Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.9439/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9439/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Ro
[...] dell'avv. Piersandro Forlenza, dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Salerno, Viale Verdi n.6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sofia dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
Comune di Salerno e che dall' u erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, il ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa di continui contrasti e incomprensioni insorti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_2 quanto allegato dal ricorrente e precisa gale era stata determinata dai comportamenti del marito che aveva tenuto, durante la convivenza matrimoniale, condotte vessatorie, avendo ostacolato le proprie aspirazioni personali e professionali;
aderiva, pertanto alla pronuncia di separazione e chiedeva, nella comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito, il riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere una somma a titolo di mantenimento, nonche la condanna del ricorrente al pagamento della meta delle somme giacenti sul conto cointestato e al risarcimento dei danni per mancato adempimento delle promesse prematrimoniali e per i danno psicologici subiti.
2. In data 22 febbraio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4435/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente senza adottare alcuna statuizione di carattere accessorio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. In via preliminare, occorre precisare che, all'udienza presidenziale, parte resistente ha espressamente dichiarato di non avere alcuna pretesa economica nei confronti del marito ma di volere procedere unicamente per la pronuncia di addebito;
a tale ultimo proposito deve evidenziarsi che nessuna domanda di addebito e stata formalmente avanzata negli atti introduttivi del giudizio e, pertanto, nulla deve statuirsi in merito a tale aspetto. Mantenimento in favore della moglie Al riguardo, deve rilevarsi che parte resistente ha avanzato la domanda di mantenimento per sé successivamente all'udienza presidenziale e, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta nella fase di merito chiedendo la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di
€ 700,00 a tale titolo. In merito ai principi applicabili, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, l'applicazione di tali principi esclude la sussistenza del diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento tenuto conto che, nei propri scritti difensivi, la stessa ha dedotto e allegato che, nel corso della breve convivenza matrimoniale, il marito le ha sempre negato un sostentamento economico per provvedere alle necessità familiari, così rappresentando implicitamente un esiguo tenore di vita della famiglia;
inoltre, ha altresì dedotto di essere stata sempre economicamente indipendente prima del matrimonio e di essere stata costretta dal marito a non svolgere alcune attività lavorativa ma di avere comunque trovato un lavoro nell'agosto 2021, manifestando in tal modo di avere una specifica capacità lavorativa. Ancora, nel caso di specie, parte resistente avrebbe dovuto fornire la prova di un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle esistenti al momento dell'udienza presidenziale, avendo avanzato la relativa domanda soltanto in epoca successiva alla stessa, mentre ha prodotto unicamente dei contratti di lavoro per gli anni 2023 e 2024 che non hanno alcuna rilevanza probatoria in tal senso ma che, invece, confermano quanto in precedenza precisato sulla sua capacità lavorativa. In definitiva. per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili nel presente procedimento le ulteriori domande, restitutorie e risarcitorie, avanzata dalla resistente in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente;
b. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla resistente;
c. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi