Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 22 del 2026, proposto da
- Aren EE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Massimiliano Rosignoli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica, il Ministero della Cultura in persona del Ministro in carica, e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in corso XVIII Agosto, 46;
nei confronti
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, anche “MASE”) e, se del caso, dal concertante Ministero della cultura a fronte dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 23 del codice dell’ambiente in data 30 luglio 2024;- per la condanna, delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di valutazione d’impatto ambientale, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento;
- per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza in questione e conseguentemente per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al rimborso della somma di € 13330,46.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il Consigliere avv. NE PP;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna all’esame di questo Tribunale amministrativo la questione della mancata conclusione con un provvedimento espresso, da parte del MASE, del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato “Lamiranda”, costituito da n. 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, della potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acerenza e Oppido Lucano.
1.1. Occorre invero osservare come un primo analogo ricorso (r.g.n. 264 del 2025) proposto dalla Società odierna deducente sia stato rigettato con decisione del 5 dicembre 2025, n. 540, per l’insussistenza, alla data di promovimento della lite, di un’inerzia dell’Amministrazione giuridicamente apprezzabile.
1.2. Col presente ricorso, notificato il 20 gennaio 2026 e depositato il giorno successivo, la RI EE s.r.l. ha reiterato l’azione avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere
2. Il MASE è comparso in lite con atto di stile, mentre il Ministero della cultura, «anche ai fini dell’eventuale riparto delle spese di lite», ha rappresentato di essere allo stato «in attesa di ricevere dal MASE il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e lo schema di provvedimento di VIA che quest’ultima è tenuta a predisporre ai sensi dell’art. 25, comma 2 -bis , d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, non sarebbe in linea con la sequenza procedimentale rilasciare l’atto di concerto prima della proposta di provvedimento trasmessa dall’Amministrazione procedente […] E’ noto, infatti, che i termini previsti per l’espressione del concerto del MIC decorrono dalla ricezione da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura del provvedimento predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sulla base dello schema di provvedimento della Commissione tecnica».
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 25 marzo 2026 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. Va premesso che il progetto presentato dalla società ricorrente è riconducibile alla categoria dei “progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152 del 2006.
In relazione a detti progetti, rileva la scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto:
- trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo all’istanza per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l’acquisizione di pareri (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006);
- quindici giorni successivi per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006);
- centotrenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e AS (art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni successivi per l’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura, entro il termine di venti giorni (art. 25, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della commissione, una volta acquisito il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni (art. 25, co. 2 -quater , del d.lgs. n. 152/2006).
4.1.1. la novella di cui all’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, con cui, nel disporre che ai progetti del comma 1 dell’art. 8 cit. «è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni» e che «i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo», si è comunque puntualizzato che «la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare», entrata in vigore il 17 dicembre 2024, è comunque applicabile alla fattispecie in esame, in quanto il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (in termini, T.A.R. Basilicata, 10 marzo 2025, n. 173).
4.2. Nel caso di specie, il termine per provvedere decorre dalla seconda fase di consultazione al pubblico (di durata pari a quindici giorni ai sensi dell’art. 24, comma 5, del ripetuto decreto), ovverosia dal 25 febbraio 2025.
Il termine per provvedere, pari a complessivi centosettantacinque giorni (quindici per la seconda fase di pubblicazione, centotrenta per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica, trenta giorni per l’adozione, da parte del MASE, del provvedimento di VIA) risulta dunque essere spirato in data 20 agosto 2025.
A fronte di ciò, il ricorso si palesa tempestivo, essendo stato proposto nel termine di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm..
4.2.1. Peraltro, il MASE non ha spiegato difese di sorta circa il suo reiterato contegno inerte, né, a fortiori , risulta aver colto lo iato temporale trascorso a seguito della prima decisione di rigetto per adempiere a quanto di competenza nelle tempistiche di legge.
4.2. L’istanza di rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006 va del pari accolta. Ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. n. 152 del 2006 «nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 -bis , primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33». Nel caso di specie si è già acclarato il superamento dei termini procedimentali e la ricorrente ha documentato l’avvenuta corresponsione di tali oneri istruttori in relazione al procedimento di cui è cenno, mentre alcun rilievo, come risulta dall’utilizzo da parte del legislatore dell’avverbio «automaticamente», rivestono tanto l’imputabilità del silenzio a colpa dell’Amministrazione quanto l’effettiva spettanza del bene della vita.
5. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso. In base all’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei conti, Procura generale, all’atto del suo passaggio in giudicato.
6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, con riguardo al MASE, mentre possono essere compensate relativamente al MIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di provvedere espressamente sull’istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione;
- condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a corrispondere alla parte ricorrente la metà degli oneri istruttori versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2 -ter , del d.lgs. 152 del 2006;
- condanna, altresì, il prefato Ministero alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
- dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
FA TO, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
NE PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE PP | FA TO |
IL SEGRETARIO