Articolo 1263 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1259Articolo 1264
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9 ottobre 2010
Art. 1263. Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare 1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, e' computato per meta' ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010