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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 983/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Barsotti Leonardo)
ATTORE-APPELLANTE
contro
Controparte_1
(Avv. Adriano Montinari)
CONVENUTO-APPELLATO
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace - Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
sulla base delle conclusioni come precisate dalle parti di seguito trascritte: APPELLANTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza appellata: A) In Via Preliminare Istruttoria: Revocare l'ordinanza del 13.7.2023 resa a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.6.2023 e quindi ammettere CTU medico-legale sulla persona del Dott. al fine di determinare e quantificare il danno biologico riportato dallo stesso nell'evento per cui è causa. Parte_1 CP_ B) Nel Merito a) accertata e dichiarata la responsabilità del . in persona Controparte_1 del legale rappresentante, ex art. 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c., nella produzione del sinistro per cui è causa, condannarlo a risarcire al Sig. tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, dalla stesso riportati in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura pari ad €.2.211,99 o di quella, maggiore o minore accertata in causa o ritenuta di ragione e giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal giorno del sinistro al saldo. b) Con vittoria delle spese legali del primo grado e del presente grado di giudizio. c) Con ordine alla controparte di restituzione della somma di €. 1.758,24 relativa al capo della condanna alle spese del giudizio di primo grado che
l'appellante è stato costretto a versare, oltre che dell'importo di € 200,00 per la tassazione della sentenza, il tutto maggiorato degli interessi legali fino al saldo.
APPELLATO: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Lucca, in accoglimento di quanto esposto negli atti e nei verbali sia del primo che del secondo giudizio, rigettare le doglianze dell'appellante Sig. e confermare la sentenza Parte_1 impugnata del Giudice di Pace n. 794/22, dichiarando l'appello infondato in fatto ed in diritto;
tutto con la condanna dell'appellante alle spese legali tutte di questo grado. Voglia altresì respingere la richiesta di assunzione della CTU medico legale e quello di rimborso di quanto pagato a titolo di spese legali secondo la liquidazione del Giudice di I° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 794/2022 – chiedendone la totale riforma - con cui il Giudice di Pace di Lucca aveva respinto la domanda avanzata dallo stesso nei confronti del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva,
ex art. 2051 c.c., di quest'ultimo nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.06.2019 presso lo stabilimento balneare in questione, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da lui subiti, da liquidarsi nei limiti della somma ritenuta di giustizia.
Parte appellante, in punto di fatto, deduceva che in data 9.06.2019, alle ore 11.15 circa, si trovava a passeggiare sulla battigia di Viareggio allorquando, in prossimità del e del Bagno Controparte_1
Leila, nell'intento incontrare alcuni amici presso il Bagno Leila, si incamminava verso il centro della spiaggia per raggiungerli;
che durante il tragitto, a causa delle alte temperature cercava refrigerio all'ombra di una tenda/gazebo del che, poiché la tenda-gazebo aveva un'altezza inferiore CP_1
alla norma, si chinava per poter accedere alla parte ombreggiata e nel rialzarsi andava ad impattare con la testa in una fascetta di plastica posizionata sulla struttura;
che il suddetto impatto gli cagionava una ferita alla nuca, per la quale veniva trasportato in ambulanza presso Pronto Soccorso dell'Ospedale Versilia, che accertava un lieve trauma cranico con ferita in regione nucale, con prognosi di giorni n.8.
Quanto ai motivi di impugnazione, sosteneva che nel giudizio di primo grado azionato contro il
[...]
il Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda attorea, aveva violato l'art. 132, comma CP_1
4, c.p.c., formulando una motivazione “concisa e lacunosa” dalla quale non era possibile ricostruire l'iter logico della decisione giudiziale;
errato nel ritenere non provato il fatto storico, desumibile, ex art. 2729 c.c., dalle prove assunte in corso di causa che offrivano indizi gravi, precisi e concordanti circa la verificazione dello stesso come prospettato dalla difesa attorea.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata,
adducendo che contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante la sentenza conteneva l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché il relativo iter logico che aveva portato alla decisione e che il Giudice aveva correttamente applicato l'art. 2729 c.c., valutando gli elementi indiziari dapprima singolarmente e successivamente nel loro complesso, escludendo infine la prova dell'urto. Precisava, infine, che nel giudizio di Primo Grado aveva contestato anche il
quantum debeatur.
La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
* * *
I motivi d'impugnazione - trattabili congiuntamente - sono infondati, in quanto si ritiene che il Giudice
di prime cure – in base alle prove raccolte in corso di causa - abbia correttamente rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il nesso causate tra la cosa in custodia (tenda-gazebo) e l'evento dannoso (lieve trauma cranico con ferita in regione nucale), che è uno degli elementi costitutivi per la configurazione dell'illecito ivi esaminato. Parte_2
Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, “L'art. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di
colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
della prima” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto l'onere probatorio - ex art. 2697 c.c. - su di esso incombente,
fornendo solamente la prova:
- del verificarsi dell'evento lesivo nel giorno indicato (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado –
Verbale di Pronto Soccorso;
cfr. verbale di udienza del 22.3.2022, dichiarazione testimoniale di “prestavo soccorso al sig. il quale mi ha riferito di aver strusciato Testimone_1 Pt_1
la testa da qualche parte senza specificare dove […] si abbiamo visto che aveva un taglio e
abbiamo chiamato il 118 […]”)
- della presenza, tra le tende-gazebo del , di una che alla struttura metallica Controparte_1
aveva fissata una fascetta bianca di plastica piuttosto spessa (cfr. doc. A – foto della fascetta;
cfr. testimonianza di “mi sono messo a cercare dove il sig. avesse potuto Testimone_1 Pt_1
aver colpito […] ho visto una fascetta appuntita fissata sulla tenda gazebo rivolta verso il
basso nel ”), con un'altezza inferiore alla norma (cfr. testimonianza di Controparte_1
“la tenda dove si dovrebbe essere verificato l'episodio […] per come mi Testimone_2
è stato riferito, non essendo io presente, è a circa mt 1.95 di altezza)
Di contro, nessuna prova è stata fornita in ordine alla derivazione del danno dalla cosa custodita e,
dunque, del nesso causale.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace, le prove documentali e testimoniali (cfr.
testimonianza che , all'epoca dei fatti , era titolare del Bagno Leila confinane con il Testimone_1
“prestavo soccorso al sig. il quale mi ha riferito di aver strusciato la testa da CP_1 Pt_1
qualche parte senza specificare dove”) del giudizio di primo grado non forniscono alcun elemento utile a provare, neppure a livello presuntivo, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e le lesioni lamentate dall'attore.
Invero, quest'ultimo, per provare ed individuare il punto d'urto nella fascetta fissata sulla tenda-
gazebo (fatto ignoto) – in assenza di testimoni oculari che hanno assistito al sinistro - avrebbe dovuto allegare ulteriori elementi indiziari - quali, ad esempio la presenza di macchie di sangue sopra la fascetta acuminata fissata sulla tenda-gazebo o sul pavimento sabbioso sottostante, oppure sul tragitto percorso per raggiungere lo stabilimento balneare – che nella loro valutazione complessiva
potevano formare una valida prova presuntiva.
Si ritiene che il Giudice abbia, pertanto, fatto corretto uso del ragionamento presuntivo, ex art. 2729
c.c., poiché dalla valutazione complessiva degli elementi allegati non è possibile risalire al fatto ignoto.
In punto di diritto si ricorda che, in tema di prova presuntiva, il Giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità
di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il
giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti e nella successiva valutazione complessiva di quelli così
isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza molteplice) non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 14.04.2025 n. 9713).
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle vigenti (2022) per i giudizi innanzi al Tribunale – scaglione da 1.101 a 5.200, valori medi, con decurtazione della fase istruttoria in quanto non espletata. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta integralmente l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 794/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lucca;
- condanna l'appellante – – a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata – Parte_1 [...]
- che liquida in € 1.701,00 per onorari, oltre IVA e Controparte_1
CPA e spese generali come per legge;
- dispone che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Lucca, 29.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Anna Martelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 983/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Barsotti Leonardo)
ATTORE-APPELLANTE
contro
Controparte_1
(Avv. Adriano Montinari)
CONVENUTO-APPELLATO
Avente ad oggetto: Appello Giudice di Pace - Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
sulla base delle conclusioni come precisate dalle parti di seguito trascritte: APPELLANTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza appellata: A) In Via Preliminare Istruttoria: Revocare l'ordinanza del 13.7.2023 resa a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.6.2023 e quindi ammettere CTU medico-legale sulla persona del Dott. al fine di determinare e quantificare il danno biologico riportato dallo stesso nell'evento per cui è causa. Parte_1 CP_ B) Nel Merito a) accertata e dichiarata la responsabilità del . in persona Controparte_1 del legale rappresentante, ex art. 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c., nella produzione del sinistro per cui è causa, condannarlo a risarcire al Sig. tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, dalla stesso riportati in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura pari ad €.2.211,99 o di quella, maggiore o minore accertata in causa o ritenuta di ragione e giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal giorno del sinistro al saldo. b) Con vittoria delle spese legali del primo grado e del presente grado di giudizio. c) Con ordine alla controparte di restituzione della somma di €. 1.758,24 relativa al capo della condanna alle spese del giudizio di primo grado che
l'appellante è stato costretto a versare, oltre che dell'importo di € 200,00 per la tassazione della sentenza, il tutto maggiorato degli interessi legali fino al saldo.
APPELLATO: “Voglia l'ecc.mo Tribunale di Lucca, in accoglimento di quanto esposto negli atti e nei verbali sia del primo che del secondo giudizio, rigettare le doglianze dell'appellante Sig. e confermare la sentenza Parte_1 impugnata del Giudice di Pace n. 794/22, dichiarando l'appello infondato in fatto ed in diritto;
tutto con la condanna dell'appellante alle spese legali tutte di questo grado. Voglia altresì respingere la richiesta di assunzione della CTU medico legale e quello di rimborso di quanto pagato a titolo di spese legali secondo la liquidazione del Giudice di I° grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 794/2022 – chiedendone la totale riforma - con cui il Giudice di Pace di Lucca aveva respinto la domanda avanzata dallo stesso nei confronti del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva,
ex art. 2051 c.c., di quest'ultimo nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.06.2019 presso lo stabilimento balneare in questione, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da lui subiti, da liquidarsi nei limiti della somma ritenuta di giustizia.
Parte appellante, in punto di fatto, deduceva che in data 9.06.2019, alle ore 11.15 circa, si trovava a passeggiare sulla battigia di Viareggio allorquando, in prossimità del e del Bagno Controparte_1
Leila, nell'intento incontrare alcuni amici presso il Bagno Leila, si incamminava verso il centro della spiaggia per raggiungerli;
che durante il tragitto, a causa delle alte temperature cercava refrigerio all'ombra di una tenda/gazebo del che, poiché la tenda-gazebo aveva un'altezza inferiore CP_1
alla norma, si chinava per poter accedere alla parte ombreggiata e nel rialzarsi andava ad impattare con la testa in una fascetta di plastica posizionata sulla struttura;
che il suddetto impatto gli cagionava una ferita alla nuca, per la quale veniva trasportato in ambulanza presso Pronto Soccorso dell'Ospedale Versilia, che accertava un lieve trauma cranico con ferita in regione nucale, con prognosi di giorni n.8.
Quanto ai motivi di impugnazione, sosteneva che nel giudizio di primo grado azionato contro il
[...]
il Giudice di prime cure, nel rigettare la domanda attorea, aveva violato l'art. 132, comma CP_1
4, c.p.c., formulando una motivazione “concisa e lacunosa” dalla quale non era possibile ricostruire l'iter logico della decisione giudiziale;
errato nel ritenere non provato il fatto storico, desumibile, ex art. 2729 c.c., dalle prove assunte in corso di causa che offrivano indizi gravi, precisi e concordanti circa la verificazione dello stesso come prospettato dalla difesa attorea.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata,
adducendo che contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante la sentenza conteneva l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché il relativo iter logico che aveva portato alla decisione e che il Giudice aveva correttamente applicato l'art. 2729 c.c., valutando gli elementi indiziari dapprima singolarmente e successivamente nel loro complesso, escludendo infine la prova dell'urto. Precisava, infine, che nel giudizio di Primo Grado aveva contestato anche il
quantum debeatur.
