Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03243/2025REG.PROV.COLL.
N. 00604/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2023, proposto da
Selva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Conticiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monserrato n. 25.
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lazio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Rieti, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda- Quater ) n. 7786 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marino e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado, proposto ai sensi degli artt. 112 e 117, co. 3, c.p.a., la Selva s.r.l. ha evidenziato:
- di aver presentato, per un’area di sua proprietà sita nel territorio comunale di Marino, una proposta di piano di lottizzazione convenzionata, approvata dal Consiglio comunale il 27.11.2008;
- che a seguito di protocollo d’intesa stipulato il 14.6.2011 tra il medesimo Comune e la Regione Lazio la proposta era stata presentata nuovamente il 26.5.2016 con riqualificazione in termini di “programma integrato d’intervento” (c.d. print Selva);
- che, con sentenza n. 839 del 23.1.2018, il T.a.r. aveva accolto il ricorso proposto da Selva
avverso il silenzio mantenuto dall’amministrazione sull’istanza del 2016;
- che con nota del 24.4.2018 il Comune comunicava di aver sospeso gli effetti del protocollo d’intesa del 14.6.2011 mediante delibera consiliare n. 2 del 22.2.2018, con conseguente avvio delle procedure per la sospensione dell’efficacia dei Print “approvati in conseguenza” di detto protocollo e declaratoria di “improcedibilità” di quello della ricorrente “fino al perdurare della sospensiva del Protocollo” stesso.
La società appellante ha, quindi, chiesto di accertare l’illegittimità della condotta del Comune
rispetto a quanto disposto dalla sentenza n. 839 del 2018 e, in via subordinata, di convertire l’azione in sede ordinaria con annullamento della citata nota del 24.4.2018 e della deliberazione
consiliare n. 2 del 2018.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, la società appellante ha poi contestato l’ampliamento del Parco dell’Appia antica disposto dall’art. 7, co. 1, l.r. 22 ottobre 2018, n. 7 (pubbl. nel B.U.R.L. 23 ottobre 2018, n. 86, ed entrato in vigore il 24.10.2018), con l’applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 8 l.r. n. 29/1997 per le zone A “nelle more dell’adeguamento del Piano del Parco Regionale
dell’Appia Antica”, deducendo l’impossibilità di dar corso al proprio intervento a causa di tali previsioni.
Con ordinanza n. 13258 del 19.11.2019 il T.a.r. ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme in questione, ritenuta infondata dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 99 del 17 maggio 2021.
3. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la società appellante ha, altresì, impugnato il decreto del Ministero dei beni culturali e del turismo del 13 marzo 2020, con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico dell’area sita nei Comuni di Marino, Castel OL e NO AZ (RM) denominata “La Campagna Romana tra la via Nettunense e l’Agro OM (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)” ai sensi degli artt. 136, co. 1, lett. c) e d), 138, co. 3, e 141, d.lgs. n. 42/2004, con inserimento dei suoli per cui è controversia in zona denominata “Paesaggio Agrario di Valore” (stando alle NTA del PTPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2.8.2019, pubbl. nel BURL n. 13 del
13.2.2020) comportante l’impossibilità di effettuare interventi edilizi “incompatibili con l’asserita vocazione agraria della zona”.
4. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 7786 del 2022, ha respinto i ricorsi.
5. La Selva s.r.l. ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Erroneità della sentenza del TAR del Lazio, Roma, n. 7786/2022 per aver ritenuto infondato il ricorso introduttivo RG. n. 6745/2018 laddove il giudicante, pur avendo affermato che la delibera del Consiglio comunale del Comune di Marino del 28.2.2018 n. 2 era stata annullata, ha, poi, sulle sue statuizioni, del tutto contraddittoriamente, fondato gli argomenti a sostegno del rigetto del gravame di parte ricorrente in primo grado: travisamento di circostanze di fatto e di diritto e contraddittorietà della appellata sentenza per conflitto con precedenti sentenze aventi ad oggetto l’annullamento della medesima deliberazione di C.C. n.2/2018 ;
II. Erroneità della sentenza del TAR del Lazio, Roma, n. 7786/2022 per aver ritenuto infondato il ricorso introduttivo RG. n. 6745/2018: violazione dell’art. 88 c.p.a. in relazione alla errata interpretazione degli artt. 1 e 2 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 97 Cost., dell’art. 4, co. 1, l.r. Lazio 26 giugno 1997, n. 22, all’eccesso di potere per sviamento, illogicità, carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ;
III. Erroneità della sentenza del TAR del Lazio, Roma, n. 7786/2022 per aver ritenuto infondato il I ricorso per motivi aggiunti del 04.01.2019: violazione dell’art. 88 c.p.a. in relazione alla errata ed omessa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 7.8.1990, n. 241, degli artt. 4 e 8 L.R. Lazio n.22/1997, all’eccesso di potere per sviamento, alla carenza d’istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, all’eccezione di incostituzionalità della norma presupposta, giacché assunta in violazione degli artt. 3, 42, 97 e 117 Costituzione e del principio di ragionevolezza ;
IV. Erroneità della sentenza del TAR del Lazio, Roma, n. 7786/2022 per aver ritenuto infondato il II ricorso per motivi aggiunti dell’1.7.2020: violazione dell’art. 88 c.p.a. in relazione alla errata applicazione degli artt. 97 Cost., 136, 138, 139, 140 e 141 d.lgs. n. 42/2004, 1 e 3, l. n. 241/1990; alla violazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento e proporzionalità; all’eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione illogica, contraddittoria e incongrua; al difetto di istruttoria; al travisamento dei presupposti; alla disparità di trattamento ;
V. Erroneità della sentenza nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
6. Il Comune di Marino e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello, e chiedendone il rigetto.
7. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
9. È necessario prendere le mosse dal ricorso di primo grado per determinare esattamente il thema decidendum , con la precisazione che, nei limiti del gravame della decisione impugnata, non saranno comunque esaminati i motivi di appello che esondano da quanto dedotto con il ricorso di primo grado (e i motivi aggiunti), in considerazione della natura devolutiva del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015).
10. La società ricorrente ha proposto innanzi al T.a.r. ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. e 117, co. 3, del c.p.a., a valere eventualmente anche come ricorso ordinario, per violazione ed elusione della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma – Sez. II, del 23 gennaio 2018, n. 839, nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità della nota del Comune di Marino del 24 aprile 2018, prot. n. 0022900/2018 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2018, pubblicata nell’Albo pretorio dall’8 marzo 2018 al 23 marzo 2018.
La società ricorrente ha dedotto, con il ricorso principale, due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la “Violazione degli artt. 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 4, co. 1, L.R. 26 giugno 1997, n. 22 – Nullità
per elusione e violazione di quanto statuito in provvedimento giurisdizionale – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.
In particolare, ha contestato la violazione ed elusione della sentenza perché il Comune, con nota del 24 aprile 2018, prot. n. 0022900/2018, ha dichiarato improcedibile l’istanza il programma di intervento “Selva” alla luce della delibera n. 2 del 2018, con cui il Comune ha disposto la sospensione del protocollo di intesa tra Comune di Marino e Regione Lazio del 14.6.2011.
Secondo la ricorrente l’obbligo a provvedere non deriverebbe esclusivamente dal protocollo di intesa sospeso, ma direttamente dalla legge (4, co. 1, l.r. n. 22/1997).
11. Con un secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha poi dedotto la “Illegittimità autonoma per: “Violazione degli artt. 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241e dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dell’art. 4, co. 1, L.R. 26 giugno 1997, n. 22 – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione”. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che “non può non rilevarsi l’assurdità della tesi affermata nella delibera consiliare, secondo la quale la mancata realizzazione delle infrastrutture previste dal Protocollo sarebbe di responsabilità tra gli altri anche dei privati che non avrebbero provveduto a realizzarle”.
12. Il T.a.r., come accennato, ha respinto il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.
12.1. Con il primo motivo di appello parte appellante denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto il giudice di prime cure ha dapprima affermato che la delibera del Consiglio comunale del Comune di Marino n. 2 del 2018 era stata annullata “per quanto di rispettivo interesse, all’esito dei giudizi intrapresi dai proprietari di altri print” e, tuttavia, poneva a fondamento della sentenza appellata le statuizioni contenute nella citata determina annullata.
Tra le decisioni di annullamento della delibera n.2 del 2018 vi era anche la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 13255 del 2019 che ha, tra i diversi motivi accolti, ritenuto fondata la censura secondo cui il Protocollo d’Intesa non avrebbe potuto essere unilateralmente modificato o posto nel nulla da una sola delle parti contraenti, come, invece, è avvenuto sia pure sotto la forma della “sospensione unilaterale”.
Riguardo a tale ultimo profilo, va rilevato che parte appellante, tuttavia, non ha mai dedotto tra i motivi di ricorso di primo grado quella della illegittimità della delibera n. 2 del 2018 del Comune di Marino derivante dall’impossibilità per il Comune medesimo di sospendere unilateralmente il protocollo di intesa e tale motivi non possono essere introdotti per la prima volta nell’atto di appello, violando il divieto dei nova in appello previsto dall’art. 104 c.p.a.
13. Infondato è, peraltro, il primo motivo di appello nella parte in cui pretende di estendere gli effetti della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 13255 del 2019 al presente giudizio, in considerazione dei limiti soggettivi del giudicato.
La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che la pronuncia di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia " erga omnes " nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2907).
Nel caso di specie, il T.a.r. ha annullato la delibera n. 2 del 2018 con cui è stato sospeso il protocollo di intesa che è qualificabile come accordo ad oggetto pubblico ai sensi degli artt. 11 e 15 l. 241/90 e che interessa, oltre il Comune e la Regione (soggetti firmatari), anche i soggetti privati attuatori del programma. Si tratta, dunque, di un modulo consensuale a rilevanza pubblicistica che non può rientrare tra gli atti a carattere generale, anche perché interessa soggetti predeterminati.
14. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui parte appellante ha evidenziato che la sospensione del protocollo d’intesa non andava ad elidere l’obbligo del Comune di concludere il procedimento di approvazione del Print, fondato (non già sul protocollo in questione, ma) sull’art. 4, co. 1, l.r. n. 22/1997, secondo cui “il comune adotta i programmi integrati di cui all'articolo 3, presentati da soggetti pubblici o privati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, ovvero di novanta giorni, qualora siano in variante allo strumento urbanistico generale.”.
Come ben precisato dal T.a.r., la proposta della società appellante era attuativa del protocollo d’intesa, “risultando i suoli della ricorrente inclusi nei relativi allegati tecnici (area n. 3, estesa ca. 7,5 ha e con volumetria di ca. mc. 58.439,04; cfr. all.ti 3-1ter e 1, pag. 6, n. 3, amm., dep. 25.9.2018), con dati di superficie e volume coincidenti (cfr. all. 13-6 amm. dep. 25.9.2018, “relazione tecnica” del print Selva, in cui si dà atto dell’intervenuta stipula del protocollo e si indica l’entità dell’intervento: area complessiva di mq. 75.728 e volumetria pari a mc. 58.439,04, per un insediamento di 487 abitanti)”.
È dunque adeguatamente giustificata la nota del Comune che ha dichiarato l’improcedibilità della proposta della società appellante a causa della sospensione del protocollo di intesa, in attuazione, e non in violazione, della sentenza T.a.r. per il Lazio n. 839 del 23 gennaio 2018, che ha condannato il Comune a concludere il procedimento avviato con l’istanza dell’appellante.
La circostanza che la fonte dell’obbligo di provvedere sia rappresentata dall’art. 4, comma 1, della l.r. Lazio n. 22/1997 non esclude che l’adozione dei programmi integrati possa dipendere, come nella presente fattispecie, da protocolli di intesa che definiscono le modalità di attuazione dell’intervento e hanno un chiaro valore programmatico.
Se il protocollo d’intesa viene sospeso tale circostanza non può che ripercuotersi anche sul programma di intervento, in considerazione delle finalità programmatiche del protocollo di intesa medesimo.
15. Ancora infondato è il motivo di appello (II.2.) con cui si contesta la delibera n. 2 del 2018 nella parte in cui è stato evidenziato che la sospensione del Protocollo d’intesa deriva dalla inattuazione delle opere infrastrutturali cui era tenuta anche Selva s.r.l.
Una volta precisato che la fonte dell’obbligo di provvedere è, comunque, rappresentato anche dal Protocollo di intesa che ha un’evidente incidenza condizionante sugli interventi programmati, è evidente che da questo derivano in capo a Selva s.r.l. anche obblighi di realizzare gli interventi infrastrutturali.
L’art. 4 del Protocollo di intesa elenca le opere e gli interventi “atti a garantire la realizzazione di un coerente sviluppo infrastrutturale in grado di offrire la massima accessibilità delle frazioni esistenti e la sostenibilità dello sviluppo urbanistico”. Si precisa, inoltre, che “l’intero sistema infrastrutturale sarà completamente a carico dei proprietari delle aree di sviluppo”.
Ne consegue, pertanto, che è infondata la contestazione volta a ritenere che dal Protocollo di intesa non derivino obblighi di realizzare opere infrastrutturali in capo alla società appellante.
Nonostante tali obblighi, come ben rilevato dal T.a.r., con riferimento alla posizione di Selva, l’amministrazione ha esattamente osservato come la relativa proposta non contenesse “alcun impegno alla realizzazione delle opere infrastrutturali” nemmeno sul piano meramente finanziario, prevedendo al contrario un mutamento delle destinazioni di zona da “verde pubblico attrezzato” e “servizi di interesse pubblico” a “residenza” e “commerciale”.
16. Infondata è, altresì, la censura volta a contestare la nota di sospensione del Comune nella parte in cui, da un lato, richiama l’obbligo dei privati di accollarsi le opere infrastrutturali, e, dall’altro, dispone la sospensione del protocollo anziché l’imposizione in concreto del relativo onere (solo
finanziario, per quanto concerne la posizione di Selva).
Non vi è, invero, nessuna contraddizione nel provvedimento del Comune che ha disposto la sospensione temporanea del protocollo di intesa per l’inattuazione degli obblighi infrastrutturali fino a quando tali obblighi non saranno attuati.
17. Inammissibile è, invece, la censura (II.2.2) con cui si contesta che lo specifico obbligo citato sarebbe esigibile in capo all’appellante, non in sede di proposta di piano, ma nel momento in cui l’adozione del Print sarà formalizzata e ad essa consegua la relativa Convenzione, da cui solo potrebbe originare, in capo all’istante, lo specifico obbligo cui fa riferimento il giudice di primo grado.
Tale motivo di appello, tuttavia, non è stato dedotto nel ricorso di primo grado (né nei motivi aggiunti), trattandosi di motivo nuovo che avrebbe potuto essere dedotto originariamente con l’impugnazione della delibera n. 2 del 2018, con cui è stato sospeso il protocollo di intesa anche per inadempimento degli obblighi in esso previsti derivanti dal protocollo medesimo.
18. Con il terzo motivo di appello, Selva s.r.l. ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima l’estensione del perimetro del Parco regionale dell’Appia antica a opera della l.r. Lazio n. 7 del 2018, che ha stabilito l’applicazione delle misure di salvaguardia “di cui all’articolo 8 della L.R. 29/1997 per le zone A, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale” che vietano, secondo quanto disposto dal citato art. 8, co. 3, lett. r), “qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D), ed F) di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della L. 394/1991”.
La reiezione del relativo motivo di ricorso da parte del T.a.r. è giunta all’esito dell’intervento della Corte costituzionale, sollecitata proprio dal T.a.r., che aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, là dove appunto amplia il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica, stabilendo che, nelle more dell’adeguamento del piano del parco, nella zona oggetto di ampliamento «si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997».
18.1. Il T.a.r. invero aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con: a) l’art. 3 Cost., per disparità del trattamento riservato ai sottoscrittori del programma integrato di intervento (PRINT) Ecovillage rispetto, da un lato, ai «proprietari dei terreni che sono stati inclusi nel perimetro del Parco con provvedimenti anteriori all’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2018, poiché per costoro è stata fatta salva la disciplina attuativa già approvata», dall’altro ai «sottoscrittori degli altri Print limitrofi e oggetto di Protocollo d’Intesa del 2011 (Print Mugilla, Print Mezzamagna)» (esclusi dall’ampliamento), «anche in considerazione del ragionevole affidamento che a seguito della sottoscrizione del Print e della Convenzione urbanistica le parti ricorrenti hanno prestato con riguardo alla realizzazione del Progetto e al rispetto delle pattuizioni da parte di tutti i soggetti coinvolti»; b) l’art. 42 Cost., perché l’applicazione delle misure di salvaguardia avrebbe «di fatto posto nel nulla le possibilità edificatorie assentite con il Print e con la correlativa Convenzione Urbanistica […] senza che sia stato previsto un ristoro di carattere economico» e «senza che la previsione di ampliamento sia stata corroborata da un’adeguata istruttoria né da […] alcuna motivazione»; c) l’art. 41 Cost., perché «le attività connesse alla realizzazione del Print e concordate nella Convenzione urbanistica avrebbero dovuto essere compiute nell’esercizio dell’attività di impresa»; d) l’art. 117 Cost., «sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (per quanto sopra rilevato con riferimento al diritto a un equo processo e al diritto di proprietà)»; e) l’art. 117, primo ( recte : secondo) comma, lettera s), Cost., in quanto la norma censurata avrebbe modificato il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica «in assenza di avvio della valutazione ambientale strategica prescritta ai sensi della legislazione statale» (artt. 6 e 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»); f) l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio», in quanto la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», «differendo sotto il profilo temporale lo ius aedificandi , per un numero di anni superiore a quello fissato dalla legislazione statale».
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 99 del 17 maggio 2021 (che richiama la sentenza n. 276 del 2020), ha sostanzialmente respinto le questioni di costituzionalità relative alla legge regionale n. 7 del 2018.
18.2. L’appellante ora richiede di sollevare nuovamente la questione alla Corte costituzionale affinché questa possa rivedere il proprio orientamento.
Ritiene il Collegio che non sia possibile discostarsi dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 2021, che è obbligatoria nella sua applicazione per il giudice ad quem , non sussistendo alcun margine per risollevare la questione, che si tradurrebbe in uno strumentale modo per contestare la decisione della Corte costituzionale.
19. Con il quarto motivo di appello, la società appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. che ha ritenuto infondato anche il secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale è stato impugnato il provvedimento Mibact dell’11.3.2020, recante “dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area sita nei Comuni di Marino, Castel OL e NO AZ, denominata «La Campagna romana tra la via Nettunense e l’Agro romano (tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto)»”.
Parte appellante ripropone le censure già articolate nel giudizio di primo grado (secondo ricorso per motivi aggiunti) con cui aveva contestato l’inserimento dei propri suoli nel “paesaggio agrario di valore” (in cui sono preclusi interventi edilizi incompatibili con la riconosciuta vocazione agraria) a opera del provvedimento Mibact del marzo 2020, mentre prima essi rientravano nel “paesaggio agrario di continuità” ed erano, come tali, provvisti di suscettibilità edificatoria (stante il rinvio alla pianificazione urbanistica comunale). Parte appellante contesta la circostanza che la zona in
questione è “già in gran parte regolarmente edificata” (le sue aree insisterebbero nel consorzio edificatorio Green House), è “adiacente a zone altamente urbanizzate” e costituisce un “cuneo all’interno del paese”.
Secondo parte appellante, in particolare, le conclusioni del giudicante non possono essere condivise, atteso che, seppure astrattamente non si può dubitare che “la discrezionalità amministrativa sottesa al vincolo” consenta di “ricucire in un unico tessuto un’area, storicamente a vocazione agricola, che, prima dell’atto oggi impugnato, era invece consegnata ad una tutela a macchia di leopardo”, tale motivazione non può essere, tuttavia, addotta nel caso in esame, in quanto i lotti di proprietà dell’appellante ricadono in un’area inclusa nel Consorzio edificatorio “Green House” già in gran parte edificato e, quindi, in una zona complessivamente edificata. In particolare, il Ministero avrebbe dovuto considerare l’intera zona interessata dal P.I. e non, invece, come hanno fatto la Soprintendenza, ed il giudice di primo grado che ne ha condiviso la valutazione, il solo sito su cui ricadono i terreni della Selva srl. La diretta inclusione dei lotti dell’attuale appellante all’interno del Consorzio edificatorio “Green House”, già per la gran parte edificato, e la stessa unitarietà di quell’area edificatoria escludevano che si potesse imporre, per quella zona, la classificazione di
“Paesaggio agrario di valore” per conservare un’area che, seppure “storicamente a vocazione agricola”, aveva, comunque, ormai perso quella vocazione.
19.1. Ritiene il Collegio che anche tale motivo di appello sia infondato, come adeguatamente già evidenziato dal T.a.r.
In particolare, la circostanza che l’area di proprietà della società appellante ricada in una zona già in gran parte edificata non giustifica le conclusioni cui giunge la stessa parte appellante, ma anzi può rafforzare il provvedimento impugnato innanzi al T.a.r., in quanto proprio tale stato dei fatti si pone in contrasto con una zona che invece richiede di essere salvaguardata per le particolari caratteristiche agricole anche storiche, che, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, in parte comunque permangono e pertanto giustificano il provvedimento impugnato.
Va, quindi, pienamente condivisa la sentenza del T.a.r. anche nella parte in cui ha sposato l’impostazione dell’amministrazione, secondo cui l’ambito inedificato, interno ad un territorio più vasto riconosciuto portatore di valori culturali e caratteri identitari in senso ampio, […], necessita di un’azione di tutela più vigorosa di un ambito già urbanizzato.
Sotto questo profilo va data continuità anche all’indirizzo giurisprudenziale, richiamato dal T.a.r., secondo cui “in tema di tutela paesaggistica, la maggiore o minore compromissione di un’area non preclude all’amministrazione l’esercizio della tutela al fine di impedirne l’ulteriore alterazione” (in altri termini, “lo stato di degrado dell’area non impedisce all’amministrazione di adottare provvedimenti di tutela del residuo pregio del bene vincolato, impedendo la sua ulteriore compromissione): in quest’ottica, “l’avvenuta edificazione di un’area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso” (cfr. Cons. Stato n. 7715 del 2019).
20. Né coglie nel segno la censura secondo cui l’intervento di conservazione non sarebbe attuabile, in quanto il provvedimento impugnato consente, invece, nelle parti inedificate di salvaguardare lo stato attuale.
21. Nessuna disparità di trattamento sussiste poi con i fondi limitrofi (neanche riguardo a quelli relativi alle osservazioni nn. 9 e 13), in quanto, come rilevato dal Ministero, per questi ultimi si tratta di aree già edificate, come peraltro, evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 276 del 2020 (richiamata dall’ordinanza n. 99 del 2021 cit.), secondo cui la tutela dell’affidamento, quanto alle iniziative di pianificazione già assunte e frustrate dal vincolo paesaggistico, può rilevare solo se “l’attività di edificazione sia già iniziata”, cosa che nel caso di specie non è pacificamente avvenuta.
Né rileva ai fini della legittimità del provvedimento la circostanza che il carattere inedificato dell’area di proprietà della appellante deriva da un comportamento del Comune, circostanza questa che può solo rilevare a fini risarcitori.
22. Non può poi che rilevare lo stato di fatto dell’area interessata che non può mutuare “lo stato di edificato” quasi per derivazione dalla circostanza che l’area è inserita in un consorzio in gran parte edificato.
Come precisato dal T.a.r., “l’asserita appartenenza dei suoli stessi a un consorzio edificatorio non vale, infatti, a dimostrare la sussistenza delle dedotte illegittimità, in assenza di specifiche critiche sulle “obiettive condizioni dei fondi” siccome valutate dall’amministrazione per supportare le scelte in esame (il sito “non è edificato, ma, sebbene incolto, è caratterizzato dalla presenza di beni paesaggistici, quali più filari di alberi e nella parte più meridionale dalla presenza di un fosso”; “particolare valenza storico-archeologica legata al sito ‘Mugilla’”).
23. Contesta, inoltre, l’appellante che il T.a.r. non ha “considerato –incorrendo in omessa pronuncia- che nel provvedimento della Soprintendenza impugnato in primo grado detto ente aveva operato una illogica ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad aree edificate sostanzialmente in modo analogo, come il caso delle osservazioni nn. 9 e 13.
Anche sotto tale profilo, però, sfugge a parte appellante che si tratta di aree già edificate, diversamente da quelle di proprietà di parte appellante, non edificate e in relazione alle quali non rileva la tutela dell’affidamento. Inoltre, l’amministrazione ha tenuto in considerazione sia la situazione delle zone limitrofe sia la peculiare “morfologia” dell’area, consistente in “una ‘penisola’ inedificata all’interno del comparto abitato di Santa Maria delle Mole”, anzi proprio l’“ambito inedificato, interno ad un territorio più vasto riconosciuto portatore di valori culturali e caratteri identitari in senso ampio, […], necessita di un’azione di tutela più vigorosa di un ambito già urbanizzato”, come già precisato.
24. In relazione alla censura di contraddittorietà del provvedimento impugnato, che contiene un “tuttavia”, non resta che richiamare ancora una volta le condivisibili conclusioni cui giunge il T.a.r. che ha ritenuto infondata la censura osservando che “è da escludere che l’amministrazione sia incorsa in contraddizione nell’uso del termine “tuttavia”, dal momento che, come da essa incontestabilmente dedotto, l’area della ricorrente era stata “proposta in un primo momento, così come quelle interessate dalle osservazioni 2, 10, 13, 16 e 30.1, in sostanza come l’intera area che va ad incunearsi all’interno di Santa Maria delle Mole, con la classifica di “paesaggio agrario di rilevante valore; successivamente, in fase di accoglimento delle osservazioni, si è giunti a classificarla come ”paesaggio agrario di valore‟, declassandola, quindi, per via della presenza non al suo interno, ma nelle aree adiacenti, di aree puntiformi urbanizzate”.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna contraddittorietà nella valutazione dell’amministrazione che ha ben valorizzato “le esigenze di tutela di un contesto paesaggistico di oltre 1.200 ettari – territorio
che “ancora conserva, nonostante vari fenomeni sparsi di urbanizzazione consolidati e in atti, un’alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, qui particolarmente caratterizzato dall’ampiezza dei quadri panoramici”, e che proprio per tale estensione è meritevole di tutela paesaggistica “.
25. Né ha pregio, infine, la censura con cui parte appellante ha evidenziato che il riconoscimento della vocazione edificatoria dei suoli dell’appellante da parte del nuovo PUCG dell’Amministrazione comunale evidenzierebbe il lamentato difetto di istruttoria e l’irragionevolezza nella scelta del Ministero, in quanto la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevale sulle destinazioni previste dai “piani territoriali ed urbanistici” (arg. ex art. 143, commi 1 e 9, d.lgs. n. 42/2004).
26. Anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo, riproposta col quinto motivo di appello, è infondata.
Secondo parte appellante l’impedimento definitivo alla realizzazione della propria iniziativa edilizia
discendente dall’ampliamento del Parco dell’Appia antica e dall’imposizione del vincolo
paesaggistico sarebbe causalmente ricollegabile al silenzio-inadempimento e alla
mancata tempestiva approvazione, da parte del Comune di Marino, del PRINT presentato il
26.5.2016.
Come già esposto, sia la delibera di sospensione del Protocollo di intesa che la nota di “improcedibilità” non sono illegittime, contrariamente a quanto sostiene l’appellante e, quindi, non si può desumere da tali provvedimenti un comportamento colposo dell’amministrazione idoneo a integrare un danno da ritardo.
Pienamente condivisibile è, inoltre, la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha evidenziato che non è provata l’ingiustizia del danno, in quanto “l’approvazione del print Selva e l’inizio delle attività edilizie prima dell’estensione del perimetro del parco dell’Appia antica fossero evenienze tutt’altro che probabili, tenuto anche conto di tutti i complessi passaggi procedurali da porre in essere solo per il perfezionamento dello strumento attuativo (il Comune ricorda come la procedura dell’accordo di programma prevede, successivamente all’adozione comunale, 90 gg. ai sensi dell’art. 4 l.r. Lazio n. 22/97, una conferenza di servizi tra i dirigenti degli enti coinvolti, 90 gg. ex art. 14 ss. l. n. 241/90, la fase delle osservazioni e controdeduzioni, ulteriori 90 gg ex artt. 49 e 33 l.r. Lazio n. 38/99, la fase “politica” della stipula dell’accordo tra i rappresentanti degli enti, ulteriori 30 gg ex art. 33 l.r. n. 38/99, e della ratifica in consiglio comunale, 30 gg ex art. 34 Tuel, nonché la fase “esecutiva” connessa al rilascio dei permessi di costruire, 90 gg. ex art. 20 d.P.R. n. 380/01, e ai
procedimenti di autorizzazione ambientale, 90 gg. per la verifica di assoggettabilità a VAS; il tutto per un totale di 510 giorni; cfr. mem. 5.4.2022 amm.)”.
Conferma tale conclusione la circostanza che l’appellante, per comprovare la sussistenza dell’ingiustizia del danno, adduce l’adozione da parte del Comune del piano attuativo del 2008 avvenuta con la delibera n. 67 del 27.11.2008, ma non approvata dalla Regione. Secondo l’appellante, l’adozione di tale delibera era idonea a rappresentare, “nell’ambito di un giudizio prognostico, la spettanza del bene della vita, sebbene non fosse ancora intervenuta la formale approvazione regionale e, dall’altra, l’iter di tale ultimo provvedimento regionale era, comunque, ormai avanzato - essendo intervenuto anche il parere prodromico agli atti di pianificazione di cui all’art. 89 DPR n. 380/01- in tal modo consentendo una ragionevole valutazione prognostica di approvazione del progetto di intervento prima dell’estensione del perimetro del parco dell’Appia Antica”.
Parte appellante deduce l’esistenza di una “una ragionevole valutazione prognostica di approvazione del progetto” che non ha solidi fondamenti, siccome basata su mere affermazioni prive del necessario supporto probatorio.
27. L’appello, in definitiva, va respinto.
28. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, unitamente alla complessità del presente giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO