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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2270/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 30
Giugno 2025 da
(Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Desirée Martinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NA UC, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 30 Giugno 2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
pagina 1 di 6 • ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso ed avrà quale genitore collocatario la madre;
2) Diritto di visita del padre così come già in corso: visti gli orari di lavoro del Sig. Parte_2
e gli impegni agonistici e scolastici della minore, potrà vederla secondo le seguenti modalità: ad es. mercoledì o giovedì all'ora di pranzo;
la incontrerà poi due volte la settimana quando andrà a Per_ prenderla in palestra. Inoltre in due settimane alternate trascorrerà il weekend con , dal venerdì alle 21,00 fino alle 21,00 (22,30 in estate) della domenica;
nel weekend che non trascorrerà con la figlia la stessa potrà dormire presso l'abitazione del padre in una giornata infrasettimanale da concordare con la madre;
inoltre ogniqualvolta possibile potrà incontrarla previo accordo con la madre.
-per le maggiori festività dell'anno si applicherà il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive il padre la terrà due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre sui periodi stabiliti, da comunicare entro il mese di giugno di ogni anno.
3) Il Sig. verserà alla OR a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 600,00, tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
verserà altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo dell'assegno unico universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo della figlia. Dopo la separazione l'assegno unico verrà percepito direttamente, nella misura del 100%, dalla Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese extra assegno Parte_2 relative alla figlia:
Per spese extra che non richiedono previo accordo dei genitori si intendono : a) spese sanitarie: quelle connotate dal carattere di urgenza, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, tutte effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, acustiche, protesiche).
pagina 2 di 6 Sono esclusi i farmaci da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e /o stagionali) che rientrano nell'assegno di mantenimento.
Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) spese scolastiche: tasse ed assicurazioni per scuole e università pubbliche, libri scolastici e universitari;
c)spese extrascolastiche: spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria relative a mezzi di locomozione per meccanica (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto) acquistati in accordo tra i genitori.
Costituiscono invece spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito tra genitori (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto al massimo entro dieci giorni ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, visite mediche, esami diagnostici, analisi cliniche, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, ortopediche e acustiche, apparecchi sanitari e ortodontici;
occhiali da vista e lenti a contatto;
b) scolastiche: lezioni private ( ripetizioni) stages, corsi di lingua, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, comprese quelle relative alle utenze domestiche, e inerenti alla frequenza universitaria , di università pubbliche o private, ove fuori sede o all'estero; corsi di formazione post universitari ( specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio fuori dalla Sardegna
e/o all'estero; tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia);
c) extrascolastiche: corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese sportive per una attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (partecipazione a gare e tornei ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative non abituali( organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia); cellulare, spese per acquisto e manutenzione straordinaria ( per meccanica e/o carrozzeria) di mezzi di pagina 3 di 6 locomozione( bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto), acquistati su accordo delle parti, casco, corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative( corsi di pittura , corsi di informatica etc.), spese per matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo testimoni, parrucchiere).
5) A titolo di contributo al mantenimento della OR il Parte_1
Sig. verserà alla stessa tramite bonifico bancario la somma di € 200,00, Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La Sig.ra si fa carico integralmente dell'onere relativo al Parte_1 pagamento delle restanti rate del mutuo acceso presso la Banca Intesa San Paolo per l'immobile sito in Sassari, Via Luna e Sole n° 31, dello importo di € 55.000,00: atto di quietanza del
10/12/2024 e, quindi, per la durata di quindici anni con scadenza 01.01.2040:
6 bis) il Sig. verserà tramite bonifico alla OR Pt_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., ulteriori € 200,00 mensili, come contributo spese per l'alloggio di madre e figlia, validi sino all'estinzione del mutuo su indicato
(01.01.2040); di conseguenza, se il suddetto mutuo dovesse essere per qualsiasi ragione ceduto o estinto, prima della scadenza naturale, cesserà anche la sua dazione a tale titolo.
Tale contribuzione del è legata al puntuale pagamento mensile di tutte le rate da parte Pt_2 della OR (con addebito sul suo c/c personale Banca Parte_1
Intesa San Paolo): pertanto il potrà interromperla, discrezionalmente, qualora dovesse Pt_2 venir meno la regolarità dei pagamenti da parte della relativamente al suddetto mutuo. Parte_1
7) Le parti reciprocamente riconoscono di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro quanto a pregressi rapporti economici, patrimoniali e immobiliari, preventivamente rinunciando ad azioni l'uno nei confronti dell'altro per le predette ragioni.
All'udienza del 3 Ottobre 2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 I coniugi esponevano Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 15 Settembre 1996 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – Anno: 1996 - Atto: 336 - Parte:
2 - Serie: A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla loro unione in data 11 Giugno 2009 era nata , minore di età. Per_2
Dichiaravano che fra di loro erano sorti contrasti che rendevano impossibile la convivenza e, pertanto chiedevano dichiararsi la separazione e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte veniva confermata dai ricorrenti all'udienza cartolare del 3 Ottobre 2025.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato, altresì, che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio. In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 15.09.1996 (iscritto Pt_2 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1996 – Atto 336 – Parte 2 – Serie A), pagina 5 di 6 2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 9 Ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 30
Giugno 2025 da
(Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Desirée Martinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
NA UC, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 30 Giugno 2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
pagina 1 di 6 • ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso ed avrà quale genitore collocatario la madre;
2) Diritto di visita del padre così come già in corso: visti gli orari di lavoro del Sig. Parte_2
e gli impegni agonistici e scolastici della minore, potrà vederla secondo le seguenti modalità: ad es. mercoledì o giovedì all'ora di pranzo;
la incontrerà poi due volte la settimana quando andrà a Per_ prenderla in palestra. Inoltre in due settimane alternate trascorrerà il weekend con , dal venerdì alle 21,00 fino alle 21,00 (22,30 in estate) della domenica;
nel weekend che non trascorrerà con la figlia la stessa potrà dormire presso l'abitazione del padre in una giornata infrasettimanale da concordare con la madre;
inoltre ogniqualvolta possibile potrà incontrarla previo accordo con la madre.
-per le maggiori festività dell'anno si applicherà il criterio dell'alternanza;
- durante le vacanze estive il padre la terrà due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre sui periodi stabiliti, da comunicare entro il mese di giugno di ogni anno.
3) Il Sig. verserà alla OR a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 600,00, tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
verserà altresì, in aggiunta, al genitore collocatario l'intero importo dell'assegno unico universale e di tutte le altre provvidenze di qualunque natura percepiti nell'interesse esclusivo della figlia. Dopo la separazione l'assegno unico verrà percepito direttamente, nella misura del 100%, dalla Sig.ra Parte_1
4) Il Sig. contribuirà, altresì, nella misura del 50%, alle spese extra assegno Parte_2 relative alla figlia:
Per spese extra che non richiedono previo accordo dei genitori si intendono : a) spese sanitarie: quelle connotate dal carattere di urgenza, interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, tutte effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, acustiche, protesiche).
pagina 2 di 6 Sono esclusi i farmaci da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e /o stagionali) che rientrano nell'assegno di mantenimento.
Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) spese scolastiche: tasse ed assicurazioni per scuole e università pubbliche, libri scolastici e universitari;
c)spese extrascolastiche: spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria relative a mezzi di locomozione per meccanica (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto) acquistati in accordo tra i genitori.
Costituiscono invece spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito tra genitori (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto al massimo entro dieci giorni ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta) tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, visite mediche, esami diagnostici, analisi cliniche, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, ortopediche e acustiche, apparecchi sanitari e ortodontici;
occhiali da vista e lenti a contatto;
b) scolastiche: lezioni private ( ripetizioni) stages, corsi di lingua, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, comprese quelle relative alle utenze domestiche, e inerenti alla frequenza universitaria , di università pubbliche o private, ove fuori sede o all'estero; corsi di formazione post universitari ( specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio fuori dalla Sardegna
e/o all'estero; tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia);
c) extrascolastiche: corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese sportive per una attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (partecipazione a gare e tornei ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative non abituali( organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia); cellulare, spese per acquisto e manutenzione straordinaria ( per meccanica e/o carrozzeria) di mezzi di pagina 3 di 6 locomozione( bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini car, auto), acquistati su accordo delle parti, casco, corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative( corsi di pittura , corsi di informatica etc.), spese per matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo testimoni, parrucchiere).
5) A titolo di contributo al mantenimento della OR il Parte_1
Sig. verserà alla stessa tramite bonifico bancario la somma di € 200,00, Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La Sig.ra si fa carico integralmente dell'onere relativo al Parte_1 pagamento delle restanti rate del mutuo acceso presso la Banca Intesa San Paolo per l'immobile sito in Sassari, Via Luna e Sole n° 31, dello importo di € 55.000,00: atto di quietanza del
10/12/2024 e, quindi, per la durata di quindici anni con scadenza 01.01.2040:
6 bis) il Sig. verserà tramite bonifico alla OR Pt_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio u.s., ulteriori € 200,00 mensili, come contributo spese per l'alloggio di madre e figlia, validi sino all'estinzione del mutuo su indicato
(01.01.2040); di conseguenza, se il suddetto mutuo dovesse essere per qualsiasi ragione ceduto o estinto, prima della scadenza naturale, cesserà anche la sua dazione a tale titolo.
Tale contribuzione del è legata al puntuale pagamento mensile di tutte le rate da parte Pt_2 della OR (con addebito sul suo c/c personale Banca Parte_1
Intesa San Paolo): pertanto il potrà interromperla, discrezionalmente, qualora dovesse Pt_2 venir meno la regolarità dei pagamenti da parte della relativamente al suddetto mutuo. Parte_1
7) Le parti reciprocamente riconoscono di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro quanto a pregressi rapporti economici, patrimoniali e immobiliari, preventivamente rinunciando ad azioni l'uno nei confronti dell'altro per le predette ragioni.
All'udienza del 3 Ottobre 2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 I coniugi esponevano Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 15 Settembre 1996 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – Anno: 1996 - Atto: 336 - Parte:
2 - Serie: A), adottando il regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla loro unione in data 11 Giugno 2009 era nata , minore di età. Per_2
Dichiaravano che fra di loro erano sorti contrasti che rendevano impossibile la convivenza e, pertanto chiedevano dichiararsi la separazione e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà di separarsi alle condizioni sopra trascritte veniva confermata dai ricorrenti all'udienza cartolare del 3 Ottobre 2025.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato, altresì, che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio. In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 15.09.1996 (iscritto Pt_2 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 1996 – Atto 336 – Parte 2 – Serie A), pagina 5 di 6 2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 9 Ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
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