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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 936/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BLASIMME CLAUDIO
appellante e
(GIÀ ) (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
D'OTTAVIO MARIA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALAMARA CP_3 P.IVA_2
VALENTINA
C.F. ), contumace Controparte_4
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei convenuti,
l'ente l'assicurazione e la società nella CP_1 CP_3 Controparte_4 causazione dei fatti per cui è causa;
- per l'effetto, condannare solidalmente le parti appellate a risarcire al sig. Pt_1 tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 219.682,00, ovvero in
[...] quell'altra misura dimostrata o ritenuta equa, oltre danno morale ed esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, dichiarare la corresponsabilità nell'evento delle parti in causa ed eventualmente ricalcolare il risarcimento dovuto;
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore le spese e competenze di questo grado per : -in via preliminare, dichiarare improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.F. e CP_1 della normativa vigente e/o inammissibile l'appello e le domande risarcitorie e di condanna ivi contenute nonchè ogni altra domanda svolta dall'appellante e dagli appellati nei confronti del Corap in liquidazione coatta amministrativa, in persona del
Commissario Liquidatore, nonché l'incompetenza dell'On.le Corte adita , per quanto esposto nelle precedenti difese;
-in via gradata, solo per il caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni svolte, e previa revoca della dichiarazione di contumacia del , per quanto esposto CP_1 in narrativa, nel merito;
rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità del oggi in liquidazione coatta CP_1 amministrativa, nonché stante la mancanza di nesso eziologico tra la strada ed il danno, dovendo il sinistro imputarsi ad esclusiva responsabilità del Sig. , odierno Pt_1 appellante, per tutte le ragioni esposte nella comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
2. in via subordinata accertare che il comportamento dell'odierno appellante ha determinato in via maggioritaria la causazione del sinistro con ogni consequenziale provvedimento;
3. in via gradata, per il caso di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello accertare e dichiarare che in forza del contratto di appalto nonché della polizza assicurativa pag. 2/9 meglio specificati in narrativa, ogni eventuale responsabilità del sinistro in questione deve imputarsi in via diretta ed esclusiva alla società unipersonale e alla CP_4 società assicuratrice in solido fra loro, ed emettere, quindi, ogni CP_3 consequenziale provvedimento di condanna nei confronti delle predette società;
4. in via ancora più gradata, accertare e statuire che la società e la società CP_4 assicuratrice , ciascuna in persona del legale rappresentante, in solido fra CP_3 loro sono obbligate a tenere indenne e rifondere al in liquidazione coatta CP_5 amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, tutte le somme e spese a qualsivoglia titolo anche giudiziarie, legali e di eventuale C.T.U., che il predetto dovesse essere tenuto a pagare in conseguenza del giudizio in questione e CP_5 consequenzialmente condannare la prefata società in solido con la società CP_4
a rifondere e pagare dette somme in favore del in lca appellato. CP_3 CP_5
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
per : preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto CP_3 dal Sig. avverso la sentenza n.485/19 emessa in data 15 maggio 2019 Parte_1
e depositata in data 15 maggio 2019 dal Tribunale di Palmi, nella persona del Dott.
Luca Coppola, con vittoria di spese e competenze;
nel merito, confermare in toto la sentenza n.485/19 emessa in data 15 maggio 2019 e depositata in data 15 maggio 2019 dal Tribunale di Palmi, nella persona del Dott. Luca Coppola e rigettare l'appello avversario, dichiarando infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dalle controparti nei confronti della convenuta con vittoria di spese e CP_3 competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.12.2011, Parte_1
conveniva in giudizio la (poi divenuta per ottenere il
[...] CP_2 CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa del sinistro stradale intervenuto in data
9.9.2009 in San Ferdinando a causa di una buca presente sul manto stradale della SP provinciale di competenza dell' . CP_2
pag. 3/9 La convenuta si costituiva contestando la domanda di parte attrice, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la e la , la prima quale unico CP_4 CP_3 responsabile del sinistro in quanto soggetto tenuto alla manutenzione del tratto di strada,
e la seconda ai fini di garanzia, quale impresa assicuratrice della rispetto CP_4 alla quale deduceva di avere azione diretta.
Autorizzate le chiamate in causa, la non si costituiva, mentre la CP_4 CP_3 si costituiva tardivamente e contestava l'inoperatività della polizza e la fondatezza nel merito dell'azione risarcitoria del . Pt_1
Con sentenza n. 485/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore, ritenendo sussistente un comportamento colposo del danneggiato tale da escludere il nesso di causalità con la buca presente sulla sede stradale.
Con atto di citazione notificato il 18.11.2019, impugnava la sentenza Parte_1
n. 485/2019, ritenendola errata ed ingiusta, affermando che la sentenza impugnata avrebbe risolto il contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni sull'assenza della segnaletica di limitazione della velocita e le foto che ne attestano la presenza dando prevalenza a queste ultime, mentre avrebbe dovuto concludere che i segnali erano stati apposti solo dopo il verificarsi del sinistro. L'appellante lamentava, inoltre, che il ctu aveva errato nel determinare la velocità del motociclo al momento dell'impatto, avendo utilizzato una tabella applicabile ai soli autoveicoli;
pur condividendo l'inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., riteneva che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato la pericolosità della buca per un motociclo. Infine,
l'appellante asseriva l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio modale sia nella parte in cui aveva calcolato la velocità del motociclo, sia nella parte in cui non aveva verificato se una velocità inferiore ai 50 Km/h avrebbe evitato la caduta, nonché della consulenza medico legale, che non aveva tenuto conto del danno alla mandibola e non aveva quantificato il danno alla capacità lavorativa.
La e la non si costituivano, mentre la si costituiva in giudizio CP_4 CP_1 CP_3
e ribadiva l'inoperatività della polizza nonché l'infondatezza dell'appello nel merito.
Il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della e riassunto dall'appellante nei confronti della in LCA. CP_1 CP_1
pag. 4/9 Si costituiva il commissario straordinario della , il quale faceva rilevare che, a CP_1 seguito della sentenza 22/2021 della Corte Costituzionale, era cessata la liquidazione coatta amministrativa, e chiedeva il rigetto dell'appello ed in subordine insisteva nell'accoglimento delle domande già proposte in primo grado e non esaminate nel merito.
A seguito di nuova messa in liquidazione coatta amministrativa del , il CP_1 procedimento veniva interrotto e nuovamente riassunto dall'appellante.
Si costituiva la che eccepiva l'improcedibilità della domanda di Controparte_6 condanna ai sensi dell'art. 52 L.Fall., applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa. L insisteva nel rigetto dell'appello. CP_3
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. Il procedimento nei confronti di è procedibile. CP_1
È difatti pacifico che “nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile. Viene quindi in considerazione l'art. 96, comma 2, n. 3, L.F., pacificamente applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. 27163/2023) che dispone l'ammissione al passivo con riserva dei «crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento», salva la facoltà del curatore di «proporre o proseguire il giudizio di impugnazione», atteso che nel caso di specie non era ancora intervenuta alcuna pronuncia di condanna. Il giudizio diretto ad ottenere la condanna della , introdotto prima dell'apertura della CP_1 liquidazione coatta amministrativa, “non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione” (Cass. n. 12948/2022). pag. 5/9 Sebbene nel caso di specie non vi sia una sentenza di condanna, si deve comunque ritenere applicabile il principio di ammissione al passivo fallimentare con riserva ex art. 96 comma 2 n. 3 L.F., da interpretarsi in modo estensivo. In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento;
in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto;
poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).
(Cass. Sez. 1, 23/04/2025, n. 10616, Rv. 674470 - 01).
Si deve, pertanto, ritenere procedibile l'appello anche nei confronti della . CP_1
2.2. L'appello nei confronti di è, invece, inammissibile. CP_3
Il danneggiato, infatti, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio per i danni derivanti da circolazione stradale, per i quali il C.d.S. prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti del danneggiante e dell'impresa presso cui il danneggiante ha stipulato la polizza RCA obbligatoria). Nel caso in esame, la aveva convenuto la ritenendo di CP_1 CP_3 essere il soggetto assicurato sulla scorta della polizza stipulata dalla ed CP_4 azionando domanda di garanzia e manleva in caso di condanna al risarcimento del danno nei confronti del . Pt_1
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto pag. 6/9 oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. (Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv.
