TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Barbara De Munari Presidente
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott. ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 231/2023 R.G.
da con l'avv. PIETROBON GUIDOLIN DIEGO, come da procura Parte_1
in atti ricorrente
contro con l'avv. CHILIN CRISTINA come da procura in atti Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni parte ricorrente: 2
“1) Dichiararsi la separazione dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
ordine al competente Ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza;
2) Affidarsi la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_1
continuerà a vivere insieme alla madre ed al fratello maggiorenne non Per_2
autosufficiente, nella abitazione familiare in Padova, Via Dignano n. 27. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei di lei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nel periodo in cui avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi/circostanze importanti per la di lei educazione ed i bisogni.
3) Assegnarsi la casa familiare, sita in Padova, Via Dignano n. 27, con arredi e corredi alla sig.ra che ivi continuerà a vivere con i due figli e dalla quale il sig. Pt_1 CP_1
si è già allontanato;
4) Quanto alle visite padre figlia, tenuto conto dell'età di , la stessa starà con il Per_1
padre tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e Per_1
lavorative del padre, da concordare di volta in volta. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
il giorno di Pasqua ad anni alterni.
5) Per il mantenimento dei figli, disporsi a carico del padre, sig. , un contributo CP_1
da versare alla madre, sig.ra entro il 5 di ogni mese nella misura che si riterrà di Pt_1
2 3
giustizia, ma comunque non inferiore ad euro 600,00 per ciascun figlio (euro 1.200,00
complessivamente), rivalutabili come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo in essere avanti l'intestato Tribunale
che saranno suddivise al 50% tra i genitori. Il rimborso relativo alle spese straordinarie dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo alla avvenuta consegna o invio con e-mail, da parte del genitore che le avrà anticipate, delle relative ricevute/fatture/quietanze. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo da parte dei genitori, i sigg.ri e saranno tenuti a Pt_1 CP_1
comunicare la necessità delle predette spese all'altro genitore tramite e-mail. Il
genitore che riceve la comunicazione sarà tenuto a comunicare all'altro genitore sempre tramite e-mail, il proprio assenso o dissenso, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la comunicazione. In mancanza le spese si avranno per approvate.
6) L'assegno unico, verrà percepito interamente dalla sig.ra I genitori saranno Pt_1
tenuti a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico.
7) I sigg.ri e si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del Pt_1 CP_1
passaporto, od altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia minore.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, insistendo per il loro accoglimento.
Spese rifuse.”
Conclusioni parte resistente:
“CONCLUSIONI
In via principale
3 4
- autorizzare i coniugi a vivere separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione della stessa presso il padre;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
- assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Padova, Via
Dignano n. 27 con arredi e corredi al sig. , disponendo un termine Controparte_1
congruo per il rilascio della casa coniugale da parte della moglie, la quale sarà
autorizzata a portare con sé tutti i propri beni personali;
- con riferimento alla frequentazione madre -figlia, trascorrerà con la madre, Per_1
tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e lavorative della sig.ra salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Parte_1
genitori:
a) 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta;
b) i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 14.00 alla domenica alle ore 19.00;
a) durante le vacanze estive la sig.ra potrà tenere con sé la figlia per due Pt_1
settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con il marito;
b) per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o il Capodanno;
4 5
c) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- per il mantenimento ordinario di sia utilizzata la somma di € 650,00 mensili Per_1
che i coniugi ricevono per conto della figlia a titolo di canone di locazione della casa in
Padova, Via Cafasso n. 6 o la diversa somma in caso di modifica del contratto di locazione;
- per il mantenimento ordinario di la sig.ra si impegna a provvedere al Per_2 Pt_1
pagamento dell'assegno di € 400,00 a favore del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e/o venga utilizzata la somma mensile che lo stesso riceverà a titolo di canone di locazione della casa di proprietà, di Via Aita;
- per le spese di natura straordinaria dei figli, i coniugi provvederanno al pagamento delle stesse nella misura del 50% cadauno, secondo quanto stabilito nel Protocollo di
Codesto Tribunale;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la propria figlia;
Per_1
- l'assegno unico verrà percepito interamente dal sig. . I genitori si Controparte_1
impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Autorità non voglia accogliere le conclusioni che precedono si chiede che il Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
5 6
- autorizzare i coniugi a vivere separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione della stessa presso la madre;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
- assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Padova, Via
Dignano n. 27 con arredi e corredi alternativamente alla sig.ra e al sig. Pt_1 CP_1
per viverci con i figli nei tempi che Codesta autorità riterrà più opportuni;
- assegnare la casa sita in Padova, Via Aita n. 13 di proprietà del figlio
[...]
, con tutti gli arredi e corredi esistenti, in locazione al sig. , il quale Pt_2 CP_1
provvederà a corrispondere un canone di locazione di € 400,00 a favore del figlio somma che verrà versata a titolo di assegno di mantenimento ordinario;
Per_2
- con riferimento alla frequentazione padre -figlia, trascorrerà con il padre, Per_1
tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e lavorative del sig. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori: Controparte_1
a) 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta;
c) i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 14.00 alla domenica alle ore 19.00;
b) durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia per due CP_1
settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con la moglie;
6 7
c) per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o il Capodanno;
d) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- per le spese di natura straordinaria dei figli, i coniugi provvederanno al pagamento delle stesse in misura del 50% cadauno, così come indicate dal Protocollo in essere del
Tribunale di Padova;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la propria figlia;
Per_1
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
I genitori si impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
In ogni caso, spese rifuse.
In via istruttoria
Si insiste per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte della sig.ra Pt_1
a) dei documenti di natura reddituale -patrimoniale al fine di comprendere come la stessa abbia contribuito nel corso degli anni al menage familiare b) dell'eventuale contratto di locazione siglato con i nuovi conduttori per l'abitazione in Padova, Via Cafasso n. 6 e di indicare in quale conto corrente viene accreditato il relativo canone di locazione.”.
con la partecipazione del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
7 8
- con ricorso depositato il 12.01.2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dei coniugi premettendo di aver contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, col resistente, , in data 04.05.2002, a Padova Controparte_1
(PD);
- riferiva che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato ad [...]_2
in data 10.07.2004 e nata a [...] in data [...]; Per_1
- rappresentava che le parti, durante il matrimonio, avevano acquistato due unità
immobiliari site a Padova, rispettivamente in via Cafasso n. 6 e in Via Aita n. 1,
successivamente intestate il primo cespite alla secondogenita il secondo cespite Per_1
al primogenito e che solo l'immobile sito in via Cafasso n.6, di cui era Per_2
proprietaria era locato per un canone di affitto mensile di € 700,00; Per_1
- allegava che le parti in data 18.05.2010 avevano depositato presso l'intestato
Tribunale il ricorso congiunto per la separazione personale e che la stessa era stata omologata con decreto n. cronol. 13311/2010 del 29.10.2010 (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo);
- riferiva che la separazione dei coniugi si era interrotta nell'anno 2019, anno in cui era intervenuta la riconciliazione e il trasferimento dell'intero nucleo familiare nell'immobile acquistato per essere adibito a casa familiare sito in Padova, in via
Dignano n. 27;
- rappresentava di svolgere la professione di psicologa presso una casa di cura a Rovigo
e di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.400,00/1.500,00; mentre, il convenuto, di professione ingegnere aveva una capacità reddituale di gran lunga superiore;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
8 9
“1) Autorizzare i coniugi e a vivere separati libero Parte_1 Controparte_1
ciascuno di fissare di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di dare comunicazione di eventuali variazioni della stessa.
2) Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza anagrafica insieme alla madre nella abitazione familiare in Padova, Via
Dignano n. 27, dove continuerà ad abitare anche il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nel periodo in cui avranno la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la di lei educazione ed i bisogni.
3) Per quanto sopra si chiede l'assegnazione della casa familiare con arredi e corredi alla sig.ra che ivi continuerà a vivere con i due figli, chiedendo di disporre un Pt_1
termine congruo per il rilascio della stessa da parte del sig. che sarà CP_1
autorizzato a portare con sé tutti i suoi beni personali.
4) Quanto alle visite padre figlia starà con il padre tenendo conto delle Per_1
esigenze scolastiche ed extrascolastiche di e lavorative del padre, da Per_1
concordare di volta in volta. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé
la figlia per due settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante la vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale o il capodanno;
il giorno di Pasqua ad anni alterni.
9 10
5) Tenuto conto di quanto sopra, quale contributo al mantenimento dei figli, si chiede che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese quanto si riterrà di CP_1 CP_2
giustizia, ma comunque una somma non inferiore ad euro 600,00 per ciascun figlio
(euro 1.200,00 complessivamente), rivalutabili come per legge, oltre al rimborso delle spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo in essere avanti l'intestato
Tribunale che saranno suddivise al 50% tra i genitori. Il rimborso relativo alle spese straordinarie dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo alla avvenuta consegna o invio con e-mail, da parte del genitore che le avrà anticipate, delle relative ricevute/fatture/quietanze Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo da parte dei genitori, i sigg.ri e si impegnano a Pt_1 CP_1
comunicare la necessità delle predette spese all'altra parte tramite e-mail. La parte che riceve la comunicazione si impegna a comunicare all'altra, sempre tramite e-mail, il proprio assenso o dissenso, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la comunicazione. In mancanza le spese si avranno per approvate.
6) L'assegno unico, verrà percepito interamente dalla sig.ra I genitori si Pt_1
impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico.
7) I sigg.ri e si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del Pt_1 CP_1
passaporto, od altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia minore.
Sull'ASCOLTO della Figlia minore , ci si rimette al Giudice, secondo quanto Per_1
emergerà nel prosieguo del giudizio tenendo conto del migliore interesse della stessa,
ribadendo che il suddetto Ascolto dovrà concretizzarsi ad un momento dedicato alla
Figlia per essere informata dei fatti e nel quale avrà il diritto di esprimere liberamente i suoi bisogni che dovranno essere debitamente presi in considerazione (art. 155 sexies
10 11
cc e art. 24, par. 1 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea). Nominarsi il
G.I. per la prosecuzione del giudizio ove, dichiararsi la separazione dei coniugi
[...]
e alle condizioni così come sopra indicate che si hanno Pt_1 Controparte_1
come di seguito riportate. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nel prosieguo del giudizio anche in merito alla richiesta di addebito della separazione al marito.
Spese rifuse”
- Con memoria di costituzione, depositata in data 07.04.2023, si costituiva il resistente il quale, si opponeva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente;
- rappresentava che, qualche anno dopo la separazione (avvenuta nel 2010) si erano riconciliati e nel 2019, di comune accordo, avevano ripreso la convivenza acquistando l'attuale casa coniugale;
- allegava di essere dipendente, a tempo indeterminato, per la TIM S.p.a e di percepire un reddito annuo lordo variabile tra i 40.000-50.000 € oltre che essere gravato da spese mensili di circa € 1.700,00;
- rilevava che l'immobile intestato alla secondogenita era locato e il nucleo Per_1
percepiva come introito locatizio la cifra mensile di € 700,00 che poteva essere interamente destinata al mantenimento della minore, titolare del cespite;
- formulava, pertanto, le conclusioni di seguito riportate:
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale adito, previo ogni più utile declaratoria,
contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
11 12
In via preliminare stante l'opposizione del sig. alla declaratoria di separazione Controparte_1
personale per i motivi di cui in narrativa, invitare entrambi i coniugi a un percorso terapeutico al fine di definire la riconciliazione tra gli stessi e per l'effetto non pronunciare la separazione dei coniugi.
In via principale
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Autorità non acconsenta alla terapia di coppia, ferma restando l'opposizione del sig. alla Controparte_1
declaratoria di separazione, Voglia il Presidente emettere i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- autorizzare i coniugi a vivere separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione della stessa presso il padre;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
- assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Padova, Via
Dignano n. 27 con arredi e corredi all'odierno resistente per i motivi di cui in narrativa, disponendo un termine congruo per il rilascio della casa coniugale da parte della moglie, la quale sarà autorizzata a portare con sé tutti i propri beni personali;
12 13
- con riferimento alla frequentazione madre -figlia, trascorrerà con la madre, Per_1
tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e lavorative della sig.ra salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Parte_1
genitori:
a) 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta;
b) i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 14.00 alla domenica alle ore 19.00;
a) durante le vacanze estive la sig.ra potrà tenere con sé la figlia per due Pt_1
settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con il marito;
b) per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
c) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- il sig. si occuperà integralmente del mantenimento ordinario e straordinario CP_1
dei figli e Per_1 Per_2
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la propria figlia;
Per_1
- l'assegno unico verrà percepito interamente dal sig. . I genitori si Controparte_1
impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Autorità non voglia accogliere le conclusioni che precedono si chiede che il Presidente Voglia emettere i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
13 14
- autorizzare i coniugi a vivere separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione della stessa presso la madre;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé; Per_1
- assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Padova, Via
Dignano n. 27 con arredi e corredi all'odierno resistente per i motivi di cui in narrativa, disponendo un termine congruo per il rilascio della casa coniugale da parte della moglie e dei figli, i quali saranno autorizzati a portare con sé tutti i propri beni personali;
- assegnare la casa, sfitta, sita in Padova, Via Aita n. 13, di proprietà del figlio
[...]
, con tutti gli arredi e corredi esistenti alla sig.ra e ai figli, così Pt_2 Parte_1
come era già stato stabilito nel 2010 all'epoca della prima separazione;
- con riferimento alla frequentazione padre -figlia, trascorrerà con il padre, Per_1
tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e lavorative del sig. , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori: Controparte_1
a) 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta;
c) i fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 14.00 alla domenica alle ore 19.00;
14 15
b) durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia per due CP_1
settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con la moglie;
c) per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o il Capodanno;
d) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- disporre che l'importo di €
650,00 (detratti già € 50,00 per le spese condominiali) mensili che i coniugi ricevono per conto della figlia a titolo di canone di locazione della casa, sita in Padova Per_1
Via Cafasso n. 6, siano devoluti alla stessa minore per il suo mantenimento;
- il sig. corrisponderà al figlio maggiorenne ed economicamente non CP_1 Per_2
autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT o la minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
- il sig. , inoltre, corrisponderà il rimborso del 50% delle spese straordinarie CP_1
affrontate da entrambi i figli, così come indicate dal Protocollo in essere del Tribunale
di Padova;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la propria figlia;
Per_1
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra I genitori si Pt_1
impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
In via ulteriormente subordinata
15 16
- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione della stessa presso la madre;
- assegnare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita a Padova, Via
Dignano n. 27 alla moglie, sig.ra , e ai figli e Parte_1 Per_1 Per_2
disponendo un termine congruo per il rilascio della stessa da parte del sig. , il CP_1
quale sarà autorizzato a portare con sé tutti i propri beni personali;
- con riferimento alla frequentazione padre – figlia starà con il padre, tenendo Per_1
conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e lavorative del sig.
, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con i genitori: Controparte_1
a) 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta;
b) il venerdì dalle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.00;
c) durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé la figlia per due CP_1
settimane di cui due consecutive tra luglio ed agosto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno con la moglie;
d) per 7 giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di
Natale o il Capodanno;
e) il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni;
- qualora il Giudice non ritenesse di disporre che l'importo di € 650,00 (detratti € 50,00 per le spese condominiali)
mensili che i coniugi ricevono per conto della figlia a titolo di canone di Per_1
locazione della casa sita a Padova, Via Cafasso n. 6, sia devoluto alla stessa minore per il mantenimento, il sig. , per i motivi di cui in narrativa, corrisponderà a CP_1
titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia , entro il giorno 5 di Per_1
16 17
ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
o la minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
- il sig. corrisponderà al figlio maggiorenne ed economicamente non CP_1 Per_2
autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT o la minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
- il sig. , inoltre, corrisponderà il rimborso del 50% delle spese straordinarie CP_1
affrontate da entrambi i figli, così come indicate dal Protocollo in essere del Tribunale
di Padova;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la propria figlia;
Per_1
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra I genitori si Pt_1
impegnano reciprocamente a provvedere annualmente a quanto necessario per formalizzare la richiesta del suddetto assegno unico;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Nominarsi il G.I. per la prosecuzione del giudizio ove, dichiararsi la separazione dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni così come indicate. Controparte_1
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre.”
- L'allora Presidente delegato all'udienza dell'11.05.2023 procedeva all'audizione della figlia delle parti all'epoca ancora minorenne e, all'esito della stessa, Parte_3
con ordinanza del 16.05.2023, disponeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto
17 18
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre
3) assegna la casa coniugale alla madre
4) dispone che per il mantenimento della figlia minore siano utilizzate le somme di
650,00 mensili (detratti già € 50,00 per le spese condominiali) che i coniugi ricevono per conto della figlia a titolo di canone di locazione della casa, sita in Padova Per_1
Via Cafasso n. 6; di tali somme potrà disporre la madre, collocataria prevalente della minore
5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla sua uscita dalla casa coniugale, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00, da rivalutarsi di anno in Per_2
anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi Per_1
intercorsi tra gli stessi, nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della figlia.”
- In data 06.06.2024 veniva pubblicata la sentenza parziale sullo status con prosecuzione dell'istruttoria sulle ulteriori domande svolte.
- La causa veniva ritenuta non necessitante di ulteriore istruttoria stante anche l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
- All'udienza del 18.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti, a mezzo di note autorizzate, precisavano le conclusioni indicate in epigrafe avanti il nuovo giudice istruttore subentrato in corso di causa nella gestione del fascicolo che, previa concessione alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. secondo la normativa
18 19
processuale applicabile ratione temporis al caso in esame, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione .
* * *
1. Determinazione del thema decidendum
Va premesso, come indicato nella parte narrativa, che in corso di causa è già
stata emessa la sentenza parziale sullo status.
Va, altresì, rilevato che nelle more del procedimento la figlia delle parti,
è divenuta maggiorenne, con conseguente perdita da parte del Tribunale della Per_1
potestas iudicandi in relazione alle questioni relative all'affido, al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
Quanto, infine, alle istanze istruttorie delle parti, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio condivide le determinazioni del Giudice
istruttore espresse con l'ordinanza del 30.04.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Ciò posto, si procederà ad analizzare le residue domande.
* * *
2. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Va rilevato che entrambe le parti sul punto hanno formulato conclusioni difformi.
Risulta, tuttavia, circostanza non contestata che la prole ha sempre coabitato stabilmente con la ricorrente nella casa coniugale rilasciata ormai da anni dal resistente e che, allo stato, entrambi i figli maggiorenni risultano non economicamente autosufficienti. Peraltro non risultano essere subentrate nuove circostanze rilevanti rispetto a quelle già valutate in sede di emissione dei provvedimenti presidenziali .
19 20
Di conseguenza va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Padova, in via
Dignano n. 27, in comproprietà tra le parti, alla ricorrente affinché vi coabiti con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti .
* * *
3. Sul mantenimento in favore della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
Va ricordato che con ordinanza del 21.05.2023 l'allora Presidente delegato,
esaminata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, rilevato che il resistente disponeva di regolari introiti mensili, atteso che la prole risultava intestataria di cespiti immobiliari e che l'immobile sito in Padova, in via Cafasso n. 6, intestato alla figlia era locato mensilmente per la cifra di € 700,00, aveva disposto di utilizzare la Per_1
somma di € 650,00 (detratta la somma di € 50,00 per le spese condominiali) per il mantenimento della figlia ed aveva posto a carico del resistente l'obbligo di Per_1
versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Per_2
somma di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie
(cfr. ordinanza del 16.05.23) .
Nelle more del procedimento parte ricorrente ha dedotto che l'immobile di cui sopra non risulta più essere locato e in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venisse disposto a carico del resistente, a titolo di mantenimento della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 1.200,00 (€
600,00 per ogni figlio) oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che per il mantenimento ordinario di si continui a utilizzare la somma mensile di € Per_1
20 21
650,00, percepita dai coniugi a titolo di canone di locazione per conto della figlia o la diversa somma in caso di modifica del contratto di locazione;
mentre per il mantenimento ordinario del figlio la conferma del contributo fissato in sede di Per_2
provvedimenti provvisori pari ad € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie
. Ha, inoltre, insistito, in via subordinata, nella richiesta di assegnazione al medesimo della casa sita in Via Aita n. 13, di proprietà del figlio prevedendo la Per_2
corresponsione in capo allo stesso della somma di € 400,00 quale corrispettivo per il godimento di tale immobile e da computare a titolo di assegno di mantenimento per il figlio . Tuttavia detta parte in sede di comparsa conclusionale ha confermato che l'immobile intestato alla figlia risulta sfitto dal 1 giugno 2024 (cfr. pag. 5: Per_1
comparsa conclusionale parte resistente).
Va, quindi, considerato che, allo stato, non risulta più attuabile quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali ed, in ogni caso, va osservato che l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi redditi e che eventuali beni personali dei figli costituiscono il loro patrimonio esclusivo e non possono sostituire l'obbligo di mantenimento previsto in capo ai genitori ex lege .
Passando, quindi, all'esame della situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022-
2024, dalle quali risulta un reddito complessivo lordo annuo di € 30.608,00 per l'anno
2022 (periodo d'imposta 2021) e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità
di circa € 1.916,17 (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale dovuta
– addizionale comunale dovuta); un reddito complessivo lordo annuo di € 32.479,00 per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022) e una retribuzione mensile netta basata su 12
21 22
mensilità di circa € 2.298,58; un reddito complessivo lordo annuo di € 33.527,00 per l'anno 2024 (periodo d'imposta 2023) e una retribuzione mensile netta basata su 12
mensilità di circa € 2.393,33; la stessa risulta, inoltre, cointestataria della casa coniugale.
Parte resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020-
2022, dalle quali risulta un reddito complessivo lordo annuo di € 50.056,00 per l'anno
2020 (periodo d'imposta 2019) e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità
di circa € 3.016,17 (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale dovuta
– addizionale comunale dovuta); un reddito complessivo lordo annuo di € 55.707,00 per l'anno 2021 (periodo d'imposta 2020) e una retribuzione mensile netta basata su 12
mensilità di circa € 3.482,92; un reddito complessivo lordo annuo di € 62.281,00 per l'anno 2022 (periodo d'imposta 2021) e una retribuzione mensile netta basata su 12
mensilità di circa € 3.818,08; lo stesso risulta cointestatario della casa coniugale e intestatario di altri cespiti immobiliari. Inoltre non è stato contestato l'esborso mensile a carico dello stesso di € 450 per trattenute relative alla restituzione del prestito d'acquisto aziendale, richiesto per comprare l'attuale casa familiare di Via Dignano n. 27.
Assegnata alla ricorrente (cfr. doc. 5: fascicolo parte resistente) . Il medesimo ha da ultimo allegato di sostenere una spesa mensile di € 600,00 a titolo di canone di locazione (cfr. comparsa conclusionale parte resistente), mentre precedentemente aveva documentato un importo mensile a tale titolo di € 490 (cfr. doc. 7: fascicolo parte resistente) .
Va, quindi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la quantificazione della misura dell'assegno di mantenimento in favore della prole va svolta secondo diversi parametri non limitati soltanto all'obbligo alimentare ma alle
22 23
molteplici esigenze di vita degli stessi: “a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo ai genitori di mantenere,
istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale e all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è
costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi,
nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge che,
rappresentando l'insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia,
consentono di valutare il tenore di vita della stessa goduto nel corso della convivenza,
al quale dev'essere rapportato i contributo in esame” (cfr. Cass. Civ. n. 17089/2013).
Alla luce, pertanto, delle condizioni economiche delle parti emergenti dalla documentazione presente nel fascicolo e sopra menzionata, considerate le attuali esigenze di vita dei figli ( 21 enne e 18enne, entrambi studenti), Per_2 Per_1
considerato il prevalente impegno di collocazione e accudimento della ricorrente verso la prole nonché le spese abitative a carico del resistente e la contribuzione per la casa familiare sopra indicata, appare congruo porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, la somma di
€ 800 mensili (€ 400,00 ciascuno) oltre rivalutazione Istat con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Le spese straordinarie, definite
23 24
come da Protocollo in uso del Tribunale di Padova del 2017, vanno ripartite al 50% tra le parti.
Quanto, infine, alla richiesta di parte ricorrente di godere integralmente dell'assegno unico, nulla si dispone in merito essendo la materia disciplinata dalla relativa normativa fiscale .
* * *
4. Sulle spese legali .
Quanto alle spese legali, atteso l'esito del giudizio e la soccombenza di parte resistente in punto di assegnazione della casa coniugale, le stesse vanno poste a carico di quest'ultimo nella misura di 1/3, con compensazione tra le parti per la parte residua attesa la reciproca soccombenza. Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed i valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale;
ed ai valori minimi relativi alla fase istruttoria atteso lo svolgimento di un unico adempimento istruttorio, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova, in via Dignano n. 27
alla ricorrente, affinché vi coabiti con la prole maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
24 25
2) Pone a carico del resistente il pagamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma di € 800 mensili (€ 400,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre al rimborso del 50%
delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova del 2017;
3) nulla dispone in merito alle residue domande.
4) condanna parte resistente al rimborso delle spese legali sostenute da parte ricorrente, nella misura di 1/3, che si liquidano in € 2.237,67 per compensi oltre
IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso,
compensa tra le parti la restante misura di 2/3.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.25
Il Giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Barbara De Munari
25