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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII sezione civile
Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Gian Piero Scoppa Presidente
Francesco Paolo Feo Giudice
Ilaria Grimaldi Giudice del.
Letto il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2 iscritto al n. 11/2019 R.G.F., volto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (già ) con sede in Pozzuoli CP_1 CP_2
(Napoli), via Provinciale Pianura n. 29/A (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., contestualmente alla risoluzione del concordato preventivo omologato della stessa;
letto, altresì, l'analogo ricorso depositato dal Controparte_3 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; letto il decreto di risoluzione del concordato preventivo emesso in pari data;
ritenuta la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio, attesa la costituzione della società debitrice;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d, del nuovo CCII risultano superate dalla documentazione della procedura di concordato preventivo;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, in quanto appare evidente che l'impresa debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento degli obblighi assunti con il concordato preventivo
1 omologato, nonostante la scadenza di numerose delle rate previste, e dall'insufficienza al pagamento delle stesse dell'attivo esistente, derivante dalla vendita dell'immobile posto a disposizione della procedura concordataria, e confermato dal mancato realizzo dei flussi di cassa previsti dalla continuazione dell'attività d'impresa, nonché dall'impossibilità di realizzare le ipotesi di nuovi finanziamenti prospettate nel corso del procedimento instaurato dalla contestuale istanza di risoluzione del concordato;
ritenuto, infine, che i crediti a base dei ricorsi riuniti, nonché quelli risultanti dagli atti della procedura concordataria, superano abbondantemente la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico di (già CP_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzuoli (Napoli), via
[...]
Provinciale Pianura n. 29/A, iscritta al n. del Registro delle Imprese di P.IVA_1
Napoli;
NOMINA
- Giudice Delegato il dr. Ilaria Grimaldi (ruolo ex Savarese);
- in conformità a quanto disposto dagli artt. 356 e 358 CCII, curatore l'avv.
TA PR, che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo
CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni,
i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti;
ORDINA
Altresì il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 CCII);
STABILISCE
pag. 2 di 3 Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 26.1.2026 ore 10,00;
NA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. f e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti), nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49, co. 4,
CCII.
Napoli, 08/10/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Ilaria Grimaldi dr. Gian Piero Scoppa
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII sezione civile
Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Gian Piero Scoppa Presidente
Francesco Paolo Feo Giudice
Ilaria Grimaldi Giudice del.
Letto il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2 iscritto al n. 11/2019 R.G.F., volto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (già ) con sede in Pozzuoli CP_1 CP_2
(Napoli), via Provinciale Pianura n. 29/A (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., contestualmente alla risoluzione del concordato preventivo omologato della stessa;
letto, altresì, l'analogo ricorso depositato dal Controparte_3 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; letto il decreto di risoluzione del concordato preventivo emesso in pari data;
ritenuta la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio, attesa la costituzione della società debitrice;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 121 CCII;
rilevato che risulta, in primo luogo, sussistere il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d, del nuovo CCII risultano superate dalla documentazione della procedura di concordato preventivo;
considerato, altresì, che sussiste il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, in quanto appare evidente che l'impresa debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento degli obblighi assunti con il concordato preventivo
1 omologato, nonostante la scadenza di numerose delle rate previste, e dall'insufficienza al pagamento delle stesse dell'attivo esistente, derivante dalla vendita dell'immobile posto a disposizione della procedura concordataria, e confermato dal mancato realizzo dei flussi di cassa previsti dalla continuazione dell'attività d'impresa, nonché dall'impossibilità di realizzare le ipotesi di nuovi finanziamenti prospettate nel corso del procedimento instaurato dalla contestuale istanza di risoluzione del concordato;
ritenuto, infine, che i crediti a base dei ricorsi riuniti, nonché quelli risultanti dagli atti della procedura concordataria, superano abbondantemente la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 49, co. 5, CCII;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico di (già CP_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pozzuoli (Napoli), via
[...]
Provinciale Pianura n. 29/A, iscritta al n. del Registro delle Imprese di P.IVA_1
Napoli;
NOMINA
- Giudice Delegato il dr. Ilaria Grimaldi (ruolo ex Savarese);
- in conformità a quanto disposto dagli artt. 356 e 358 CCII, curatore l'avv.
TA PR, che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo
CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni,
i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti;
ORDINA
Altresì il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 CCII);
STABILISCE
pag. 2 di 3 Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 26.1.2026 ore 10,00;
NA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. f e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti), nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49, co. 4,
CCII.
Napoli, 08/10/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Ilaria Grimaldi dr. Gian Piero Scoppa
pag. 3 di 3