvedimento AR depositato in data 14/11/2024 - la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza del
10/06/2025, da svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.;
- con le presenti note, il precisa come segue le AR proprie CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila:
NEL MERITO: rigettare l'appello così come proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata, onerando l'appellante anche delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la si riporta alle proprie difese e si Controparte_8 Controparte_8 oppone a tutte le istanze delle controparti. Chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di L'Aquila rigettare integralmente
l'appello stante il passaggio in giudicato di alcuni punti fondamentali dell'ordinanza impugnata sulla posizione di e altri punti dell'ordinanza nei confronti di Controparte_8 tutti gli appellati e, nel merito, per essere comunque totalmente infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio”.
Per la Intervenuta “Premesso quanto sopra, con le presenti note, la società CP_1
quale interveniente ex art. 111 c.p.c. ne presente giudizio, precisa come segue le CP_1 proprie CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) in VIA PRELIMINARE dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
2) Accertare e Dichiarare che la è succeduta al Fallimento CP_1 [...]
” quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. dei diritti oggetto del AR contratto di cessione di diritti litigiosi, ossia dell'azione revocatoria di cui al procedimento rubricato in primo grado dinanzi il Tribunale di Teramo al R.G. n. 1173/2015 conclusosi con ordinanza n. 4204/2024 del 20/02/2024, impugnata dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila e rubricata al n. R.G. 269/2024, tuttora pendente, con tutti gli accessori, azioni e ragioni relative;
3) Estromettere il in persona del AR
Curatore Dott. dal presente procedimento, previo consenso delle altre parti Parte_2 costituite.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In fatto e in diritto
1. L'ordinanza appellata decidendo sulla domanda promossa dal AR
in persona del Curatore, nei confronti di e della
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 società (già già CP_1 Controparte_8 Controparte_9 [...] e del SI. deceduto nel corso del giudizio di Controparte_10 CP_7 primo grado, (domanda diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., degli atti di disposizione, posti in essere dalla AR
, in persona del liquidatore ovvero: a) atto pubblico del
[...] CP_7
14.04.2010 con il quale la alienava alla soc. la AR CP_1 motobarca denominata “Iside”; b) l'atto del 3.06.2010 relativo allo scioglimento del patto di riservato dominio previsto in favore della società venditrice;
c) l'atto di costituzione di ipoteca navale del 16.06.2010 in favore di e d) CP_7 CP_4 CP_5 Controparte_6 scrittura privata autenticata del 22.11.2010 di costituzione di ipoteca navale in favore della di a garanzia del debito accollatosi dalla Acquirente società Controparte_10 CP_10
Fabiani s.r.l., come meglio descritti nell'atto di citazione di primo grado), accoglieva la domanda attorea.
1.1 Si costituivano in giudizio gli allora convenuti, contestando l'avversa domanda.
1.2 Dopo una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti di causa, il
Tribunale di Teramo procedeva alla disamina del merito.
- L'efficacia nel presente giudizio della sentenza penale n. 499/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo in data 10.05.2022.
Preso atto del deposito da parte della e della SI.ra legale rapp.te della CP_1 CP_11
della sentenza penale n. 499/2022 resa dal Tribunale di Teramo in data CP_1
10.05.2022 con la quale i SI.ri , e altri CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_3 erano stati assolti dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, e della conseguente richiesta di rigetto della domanda revocatoria avendo invocato l'autorità di giudicato della sentenza penale nel processo civile ex art. 562 e ss c.p.c., rilevava il Tribunale che la sentenza prodotta era priva dell'attestazione da parte della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa con la conseguenza che non potevano trovare applicazione le disposizioni richiamate dall'allora convenuta società essendo onere di chi invoca il giudicato depositare non solo la sentenza ma anche la relativa certificazione della mancata impugnazione da parte del cancelliere precisando che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, la mancata contestazione a opera della controparte circa l'avvenuto passaggio in giudicato non poteva costituire ammissione del passaggio in giudicato né era onere della controparte dimostrare l'impugnabilità della sentenza. Il Tribunale rilevava, incidentalmente che, pur volendo considerare la sentenza penale passata in giudicato, tuttavia tale circostanza non poteva comportare l'automatico rigetto della promossa azione revocatoria dal momento che la sentenza penale:
- non vincola le persone che non hanno partecipato al giudizio penale per cui la stessa non era vincolante nei confronti della e della soc. quali soggetti CP_1 AR partecipanti alla compravendita dell'imbarcazione, e né nei confronti della Controparte_8
[...]
- non spiegava i suoi effetti nei confronti del SI. e per esso dei suoi eredi, in CP_7 quanto nei confronti di questi era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte del reo e non quindi di assoluzione o di condanna;
- l'irrilevanza della sentenza in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dal momento che tale ipotesi di reato si fondava su presupposti diversi da quelli previsti per l'azione revocatoria ove è irrilevante la quantificazione del valore della compravendita ai fini della verifica dell'eventus damni;
Si rilevava infine
- l'irrilevanza dell'assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale, in quanto la sentenza penale aveva accertato la sussistenza del reato dando atto dell'intervenuta prescrizione, e in ogni caso la condotta criminosa poteva ascriversi solo in capo al liquidatore della soc. F.lli
Fabiani in liquidazione dal momento che in sede penale non erano emersi elementi certi sulla prova del consilium fraudis tra i soggetti imputati, e la sentenza stessa non poteva esplicare effetti nei confronti dei SIg. e in quanto una volta accertati CP_4 CP_5 Controparte_6
i presupposti dell'azione revocatoria questa opera automaticamente ex art. 2901 c.c.;
-l' irrilevanza della posizione della SI.ra in proprio e non quale legale rapp.te Parte_3 della dal momento che la Curatela non la aveva convenuta in giudizio in quanto CP_1 soggetto estraneo alla vicenda.
- La revocatoria ex art. 66 l. fall. L'atto di compravendita del 14.04.2010 ed il successivo atto di scioglimento del patto di riservato dominio del 3.06.2010.
Riconosciuti sussistenti in capo al Curatore i presupposti per agire ex art. 66 l.fall. e art. 2901
c.c., il Tribunale riteneva essersi verificati anche i presupposti dell'azione revocatoria, ovvero:
- indubbia posizione creditoria in capo alla Curatela, sussistenza del credito;
- sussistenza dell'atto di disposizione modificativo della consistenza patrimoniale del debitore.
