TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Santina Billè, con Parte_1 C.F._1 domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Stato – sede distrettuale di Milano, che ne ha delegato la rappresentanza in giudizio ex art. 417bis con la dott.ssa Giuseppina Falco e il dott. funzionari dell'a.t. di Monza con domicilio telematico CP_4
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: lavoro straordinario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 15 marzo 2024, parte ricorrente ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
per veder riconosciuto il suo diritto a percepire il compenso maturato in ragione dello svolgimento di sei ore settimanali di docenza nel periodo compreso tra il 11.1.2021 e il
30.6.2021 e per sentir conseguentemente condannare il e l' CP_1 Controparte_5
Pagina 1 di 4 convenuti a corrisponderli le relative differenze retributive, determinate in considerazione delle mensilità ordinarie e supplementari e di tutte le indennità di fine rapporto.
Con successive memorie autorizzate, il ricorrente ha poi provveduto a quantificare in €
3.439,40 netti l'importo da erogare in suo favore.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver stipulato contratto per supplenza breve e saltuaria con l' per lo svolgimento di Controparte_3
una supplenza sulla cattedra di matematica e scienze di 18 ore settimanali con decorrenza dal
7.1.2021 al 31.5.2021; di aver poi iniziato a svolgere ulteriore supplenza sulla cattedra di matematica presso l'istituto “ 1918-2013” in ragione di un contratto di Persona_1 supplenza per 6 ore settimanali “aggiuntive” nel periodo compreso tra il 11.1.2021 e il
30.6.2021 e di aver, anche in ragione di tale ultimo contratto, partecipato agli scrutini e agli esami di Stato;
di non aver però mai percepito il compenso relativo al contratto di supplenza per le sei ore aggiuntive;
di aver vanamente sollecitato l'attribuzione delle differenze retributive maturate e di aver così appreso che la ragione del mancato pagamento risiede in un rimbalzo di competenze tra (datore di lavoro) e Controparte_1
(ente pagatore). Controparte_6
Ritualmente costituitisi in giudizio, il e l' convenuti hanno CP_1 Controparte_5 contestato la pretesa attorea e ne hanno chiesto in via principale il rigetto, in subordine l'accoglimento solo nei limiti liquidati dal , ente tenuto Controparte_6
al pagamento della retribuzione.
In particolare il convenuto ha riferito che il mancato pagamento delle competenze CP_1
retributive dovute al ricorrente è connesso alla impossibilità di caricare il contratto relativo alle sei ore aggiuntive sull'apposito sistema per l'attribuzione del relativo onere al
[...]
in ragione della pregressa stipulazione di un contratto di Controparte_6
supplenza breve e saltuaria ad orario completo ed ha perciò richiesto in via pregiudiziale la chiamata in causa del . Nel merito ha evidenziato le Controparte_6
ragioni relative all'assegnazione al ricorrente di sei ore di supplenza aggiuntive, rilevando che le stesse conseguono al frazionamento tra tre docenti supplenti di una cattedra rimasta vacante e rilevando che l'attribuzione di una porzione di cattedra ha precluso l'inserimento del contratto nell'apposito sistema e ha comportato la necessità di stipulare il contratto in formato solo cartaceo.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del ed Controparte_6
istruita la causa solo sul piano documentale, esperito il tentativo di conciliazione CP_7
ed istruita la causa in via meramente documentale, disposta la trattazione scritta della
Pagina 2 di 4 controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, all'udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, non si ravvisa nella fattispecie una ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché – come puntualmente evidenziato anche dal – è Controparte_1 Controparte_6
esclusivamente l'ente tenuto alla materiale liquidazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, ma non è parte del rapporto di lavoro e non è dunque titolare dell'obbligo di corrispondere al lavoratore il corrispettivo della prestazione resa.
La circostanza che gli applicativi informatici in uso al e al Controparte_1
abbiano, nella specie, precluso la possibilità di provvedere alla Controparte_6
materiale erogazione della retribuzione in favore del ricorrente è questione amministrativa che riguarda i predetti ma che non è sufficiente a configurare la legittimazione del CP_9
ad essere parte di un processo in cui il docente Controparte_6
rivendica il diritto a percepire il pagamento della retribuzione a lui dovuta per la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato con altro . CP_1
Nel merito, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che il ricorrente, tra il 11.1.2021 e il 30.6.2021, ha svolto sei ore settimanali di supplenza aggiuntive rispetto all'orario completo di diciotto ore settimanali già svolto in ragione di un contratto di supplenza avente decorrenza dal 1.1.2021 fino al 31.5.2021 e poi anch'esso prorogato (cfr. doc. 1 e 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.).
