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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2024, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 dicembre 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6895/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Francesco Andronico, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cassaniti, giusta procura in atti CP_1
-opposto-
Avente ad oggetto: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione a precetto;
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 dicembre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, la esponeva che, con decreto Parte_2 ingiuntivo n. 756/2024, emesso nel giudizio recante R.G. 6080/2024 il 28 giugno 2024, pubblicato l'1
luglio 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda monitoria promossa da , ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € CP_1
20.973,41, oltre accessori e spese legali liquidate nella misura di € 567,00, autorizzando la provvisoria esecuzione.
Ciò premesso, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e relativo precetto, notificato unitamente al provvedimento monitorio in data 1 luglio 2024 per una somma complessiva pari
1 a € 22.165,75, chiedendo: “
1. In via preliminare, con decreto o previa fissazione della relativa udienza di comparizione:
- Disporsi ex art. 649 c.p.c., sussistendo gravi motivi, la sospensione della esecuzione provvisoria e/o ex art. 615 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sussistendone le ragioni ed i gravi motivi non avendo diritto a procedere alla esecuzione;
CP_1
- Di conseguenza valutare la necessità e/o la convenienza di disporre gli opportuni provvedimenti
affinché il presente giudizio venga trattato unitamente al citato giudizio NRG 10955/23 pendente tra le
stesse parti davanti al GL dott.ssa Nicosia.
2. Nel merito in accoglimento della presente opposizione;
-revocare il D.I. opposto dichiarando la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra
le parti;
-dichiarare che non ha titolo per procedere all'esecuzione. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande deduceva l'insussistenza del rapporto di lavoro addotto da parte opposta a fondamento della pretesa creditoria, riferendo che detto rapporto era stato fittiziamente costituito per iniziativa dello stesso , padre dell'amministratrice e legale rappresentante CP_1 della Società opponente, . Controparte_2
Precisava che la società era stata costituita l'1 marzo 2008 e che – con una quota del 95% CP_1
- ne era stato amministratore fino al 3 maggio 2010, data in cui era stata nominata nuova amministratrice , a seguito del trasferimento della quota del 95% in suo favore Controparte_2 effettuata da parte del padre, per scongiurare il coinvolgimento della società nelle vicende giudiziarie personali dello stesso.
Aggiungeva che il deterioramento dei rapporti familiari - unitamente all'intento di Controparte_2
di gestire la società in discontinuità rispetto al passato, impedendo al padre a far data dal 2021 di continuare a svolgere le funzioni di amministratore e socio di fatto - avevano dato luogo all'odierno contenzioso e ad una serie di ulteriori azioni giudiziarie volte a estromettere la figlia dall'amministrazione.
Esponeva che le azioni giudiziarie promosse dall'opposto contro l'attuale amministratrice della società opponente, nonché la condotta da questi tenuta (falsificazione della firma dell'amministratrice per acquistare beni per uso personale, acquisto di materiale per conto della società utilizzato per i propri fini e prelievi senza causale dal conto societario), costituivano conferma della posizione rivestita dal predetto nella compagine societaria, incompatibile con quella di lavoratore dipendente.
Evidenziava, a conferma delle superiori deduzioni, che - in sede di opposizione alla CP_1 richiesta di archiviazione in relazione alla querela dallo stesso presentata, con cui aveva contestato alla figlia il reato di appropriazione indebita - aveva affermato di essere sempre stato lui l'amministratore di
2 fatto della società, anche dopo la nomina della figlia, e di aver sempre operato da solo (fino ad aprile
2021) sui conti della società.
Riferiva la pendenza presso la sezione lavoro del Tribunale di Catania di altro procedimento tra le medesime parti, recante n. R.G. 10955/2023 - avente ad oggetto la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento, da parte di , di ore di lavoro CP_1
straordinario, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate - rilevandone la connessione e pregiudizialità rispetto al presente giudizio.
Ribadiva quindi l'assenza di subordinazione nel rapporto di lavoro dedotto da parte opposta, solo fittiziamente formalizzato come lavoro dipendente per volontà dello stesso , e il suo ruolo CP_1 di amministratore di fatto, occupandosi egli in piena autonomia di tutto ciò che era inerente all'attività della società, e deducendo dunque l'insussistenza di alcun credito di questi a titolo di retribuzioni per lavoro subordinato.
1.2 Con memoria depositata il 18 settembre 2024 si costituiva spiegando ampie difese CP_1 volte al rigetto dell'opposizione.
Nello specifico esponeva di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 con qualifica di operaio specializzato e mansioni di manovratore di mezzi meccanici, e di non aver percepito le retribuzioni dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2024, aggiungendo di aver pertanto agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 756/2024, oggetto di opposizione.
Deduceva preliminarmente la ricorrenza di un conflitto di interessi tra la società opponente e
[...]
, amministratrice della stessa, sostenendo l'interesse di quest'ultima a minori esborsi per CP_2 la retribuzione del dipendente in funzione di maggiori dividendi per se stessa, contrastante con l'interesse della società a preservare invece il rapporto lavorativo con l'unico dipendente addetto al lavoro in discarica.
Evidenziava, inoltre, il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato anche sotto il profilo delle gravi conseguenze che sarebbero derivate a carico della società in ipotesi di accoglimento della prospettazione dei fatti proveniente da parte opponente in merito alla simulazione del rapporto lavorativo con l'opposto, deducendo la necessità di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto non supportata da allegazione, da parte dell'opponente, di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Rilevava che la società, con PEC di riscontro alla diffida di pagamento per le retribuzioni inoltrata da
, aveva riconosciuto la debenza delle retribuzioni per i mesi da dicembre 2023 a febbraio CP_1
2024, indicando che il pagamento sarebbe avvenuto in 4 rate mensili dal 29 aprile 2024, ed evidenziava come ciò costituisse confessione, con valore di prova legale, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dell'obbligazione retributiva.
3 Contestava la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente, osservando, in particolare, come la stessa società avesse riferito in seno al proprio atto introduttivo che “gli ha impedito dal Controparte_2
2021 di svolgere l'amministratore ed il socio di fatto che aveva sempre svolto volendo in discontinuità con il passato, gestire la società in maniera trasparente, con gestione improntata alla legalità nell'interesse della compagine sociale ponendo fine a tale gestione di fatto” ed evidenziando, inoltre, che le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano maturate in relazione ai mesi da dicembre 2023 ad aprile 2024 e dunque in un periodo successivo alle allegazioni di controparte.
Esponeva che nell'arco temporale suddetto la società era stata amministrata unicamente da
[...]
precisava di essere l'unico operaio della società; richiamava la documentazione CP_2 comprovante la sua posizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, nonché la sua sottoposizione al potere disciplinare di parte datoriale, deduceva la sussistenza di tutti gli indici della subordinazione e concludeva chiedendo:
“
1. preliminarmente: a. Apprezzata positivamente la sussistenza di conflitto di interesse tra
l'amministratrice e la società opposta, concedere termine per consentire all'esponente di richiedere con separata istanza, avendone interesse (art. 79, 2° comma cpc), la nomina di un curatore speciale che
rappresenti la società nel corso del presente giudizio di opposizione;
b. rigettare la richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e di riunione del giudizio con quello pendente innanzi a Codesto Tribunale con il n°10955/2023 R.G. per tutte le ragioni di cui infra;
2. nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il D.I. n° 756/2024. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3 Tentata senza esito la conciliazione della lite;
respinte, all'udienza dell'1 ottobre 2024, l'istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la richiesta di trattazione unitariamente al procedimento recante R.G. 10955/2023; respinta, nella medesima sede, la richiesta di parte opposta di nomina di curatore speciale quale rappresentante della società; la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, sostituita l'udienza di discussione del 10 dicembre
2024 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
__________________________
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
2.1 Giova innanzitutto osservare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
4 Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006;
24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n.
7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: “la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009). La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008; Cass. civ. n.
15659/2011).
Nella fattispecie in esame, parte opponente ha contestato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata sostenendo la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato da cui le
5 pretese retributive – alla base di detto credito – deriverebbero, deducendo che l'opposto sia, invero, sempre stato amministratore di fatto della società.
Occorre evidenziare che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare documentata e provata, così come evincibile dalla produzione di parte opposta sia in fase monitoria che nel presente giudizio, attestante la sua assunzione alle dipendenze della società opponente con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2 dicembre 2013, con qualifica di operaio e mansioni di manovratore mezzi meccanici;
parimenti documentate sono le spettanze retributive dell'opposto con riferimento ai mesi da dicembre 2023 ad aprile 2024 (cfr. doc. 14.1- contratto di assunzione e doc.
14.2 – buste paga, fascicolo parte opposta), evidenziandosi che, con specifico riferimento alle retribuzioni dovute nel suddetto periodo, emerge dalla documentazione in atti il riconoscimento da parte datoriale del mancato pagamento e della debenza delle stesse in favore del lavoratore, con contestuale assunzione dell'impegno di provvedere al pagamento in 4 rate a decorrere dal 29 aprile
2024 (cfr. doc.3 fascicolo parte opposta).
A fronte delle allegazioni e delle prove offerte da parte opposta in merito al contratto di lavoro da cui sorge il reclamato diritto al pagamento della retribuzione - satisfattive dell'onere probatorio su di essa gravante - la società opponente ha dedotto l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato, adducendo la mancanza degli indici tipici della subordinazione e affermando che il rivesta non tanto la posizione di lavoratore subordinato quanto quella di amministratore di CP_1
fatto.
A ben vedere le allegazioni di parte opponente e la documentazione da essa prodotta non possono, però, ritenersi sufficienti all'assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, volto a
“contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
L'assunto della società opponente, a detta della quale non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato dell'opposto alle sue dipendenze, essendo quest'ultimo amministratore di fatto, non appare infatti supportato da adeguata allegazione probatoria.
Si rileva che dalla documentazione prodotta dall'opponente, pur evincendosi la volontà dell'opposto, fortemente contrastata dalla ricorrente, di riacquisire nella compagine societaria una posizione che gli consenta la gestione in autonomia della società – in ragione dei rapporti personali e patrimoniali già intercorsi tra le parti in causa e tra il e la di lui figlia, , CP_1 CP_2
amministratrice in carica - non possa in questa sede evincersi la contestuale ricorrenza, nel periodo qui in discussione, in capo al predetto del ruolo di amministratore di fatto, a fronte peraltro dell'emergere di discrepanti risultanze difensive, la stessa società in persona della sua
6 amministratrice disconoscendo tale ruolo in capo a (cfr. doc. 9, pag. 2, fascicolo CP_1
parte opponente).
“La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall' art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno,
"significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale” (Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.5577).
La suddetta qualità in capo a non può essere desunta dagli atti, né ricavarsi dalla CP_1
pendenza di molteplici procedimenti giudiziarie che hanno coinvolto - e tuttora coinvolgono - le parti dell'odierno giudizio, sia in sede civile che in sede penale, rilevandosi che, al contrario, il dato emergente da tali documenti evidenzia piuttosto la contestata carenza della legittimazione del predetto ad agire in qualità di amministratore.
Di contro, ed in disparte peraltro la possibilità della contestuale ricorrenza di un rapporto di lavoro e della qualità di amministratore e/o di coamministratore di società di capitali, nel senso della sussistenza nel caso a mano di un rapporto di lavoro subordinato dell'opposto alle dipendenze della società opponente depongono in modo chiaro i documenti in atti;
oltre a quelli già menzionati, il verbale di consegna dell'automezzo aziendale a “quale lavoratore subordinato della CP_1
sottoscritto dall'Amministratrice (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta), la Parte_2 comunicazione dell'8 gennaio 2024 con cui l'Amministratrice ha contestato a CP_1
l'assenza ingiustificata dal lavoro (cfr. doc. 8 fascicolo parte opposta).
L'assunto della società opponente trova dunque confutazione nella documentazione prodotta, restando non assolto l'onere probatorio su essa gravante in merito alla dedotta insussistenza del diritto di credito reclamato a titolo di retribuzione da parte del , laddove provata è la CP_1
assunzione alle dipendenze della società con contratto di lavoro subordinato, nonché il riconoscimento da parte della stessa parte datoriale della debenza delle retribuzioni per l'attività lavorativa a tale titolo svolta, con proposta di dilazione e rateizzazione del pagamento.
2.3 L'opposizione va pertanto rigettata, assorbita ogni ulteriore doglianza afferente l'opposizione a precetto, sull'erroneo presupposto dell'insussistenza del titolo esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato:
7 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2024 emesso in data 28 giugno
2024, nel procedimento R.G. 6080/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Salvatore Cassaniti.
Così deciso in Catania 11 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Laura Renda
8
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 dicembre 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6895/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Francesco Andronico, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cassaniti, giusta procura in atti CP_1
-opposto-
Avente ad oggetto: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione a precetto;
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 dicembre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, la esponeva che, con decreto Parte_2 ingiuntivo n. 756/2024, emesso nel giudizio recante R.G. 6080/2024 il 28 giugno 2024, pubblicato l'1
luglio 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda monitoria promossa da , ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € CP_1
20.973,41, oltre accessori e spese legali liquidate nella misura di € 567,00, autorizzando la provvisoria esecuzione.
Ciò premesso, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e relativo precetto, notificato unitamente al provvedimento monitorio in data 1 luglio 2024 per una somma complessiva pari
1 a € 22.165,75, chiedendo: “
1. In via preliminare, con decreto o previa fissazione della relativa udienza di comparizione:
- Disporsi ex art. 649 c.p.c., sussistendo gravi motivi, la sospensione della esecuzione provvisoria e/o ex art. 615 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sussistendone le ragioni ed i gravi motivi non avendo diritto a procedere alla esecuzione;
CP_1
- Di conseguenza valutare la necessità e/o la convenienza di disporre gli opportuni provvedimenti
affinché il presente giudizio venga trattato unitamente al citato giudizio NRG 10955/23 pendente tra le
stesse parti davanti al GL dott.ssa Nicosia.
2. Nel merito in accoglimento della presente opposizione;
-revocare il D.I. opposto dichiarando la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra
le parti;
-dichiarare che non ha titolo per procedere all'esecuzione. CP_1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande deduceva l'insussistenza del rapporto di lavoro addotto da parte opposta a fondamento della pretesa creditoria, riferendo che detto rapporto era stato fittiziamente costituito per iniziativa dello stesso , padre dell'amministratrice e legale rappresentante CP_1 della Società opponente, . Controparte_2
Precisava che la società era stata costituita l'1 marzo 2008 e che – con una quota del 95% CP_1
- ne era stato amministratore fino al 3 maggio 2010, data in cui era stata nominata nuova amministratrice , a seguito del trasferimento della quota del 95% in suo favore Controparte_2 effettuata da parte del padre, per scongiurare il coinvolgimento della società nelle vicende giudiziarie personali dello stesso.
Aggiungeva che il deterioramento dei rapporti familiari - unitamente all'intento di Controparte_2
di gestire la società in discontinuità rispetto al passato, impedendo al padre a far data dal 2021 di continuare a svolgere le funzioni di amministratore e socio di fatto - avevano dato luogo all'odierno contenzioso e ad una serie di ulteriori azioni giudiziarie volte a estromettere la figlia dall'amministrazione.
Esponeva che le azioni giudiziarie promosse dall'opposto contro l'attuale amministratrice della società opponente, nonché la condotta da questi tenuta (falsificazione della firma dell'amministratrice per acquistare beni per uso personale, acquisto di materiale per conto della società utilizzato per i propri fini e prelievi senza causale dal conto societario), costituivano conferma della posizione rivestita dal predetto nella compagine societaria, incompatibile con quella di lavoratore dipendente.
Evidenziava, a conferma delle superiori deduzioni, che - in sede di opposizione alla CP_1 richiesta di archiviazione in relazione alla querela dallo stesso presentata, con cui aveva contestato alla figlia il reato di appropriazione indebita - aveva affermato di essere sempre stato lui l'amministratore di
2 fatto della società, anche dopo la nomina della figlia, e di aver sempre operato da solo (fino ad aprile
2021) sui conti della società.
Riferiva la pendenza presso la sezione lavoro del Tribunale di Catania di altro procedimento tra le medesime parti, recante n. R.G. 10955/2023 - avente ad oggetto la sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento, da parte di , di ore di lavoro CP_1
straordinario, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate - rilevandone la connessione e pregiudizialità rispetto al presente giudizio.
Ribadiva quindi l'assenza di subordinazione nel rapporto di lavoro dedotto da parte opposta, solo fittiziamente formalizzato come lavoro dipendente per volontà dello stesso , e il suo ruolo CP_1 di amministratore di fatto, occupandosi egli in piena autonomia di tutto ciò che era inerente all'attività della società, e deducendo dunque l'insussistenza di alcun credito di questi a titolo di retribuzioni per lavoro subordinato.
1.2 Con memoria depositata il 18 settembre 2024 si costituiva spiegando ampie difese CP_1 volte al rigetto dell'opposizione.
Nello specifico esponeva di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2 con qualifica di operaio specializzato e mansioni di manovratore di mezzi meccanici, e di non aver percepito le retribuzioni dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2024, aggiungendo di aver pertanto agito in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 756/2024, oggetto di opposizione.
Deduceva preliminarmente la ricorrenza di un conflitto di interessi tra la società opponente e
[...]
, amministratrice della stessa, sostenendo l'interesse di quest'ultima a minori esborsi per CP_2 la retribuzione del dipendente in funzione di maggiori dividendi per se stessa, contrastante con l'interesse della società a preservare invece il rapporto lavorativo con l'unico dipendente addetto al lavoro in discarica.
Evidenziava, inoltre, il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato anche sotto il profilo delle gravi conseguenze che sarebbero derivate a carico della società in ipotesi di accoglimento della prospettazione dei fatti proveniente da parte opponente in merito alla simulazione del rapporto lavorativo con l'opposto, deducendo la necessità di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto non supportata da allegazione, da parte dell'opponente, di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Rilevava che la società, con PEC di riscontro alla diffida di pagamento per le retribuzioni inoltrata da
, aveva riconosciuto la debenza delle retribuzioni per i mesi da dicembre 2023 a febbraio CP_1
2024, indicando che il pagamento sarebbe avvenuto in 4 rate mensili dal 29 aprile 2024, ed evidenziava come ciò costituisse confessione, con valore di prova legale, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dell'obbligazione retributiva.
3 Contestava la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente, osservando, in particolare, come la stessa società avesse riferito in seno al proprio atto introduttivo che “gli ha impedito dal Controparte_2
2021 di svolgere l'amministratore ed il socio di fatto che aveva sempre svolto volendo in discontinuità con il passato, gestire la società in maniera trasparente, con gestione improntata alla legalità nell'interesse della compagine sociale ponendo fine a tale gestione di fatto” ed evidenziando, inoltre, che le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto erano maturate in relazione ai mesi da dicembre 2023 ad aprile 2024 e dunque in un periodo successivo alle allegazioni di controparte.
Esponeva che nell'arco temporale suddetto la società era stata amministrata unicamente da
[...]
precisava di essere l'unico operaio della società; richiamava la documentazione CP_2 comprovante la sua posizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, nonché la sua sottoposizione al potere disciplinare di parte datoriale, deduceva la sussistenza di tutti gli indici della subordinazione e concludeva chiedendo:
“
1. preliminarmente: a. Apprezzata positivamente la sussistenza di conflitto di interesse tra
l'amministratrice e la società opposta, concedere termine per consentire all'esponente di richiedere con separata istanza, avendone interesse (art. 79, 2° comma cpc), la nomina di un curatore speciale che
rappresenti la società nel corso del presente giudizio di opposizione;
b. rigettare la richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e di riunione del giudizio con quello pendente innanzi a Codesto Tribunale con il n°10955/2023 R.G. per tutte le ragioni di cui infra;
2. nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il D.I. n° 756/2024. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
1.3 Tentata senza esito la conciliazione della lite;
respinte, all'udienza dell'1 ottobre 2024, l'istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e la richiesta di trattazione unitariamente al procedimento recante R.G. 10955/2023; respinta, nella medesima sede, la richiesta di parte opposta di nomina di curatore speciale quale rappresentante della società; la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, sostituita l'udienza di discussione del 10 dicembre
2024 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
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2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
2.1 Giova innanzitutto osservare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
4 Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, va rilevato che questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006;
24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n.
7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: “la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass.
8933/2009). La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008; Cass. civ. n.
15659/2011).
Nella fattispecie in esame, parte opponente ha contestato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata sostenendo la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato da cui le
5 pretese retributive – alla base di detto credito – deriverebbero, deducendo che l'opposto sia, invero, sempre stato amministratore di fatto della società.
Occorre evidenziare che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare documentata e provata, così come evincibile dalla produzione di parte opposta sia in fase monitoria che nel presente giudizio, attestante la sua assunzione alle dipendenze della società opponente con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2 dicembre 2013, con qualifica di operaio e mansioni di manovratore mezzi meccanici;
parimenti documentate sono le spettanze retributive dell'opposto con riferimento ai mesi da dicembre 2023 ad aprile 2024 (cfr. doc. 14.1- contratto di assunzione e doc.
14.2 – buste paga, fascicolo parte opposta), evidenziandosi che, con specifico riferimento alle retribuzioni dovute nel suddetto periodo, emerge dalla documentazione in atti il riconoscimento da parte datoriale del mancato pagamento e della debenza delle stesse in favore del lavoratore, con contestuale assunzione dell'impegno di provvedere al pagamento in 4 rate a decorrere dal 29 aprile
2024 (cfr. doc.3 fascicolo parte opposta).
A fronte delle allegazioni e delle prove offerte da parte opposta in merito al contratto di lavoro da cui sorge il reclamato diritto al pagamento della retribuzione - satisfattive dell'onere probatorio su di essa gravante - la società opponente ha dedotto l'inesistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato, adducendo la mancanza degli indici tipici della subordinazione e affermando che il rivesta non tanto la posizione di lavoratore subordinato quanto quella di amministratore di CP_1
fatto.
A ben vedere le allegazioni di parte opponente e la documentazione da essa prodotta non possono, però, ritenersi sufficienti all'assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante, volto a
“contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
L'assunto della società opponente, a detta della quale non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato dell'opposto alle sue dipendenze, essendo quest'ultimo amministratore di fatto, non appare infatti supportato da adeguata allegazione probatoria.
Si rileva che dalla documentazione prodotta dall'opponente, pur evincendosi la volontà dell'opposto, fortemente contrastata dalla ricorrente, di riacquisire nella compagine societaria una posizione che gli consenta la gestione in autonomia della società – in ragione dei rapporti personali e patrimoniali già intercorsi tra le parti in causa e tra il e la di lui figlia, , CP_1 CP_2
amministratrice in carica - non possa in questa sede evincersi la contestuale ricorrenza, nel periodo qui in discussione, in capo al predetto del ruolo di amministratore di fatto, a fronte peraltro dell'emergere di discrepanti risultanze difensive, la stessa società in persona della sua
6 amministratrice disconoscendo tale ruolo in capo a (cfr. doc. 9, pag. 2, fascicolo CP_1
parte opponente).
“La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall' art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno,
"significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale” (Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.5577).
La suddetta qualità in capo a non può essere desunta dagli atti, né ricavarsi dalla CP_1
pendenza di molteplici procedimenti giudiziarie che hanno coinvolto - e tuttora coinvolgono - le parti dell'odierno giudizio, sia in sede civile che in sede penale, rilevandosi che, al contrario, il dato emergente da tali documenti evidenzia piuttosto la contestata carenza della legittimazione del predetto ad agire in qualità di amministratore.
Di contro, ed in disparte peraltro la possibilità della contestuale ricorrenza di un rapporto di lavoro e della qualità di amministratore e/o di coamministratore di società di capitali, nel senso della sussistenza nel caso a mano di un rapporto di lavoro subordinato dell'opposto alle dipendenze della società opponente depongono in modo chiaro i documenti in atti;
oltre a quelli già menzionati, il verbale di consegna dell'automezzo aziendale a “quale lavoratore subordinato della CP_1
sottoscritto dall'Amministratrice (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta), la Parte_2 comunicazione dell'8 gennaio 2024 con cui l'Amministratrice ha contestato a CP_1
l'assenza ingiustificata dal lavoro (cfr. doc. 8 fascicolo parte opposta).
L'assunto della società opponente trova dunque confutazione nella documentazione prodotta, restando non assolto l'onere probatorio su essa gravante in merito alla dedotta insussistenza del diritto di credito reclamato a titolo di retribuzione da parte del , laddove provata è la CP_1
assunzione alle dipendenze della società con contratto di lavoro subordinato, nonché il riconoscimento da parte della stessa parte datoriale della debenza delle retribuzioni per l'attività lavorativa a tale titolo svolta, con proposta di dilazione e rateizzazione del pagamento.
2.3 L'opposizione va pertanto rigettata, assorbita ogni ulteriore doglianza afferente l'opposizione a precetto, sull'erroneo presupposto dell'insussistenza del titolo esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato:
7 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2024 emesso in data 28 giugno
2024, nel procedimento R.G. 6080/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Salvatore Cassaniti.
Così deciso in Catania 11 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Laura Renda
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