In relazione a tale presupposto, il Tribunale rilevava che assumeva rilevanza l'atto di compravendita del 10.04.2010 con il quale la aveva venduto AR alla soc. la motonave Iside al prezzo di € 830.000,00 da corrispondere secondo le CP_1 modalità previste in contratto e con riserva di proprietà; modalità di pagamento successivamente modificata con atto del 30.06.2010 con il quale la AR
rinunciava alla riserva di proprietà sulla motonave, alle iscrizioni d'ufficio,
[...] mentre l'acquirente si impegnava al pagamento del prezzo pattuito secondo le modalità ivi previste;
- quanto all'eventus damni: precisando il Tribunale che tale requisito era da intendersi come grave pregiudizio al creditore anche nel caso in cui sia maggiormente difficile o più onerosa la soddisfazione del credito, non essendo necessario un danno concreto ed effettivo, ma un pericolo di danno comportante una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, il
Giudice di prime cure rilevava che nel caso in cui fosse il Curatore ad esperire l'azione revocatoria, questi doveva provare tre elementi ovvero: a) consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto di disposizione;
c) il mutamento quantitativo o qualitativo della consistenza patrimoniale del debitore a seguito del compimento dell'atto di disposizione.
Il Tribunale riteneva che la Curatela avesse ottemperato all'onere della prova posto a suo carico avendo fornito documentalmente la prova dei crediti ammessi al passivo ai quali l'atto di disposizione aveva creato un danno;
il credito vantato dai SI.ri SI e Parte_4 erano anteriori all'atto di disposizione;
l'atto di compravendita aveva comportato un indebolimento qualitativo della garanzia patrimoniale del credito, patrimonio che era qualitativamente meno sicuro attraverso la sostituzione di un bene immobile con somme di denaro;
- quanto alla scientia fraudis, quale consapevolezza in capo al debitore di conoscere il pregiudizio in danno del creditore: il Tribunale riteneva sussistente tale presupposto in capo alla tenuto conto delle tempistiche della vendita rispetto alla AR sentenza resa dal Tribunale con la quale era stato riconosciuto il credito in capo ai fratelli
SI e del 30.03.2010, la costituzione della società del Parte_4 CP_1
15.03.2010 e la messa in liquidazione della in data 13.04.2010 e il AR compimento della compravendita in data 14.04.2010, come risultava provato anche la sussistenza della partecipatio fraudis da parte della in virtù di presunzioni gravi, CP_1 precise e concordanti consistenti nel vincolo parentale esistente tra le parti del rapporto contrattuale ( moglie di;
i soci delle due società avevano stretti Parte_3 CP_5 legami di parentela tra loro, appartenendo a un unico nucleo familiare. Il Giudice di prime cure riteneva che assumessero particolare importanza anche le modalità di pagamento del prezzo della vendita dal momento che:
- apparivano anomale quelle previste nel contratto del 14.04.2010 ove era previsto in modo generico il pagamento del corrispettivo entro un anno e senza la previsione di interessi;
- metodo di pagamento successivamente modificato con atto del 3.06.2010 mediante accollo dell'acquirente dei debiti maturati dalla nei confronti della allora AR
e per la restante parte mediante assegno bancario, il tutto a fronte della Controparte_12 rinuncia da parte della venditrice della riserva di proprietà sulla motonave.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalla relazione del Curatore fallimentare ex art. 33 l.f. era emerso che il pagamento della somma di € 160.000,00, somma ritenuta dal Giudice di prime cure diretta a coprire i crediti chirografari indicato nell'atto di scioglimento del patto di riservato dominio, era stato effettuato dal SI. e non dalla società e CP_5 CP_1 che in relazione al pagamento della somma di € 348.000,00 mediante assegno, l'incasso di questo non aveva trovato alcun riscontro contabile risultando ancora “a mani cliente”.
Il Giudice di prime cure riteneva che le testimonianze rese nel procedimento n. 1670/2010 non potevano portare a conclusioni diverse dal momento che erano risultate generiche in punto dei soggetti che si occupavano delle questioni economiche (gli uomini) apparendo inverosimile, dati i rapporti di coniugio della SI.ra e di che la CP_11 CP_5 CP_11 quale legale rapp.te della non conoscesse lo stato di decozione della CP_1 CP_2 società nella quale il marito era socio né che non sapesse che l'atto di vendita del
[...] motopeschereccio avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni di e Pt_4 Persona_1
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva di revocare l'atto di compravendita del motopeschereccio e l'atto di scioglimento del patto di riservato dominio.
- Gli atti di costituzione di ipoteca navale del 16.06.2010 e del 22.11.2010
Il Tribunale riteneva di accogliere anche la domanda svolta dalla Curatela e diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia delle iscrizioni di ipoteca navale in favore, la prima, di CP_7
e e con il secondo atto in favore della CP_4 CP_5 Controparte_6 [...] in applicazione del disposto di cui all'art. 2901 ultimo comma c.c., in Controparte_10 quanto essendo atti a titolo gratuito l'accoglimento della domanda revocatoria si proietta anche sulla posizione dei beneficiari di tali atti in quanto il legislatore, nel raffronto tra le due condizioni – quella del creditore qui certa de damno vitando e quella del terzo qui certa de lucro captando – ha anteposto la prima sulla seconda.
- La regolamentazione delle spese di lite In applicazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di soccombenza, il Tribunale le poneva a carico dei convenuti e liquidate in favore dell'erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, mentre in relazione ai rapporti tra la Curatela e la riteneva di CP_9 compensarle ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c. in ragione della sussistenza di gravi e eccezionali ragioni fondati sulla circostanza che la non aveva mai aderito all'accollo del debito da CP_9 parte della escludendo l'applicazione dell'art. 1273 c.c.. CP_1
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., chiedendo la riforma della sentenza sulla base di tre motivi che di seguito si andranno a compendiare.
2.1- Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al Paragrafo B) – Violazione degli artt. 113-115-116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 652 ss
c.p.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per non aver dichiarato efficace nel giudizio civile la sentenza penale n. 499/2022 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 10.05.2022.