656810 - 01). Nel caso di specie, l'attore non ha mai formulato alcuna domanda nei confronti della fino alla proposizione dell'atto di appello, per cui l'appello CP_3 nei confronti della società di assicurazione deve ritenersi inammissibile.
2.2. L'appello è, invece, ammissibile nei confronti della in quanto la sua CP_4 chiamata in giudizio costituisce una “chiamata del terzo responsabile” e la domanda risarcitoria deve ritenersi automaticamente estesa nei suoi confronti sin dal primo grado.
3. L'appello è infondato nel merito e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente verificato la presenza del limite di velocità di 50 Km/h vigente sul tratto di strada in oggetto, ricavando detta presenza non solo dalle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, ma anche dalla verifica effettuata dal ctu mediante foto ricavabili dal web (street view), datate 2008 e la cui provenienza e datazione non è contestata dalle quali è stato verificato che i segnali erano già presenti prima del tratto di strada in questione, con avviso di sagoma deformata e limite di velocità. La contraddizione tra le testimonianze non può, pertanto, essere risolta nei termini indicati dall'appellante, ipotizzando una installazione di segnaletica successiva al sinistro, visto che non vi è prova di questa attività posteriore al sinistro, mentre risulta accertata la presenza di segnaletica sin dal 2008. Il dato, peraltro, conferma le dichiarazioni rese dal personale di PG intervenuto, che ricordava la presenza del segnale ma non la sua posizione (ricavabile quindi dalle già menzionate foto), irrilevante essendo la mancata indicazione della posizione del segnale nello schizzo planimetrico.
Inoltre, non vi è dubbio che il motociclo condotto dall'appellante avesse una velocità nettamente superiore a quella consigliabile in presenza di sagoma deformata e buche, e vicina ai 90 KM/H. I segni lasciati sull'asfalto dal motociclo, infatti, sono coerenti con la ricostruzione effettuata dal ctu, che ha usato un software adeguandolo al tipo di veicolo coinvolto nel sinistro (motociclo), tenendo conto che la moto ha percorso 78,40 dalla prima frenata (12,40 in frenata, 10,80 con pneumatici in rotolamento e 55,20 riversato a terra), applicando diversi coefficienti di attrito. Il calcolo effettuato dal consulente di parte appellante è stato smentito dalle chiare risposte del ctu, condivise dal pag. 7/9 giudice di prime cure e sulle quali concorda anche la Corte, poiché il ctp ha utilizzato dei coefficienti errati, avendo indicato come coefficiente di attrito 0,20 (attribuibile all'attrito tra asfalto e pneumatici), mentre il coefficiente di attrito era nettamente superiore, visto che il motociclo percorreva gli ultimi 55,20 metri riverso a terra. Inoltre,
l'eventuale incidenza di una frenata preventiva andrebbe ad aumentare la velocità del motociclo poco prima del momento dell'impatto, perché implicherebbe che al momento dell'urto era già stato azionata la frenata e ciononostante la velocità era compresa tra 85
e 90 Km/h.
Infine, deve rilevarsi che è possibile affermare con certezza, rispetto agli elementi forniti dall'attore, che il sinistro non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse rispettato i limiti di velocità, visto che una velocità ridotta avrebbe consentito di vedere la buca e rallentare il veicolo in sicurezza (vedi punto IV delle conclusioni del ctu, che evidenzia come la velocità di marcia del fosse inadeguata rispetto alla stato dei Pt_1 luoghi e non consentita l'arresto del veicolo nei termini previsti dal C.d.S.).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per i gradi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 485/2019, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello nei confronti di e Controparte_1 CP_4
2. Dichiara inammissibile l'appello nei confronti di;
CP_3
pag. 8/9 3. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di e di CP_1 CP_3
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna parte in
[...]