È pacifico altresì che il ricorrente non abbia percepita alcun compenso per lo svolgimento delle sei ore settimanali “aggiuntive” rispetto all'orario completo.
Tali elementi di fatto sono sufficienti a delineare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione relativa alla esecuzione di tale prestazione lavorativa, costituendo il rapporto di lavoro subordinato una contratto a prestazioni corrispettive che prevede la retribuzione quale compenso della prestazione;
poiché nel caso di specie non è controverso che parte attorea abbia eseguito la prestazione di cui al contratto di assunzione del 11.1.2021, non è parimenti controverso che lo stesso abbia diritto a percepire il relativo corrispettivo.
In senso difforme non depongono le circostanze relative alle difficoltà operative che hanno caratterizzato la vicenda in disamina e che hanno precluso l'inserimento informatico del contratto di lavoro del ricorrente nel sistema operativo che consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidare i compensi dovuti in favore dei dipendenti
Pagina 3 di 4 ministeriali, riguardando tali aspetti esclusivamente amministrativi non idonei ad incidere sul principio di corrispettività che caratterizza appunto il rapporto di lavoro subordinato e non potendo ricadere sul lavoratore le inefficienze o gli intoppi amministrativi riguardanti gli aspetti relativi alla materiale erogazione della retribuzione.
Circa la quantificazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, deve rilevarsi che lo stesso ha quantificato tali competenze nella misura – al netto di ritenute contributive e fiscali – di € 3.439,40. Rispetto a tale quantificazione il convenuto non CP_1
ha elevato alcuna contestazione, né mediante il deposito di memorie autorizzate, né in corso di udienza, sicché il relativo importo – anche in applicazione del principio di non contestazione
– deve ritenersi dovuto in favore dell'istante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, della natura e della condotta processuale del convenuto che anche in questa sede processuale – nonostante la “gravità” del proprio inadempimento – ha richiesto in via principale il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire la Parte_1
somma lorda corrispondente al netto di € 3.439,40 quale compenso dovuto per le sei ore settimanali aggiuntive di supplenza svolte dal 11.1.2021 al 30.6.2021;
- Condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma lorda corrispondente al netto di € 3.439,40, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna il a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 6 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Santina Billè, con Parte_1 C.F._1 domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. Avvocatura dello Stato – sede distrettuale di Milano, che ne ha delegato la rappresentanza in giudizio ex art. 417bis con la dott.ssa Giuseppina Falco e il dott. funzionari dell'a.t. di Monza con domicilio telematico CP_4
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: lavoro straordinario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 15 marzo 2024, parte ricorrente ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1
per veder riconosciuto il suo diritto a percepire il compenso maturato in ragione dello svolgimento di sei ore settimanali di docenza nel periodo compreso tra il 11.1.2021 e il
30.6.2021 e per sentir conseguentemente condannare il e l' CP_1 Controparte_5
Pagina 1 di 4 convenuti a corrisponderli le relative differenze retributive, determinate in considerazione delle mensilità ordinarie e supplementari e di tutte le indennità di fine rapporto.
Con successive memorie autorizzate, il ricorrente ha poi provveduto a quantificare in €
3.439,40 netti l'importo da erogare in suo favore.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver stipulato contratto per supplenza breve e saltuaria con l' per lo svolgimento di Controparte_3
una supplenza sulla cattedra di matematica e scienze di 18 ore settimanali con decorrenza dal
7.1.2021 al 31.5.2021; di aver poi iniziato a svolgere ulteriore supplenza sulla cattedra di matematica presso l'istituto “ 1918-2013” in ragione di un contratto di Persona_1 supplenza per 6 ore settimanali “aggiuntive” nel periodo compreso tra il 11.1.2021 e il
30.6.2021 e di aver, anche in ragione di tale ultimo contratto, partecipato agli scrutini e agli esami di Stato;
di non aver però mai percepito il compenso relativo al contratto di supplenza per le sei ore aggiuntive;
di aver vanamente sollecitato l'attribuzione delle differenze retributive maturate e di aver così appreso che la ragione del mancato pagamento risiede in un rimbalzo di competenze tra (datore di lavoro) e Controparte_1
(ente pagatore). Controparte_6
Ritualmente costituitisi in giudizio, il e l' convenuti hanno CP_1 Controparte_5 contestato la pretesa attorea e ne hanno chiesto in via principale il rigetto, in subordine l'accoglimento solo nei limiti liquidati dal , ente tenuto Controparte_6
al pagamento della retribuzione.
In particolare il convenuto ha riferito che il mancato pagamento delle competenze CP_1
retributive dovute al ricorrente è connesso alla impossibilità di caricare il contratto relativo alle sei ore aggiuntive sull'apposito sistema per l'attribuzione del relativo onere al
[...]
in ragione della pregressa stipulazione di un contratto di Controparte_6
supplenza breve e saltuaria ad orario completo ed ha perciò richiesto in via pregiudiziale la chiamata in causa del . Nel merito ha evidenziato le Controparte_6
ragioni relative all'assegnazione al ricorrente di sei ore di supplenza aggiuntive, rilevando che le stesse conseguono al frazionamento tra tre docenti supplenti di una cattedra rimasta vacante e rilevando che l'attribuzione di una porzione di cattedra ha precluso l'inserimento del contratto nell'apposito sistema e ha comportato la necessità di stipulare il contratto in formato solo cartaceo.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del ed Controparte_6
istruita la causa solo sul piano documentale, esperito il tentativo di conciliazione CP_7
ed istruita la causa in via meramente documentale, disposta la trattazione scritta della
Pagina 2 di 4 controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, all'udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni rassegnate e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, non si ravvisa nella fattispecie una ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché – come puntualmente evidenziato anche dal – è Controparte_1 Controparte_6
esclusivamente l'ente tenuto alla materiale liquidazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, ma non è parte del rapporto di lavoro e non è dunque titolare dell'obbligo di corrispondere al lavoratore il corrispettivo della prestazione resa.
La circostanza che gli applicativi informatici in uso al e al Controparte_1
abbiano, nella specie, precluso la possibilità di provvedere alla Controparte_6
materiale erogazione della retribuzione in favore del ricorrente è questione amministrativa che riguarda i predetti ma che non è sufficiente a configurare la legittimazione del CP_9
ad essere parte di un processo in cui il docente Controparte_6
rivendica il diritto a percepire il pagamento della retribuzione a lui dovuta per la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato con altro . CP_1
Nel merito, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che il ricorrente, tra il 11.1.2021 e il 30.6.2021, ha svolto sei ore settimanali di supplenza aggiuntive rispetto all'orario completo di diciotto ore settimanali già svolto in ragione di un contratto di supplenza avente decorrenza dal 1.1.2021 fino al 31.5.2021 e poi anch'esso prorogato (cfr. doc. 1 e 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. conv.).
È pacifico altresì che il ricorrente non abbia percepita alcun compenso per lo svolgimento delle sei ore settimanali “aggiuntive” rispetto all'orario completo.
Tali elementi di fatto sono sufficienti a delineare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione relativa alla esecuzione di tale prestazione lavorativa, costituendo il rapporto di lavoro subordinato una contratto a prestazioni corrispettive che prevede la retribuzione quale compenso della prestazione;
poiché nel caso di specie non è controverso che parte attorea abbia eseguito la prestazione di cui al contratto di assunzione del 11.1.2021, non è parimenti controverso che lo stesso abbia diritto a percepire il relativo corrispettivo.
In senso difforme non depongono le circostanze relative alle difficoltà operative che hanno caratterizzato la vicenda in disamina e che hanno precluso l'inserimento informatico del contratto di lavoro del ricorrente nel sistema operativo che consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidare i compensi dovuti in favore dei dipendenti
Pagina 3 di 4 ministeriali, riguardando tali aspetti esclusivamente amministrativi non idonei ad incidere sul principio di corrispettività che caratterizza appunto il rapporto di lavoro subordinato e non potendo ricadere sul lavoratore le inefficienze o gli intoppi amministrativi riguardanti gli aspetti relativi alla materiale erogazione della retribuzione.
Circa la quantificazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, deve rilevarsi che lo stesso ha quantificato tali competenze nella misura – al netto di ritenute contributive e fiscali – di € 3.439,40. Rispetto a tale quantificazione il convenuto non CP_1
ha elevato alcuna contestazione, né mediante il deposito di memorie autorizzate, né in corso di udienza, sicché il relativo importo – anche in applicazione del principio di non contestazione
– deve ritenersi dovuto in favore dell'istante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, della natura e della condotta processuale del convenuto che anche in questa sede processuale – nonostante la “gravità” del proprio inadempimento – ha richiesto in via principale il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire la Parte_1
somma lorda corrispondente al netto di € 3.439,40 quale compenso dovuto per le sei ore settimanali aggiuntive di supplenza svolte dal 11.1.2021 al 30.6.2021;
- Condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma lorda corrispondente al netto di € 3.439,40, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna il a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 6 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 4 di 4