L'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure dell'autorità di giudicato ex art. 652 e ss c.p.p. della sentenza resa dal Tribunale penale di
Teramo per gli stessi fatti oggetto del giudizio civile, sentenza che aveva assolto la SI.ra
, legale rapp.te della parte del contratto di compravendita della Parte_3 CP_1 motonave, dal reato di bancarotta fraudolenta e dal reato di bancarotta per distrazione rappresentando che nella sentenza penale aveva accertato che, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, l'insufficienza della prova circa il depauperamento della società fallita in danno dei creditori mentre in relazione al reato di bancarotta per distrazione non erano emersi elementi istruttori certi, in sede penale, tali da poter affermare la sussistenza del consilium fraudis tra il liquidatore della e l'amministratore della AR CP_1
[...] Parte_3
Sulla base di tali circostanze e sul presupposto che ai sensi dell'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito si deve dimostrare l'esistenza del consilium fraudis anche in capo al terzo acquirente, parte appellante assume che la sentenza penale che aveva escluso la sussistenza del consilium fraudis doveva trovare ingresso nel processo civile per revocatoria ai sensi dell'art. 652 c.p.p. in considerazione dell'identità delle parti e degli stessi presupposti dell'azione revocatoria.
2.2- Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al punto 10.3, Paragrafo A), C) e D) – Violazione degli artt. 113-115-116 c.p.c. e
2697 c.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per non aver erroneamente accolto la domanda di parte attrice, ritenendo sussistente l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.
A sostegno del secondo motivo di appello, l'appellante pone a fondamento del proprio argomentare la sentenza penale n. 499/2022 con la quale il Tribunale aveva motivato l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sulla base dell'insufficienza di prova sul depauperamento della società fallita, ritenendo l'appellante che la società fallita era in grado di onorare i debiti con conseguente insussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis e partecipatio fraudis in capo alla . Parte_3
Nel ripercorrere gli accadimenti della vicenda, come descritti nell'atto di appello, parte appellante rappresenta che alla fine del 2009 la aveva una esposizione AR debitoria pari ad € 882.000,00 (€ 400.000,00 nei confronti dei SI.ri SI e Pt_4 ed € 482.000,00 nei confronti del ceto bancario) per cui, all'esito della successiva
[...] messa in liquidazione della la vendita del motopeschereccio per il prezzo e AR con le modalità di pagamento previste (accollo da parte della dei debiti verso le CP_1 banche e il residuo di € 348.000,00 da pagare intro un anno, somma garantita da assegno bancario di pari importo) doveva essere considerata un'operazione legittima e trasparente.
L'appellante rappresenta, inoltre, che sino alla data del fallimento della AR maggio 2012, la aveva corrisposto una somma complessiva pari ad € 620.100,00 CP_1
a fronte del prezzo di vendita del motopeschereccio di € 830.000,00, assumendo che alla fine del 2009 la non poteva essere considerata insolvente come confermato in AR sede penale dal Ctu dott. Per_2
Da tali evenienze, parte appellante ne fa discendere che alla data della vendita del motopeschereccio, aprile 2010:
- la non era insolvente né in stato di decozione;
AR
- il prezzo stabilito per la vendita del motopeschereccio era congruo;
- il valore delle quote societarie dei SI.ri e determinata nella misura Pt_4 Persona_1 di € 860.000,00 era il frutto di un errore di valutazione compiuto dal perito nel 2009;
- la somma realmente dovuta ai SI.ri e era pari ad € 400.000,00, per Pt_4 Persona_1
CP_ cui il debitore – – non aveva causato una maggiore difficoltà nel recupero CP_1 dei crediti.
Prosegue parte appellante nell'evidenziare che in ogni caso la Curatela non avrebbe provato che l'esecuzione forzata avrebbe avuto un esito incerto a seguito dell'atto di disposizione.
2.3 – Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al punto 10.4, Paragrafo E) – Violazione degli artt. 112-113-115-116 c.p.c. e 2697 c.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per aver ritenuto del tutto irrilevante, ai fini del presupposto della valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria, la questione relativa alla congruità o meno del prezzo di compravendita della motonave, ritenendo sufficiente il mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale, omettendo di pronunciarsi su tale eccezione.
Con il terzo motivo di doglianza parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure nel ritenere sufficiente, in relazione al riconoscimento dei presupposti dell'azione revocatoria, il mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, non avendo tenuto in considerazione l'elemento della congruità del prezzo pattuito per la vendita del moto peschereccio al fine di escludere in capo al terzo acquirente, soc. la scientia CP_1 fraudis ovvero la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori nonché della partecipatio fraudis, dolosa preordinazione, elementi che a parere dell'appellante non sussisterebbero nel caso di specie.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte appellante rappresenta che nel giudizio penale, nel corso del quale era stata svolta ctu al fine di verificare il valore di mercato del motopeschereccio, i periti avevano attribuito un valore commerciale tra € 900.000,00 ed €
940.000,00 arrivando così il Tribunale penale a ravvisare la congruità della stima effettuata.
Da tale premessa, l'appellante ne faceva derivare la congruità del prezzo di compravendita del motopeschereccio come pattuito nell'atto del 14.04.2010 rappresentando altresì che anche il
PM in sede penale aveva richiesto l'assoluzione degli imputati.
A parere della società appellante il Tribunale avrebbe omesso, ai fini della verifica dei presupposti dell'azione revocatoria, di valutare la sussistenza di una sperequazione tra il prezzo di vendita e il valore commerciale del motopeschereccio nonché di valutare la sussistenza di miglioramento del patrimonio del debitore a seguito della vendita con pagamento del corrispettivo mediante cambiali e accollo dei debiti della venditrice da parte dell'acquirente società.
Assume parte appellante che dai documenti versati in atti non potevano essere ravvisati elementi presuntivi tali da poter sussumere la partecipazione dei terzi contraenti alla dolosa preordinazione contestando, quindi, l'astratta conoscibilità in considerazione dei legami familiari.
In relazione all'eventus damni l'appellante rappresenta che questo deve essere rapportato al momento in cui l'atto di disposizione patrimoniale è posto in essere, danno che suo parere è inesistente nel caso di specie e rappresenta ulteriormente l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure il quale ha ritenuto di accogliere l'azione revocatoria pur in mancanza di prove offerte dalla Curatela.
3. Si sono costituite nel presente giudizio il in persona del AR
Curatore fallimentare, contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e chiedendo il rigetto del proposto appello, nonché la in Controparte_8 persona della procuratrice, eccependo l'intervenuto giudicato di alcuni capi dell'ordinanza non oggetto di impugnazione in relazione alla posizione della banca stessa e in relazione alla mancata impugnazione della parte dell'ordinanza in punto di mancata efficacia della sentenza penale per mancata apposizione dell'attestazione da parte della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza penale.