La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2025 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
* * *
I motivi d'impugnazione - trattabili congiuntamente - sono infondati, in quanto si ritiene che il Giudice
di prime cure – in base alle prove raccolte in corso di causa - abbia correttamente rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il nesso causate tra la cosa in custodia (tenda-gazebo) e l'evento dannoso (lieve trauma cranico con ferita in regione nucale), che è uno degli elementi costitutivi per la configurazione dell'illecito ivi esaminato. Parte_2
Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, “L'art. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di
colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
della prima” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto l'onere probatorio - ex art. 2697 c.c. - su di esso incombente,
fornendo solamente la prova:
- del verificarsi dell'evento lesivo nel giorno indicato (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado –
Verbale di Pronto Soccorso;
cfr. verbale di udienza del 22.3.2022, dichiarazione testimoniale di “prestavo soccorso al sig. il quale mi ha riferito di aver strusciato Testimone_1 Pt_1
la testa da qualche parte senza specificare dove […] si abbiamo visto che aveva un taglio e
abbiamo chiamato il 118 […]”)
- della presenza, tra le tende-gazebo del , di una che alla struttura metallica Controparte_1
aveva fissata una fascetta bianca di plastica piuttosto spessa (cfr. doc. A – foto della fascetta;
cfr. testimonianza di “mi sono messo a cercare dove il sig. avesse potuto Testimone_1 Pt_1
aver colpito […] ho visto una fascetta appuntita fissata sulla tenda gazebo rivolta verso il
basso nel ”), con un'altezza inferiore alla norma (cfr. testimonianza di Controparte_1
“la tenda dove si dovrebbe essere verificato l'episodio […] per come mi Testimone_2
è stato riferito, non essendo io presente, è a circa mt 1.95 di altezza)
Di contro, nessuna prova è stata fornita in ordine alla derivazione del danno dalla cosa custodita e,
dunque, del nesso causale.
Come correttamente osservato dal Giudice di Pace, le prove documentali e testimoniali (cfr.
testimonianza che , all'epoca dei fatti , era titolare del Bagno Leila confinane con il Testimone_1
“prestavo soccorso al sig. il quale mi ha riferito di aver strusciato la testa da CP_1 Pt_1
qualche parte senza specificare dove”) del giudizio di primo grado non forniscono alcun elemento utile a provare, neppure a livello presuntivo, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e le lesioni lamentate dall'attore.
Invero, quest'ultimo, per provare ed individuare il punto d'urto nella fascetta fissata sulla tenda-
gazebo (fatto ignoto) – in assenza di testimoni oculari che hanno assistito al sinistro - avrebbe dovuto allegare ulteriori elementi indiziari - quali, ad esempio la presenza di macchie di sangue sopra la fascetta acuminata fissata sulla tenda-gazebo o sul pavimento sabbioso sottostante, oppure sul tragitto percorso per raggiungere lo stabilimento balneare – che nella loro valutazione complessiva
potevano formare una valida prova presuntiva.
Si ritiene che il Giudice abbia, pertanto, fatto corretto uso del ragionamento presuntivo, ex art. 2729
c.c., poiché dalla valutazione complessiva degli elementi allegati non è possibile risalire al fatto ignoto.
In punto di diritto si ricorda che, in tema di prova presuntiva, il Giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità
di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il
giudice deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti e nella successiva valutazione complessiva di quelli così
isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza molteplice) non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. 14.04.2025 n. 9713).
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle vigenti (2022) per i giudizi innanzi al Tribunale – scaglione da 1.101 a 5.200, valori medi, con decurtazione della fase istruttoria in quanto non espletata. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13,
comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta integralmente l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 794/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lucca;
- condanna l'appellante – – a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata – Parte_1 [...]
- che liquida in € 1.701,00 per onorari, oltre IVA e Controparte_1
CPA e spese generali come per legge;
- dispone che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Lucca, 29.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,