€ 7.160,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 936/2019
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BLASIMME CLAUDIO
appellante e
(GIÀ ) (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
D'OTTAVIO MARIA GABRIELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALAMARA CP_3 P.IVA_2
VALENTINA
C.F. ), contumace Controparte_4
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei convenuti,
l'ente l'assicurazione e la società nella CP_1 CP_3 Controparte_4 causazione dei fatti per cui è causa;
- per l'effetto, condannare solidalmente le parti appellate a risarcire al sig. Pt_1 tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 219.682,00, ovvero in
[...] quell'altra misura dimostrata o ritenuta equa, oltre danno morale ed esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, dichiarare la corresponsabilità nell'evento delle parti in causa ed eventualmente ricalcolare il risarcimento dovuto;
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore le spese e competenze di questo grado per : -in via preliminare, dichiarare improcedibili ai sensi dell'art. 52 L.F. e CP_1 della normativa vigente e/o inammissibile l'appello e le domande risarcitorie e di condanna ivi contenute nonchè ogni altra domanda svolta dall'appellante e dagli appellati nei confronti del Corap in liquidazione coatta amministrativa, in persona del
Commissario Liquidatore, nonché l'incompetenza dell'On.le Corte adita , per quanto esposto nelle precedenti difese;
-in via gradata, solo per il caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni svolte, e previa revoca della dichiarazione di contumacia del , per quanto esposto CP_1 in narrativa, nel merito;
rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità del oggi in liquidazione coatta CP_1 amministrativa, nonché stante la mancanza di nesso eziologico tra la strada ed il danno, dovendo il sinistro imputarsi ad esclusiva responsabilità del Sig. , odierno Pt_1 appellante, per tutte le ragioni esposte nella comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
2. in via subordinata accertare che il comportamento dell'odierno appellante ha determinato in via maggioritaria la causazione del sinistro con ogni consequenziale provvedimento;
3. in via gradata, per il caso di accoglimento integrale e/o parziale dell'appello accertare e dichiarare che in forza del contratto di appalto nonché della polizza assicurativa pag. 2/9 meglio specificati in narrativa, ogni eventuale responsabilità del sinistro in questione deve imputarsi in via diretta ed esclusiva alla società unipersonale e alla CP_4 società assicuratrice in solido fra loro, ed emettere, quindi, ogni CP_3 consequenziale provvedimento di condanna nei confronti delle predette società;
4. in via ancora più gradata, accertare e statuire che la società e la società CP_4 assicuratrice , ciascuna in persona del legale rappresentante, in solido fra CP_3 loro sono obbligate a tenere indenne e rifondere al in liquidazione coatta CP_5 amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, tutte le somme e spese a qualsivoglia titolo anche giudiziarie, legali e di eventuale C.T.U., che il predetto dovesse essere tenuto a pagare in conseguenza del giudizio in questione e CP_5 consequenzialmente condannare la prefata società in solido con la società CP_4
a rifondere e pagare dette somme in favore del in lca appellato. CP_3 CP_5
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
per : preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto CP_3 dal Sig. avverso la sentenza n.485/19 emessa in data 15 maggio 2019 Parte_1
e depositata in data 15 maggio 2019 dal Tribunale di Palmi, nella persona del Dott.
Luca Coppola, con vittoria di spese e competenze;
nel merito, confermare in toto la sentenza n.485/19 emessa in data 15 maggio 2019 e depositata in data 15 maggio 2019 dal Tribunale di Palmi, nella persona del Dott. Luca Coppola e rigettare l'appello avversario, dichiarando infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte dalle controparti nei confronti della convenuta con vittoria di spese e CP_3 competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.12.2011, Parte_1
conveniva in giudizio la (poi divenuta per ottenere il
[...] CP_2 CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa del sinistro stradale intervenuto in data
9.9.2009 in San Ferdinando a causa di una buca presente sul manto stradale della SP provinciale di competenza dell' . CP_2
pag. 3/9 La convenuta si costituiva contestando la domanda di parte attrice, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la e la , la prima quale unico CP_4 CP_3 responsabile del sinistro in quanto soggetto tenuto alla manutenzione del tratto di strada,
e la seconda ai fini di garanzia, quale impresa assicuratrice della rispetto CP_4 alla quale deduceva di avere azione diretta.
Autorizzate le chiamate in causa, la non si costituiva, mentre la CP_4 CP_3 si costituiva tardivamente e contestava l'inoperatività della polizza e la fondatezza nel merito dell'azione risarcitoria del . Pt_1
Con sentenza n. 485/2019, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore, ritenendo sussistente un comportamento colposo del danneggiato tale da escludere il nesso di causalità con la buca presente sulla sede stradale.
Con atto di citazione notificato il 18.11.2019, impugnava la sentenza Parte_1
n. 485/2019, ritenendola errata ed ingiusta, affermando che la sentenza impugnata avrebbe risolto il contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni sull'assenza della segnaletica di limitazione della velocita e le foto che ne attestano la presenza dando prevalenza a queste ultime, mentre avrebbe dovuto concludere che i segnali erano stati apposti solo dopo il verificarsi del sinistro. L'appellante lamentava, inoltre, che il ctu aveva errato nel determinare la velocità del motociclo al momento dell'impatto, avendo utilizzato una tabella applicabile ai soli autoveicoli;
pur condividendo l'inquadramento della fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., riteneva che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato la pericolosità della buca per un motociclo. Infine,
l'appellante asseriva l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio modale sia nella parte in cui aveva calcolato la velocità del motociclo, sia nella parte in cui non aveva verificato se una velocità inferiore ai 50 Km/h avrebbe evitato la caduta, nonché della consulenza medico legale, che non aveva tenuto conto del danno alla mandibola e non aveva quantificato il danno alla capacità lavorativa.
La e la non si costituivano, mentre la si costituiva in giudizio CP_4 CP_1 CP_3
e ribadiva l'inoperatività della polizza nonché l'infondatezza dell'appello nel merito.
Il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della e riassunto dall'appellante nei confronti della in LCA. CP_1 CP_1
pag. 4/9 Si costituiva il commissario straordinario della , il quale faceva rilevare che, a CP_1 seguito della sentenza 22/2021 della Corte Costituzionale, era cessata la liquidazione coatta amministrativa, e chiedeva il rigetto dell'appello ed in subordine insisteva nell'accoglimento delle domande già proposte in primo grado e non esaminate nel merito.
A seguito di nuova messa in liquidazione coatta amministrativa del , il CP_1 procedimento veniva interrotto e nuovamente riassunto dall'appellante.
Si costituiva la che eccepiva l'improcedibilità della domanda di Controparte_6 condanna ai sensi dell'art. 52 L.Fall., applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa. L insisteva nel rigetto dell'appello. CP_3
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. Il procedimento nei confronti di è procedibile. CP_1
È difatti pacifico che “nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile. Viene quindi in considerazione l'art. 96, comma 2, n. 3, L.F., pacificamente applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. 27163/2023) che dispone l'ammissione al passivo con riserva dei «crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento», salva la facoltà del curatore di «proporre o proseguire il giudizio di impugnazione», atteso che nel caso di specie non era ancora intervenuta alcuna pronuncia di condanna. Il giudizio diretto ad ottenere la condanna della , introdotto prima dell'apertura della CP_1 liquidazione coatta amministrativa, “non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione” (Cass. n. 12948/2022). pag. 5/9 Sebbene nel caso di specie non vi sia una sentenza di condanna, si deve comunque ritenere applicabile il principio di ammissione al passivo fallimentare con riserva ex art. 96 comma 2 n. 3 L.F., da interpretarsi in modo estensivo. In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento;
in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto;
poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).
(Cass. Sez. 1, 23/04/2025, n. 10616, Rv. 674470 - 01).
Si deve, pertanto, ritenere procedibile l'appello anche nei confronti della . CP_1
2.2. L'appello nei confronti di è, invece, inammissibile. CP_3
Il danneggiato, infatti, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio per i danni derivanti da circolazione stradale, per i quali il C.d.S. prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti del danneggiante e dell'impresa presso cui il danneggiante ha stipulato la polizza RCA obbligatoria). Nel caso in esame, la aveva convenuto la ritenendo di CP_1 CP_3 essere il soggetto assicurato sulla scorta della polizza stipulata dalla ed CP_4 azionando domanda di garanzia e manleva in caso di condanna al risarcimento del danno nei confronti del . Pt_1
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto pag. 6/9 oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. (Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv.
656810 - 01). Nel caso di specie, l'attore non ha mai formulato alcuna domanda nei confronti della fino alla proposizione dell'atto di appello, per cui l'appello CP_3 nei confronti della società di assicurazione deve ritenersi inammissibile.
2.2. L'appello è, invece, ammissibile nei confronti della in quanto la sua CP_4 chiamata in giudizio costituisce una “chiamata del terzo responsabile” e la domanda risarcitoria deve ritenersi automaticamente estesa nei suoi confronti sin dal primo grado.
3. L'appello è infondato nel merito e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente verificato la presenza del limite di velocità di 50 Km/h vigente sul tratto di strada in oggetto, ricavando detta presenza non solo dalle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, ma anche dalla verifica effettuata dal ctu mediante foto ricavabili dal web (street view), datate 2008 e la cui provenienza e datazione non è contestata dalle quali è stato verificato che i segnali erano già presenti prima del tratto di strada in questione, con avviso di sagoma deformata e limite di velocità. La contraddizione tra le testimonianze non può, pertanto, essere risolta nei termini indicati dall'appellante, ipotizzando una installazione di segnaletica successiva al sinistro, visto che non vi è prova di questa attività posteriore al sinistro, mentre risulta accertata la presenza di segnaletica sin dal 2008. Il dato, peraltro, conferma le dichiarazioni rese dal personale di PG intervenuto, che ricordava la presenza del segnale ma non la sua posizione (ricavabile quindi dalle già menzionate foto), irrilevante essendo la mancata indicazione della posizione del segnale nello schizzo planimetrico.
Inoltre, non vi è dubbio che il motociclo condotto dall'appellante avesse una velocità nettamente superiore a quella consigliabile in presenza di sagoma deformata e buche, e vicina ai 90 KM/H. I segni lasciati sull'asfalto dal motociclo, infatti, sono coerenti con la ricostruzione effettuata dal ctu, che ha usato un software adeguandolo al tipo di veicolo coinvolto nel sinistro (motociclo), tenendo conto che la moto ha percorso 78,40 dalla prima frenata (12,40 in frenata, 10,80 con pneumatici in rotolamento e 55,20 riversato a terra), applicando diversi coefficienti di attrito. Il calcolo effettuato dal consulente di parte appellante è stato smentito dalle chiare risposte del ctu, condivise dal pag. 7/9 giudice di prime cure e sulle quali concorda anche la Corte, poiché il ctp ha utilizzato dei coefficienti errati, avendo indicato come coefficiente di attrito 0,20 (attribuibile all'attrito tra asfalto e pneumatici), mentre il coefficiente di attrito era nettamente superiore, visto che il motociclo percorreva gli ultimi 55,20 metri riverso a terra. Inoltre,
l'eventuale incidenza di una frenata preventiva andrebbe ad aumentare la velocità del motociclo poco prima del momento dell'impatto, perché implicherebbe che al momento dell'urto era già stato azionata la frenata e ciononostante la velocità era compresa tra 85
e 90 Km/h.
Infine, deve rilevarsi che è possibile affermare con certezza, rispetto agli elementi forniti dall'attore, che il sinistro non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse rispettato i limiti di velocità, visto che una velocità ridotta avrebbe consentito di vedere la buca e rallentare il veicolo in sicurezza (vedi punto IV delle conclusioni del ctu, che evidenzia come la velocità di marcia del fosse inadeguata rispetto alla stato dei Pt_1 luoghi e non consentita l'arresto del veicolo nei termini previsti dal C.d.S.).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per i gradi di giudizio precedenti, in € 7.160,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 485/2019, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello nei confronti di e Controparte_1 CP_4
2. Dichiara inammissibile l'appello nei confronti di;
CP_3
pag. 8/9 3. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di e di CP_1 CP_3
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna parte in
[...]
€ 7.160,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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