3.1 Nel corso del presente giudizio, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111c.p.c., la società
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., premettendo che a CP_1 seguito dell'esperimento della vendita , azione revocatoria pendente presso la Parte_5
Corte di Appello di L'Aquila, si era resa aggiudicataria del relativo Lotto per un prezzo di €
310.000,00 con versamento dell'importo del prezzo di aggiudicazione, che il Giudice delegato alla vendita aveva autorizzato la Curatela al trasferimento dell'attività del Parte_5
e che in data 18.02.2025 il Curatore fallimentare e la SI.ra nella sua qualità di legale CP_11 rapp.te della società sottoscrivevano atto di cessione del diritto litigioso con il CP_1 quale il fallimento cedeva alla predetta società tutti i diritti oggetto del contratto di cessione di diritti litigiosi relativamente all'azione revocatoria con tutti gli accessori, azioni e ragioni relative, chiedeva di accertare e dichiarare che la era succeduta al fallimento CP_1 [...] ex art. 111 c.p.c. con estromissione del dal giudizio previo consenso CP_2 CP_2 di tutte le parti, con richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
4. Istruita la causa per via documentale, questa all'udienza del 10.06.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*******
5. Preliminarmente la Corte ritiene di dover dichiarare la contumacia dei SI.ri CP_4
e i quali, sebbene regolarmente citati nel presente
[...] CP_13 Controparte_6 giudizio, non hanno inteso partecipare.
5.1 Alla luce della produzione documentale effettuata dalla la Corte ritiene di CP_1 dover dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse a impugnare – ad agire – ex art. 100 c.p.c., interesse che deve sussistere non solo nel momento in cui si propone l'azione/impugnazione ma che deve perdurare sino al momento della pronuncia, quale appunto condizione dell'azione.
5.2 Il presente giudizio di gravame ha per oggetto la riforma dell'ordinanza di primo grado con la quale è stata accolta la domanda revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento
al fine di veder dichiarare inefficaci gli atti di vendita posti AR in essere dalla in favore della – come meglio AR CP_1 descritti al punto 1 -.
Nel corso del presente giudizio, con atto di intervento del 24.02.2025 la ha CP_1 rappresentato che in data 28 ottobre 2024 si era svolto l'esperimento di vendita avente ad oggetto il Lotto 1 – "Azione revocatoria, allo stato ancora pendente innanzi la Corte
d'Appello di L'Aquila, promossa dalla Curatela del conclusasi in AR
I grado con ordinanza emessa dal Tribuna le di Teramo in data 20 febbraio 2024 nell'ambito del giudizio n. 1173/2015", la predetta ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo in data 20 febbraio 2024 oggetto di impugnativa da parte della " ed il relativo CP_1 procedimento è, allo stato, pendente avanti la Corte di Appello di L'Aquila e rubricato al n.
269/2024 e che con successivo atto pubblico del 18 febbraio 2025 si era resa cessionaria del medesimo Lotto 1.
Da tale documentazione, si rinviene un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, come dedotto dalla interveniente che ha comportato una sostanziale CP_1 coincidenza tra le ragioni, titolarità del credito litigioso, della Curatela Fallimentare e quelle della appellante, che fa venir meno in capo a quest'ultima l'utilità concreta a CP_1 ottenere una pronuncia di accoglimento del gravame essendo divenuta titolare del credito litigioso oggetto della cessione.
Inoltre, dal tenore dell'atto di appello si evince che alcuna doglianza da parte della CP_1
è stata mossa alla parte dell'ordinanza relativa alla posizione della
[...] [...]
né quest'ultima ha inteso proporre appello incidentale, né la Curatela CP_14 fallimentare ha impugnato in via autonoma questioni riguardanti l'istituto di credito, dovendosi sul punto ritenere che si sia formato il giudicato.
Ne deriva che deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per intervenuta carenza dell'interesse a impugnare.
5.3 La Corte rileva da ultimo che non possa farsi luogo a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come invocata dalla alla luce del costante orientamento CP_1 della giurisprudenza di legittimità il quale ha affermato che: “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)” (Cass. Civ. Ord. n. 1257/2023).
Ne consegue che, non avendo le parti appellate costituite manifestato alcuna adesione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non può nel caso in esame procedersi in tal senso.
5.4 Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, considerato che la sua intervenuta carenza di interesse è conseguenza diretta della scelta attuata in corso del presente procedimento, di acquistare la res controversa ed essendo il valore della domanda, come dichiarato nell'atto di citazione in appello, indeterminabile, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase del giudizio, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/22.
PQM
La Corte d'Appello definitivamente decidendo sul proposto appello,
1) Dichiara l'appello inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite in favore della
[...]
e per essa dell'Erario essendo la curatela ammessa al Controparte_15 patrocinio a spese dello Stato,nella somma di € 6.946,00, oltre Spese generali, CPA, e
IVA, se dovuta, come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite in favore della
[...] nella somma di € 6.946,00, oltre Spese generali, CPA, e IVA, se CP_16 dovuta, come per legge Così deciso nella camera di conSIlio svolta in modalità da remoto in data 08.08.2025
2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli ConSIliere
Dott. Mariangela Fuina ConSIliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 269/2024, promossa da:
(cf e P. VA ) in persona dell'Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cristofori, come da procura allegata all'atto di appello;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), in persona del AR P.IVA_2
Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. SI De Luca, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
E nei confronti di
(c.f. , in persona dell'Avv. Giovanna Callegari Controparte_3 P.IVA_3 quale procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Appellata
Nonché contro
(cf e P. VA ) in persona dell'Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cristofori, come da procura allegata alla comparsa di intervento
Intervenuta
Nonché , E , rappresentati e difesi in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 primo grado dall'avv. Alessandra Cristofori
Appellati contumaci
Nonché
e per esso gli eredi, contumaci in primo grado CP_7
Appellati contumaci
OGGETTO: Appello per la riforma dell'Ordinanza n. 4204/2024, pubblicata in data
20.02.2024, nel procedimento RG n. 1173/2015 ex art. 702 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per Appellante: “Premesso quanto sopra, con le presenti note, la società quale CP_1 appellante, precisa come segue le proprie CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) in VIA PRELIMINARE dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della predetta ordinanza n. 4204/2024 emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice D.ssa Pasca, nell'ambito del giudizio R.G.
1173/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e in accoglimento del presente gravame di voler: a) riformare l'ordinanza n° 42024/2024 depositata il 20.02.24 dal
Giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Pasca, in quanto erronea ed illegittima per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione in appello;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare efficaci l'atto pubblico di vendita della rep. 165267, Parte_1 racc. 40203 del 14.04.2010 e l'atto di scioglimento del patto di riservato dominio, rep.
165545, racc. 40389 del 03.06.2010.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per il “all'udienza del 12/11/2024 – con provvedimento AR depositato in data 14/11/2024 - la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza del
10/06/2025, da svolgersi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.;
- con le presenti note, il precisa come segue le AR proprie CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila:
NEL MERITO: rigettare l'appello così come proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata, onerando l'appellante anche delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la si riporta alle proprie difese e si Controparte_8 Controparte_8 oppone a tutte le istanze delle controparti. Chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di L'Aquila rigettare integralmente
l'appello stante il passaggio in giudicato di alcuni punti fondamentali dell'ordinanza impugnata sulla posizione di e altri punti dell'ordinanza nei confronti di Controparte_8 tutti gli appellati e, nel merito, per essere comunque totalmente infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio”.
Per la Intervenuta “Premesso quanto sopra, con le presenti note, la società CP_1
quale interveniente ex art. 111 c.p.c. ne presente giudizio, precisa come segue le CP_1 proprie CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) in VIA PRELIMINARE dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
2) Accertare e Dichiarare che la è succeduta al Fallimento CP_1 [...]
” quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. dei diritti oggetto del AR contratto di cessione di diritti litigiosi, ossia dell'azione revocatoria di cui al procedimento rubricato in primo grado dinanzi il Tribunale di Teramo al R.G. n. 1173/2015 conclusosi con ordinanza n. 4204/2024 del 20/02/2024, impugnata dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila e rubricata al n. R.G. 269/2024, tuttora pendente, con tutti gli accessori, azioni e ragioni relative;
3) Estromettere il in persona del AR
Curatore Dott. dal presente procedimento, previo consenso delle altre parti Parte_2 costituite.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre oneri come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
In fatto e in diritto
1. L'ordinanza appellata decidendo sulla domanda promossa dal AR
in persona del Curatore, nei confronti di e della
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 società (già già CP_1 Controparte_8 Controparte_9 [...] e del SI. deceduto nel corso del giudizio di Controparte_10 CP_7 primo grado, (domanda diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., degli atti di disposizione, posti in essere dalla AR
, in persona del liquidatore ovvero: a) atto pubblico del
[...] CP_7
14.04.2010 con il quale la alienava alla soc. la AR CP_1 motobarca denominata “Iside”; b) l'atto del 3.06.2010 relativo allo scioglimento del patto di riservato dominio previsto in favore della società venditrice;
c) l'atto di costituzione di ipoteca navale del 16.06.2010 in favore di e d) CP_7 CP_4 CP_5 Controparte_6 scrittura privata autenticata del 22.11.2010 di costituzione di ipoteca navale in favore della di a garanzia del debito accollatosi dalla Acquirente società Controparte_10 CP_10
Fabiani s.r.l., come meglio descritti nell'atto di citazione di primo grado), accoglieva la domanda attorea.
1.1 Si costituivano in giudizio gli allora convenuti, contestando l'avversa domanda.
1.2 Dopo una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti di causa, il
Tribunale di Teramo procedeva alla disamina del merito.
- L'efficacia nel presente giudizio della sentenza penale n. 499/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo in data 10.05.2022.
Preso atto del deposito da parte della e della SI.ra legale rapp.te della CP_1 CP_11
della sentenza penale n. 499/2022 resa dal Tribunale di Teramo in data CP_1
10.05.2022 con la quale i SI.ri , e altri CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_3 erano stati assolti dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e dal reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, e della conseguente richiesta di rigetto della domanda revocatoria avendo invocato l'autorità di giudicato della sentenza penale nel processo civile ex art. 562 e ss c.p.c., rilevava il Tribunale che la sentenza prodotta era priva dell'attestazione da parte della cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa con la conseguenza che non potevano trovare applicazione le disposizioni richiamate dall'allora convenuta società essendo onere di chi invoca il giudicato depositare non solo la sentenza ma anche la relativa certificazione della mancata impugnazione da parte del cancelliere precisando che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, la mancata contestazione a opera della controparte circa l'avvenuto passaggio in giudicato non poteva costituire ammissione del passaggio in giudicato né era onere della controparte dimostrare l'impugnabilità della sentenza. Il Tribunale rilevava, incidentalmente che, pur volendo considerare la sentenza penale passata in giudicato, tuttavia tale circostanza non poteva comportare l'automatico rigetto della promossa azione revocatoria dal momento che la sentenza penale:
- non vincola le persone che non hanno partecipato al giudizio penale per cui la stessa non era vincolante nei confronti della e della soc. quali soggetti CP_1 AR partecipanti alla compravendita dell'imbarcazione, e né nei confronti della Controparte_8
[...]
- non spiegava i suoi effetti nei confronti del SI. e per esso dei suoi eredi, in CP_7 quanto nei confronti di questi era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte del reo e non quindi di assoluzione o di condanna;
- l'irrilevanza della sentenza in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dal momento che tale ipotesi di reato si fondava su presupposti diversi da quelli previsti per l'azione revocatoria ove è irrilevante la quantificazione del valore della compravendita ai fini della verifica dell'eventus damni;
Si rilevava infine
- l'irrilevanza dell'assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale, in quanto la sentenza penale aveva accertato la sussistenza del reato dando atto dell'intervenuta prescrizione, e in ogni caso la condotta criminosa poteva ascriversi solo in capo al liquidatore della soc. F.lli
Fabiani in liquidazione dal momento che in sede penale non erano emersi elementi certi sulla prova del consilium fraudis tra i soggetti imputati, e la sentenza stessa non poteva esplicare effetti nei confronti dei SIg. e in quanto una volta accertati CP_4 CP_5 Controparte_6
i presupposti dell'azione revocatoria questa opera automaticamente ex art. 2901 c.c.;
-l' irrilevanza della posizione della SI.ra in proprio e non quale legale rapp.te Parte_3 della dal momento che la Curatela non la aveva convenuta in giudizio in quanto CP_1 soggetto estraneo alla vicenda.
