Decreto decisorio 7 luglio 2022
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 23/05/2023, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 08776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2014, proposto da RO IO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nunzia Ciminelli e Chiara Reggio d’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA AP, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1792 del 4 ottobre 2013, notificata in data 29 ottobre 2013, con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusive eseguite in MA, Via Santi Martiri di Selva Candida n. 48;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di MA AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 maggio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente – premesso di essere proprietario di un manufatto sito in MA, Via Santi Martiri di Selva Candida ricadente nel Tessuto della Città da Ristrutturare del vigente PRG (zona di completamento/conservazione/nuova costruzione), nonché di aver eseguito senza titolo edilizio abilitativo alcuni lavori sfociati nella realizzazione di un piano interrato di 30 mq (provvisto tra l’altro di impianti tecnologici) e nell’ampliamento del piano terra di 18 mq X 3 mt di altezza, e di essersi visto infine notificare da MA AP una determinazione dirigenziale recante l’ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate (prot. n. 1792 del 4 ottobre 2013) – insorge avverso detta determinazione dirigenziale chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
(i) primo motivo – violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP erroneamente ritenuto che le opere in questione necessitassero di un permesso di costruire, permesso in tesi non richiesto atteso che si tratterebbe di mere opere di bonifica e consolidamento di un edificio preesistente, e cioè di interventi di manutenzione ordinaria o al più straordinaria per i quali il DPR n. 380 del 2001 non richiederebbe alcun titolo abilitativo;
(ii) secondo motivo – nella subordinata ipotesi in cui il Collegio dovesse escludere che le opere de quibus consistano in interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP comunque obliterato il fatto che dette opere possano ricondursi agli interventi di restauro e/o risanamento conservativo, per i quali è richiesta soltanto la denunzia di inizio attività ex art. 22 DPR 380/2001, la cui omissione è passibile di una sanzione meramente pecuniaria e non ripristinatoria;
(iii) terzo motivo – in subordine rispetto ai primi due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP trascurato la possibilità di sussumere le opere de quibus nella categoria degli interventi di ristrutturazione c.d. “leggera” (cfr. art. 3, comma 1, lettera d), DPR 380/2001), in quanto sono sfociati nella realizzazione di un edificio “ sostanzialmente identico al precedente ”, di talché l’unico adempimento realmente necessario sarebbe stato ancora una volta soltanto la denunzia di inizio attività (cfr. artt. 37, comma 4 e 22, comma 4, DPR 380 del 2001), la cui omissione è passibile di una sanzione meramente pecuniaria e non ripristinatoria;
(iv) quarto motivo - in subordine rispetto ai primi tre motivi, qualora il Collegio ritenesse che gli interventi contestati nel caso di specie consistano in opere realizzate ex novo , violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP ignorato il fatto che detti interventi sono sfociati nella realizzazione di opere pertinenziali (tale essendo in tesi il piano interrato costruito dal ricorrente) di volume non superiore al 20% dell’edificio principale, sicchè ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e6) del DPR 380 del 2001 nessun permesso di costruire sarebbe necessario per pertinenze di tal fatta;
(v) quinto motivo - in subordine rispetto ai primi quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP omesso di esercitare d’ufficio il potere di accertamento di conformità urbanistica dell’opera ex art. 36 del DPR 380/2001 (c.d. accertamento di doppia conformità);
(vi) sesto motivo - in subordine rispetto ai primi cinque motivi, violazione di legge ed eccesso di potere per avere MA AP omesso di valutare la possibilità di adottare la sanzione pecuniaria ex art. 34 comma 2 del DPR 380 del 2001 in luogo della sanzione demolitoria.
MA AP si è ritualmente costituita in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria del 12 maggio 2023 il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
In considerazione della loro affinità contenutistica e reciproca connessione, i plurimi motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
Essi vanno respinti alla luce di un dato fattuale dirimente, ovverossia la riconducibilità degli interventi de quibus (consistenti nella realizzazione di un piano interrato di 30 mq e nell’ampliamento del piano terra di 18 mq X 3 mt di altezza) alla categoria degli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001, nella sua versione ratione temporis applicabile.
Tale categoria ricomprende, infatti, tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” che come quello di specie “ portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici ”.
Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che la realizzazione di un piano interrato completamente nuovo e il contestuale ampliamento del piano terra determinino una modifica del volume e delle superfici dell’edificio preesistente, sicchè tali interventi richiedevano il rilascio del permesso di costruire.
L’assenza dello stesso ne determina l’abusività e, pertanto, il potere dell’Amministrazione di ingiungerne la demolizione.
A riprova di quanto precede, valga aggiungere che la necessità del permesso di costruire è stata affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità non soltanto per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche per quelli in tutto o in parte interrati e che trasformino in modo durevole l’area impegnata dai lavori (Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2007, n. 24464).
Non può sottacersi, inoltre, la circostanza che il seminterrato de quo è stato anche destinato ad uso abitativo (come implicitamente risulta dal provvedimento impugnato laddove descrive l’esistenza di 3 vani, impianti, sanitari, pavimenti, ecc.).
Orbene, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che il mutamento di destinazione d’uso del seminterrato/cantina a civile abitazione, comportando il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra (da non residenziale a residenziale) rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire (cfr. TAR Sardegna n. 510 del 2022, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 4999, Sezione III, 3 gennaio 2020, n. 3, Tar Liguria - Genova, Sezione I, 26 luglio 2017, n. 682), permesso assente nel caso di specie.
Ciò che conferma ulteriormente la natura abusiva dell’intervento edilizio de quo .
Né ha pregio la doglianza secondo cui MA AP avrebbe dovuto procedere a un accertamento d’ufficio ex art. 36 del DPR n. 380 del 2001 della doppia conformità urbanistica degli interventi edilizi in questione.
La vigente normativa urbanistica non pone infatti alcun obbligo in capo all’autorità comunale di verificare la sanabilità dell’opera prima di adottare l’ordinanza di demolizione, ciò in quanto ai sensi degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/2001 il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a reprimere l’abuso senza dover procedere ad alcuna valutazione di sanabilità, dovendo peraltro considerare che ai sensi dell’art. 36 del citato decreto l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica è rimessa all’iniziativa esclusiva della parte interessata (si veda sul punto, tra le tante, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9/02/2022, n. 868).
Né vale opporre la domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR 380 del 2001 (recante la data del 17 maggio 2010) depositata in atti dal ricorrente soltanto in data 13 aprile 2023.
Tale documento è infatti:
- tardivo , e quindi tamquam non esset , in quanto depositato oltre il termine perentorio di 40 giorni liberi prima dell’udienza pubblica fissato dall’art. 73, comma 1, c.p.a.;
- in ogni caso irrilevante ai fini di causa, atteso che:
(a) parte ricorrente non ha comunque provato di aver trasmesso all’Amministrazione resistente la suddetta domanda di sanatoria;
(b) tale domanda del 17 maggio 2010 (indi anteriore al provvedimento demolitorio del 2013 impugnato nel presente giudizio) non risulta essere stata mai seguita da alcun provvedimento espresso di MA AP, essendosi quindi formato il silenzio-diniego ex art. 36, comma 3, DPR n. 380 del 2001 (che nella versione ratione temporis applicabile stabilisce quanto segue: “ sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”).
Parimenti priva di pregio è la doglianza secondo cui MA AP avrebbe dovuto valutare la possibilità di adottare la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del DPR 380 del 2001, in luogo della sanzione demolitoria.
Ed infatti, la norma invocata dal ricorrente – nella sua formulazione ratione temporis applicabile – consente di adottare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria soltanto se (e nella misura in cui) l’intervento edilizio contestato sia stato realizzato “ in difformità dal permesso di costruire ”.
Nel caso di specie, tuttavia, non di intervento in difformità dal permesso di costruire si tratta, bensì di intervento realizzato in assenza di detto permesso.
Ne discende che non sussistono i presupposti per invocare la sanzione pecuniaria ex art. 34 comma 2 del DPR 380 del 2001.
Ugualmente irrilevante è la doglianza secondo cui gli interventi edilizi in questione sarebbero sfociati nella realizzazione di opere pertinenziali di volume inferiore al 20% dell’edificio preesistente (come tali asseritamente esenti dall’obbligo del permesso di costruire), atteso che l’ampliamento del piano terra e la creazione di un piano interrato completamente nuovo vanno a modificare lo stesso corpo principale dell’edificio, e non certo a creare meri corpi pertinenziali.
Sul punto va rammentato che la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.
Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie, siano realizzati volumi nuovi.
Di nessun rilievo appare, infine, anche la consulenza tecnica di parte redatta in funzione del procedimento penale e depositata in atti in data 30 marzo 2023 nel presente giudizio.
Tale consulenza attesta, infatti, che il piano interrato non sarebbe stato realizzato materialmente dal ricorrente bensì dal suo dante causa, il che è privo di ogni pregio ai fini della legittimità del provvedimento demolitorio de quo , stante la natura prettamente reale e ripristinatoria di tale provvedimento, il quale prescinde dal profilo della colpevolezza dell’autore dell’abuso edilizio.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore di MA AP e le liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO