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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3518/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000355 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.02.2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. ( P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, - Roma (RM), in persona del rappresentante legale, Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa
- giusta procura speciale depositata in atti – anche in via disgiunta tra loro, dal Dott. Difensore_2, (CF_Difensore_2) indirizzo p.e.c.: Email_3 , dal Dott. Difensore_4 , (CF_Difensore_4) indirizzo p.e.c.: Email_4, dal Dott. Difensore_1, (CF_Difensore_1) indirizzo p.e.c.: Email_1, tutti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e dall'Avv. Difensore_3, (CF_Difensore_3) indirizzo p.e.c.: Email_5), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo Società 2, Indirizzo_2 – fax Telefono_1 e domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Difensore_3 (Email_5), presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni, con sede in Indirizzo_3, Indirizzo_4 - Roma (RM), indirizzo p.e.c. Email_6, in persona del Direttore pro tempore;
avverso l'atto di accertamento n. TJQ - 19000355 notificato il 28.11.2024 con cui l'Ufficio avrebbe accertato l'omesso versamento, per l'anno 2019, dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro “ecotassa”, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il veicolo targato Targa_1 con numero di telaio Telaio, immatricolato in data 05.09.2019 - ancorché acquistato in data antecedente il 1° marzo 2019 – per un ammontare pari ad Euro 1.600, oltre interessi per Euro 334,90 e sanzioni per Euro 480.
La società eccepiva:
- di aver sottoscritto con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli in data 26.02.2018;
- che l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento era stato trasmesso a Società_1 S.p.A. in data 15.01.2019, quindi anteriormente alla data del 01.03.2019;
- che, ai sensi della normativa e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circ. 8/E/2019 e ris. 32/E/2019),
l'ecotassa è dovuta solo se l'acquisto e l'immatricolazione di un veicolo avvengono entrambi nel periodo
01.03.2019 – 31.12.2021;
- che l'acquisto del veicolo si era perfezionato prima del 01.03.2019, con conseguente non debenza dell'imposta.
A prova di ciò la ricorrente produceva in giudizio:
il contratto di fornitura del 26.02.2018;
la mail del 15.01.2019 con allegato file Excel contenente gli ordini di acquisto, tra cui quello del veicolo accertato;
dichiarazione di Società_1 S.p.A. attestante la conferma degli ordini in data antecedente al 1° marzo 2019. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 18.04.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'immatricolazione, avvenuta il 05.09.2019, fosse elemento sufficiente a fondare la debenza dell'imposta sostenendo altresì che in assenza di documentazione in senso contrario, non vi è dubbio che non può essere assolutamente contestata la legittimità dell'atto di accertamento oggetto di impugnazione riconoscendo destituite di ogni fondamento le censure espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
1. Sulla debenza dell'ecotassa
L'art. 1, comma 1042, L. 145/2018 prevede che l'imposta si applica ai veicoli acquistati e immatricolati dal
01.03.2019 al 31.12.2021.
Con la circolare n. 8/E del 2019 e risoluzione n. 32/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ai fini de pagamento dell'imposta oggetto dell'atto impugnato, l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042.
Pertanto, ne consegue che essendo il contratto di acquisto da parte della ricorrente società stato concluso prima della data del 01.03.2019, l'imposta non è dovuta, anche se come sottolineato da parte resistente nelle proprie contrdeduzioni l'immatricolazione è avvenuta successivamente.
2. Sulla data di conclusione del contratto
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che:
- il contratto quadro di fornitura è stato sottoscritto il 26.02.2018;
- l'ordine specifico relativo al veicolo accertato è stato trasmesso da parte ricorrente via e-mail il 15.01.2019, in conformità all'art. 2 del contratto;
- Società_1 S.p.A. ha confermato che l'ordine era stato accettato in data antecedente al 1° marzo 2019.
Elementi tutti che provano che la volontà contrattuale delle parti si è perfezionata prima del 01.03.2019.
V'è di più anche Associazione_2
) ci viene in aiuto e con proprie linee interpretative a seguito di numerosi accertamenti ricevuti dalle società di noleggio, ha inviato appositi chiarimenti e richiamando la suddetta circolare dell'Agenzia ha asserito che riguardo la locuzione “conclusione del contratto di acquisto”, ritiene debba intendersi l'espressione della volontà contrattuale delle parti.
L'Ufficio, invece, ha fondato l'accertamento esclusivamente sulla data di immatricolazione, senza considerare la data di conclusione del contratto, in contrasto con la normativa e con i chiarimenti della stessa
Amministrazione Finanziaria. La Corte quindi per queste ragioni essendo l'acquisto del veicolo è avvenuto in data anteriore al 01.03.2019 ritiene l'imposta non dovuta. Pertanto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione risulta illegittimo e deve essere annullato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n. TJQ-19000355 e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, li, 07.11.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3518/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Re - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000355 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.02.2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. ( P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, - Roma (RM), in persona del rappresentante legale, Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa
- giusta procura speciale depositata in atti – anche in via disgiunta tra loro, dal Dott. Difensore_2, (CF_Difensore_2) indirizzo p.e.c.: Email_3 , dal Dott. Difensore_4 , (CF_Difensore_4) indirizzo p.e.c.: Email_4, dal Dott. Difensore_1, (CF_Difensore_1) indirizzo p.e.c.: Email_1, tutti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e dall'Avv. Difensore_3, (CF_Difensore_3) indirizzo p.e.c.: Email_5), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo Società 2, Indirizzo_2 – fax Telefono_1 e domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Difensore_3 (Email_5), presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 3 – Settebagni, con sede in Indirizzo_3, Indirizzo_4 - Roma (RM), indirizzo p.e.c. Email_6, in persona del Direttore pro tempore;
avverso l'atto di accertamento n. TJQ - 19000355 notificato il 28.11.2024 con cui l'Ufficio avrebbe accertato l'omesso versamento, per l'anno 2019, dell'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi dai veicoli per chilometro “ecotassa”, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il veicolo targato Targa_1 con numero di telaio Telaio, immatricolato in data 05.09.2019 - ancorché acquistato in data antecedente il 1° marzo 2019 – per un ammontare pari ad Euro 1.600, oltre interessi per Euro 334,90 e sanzioni per Euro 480.
La società eccepiva:
- di aver sottoscritto con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli in data 26.02.2018;
- che l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento era stato trasmesso a Società_1 S.p.A. in data 15.01.2019, quindi anteriormente alla data del 01.03.2019;
- che, ai sensi della normativa e dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circ. 8/E/2019 e ris. 32/E/2019),
l'ecotassa è dovuta solo se l'acquisto e l'immatricolazione di un veicolo avvengono entrambi nel periodo
01.03.2019 – 31.12.2021;
- che l'acquisto del veicolo si era perfezionato prima del 01.03.2019, con conseguente non debenza dell'imposta.
A prova di ciò la ricorrente produceva in giudizio:
il contratto di fornitura del 26.02.2018;
la mail del 15.01.2019 con allegato file Excel contenente gli ordini di acquisto, tra cui quello del veicolo accertato;
dichiarazione di Società_1 S.p.A. attestante la conferma degli ordini in data antecedente al 1° marzo 2019. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 18.04.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l'immatricolazione, avvenuta il 05.09.2019, fosse elemento sufficiente a fondare la debenza dell'imposta sostenendo altresì che in assenza di documentazione in senso contrario, non vi è dubbio che non può essere assolutamente contestata la legittimità dell'atto di accertamento oggetto di impugnazione riconoscendo destituite di ogni fondamento le censure espresse da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
1. Sulla debenza dell'ecotassa
L'art. 1, comma 1042, L. 145/2018 prevede che l'imposta si applica ai veicoli acquistati e immatricolati dal
01.03.2019 al 31.12.2021.
Con la circolare n. 8/E del 2019 e risoluzione n. 32/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- ai fini de pagamento dell'imposta oggetto dell'atto impugnato, l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042.
Pertanto, ne consegue che essendo il contratto di acquisto da parte della ricorrente società stato concluso prima della data del 01.03.2019, l'imposta non è dovuta, anche se come sottolineato da parte resistente nelle proprie contrdeduzioni l'immatricolazione è avvenuta successivamente.
2. Sulla data di conclusione del contratto
Dalla documentazione prodotta in atti è emerso che:
- il contratto quadro di fornitura è stato sottoscritto il 26.02.2018;
- l'ordine specifico relativo al veicolo accertato è stato trasmesso da parte ricorrente via e-mail il 15.01.2019, in conformità all'art. 2 del contratto;
- Società_1 S.p.A. ha confermato che l'ordine era stato accettato in data antecedente al 1° marzo 2019.
Elementi tutti che provano che la volontà contrattuale delle parti si è perfezionata prima del 01.03.2019.
V'è di più anche Associazione_2
) ci viene in aiuto e con proprie linee interpretative a seguito di numerosi accertamenti ricevuti dalle società di noleggio, ha inviato appositi chiarimenti e richiamando la suddetta circolare dell'Agenzia ha asserito che riguardo la locuzione “conclusione del contratto di acquisto”, ritiene debba intendersi l'espressione della volontà contrattuale delle parti.
L'Ufficio, invece, ha fondato l'accertamento esclusivamente sulla data di immatricolazione, senza considerare la data di conclusione del contratto, in contrasto con la normativa e con i chiarimenti della stessa
Amministrazione Finanziaria. La Corte quindi per queste ragioni essendo l'acquisto del veicolo è avvenuto in data anteriore al 01.03.2019 ritiene l'imposta non dovuta. Pertanto, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione risulta illegittimo e deve essere annullato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento n. TJQ-19000355 e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, li, 07.11.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina