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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 684 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 02.04.1966, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Filomena Priolo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via
Spagnolio, n.1/H ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 09.05.1955, rappresentato e difeso, giusta procura in calce pagina 1 di 4 al ricorso, dall'Avv. Teresa Ravenda, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(RC), Via Provinciale Armo Gallina n.36, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.03.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08.02.2014 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) l'08.02.2014, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia pagina 2 di 4 di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 16.04.2024, il quale ha apposto il visto in data 03.05.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.03.2024 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte I, u.1, n. 14 anno 2014, alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nulla sull'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Trapezzoli n. 45, non essendovi figli minori ed essendo di proprietà della sig.ra la quale Pt_1
rimarrà ad abitarla personalmente con tutti gli arredi contenuti;
3. Il sig. trasferirà la propria residenza in Reggio Calabria alla Via CP_1
Chiesa madre n.
6- Gallina.
pagina 3 di 4
4. Nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi essendo gli stessi titolari di reddito proprio;
5. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
6. Qualunque eventuale impegno debitorio dei coniugi sarà dagli stessi assolto senza alcuna conseguenza nei confronti dell'altro.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 684 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 02.04.1966, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Filomena Priolo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via
Spagnolio, n.1/H ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria (R.C.), il 09.05.1955, rappresentato e difeso, giusta procura in calce pagina 1 di 4 al ricorso, dall'Avv. Teresa Ravenda, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(RC), Via Provinciale Armo Gallina n.36, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.03.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08.02.2014 nonché contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) l'08.02.2014, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia pagina 2 di 4 di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 16.04.2024, il quale ha apposto il visto in data 03.05.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.03.2024 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte I, u.1, n. 14 anno 2014, alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Nulla sull'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Trapezzoli n. 45, non essendovi figli minori ed essendo di proprietà della sig.ra la quale Pt_1
rimarrà ad abitarla personalmente con tutti gli arredi contenuti;
3. Il sig. trasferirà la propria residenza in Reggio Calabria alla Via CP_1
Chiesa madre n.
6- Gallina.
pagina 3 di 4
4. Nessuna forma di mantenimento sarà prevista per i coniugi essendo gli stessi titolari di reddito proprio;
5. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
6. Qualunque eventuale impegno debitorio dei coniugi sarà dagli stessi assolto senza alcuna conseguenza nei confronti dell'altro.”
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
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