- La revocatoria ex art. 66 l. fall. L'atto di compravendita del 14.04.2010 ed il successivo atto di scioglimento del patto di riservato dominio del 3.06.2010.
Riconosciuti sussistenti in capo al Curatore i presupposti per agire ex art. 66 l.fall. e art. 2901
c.c., il Tribunale riteneva essersi verificati anche i presupposti dell'azione revocatoria, ovvero:
- indubbia posizione creditoria in capo alla Curatela, sussistenza del credito;
- sussistenza dell'atto di disposizione modificativo della consistenza patrimoniale del debitore.
In relazione a tale presupposto, il Tribunale rilevava che assumeva rilevanza l'atto di compravendita del 10.04.2010 con il quale la aveva venduto AR alla soc. la motonave Iside al prezzo di € 830.000,00 da corrispondere secondo le CP_1 modalità previste in contratto e con riserva di proprietà; modalità di pagamento successivamente modificata con atto del 30.06.2010 con il quale la AR
rinunciava alla riserva di proprietà sulla motonave, alle iscrizioni d'ufficio,
[...] mentre l'acquirente si impegnava al pagamento del prezzo pattuito secondo le modalità ivi previste;
- quanto all'eventus damni: precisando il Tribunale che tale requisito era da intendersi come grave pregiudizio al creditore anche nel caso in cui sia maggiormente difficile o più onerosa la soddisfazione del credito, non essendo necessario un danno concreto ed effettivo, ma un pericolo di danno comportante una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, il
Giudice di prime cure rilevava che nel caso in cui fosse il Curatore ad esperire l'azione revocatoria, questi doveva provare tre elementi ovvero: a) consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto di disposizione;
c) il mutamento quantitativo o qualitativo della consistenza patrimoniale del debitore a seguito del compimento dell'atto di disposizione.
Il Tribunale riteneva che la Curatela avesse ottemperato all'onere della prova posto a suo carico avendo fornito documentalmente la prova dei crediti ammessi al passivo ai quali l'atto di disposizione aveva creato un danno;
il credito vantato dai SI.ri SI e Parte_4 erano anteriori all'atto di disposizione;
l'atto di compravendita aveva comportato un indebolimento qualitativo della garanzia patrimoniale del credito, patrimonio che era qualitativamente meno sicuro attraverso la sostituzione di un bene immobile con somme di denaro;
- quanto alla scientia fraudis, quale consapevolezza in capo al debitore di conoscere il pregiudizio in danno del creditore: il Tribunale riteneva sussistente tale presupposto in capo alla tenuto conto delle tempistiche della vendita rispetto alla AR sentenza resa dal Tribunale con la quale era stato riconosciuto il credito in capo ai fratelli
SI e del 30.03.2010, la costituzione della società del Parte_4 CP_1
15.03.2010 e la messa in liquidazione della in data 13.04.2010 e il AR compimento della compravendita in data 14.04.2010, come risultava provato anche la sussistenza della partecipatio fraudis da parte della in virtù di presunzioni gravi, CP_1 precise e concordanti consistenti nel vincolo parentale esistente tra le parti del rapporto contrattuale ( moglie di;
i soci delle due società avevano stretti Parte_3 CP_5 legami di parentela tra loro, appartenendo a un unico nucleo familiare. Il Giudice di prime cure riteneva che assumessero particolare importanza anche le modalità di pagamento del prezzo della vendita dal momento che:
- apparivano anomale quelle previste nel contratto del 14.04.2010 ove era previsto in modo generico il pagamento del corrispettivo entro un anno e senza la previsione di interessi;
- metodo di pagamento successivamente modificato con atto del 3.06.2010 mediante accollo dell'acquirente dei debiti maturati dalla nei confronti della allora AR
e per la restante parte mediante assegno bancario, il tutto a fronte della Controparte_12 rinuncia da parte della venditrice della riserva di proprietà sulla motonave.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalla relazione del Curatore fallimentare ex art. 33 l.f. era emerso che il pagamento della somma di € 160.000,00, somma ritenuta dal Giudice di prime cure diretta a coprire i crediti chirografari indicato nell'atto di scioglimento del patto di riservato dominio, era stato effettuato dal SI. e non dalla società e CP_5 CP_1 che in relazione al pagamento della somma di € 348.000,00 mediante assegno, l'incasso di questo non aveva trovato alcun riscontro contabile risultando ancora “a mani cliente”.
Il Giudice di prime cure riteneva che le testimonianze rese nel procedimento n. 1670/2010 non potevano portare a conclusioni diverse dal momento che erano risultate generiche in punto dei soggetti che si occupavano delle questioni economiche (gli uomini) apparendo inverosimile, dati i rapporti di coniugio della SI.ra e di che la CP_11 CP_5 CP_11 quale legale rapp.te della non conoscesse lo stato di decozione della CP_1 CP_2 società nella quale il marito era socio né che non sapesse che l'atto di vendita del
[...] motopeschereccio avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni di e Pt_4 Persona_1
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva di revocare l'atto di compravendita del motopeschereccio e l'atto di scioglimento del patto di riservato dominio.
- Gli atti di costituzione di ipoteca navale del 16.06.2010 e del 22.11.2010
Il Tribunale riteneva di accogliere anche la domanda svolta dalla Curatela e diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia delle iscrizioni di ipoteca navale in favore, la prima, di CP_7
e e con il secondo atto in favore della CP_4 CP_5 Controparte_6 [...] in applicazione del disposto di cui all'art. 2901 ultimo comma c.c., in Controparte_10 quanto essendo atti a titolo gratuito l'accoglimento della domanda revocatoria si proietta anche sulla posizione dei beneficiari di tali atti in quanto il legislatore, nel raffronto tra le due condizioni – quella del creditore qui certa de damno vitando e quella del terzo qui certa de lucro captando – ha anteposto la prima sulla seconda.
- La regolamentazione delle spese di lite In applicazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di soccombenza, il Tribunale le poneva a carico dei convenuti e liquidate in favore dell'erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, mentre in relazione ai rapporti tra la Curatela e la riteneva di CP_9 compensarle ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c. in ragione della sussistenza di gravi e eccezionali ragioni fondati sulla circostanza che la non aveva mai aderito all'accollo del debito da CP_9 parte della escludendo l'applicazione dell'art. 1273 c.c.. CP_1
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società in persona CP_1 dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., chiedendo la riforma della sentenza sulla base di tre motivi che di seguito si andranno a compendiare.
2.1- Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al Paragrafo B) – Violazione degli artt. 113-115-116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 652 ss
c.p.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per non aver dichiarato efficace nel giudizio civile la sentenza penale n. 499/2022 emessa dal
Tribunale di Teramo in data 10.05.2022.
L'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure dell'autorità di giudicato ex art. 652 e ss c.p.p. della sentenza resa dal Tribunale penale di
Teramo per gli stessi fatti oggetto del giudizio civile, sentenza che aveva assolto la SI.ra
, legale rapp.te della parte del contratto di compravendita della Parte_3 CP_1 motonave, dal reato di bancarotta fraudolenta e dal reato di bancarotta per distrazione rappresentando che nella sentenza penale aveva accertato che, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, l'insufficienza della prova circa il depauperamento della società fallita in danno dei creditori mentre in relazione al reato di bancarotta per distrazione non erano emersi elementi istruttori certi, in sede penale, tali da poter affermare la sussistenza del consilium fraudis tra il liquidatore della e l'amministratore della AR CP_1
[...] Parte_3
Sulla base di tali circostanze e sul presupposto che ai sensi dell'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito si deve dimostrare l'esistenza del consilium fraudis anche in capo al terzo acquirente, parte appellante assume che la sentenza penale che aveva escluso la sussistenza del consilium fraudis doveva trovare ingresso nel processo civile per revocatoria ai sensi dell'art. 652 c.p.p. in considerazione dell'identità delle parti e degli stessi presupposti dell'azione revocatoria.
2.2- Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al punto 10.3, Paragrafo A), C) e D) – Violazione degli artt. 113-115-116 c.p.c. e
2697 c.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per non aver erroneamente accolto la domanda di parte attrice, ritenendo sussistente l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.
A sostegno del secondo motivo di appello, l'appellante pone a fondamento del proprio argomentare la sentenza penale n. 499/2022 con la quale il Tribunale aveva motivato l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sulla base dell'insufficienza di prova sul depauperamento della società fallita, ritenendo l'appellante che la società fallita era in grado di onorare i debiti con conseguente insussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis e partecipatio fraudis in capo alla . Parte_3
Nel ripercorrere gli accadimenti della vicenda, come descritti nell'atto di appello, parte appellante rappresenta che alla fine del 2009 la aveva una esposizione AR debitoria pari ad € 882.000,00 (€ 400.000,00 nei confronti dei SI.ri SI e Pt_4 ed € 482.000,00 nei confronti del ceto bancario) per cui, all'esito della successiva
[...] messa in liquidazione della la vendita del motopeschereccio per il prezzo e AR con le modalità di pagamento previste (accollo da parte della dei debiti verso le CP_1 banche e il residuo di € 348.000,00 da pagare intro un anno, somma garantita da assegno bancario di pari importo) doveva essere considerata un'operazione legittima e trasparente.
L'appellante rappresenta, inoltre, che sino alla data del fallimento della AR maggio 2012, la aveva corrisposto una somma complessiva pari ad € 620.100,00 CP_1
a fronte del prezzo di vendita del motopeschereccio di € 830.000,00, assumendo che alla fine del 2009 la non poteva essere considerata insolvente come confermato in AR sede penale dal Ctu dott. Per_2
Da tali evenienze, parte appellante ne fa discendere che alla data della vendita del motopeschereccio, aprile 2010:
- la non era insolvente né in stato di decozione;
AR
- il prezzo stabilito per la vendita del motopeschereccio era congruo;
- il valore delle quote societarie dei SI.ri e determinata nella misura Pt_4 Persona_1 di € 860.000,00 era il frutto di un errore di valutazione compiuto dal perito nel 2009;
- la somma realmente dovuta ai SI.ri e era pari ad € 400.000,00, per Pt_4 Persona_1
CP_ cui il debitore – – non aveva causato una maggiore difficoltà nel recupero CP_1 dei crediti.
Prosegue parte appellante nell'evidenziare che in ogni caso la Curatela non avrebbe provato che l'esecuzione forzata avrebbe avuto un esito incerto a seguito dell'atto di disposizione.
2.3 – Contestazione dei punti della motivazione della sentenza, oggetto di gravame, indicati al punto 10.4, Paragrafo E) – Violazione degli artt. 112-113-115-116 c.p.c. e 2697 c.c. – illogicità, lacunosità e contraddittorietà della motivazione, per aver ritenuto del tutto irrilevante, ai fini del presupposto della valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria, la questione relativa alla congruità o meno del prezzo di compravendita della motonave, ritenendo sufficiente il mutamento qualitativo della garanzia patrimoniale, omettendo di pronunciarsi su tale eccezione.
Con il terzo motivo di doglianza parte appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure nel ritenere sufficiente, in relazione al riconoscimento dei presupposti dell'azione revocatoria, il mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, non avendo tenuto in considerazione l'elemento della congruità del prezzo pattuito per la vendita del moto peschereccio al fine di escludere in capo al terzo acquirente, soc. la scientia CP_1 fraudis ovvero la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori nonché della partecipatio fraudis, dolosa preordinazione, elementi che a parere dell'appellante non sussisterebbero nel caso di specie.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte appellante rappresenta che nel giudizio penale, nel corso del quale era stata svolta ctu al fine di verificare il valore di mercato del motopeschereccio, i periti avevano attribuito un valore commerciale tra € 900.000,00 ed €
940.000,00 arrivando così il Tribunale penale a ravvisare la congruità della stima effettuata.
Da tale premessa, l'appellante ne faceva derivare la congruità del prezzo di compravendita del motopeschereccio come pattuito nell'atto del 14.04.2010 rappresentando altresì che anche il
PM in sede penale aveva richiesto l'assoluzione degli imputati.
A parere della società appellante il Tribunale avrebbe omesso, ai fini della verifica dei presupposti dell'azione revocatoria, di valutare la sussistenza di una sperequazione tra il prezzo di vendita e il valore commerciale del motopeschereccio nonché di valutare la sussistenza di miglioramento del patrimonio del debitore a seguito della vendita con pagamento del corrispettivo mediante cambiali e accollo dei debiti della venditrice da parte dell'acquirente società.
Assume parte appellante che dai documenti versati in atti non potevano essere ravvisati elementi presuntivi tali da poter sussumere la partecipazione dei terzi contraenti alla dolosa preordinazione contestando, quindi, l'astratta conoscibilità in considerazione dei legami familiari.
In relazione all'eventus damni l'appellante rappresenta che questo deve essere rapportato al momento in cui l'atto di disposizione patrimoniale è posto in essere, danno che suo parere è inesistente nel caso di specie e rappresenta ulteriormente l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure il quale ha ritenuto di accogliere l'azione revocatoria pur in mancanza di prove offerte dalla Curatela.
3. Si sono costituite nel presente giudizio il in persona del AR
Curatore fallimentare, contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e chiedendo il rigetto del proposto appello, nonché la in Controparte_8 persona della procuratrice, eccependo l'intervenuto giudicato di alcuni capi dell'ordinanza non oggetto di impugnazione in relazione alla posizione della banca stessa e in relazione alla mancata impugnazione della parte dell'ordinanza in punto di mancata efficacia della sentenza penale per mancata apposizione dell'attestazione da parte della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza penale.
3.1 Nel corso del presente giudizio, è intervenuta, ai sensi dell'art. 111c.p.c., la società
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., premettendo che a CP_1 seguito dell'esperimento della vendita , azione revocatoria pendente presso la Parte_5
Corte di Appello di L'Aquila, si era resa aggiudicataria del relativo Lotto per un prezzo di €
310.000,00 con versamento dell'importo del prezzo di aggiudicazione, che il Giudice delegato alla vendita aveva autorizzato la Curatela al trasferimento dell'attività del Parte_5
e che in data 18.02.2025 il Curatore fallimentare e la SI.ra nella sua qualità di legale CP_11 rapp.te della società sottoscrivevano atto di cessione del diritto litigioso con il CP_1 quale il fallimento cedeva alla predetta società tutti i diritti oggetto del contratto di cessione di diritti litigiosi relativamente all'azione revocatoria con tutti gli accessori, azioni e ragioni relative, chiedeva di accertare e dichiarare che la era succeduta al fallimento CP_1 [...] ex art. 111 c.p.c. con estromissione del dal giudizio previo consenso CP_2 CP_2 di tutte le parti, con richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
4. Istruita la causa per via documentale, questa all'udienza del 10.06.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
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5. Preliminarmente la Corte ritiene di dover dichiarare la contumacia dei SI.ri CP_4
e i quali, sebbene regolarmente citati nel presente
[...] CP_13 Controparte_6 giudizio, non hanno inteso partecipare.
5.1 Alla luce della produzione documentale effettuata dalla la Corte ritiene di CP_1 dover dichiarare l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse a impugnare – ad agire – ex art. 100 c.p.c., interesse che deve sussistere non solo nel momento in cui si propone l'azione/impugnazione ma che deve perdurare sino al momento della pronuncia, quale appunto condizione dell'azione.
5.2 Il presente giudizio di gravame ha per oggetto la riforma dell'ordinanza di primo grado con la quale è stata accolta la domanda revocatoria introdotta dalla Curatela del Fallimento
al fine di veder dichiarare inefficaci gli atti di vendita posti AR in essere dalla in favore della – come meglio AR CP_1 descritti al punto 1 -.
Nel corso del presente giudizio, con atto di intervento del 24.02.2025 la ha CP_1 rappresentato che in data 28 ottobre 2024 si era svolto l'esperimento di vendita avente ad oggetto il Lotto 1 – "Azione revocatoria, allo stato ancora pendente innanzi la Corte
d'Appello di L'Aquila, promossa dalla Curatela del conclusasi in AR
I grado con ordinanza emessa dal Tribuna le di Teramo in data 20 febbraio 2024 nell'ambito del giudizio n. 1173/2015", la predetta ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo in data 20 febbraio 2024 oggetto di impugnativa da parte della " ed il relativo CP_1 procedimento è, allo stato, pendente avanti la Corte di Appello di L'Aquila e rubricato al n.
269/2024 e che con successivo atto pubblico del 18 febbraio 2025 si era resa cessionaria del medesimo Lotto 1.
Da tale documentazione, si rinviene un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, come dedotto dalla interveniente che ha comportato una sostanziale CP_1 coincidenza tra le ragioni, titolarità del credito litigioso, della Curatela Fallimentare e quelle della appellante, che fa venir meno in capo a quest'ultima l'utilità concreta a CP_1 ottenere una pronuncia di accoglimento del gravame essendo divenuta titolare del credito litigioso oggetto della cessione.
Inoltre, dal tenore dell'atto di appello si evince che alcuna doglianza da parte della CP_1
è stata mossa alla parte dell'ordinanza relativa alla posizione della
[...] [...]
né quest'ultima ha inteso proporre appello incidentale, né la Curatela CP_14 fallimentare ha impugnato in via autonoma questioni riguardanti l'istituto di credito, dovendosi sul punto ritenere che si sia formato il giudicato.
Ne deriva che deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per intervenuta carenza dell'interesse a impugnare.
5.3 La Corte rileva da ultimo che non possa farsi luogo a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come invocata dalla alla luce del costante orientamento CP_1 della giurisprudenza di legittimità il quale ha affermato che: “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021)” (Cass. Civ. Ord. n. 1257/2023).
Ne consegue che, non avendo le parti appellate costituite manifestato alcuna adesione alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non può nel caso in esame procedersi in tal senso.
5.4 Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, considerato che la sua intervenuta carenza di interesse è conseguenza diretta della scelta attuata in corso del presente procedimento, di acquistare la res controversa ed essendo il valore della domanda, come dichiarato nell'atto di citazione in appello, indeterminabile, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase del giudizio, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/22.
PQM
La Corte d'Appello definitivamente decidendo sul proposto appello,
1) Dichiara l'appello inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite in favore della
[...]
e per essa dell'Erario essendo la curatela ammessa al Controparte_15 patrocinio a spese dello Stato,nella somma di € 6.946,00, oltre Spese generali, CPA, e
IVA, se dovuta, come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle competenze di lite in favore della
[...] nella somma di € 6.946,00, oltre Spese generali, CPA, e IVA, se CP_16 dovuta, come per legge Così deciso nella camera di conSIlio svolta in modalità da remoto in data 08.08.2025
2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono