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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 18 febbraio
2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2377/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Michele Marra, presso il quale elettivamente domicilia, in Caserta, via Dorso n. 16
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Massimiliano Marsili, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, v.le dei Parioli n. 44
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
585 del 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a vedersi corrispondere la retribuzione per la durata minima settimanale contrattualmente prevista per i lavoratori part time dall'art. 33 del CCNL Multiservizi, pari a 14 ore.
Censurava detta pronuncia, per aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione contrattuale proposta, laddove era nel suo potere di riqualificare la domanda come volta al risarcimento del danno.
1 Contestava, poi, l'assunto del Tribunale per il quale non vi era prova delle sue modalità di inquadramento e dell''orario di lavoro seguito, invece evincibile dalla busta paga prodotta, nonché accertabile dalla prova testimoniale articolata in ricorso.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' che resisteva all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, CP_1 ex artt. 342 e 434 c.cp.
All'odierna udienza, svoltasi nelle forma indicata in epigrafe, sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Risulta, al riguardo, assorbente la prima considerazione del Tribunale, fondata sul rilievo che la ha agito per l'adempimento del datore, di lavoro, cioè per il pagamento di un numero di Parte_1 ore che, pur non espletate, sono state previste, come prestazione minima, dal CCNL. Non ha agito, invece, per il risarcimento del danno.
2 Con l'atto di appello si contesta che il Giudice abbia omesso di esercitare il suo potere di riqualificare la domanda, collocando la fattispecie concreta azionata nel quadro giuridico reputato corretto.
Orbene, con il ricorso di primo grado ha chiesto al Tribunale di: “Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto a essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali”. Non ha, invece, formulato, nemmeno in subordine, una domanda fondata su profili risarcitori.
La in altri termini, ha agito per essere retribuita per un sinallagma in realtà mai integrato Parte_1
e per il quale non risulta alcuna messa a disposizione delle sue energie lavorative, per cui effettivamente,
e la relativa statuizione non è nemmeno oggetto di impugnazione, è stata formulata una richiesta contrattuale, in quanto tale da disattendere.
Trattasi ora di stabilire se era nel potere del Giudice convertire, riqualificandolo, un tale petitum in una domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo la ha offerto una serie di indicazioni, che depongono in senso contrario. Parte_2
Secondo l'autorevole insegnamento della S.C. (arg. ex Cass., III, 15.9.2020 n.19186) costituisce domanda nuova, quindi diversa, quella fondata su una diversa causa petendi, per cui la trasformazione del rapporto, per esempio da contrattuale a extracontrattuale o viceversa, può integrare non una mera, differente, qualificazione giuridica della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti, attività qualificatoria sempre consentita al Giudice di merito, ma può incidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria. Al riguardo, la indispensabile connessione della diversa domanda alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio non appare ex se sufficiente a consentire di ricondurla nell'ambito della mera attività di qualificazione giuridica del rapporto, perché la semplice attinenza alla vicenda sostanziale non supera l'obiezione secondo cui, in presenza di diritti etero-determinati, qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto, che costituiscono gli elementi indispensabili ad identificare la causa petendi. Pertanto, se i fatti materiali rimangono immutati è compito del Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tale contesto i fatti materiali vanno verificati alla luce del fondamento dell'azione che si chiede di qualificare , perché il quadro fattuale può mutare ove muti il fondamento della pretesa creditoria, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
Ancor più chiaramente sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.8.2019 n. 21333) ha con chiarezza puntualizzato che il passaggio, attraverso il momento riqualificatorio, da un tipo di responsabilità ad
3 un'altra può configurarsi purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito), per la cui individuazione
è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi.
Nello stesso solco da ultimo la (cfr. Cass., III, 17.4.2024 n. 1042) ha ulteriormente Parte_3 puntualizzato che il potere del Giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è subordinato alla condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
Ciò posto non può non rilevarsi, con riferimento alla fattispecie al vaglio, che la domanda contrattuale, per il pagamento della retribuzione reputata dovuta, fondata sul numero di ore previste dal contratto collettivo, esprime un quadro fattuale, come definito dalla giurisprudenza esposta, che differisce da quello presupposto dalla domanda volta a far valere in via risarcitoria il mancato adeguamento da parte del datore di lavoro del disposto del contratto collettivo, che prevede un orario minimo da garantire al lavoratore. Tale domanda risarcitoria, infatti, investe la tematica della prevalenza del contratto collettivo su quello individuale e sulle condizioni, non sempre presenti, ma da allegare e da verificare, per le quali ciò possa avvenire. Un tipo di responsabilità basata, dunque, su presupposti diversi, e da specificare, rispetto a quelli della domanda di mero adempimento, semplicemente basata sul titolo contrattuale.
Può poi aggiungersi, ad abundantiam e a chiusura, che le ore azionate non solo non sono state svolte, com'è pacifico, ma per esse non vi è mai stata alcuna messa a disposizione delle energie lavorative, manifestazione che costituisce pur sempre il presupposto per il pagamento della retribuzione dovuta, la sola idonea a configurare un danno risarcibile connessa alla sua mancata erogazione, perchè solo con il rifiuto datoriale che segua a essa si integra la conseguenza del diritto a ricevere la controprestazione datoriale (arg. ex Cass., Sez. Lav., 9.8.2021 n. 22517).
Reputa la Corte che la peculiarità della fattispecie azionata renda equa, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde, temperato da Corte Cost. .n. 77 del 2018, una statuizione di integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
4 Dà atto che ricorrono, per , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 18 febbraio
2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2377/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Michele Marra, presso il quale elettivamente domicilia, in Caserta, via Dorso n. 16
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Massimiliano Marsili, presso il quale elettivamente domicilia, in Roma, v.le dei Parioli n. 44
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
585 del 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a vedersi corrispondere la retribuzione per la durata minima settimanale contrattualmente prevista per i lavoratori part time dall'art. 33 del CCNL Multiservizi, pari a 14 ore.
Censurava detta pronuncia, per aver ritenuto l'inammissibilità dell'azione contrattuale proposta, laddove era nel suo potere di riqualificare la domanda come volta al risarcimento del danno.
1 Contestava, poi, l'assunto del Tribunale per il quale non vi era prova delle sue modalità di inquadramento e dell''orario di lavoro seguito, invece evincibile dalla busta paga prodotta, nonché accertabile dalla prova testimoniale articolata in ricorso.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva l' che resisteva all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, CP_1 ex artt. 342 e 434 c.cp.
All'odierna udienza, svoltasi nelle forma indicata in epigrafe, sulle note scritte telematicamente depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene due specifici motivi di impugnazione, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
Risulta, al riguardo, assorbente la prima considerazione del Tribunale, fondata sul rilievo che la ha agito per l'adempimento del datore, di lavoro, cioè per il pagamento di un numero di Parte_1 ore che, pur non espletate, sono state previste, come prestazione minima, dal CCNL. Non ha agito, invece, per il risarcimento del danno.
2 Con l'atto di appello si contesta che il Giudice abbia omesso di esercitare il suo potere di riqualificare la domanda, collocando la fattispecie concreta azionata nel quadro giuridico reputato corretto.
Orbene, con il ricorso di primo grado ha chiesto al Tribunale di: “Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto a essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali”. Non ha, invece, formulato, nemmeno in subordine, una domanda fondata su profili risarcitori.
La in altri termini, ha agito per essere retribuita per un sinallagma in realtà mai integrato Parte_1
e per il quale non risulta alcuna messa a disposizione delle sue energie lavorative, per cui effettivamente,
e la relativa statuizione non è nemmeno oggetto di impugnazione, è stata formulata una richiesta contrattuale, in quanto tale da disattendere.
Trattasi ora di stabilire se era nel potere del Giudice convertire, riqualificandolo, un tale petitum in una domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo la ha offerto una serie di indicazioni, che depongono in senso contrario. Parte_2
Secondo l'autorevole insegnamento della S.C. (arg. ex Cass., III, 15.9.2020 n.19186) costituisce domanda nuova, quindi diversa, quella fondata su una diversa causa petendi, per cui la trasformazione del rapporto, per esempio da contrattuale a extracontrattuale o viceversa, può integrare non una mera, differente, qualificazione giuridica della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti, attività qualificatoria sempre consentita al Giudice di merito, ma può incidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria. Al riguardo, la indispensabile connessione della diversa domanda alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio non appare ex se sufficiente a consentire di ricondurla nell'ambito della mera attività di qualificazione giuridica del rapporto, perché la semplice attinenza alla vicenda sostanziale non supera l'obiezione secondo cui, in presenza di diritti etero-determinati, qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto, che costituiscono gli elementi indispensabili ad identificare la causa petendi. Pertanto, se i fatti materiali rimangono immutati è compito del Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tale contesto i fatti materiali vanno verificati alla luce del fondamento dell'azione che si chiede di qualificare , perché il quadro fattuale può mutare ove muti il fondamento della pretesa creditoria, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
Ancor più chiaramente sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.8.2019 n. 21333) ha con chiarezza puntualizzato che il passaggio, attraverso il momento riqualificatorio, da un tipo di responsabilità ad
3 un'altra può configurarsi purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito), per la cui individuazione
è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi.
Nello stesso solco da ultimo la (cfr. Cass., III, 17.4.2024 n. 1042) ha ulteriormente Parte_3 puntualizzato che il potere del Giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è subordinato alla condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
Ciò posto non può non rilevarsi, con riferimento alla fattispecie al vaglio, che la domanda contrattuale, per il pagamento della retribuzione reputata dovuta, fondata sul numero di ore previste dal contratto collettivo, esprime un quadro fattuale, come definito dalla giurisprudenza esposta, che differisce da quello presupposto dalla domanda volta a far valere in via risarcitoria il mancato adeguamento da parte del datore di lavoro del disposto del contratto collettivo, che prevede un orario minimo da garantire al lavoratore. Tale domanda risarcitoria, infatti, investe la tematica della prevalenza del contratto collettivo su quello individuale e sulle condizioni, non sempre presenti, ma da allegare e da verificare, per le quali ciò possa avvenire. Un tipo di responsabilità basata, dunque, su presupposti diversi, e da specificare, rispetto a quelli della domanda di mero adempimento, semplicemente basata sul titolo contrattuale.
Può poi aggiungersi, ad abundantiam e a chiusura, che le ore azionate non solo non sono state svolte, com'è pacifico, ma per esse non vi è mai stata alcuna messa a disposizione delle energie lavorative, manifestazione che costituisce pur sempre il presupposto per il pagamento della retribuzione dovuta, la sola idonea a configurare un danno risarcibile connessa alla sua mancata erogazione, perchè solo con il rifiuto datoriale che segua a essa si integra la conseguenza del diritto a ricevere la controprestazione datoriale (arg. ex Cass., Sez. Lav., 9.8.2021 n. 22517).
Reputa la Corte che la peculiarità della fattispecie azionata renda equa, pur nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde, temperato da Corte Cost. .n. 77 del 2018, una statuizione di integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
4 Dà atto che ricorrono, per , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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