TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2024, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15937/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato il [...] in Parte_1
Senegal, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Scordamaglia, nei confronti del
[...]
di Controparte_1
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. CP_2
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 l'odierno ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Latina ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della il Controparte_1
12/07/2023. Con riferimento a quest'ultimo, il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto delle condizioni di salute, della situazione lavorativa, dell'inserimento sociale, dei legami familiari e della vita privata in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella
L 173/2020. E invero, sebbene egli abbia documentato il possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno, tra cui la presenza in Italia dal 2015, una dimora stabile, un contratto di lavoro in corso, la Commissione ha ritenuto che “l'istante non ha prodotto allegazioni utili a fondare la propria integrazione sociale nel senso di cui alla presente norma, avendo documentato solamente la soluzione abitativa scelta”. Dunque, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego della
Questura in quanto emesso in assenza del preavviso di cui all'art. 10bis L. 241/90 e in violazione dell'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020. Si è costituito il e, rimettendosi alla nota emessa dalla , ha domandato il CP_1 Controparte_3 rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge prescritti ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019)
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In particolare, quanto alla vita privata la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, ha Pt_2 affermato che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di manovale edile presso la ditta IJ NT RL sita a in via Carignano 16, con copia della comunicazione UniLav e delle relative buste paga. Ha CP_2 depositato altresì copia della comunicazione di ospitalità relativa a un immobile sito a in via CP_2
Mineo 145 e della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (livello A2). Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Pt_2
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e del fatto che la documentazione lavorativa è stata prodotta solo in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a , nato in [...], il [...], il diritto al Parte_1 rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d. l. 130/2020;
-Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato il [...] in Parte_1
Senegal, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Scordamaglia, nei confronti del
[...]
di Controparte_1
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. CP_2
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 l'odierno ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Latina ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della il Controparte_1
12/07/2023. Con riferimento a quest'ultimo, il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto delle condizioni di salute, della situazione lavorativa, dell'inserimento sociale, dei legami familiari e della vita privata in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella
L 173/2020. E invero, sebbene egli abbia documentato il possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno, tra cui la presenza in Italia dal 2015, una dimora stabile, un contratto di lavoro in corso, la Commissione ha ritenuto che “l'istante non ha prodotto allegazioni utili a fondare la propria integrazione sociale nel senso di cui alla presente norma, avendo documentato solamente la soluzione abitativa scelta”. Dunque, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego della
Questura in quanto emesso in assenza del preavviso di cui all'art. 10bis L. 241/90 e in violazione dell'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020. Si è costituito il e, rimettendosi alla nota emessa dalla , ha domandato il CP_1 Controparte_3 rigetto della domanda per mancanza dei requisiti di legge prescritti ai fini del rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019)
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In particolare, quanto alla vita privata la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, ha Pt_2 affermato che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di manovale edile presso la ditta IJ NT RL sita a in via Carignano 16, con copia della comunicazione UniLav e delle relative buste paga. Ha CP_2 depositato altresì copia della comunicazione di ospitalità relativa a un immobile sito a in via CP_2
Mineo 145 e della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (livello A2). Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una stabile soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Pt_2
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e del fatto che la documentazione lavorativa è stata prodotta solo in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a , nato in [...], il [...], il diritto al Parte_1 rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d. l. 130/2020;
-Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 26 novembre 2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni