Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Ssa Carla Hubler -Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Gianfranco Circolo
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 4.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda. Il Gi riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. il 18.1.1986, esponeva: (…) 2) I Controparte_1 coniugi originariamente stabilivano la casa coniugale in Napoli alla Via Pietro
Trinchera n.13, dove vivevano per tutto il periodo del matrimonio;
3) In costanza del matrimonio nascevano figli e segnatamente (nata a [...]_1
24.10.1987) e (nato a [...] il [...]) entrambi attualmente CP_2
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maggiorenni e autonomi;
4) Dopo qualche anno di apparente serenità, intervallata da qualche contrasto ed alterco, la condivisione di intenti andava svanendo per il diverso carattere;
5) La ricorrente, in particolare, contestava all'ex marito che la comunione spirituale coniugale sarebbe venuta meno per motivi imputabili al sig. , il quale CP_1 era venuto meno ai doveri fondamentali su cui il matrimonio si fonda 6) In ragione di ciò si giungeva alla separazione consensuale che veniva omologata con decreto
n.8674/2004 del 15.7.2004 annotata al Comune di celebrazione il 20.12.2004. 7) Le parti si accordavano sulla base dell'accordo trasfuso nel verbale allegato al decreto di omologa a cui si rinvia;
8) A distanza di oltre 20 anni, in considerazione della perdita di conflittualità da parte della moglie nei confronti dell'ex marito, stante la definitiva chiusura del rapporto con quest'ultimo, la ricorrente in questa sede intende ottenere esclusivamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. (…).
Alla prima udienza di comparizione del 4.2.2025, la ricorrente ha dichiarato: non ho più rapporti con mio marito ormai da tanti anni. Chiedo solo lo scioglimento del vincolo.
Il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento in quanto il matrimonio è stato celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto n. 8674 del 2004. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 18.1.1986 da ed;
Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 14, parte I, serie B, anno 1986. c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.2.2025
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Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Carla Hubler
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