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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Bagheria, corso Butera n. 467, presso l'avv. Luisa De Giacomo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-appellante-
contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cefalù, piazza Bellipanni n. 32, presso l'avv. Salvatore Tamburo e l'avv.
Giuseppe Matassa, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
-appellato-
e
; Controparte_2
-appellata contumace-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 197/2017;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta per l'iudienza cartolare del
19.12.2024, alle quali si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con la quale la stessa era stata condannata, in solido col proprietario del veicolo, al risarcimento del danno nei confronti di CP_1
.
[...]
A sostegno dell'impugnazione proposta l'appellante ha dedotto il difetto di integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per mancata chiamata in giudizio del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario;
l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e l'erroneo governo delel spese di giudizio tra le parti.
Ha concluso quindi chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza impugnata, e nel merito, il rigetto della pretesa attorea.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/7/2017, si è
costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1
ragioni poste a sostegno dell'appello.
Chiamati in giudizio gli eredi di non si sono costituiti in Controparte_2
giudizio.
All' esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da parte appellata, essendo provato in atti che abbia chiamato in giudizio , quale Controparte_1 Controparte_2
proprietaria del veicolo danneggiante, in data 14.12.2016, ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio del giudice di prime cura di cui all'ordinanza resa all'udienza del 15.11.2016.
Per completezza di indagine va poi chiarito che l'atto di citazione in giudizio di risulta viziato, non essendo stato indicato il Controparte_2
codice fiscale o la data e il luogo di nascita della convenuta. Tuttavia tale nullità, considerato che non è stata oggetto di specifico motivo di doglianza, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione dell'odierno giudizio.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è infondato.
Le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine valutazione delle prove e alla ricostruzione del sinistro sono condivise da questo giudicante.
Le dichiarazioni rese dal teste , infatti, non lasciano margini di Tes_1
dubbio in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo della dei danni per cui è causa. CP_2
Le predette dichiarazioni, precise e circostanziate, non risultano smentite dagli ulteriori elementi acquisiti, come invece ritentuto dall'appellante.
Segnatamente, il referto del PS e la trascrizione della richiesta di intervento al 118, non risultano contrastanti con la dinamica del sinistro,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
essendo compatibili col sinistro stesso (si fa riferiemnto in entrambi i casi ad un sinitro coinvolgente un ciclomotore).
Neppure l'esito dell'apprezzamento del perito assicurativo fornisce elementi idonei ad insinuare il dubbio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
Infatti, il perito dell'assicurazione, all'esito di una perizia effettuata dopo circa 18 mesi dal sinistro, si è limitato succintamente ad escludere l'esistenza di tracce compatibili con il sinistro de quo sulla vettura.
Conclusivamente all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a fornire prova di una ricostruzione alternativa del sinistro rispetto a quella offerta dal teste , su cui il giudice di primo grado ha fondato la sua Tes_1
decisione.
La doglianza pertanto è infondata.
Le considerazioni sin qui svolte conducono conseguentemente al rigetto anche del terzo motico di appello, essendo state le spese di giudizio ripartite in ragione del principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in capo alla parte appellante e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 26.000.
Va dichiarata la sussistenza dei presupoosti di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
favore di , che liquida in euro 2000,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la la sussistenza dei presupoosti di cui all'art. 13 c. 1
quater dPR 115/02.
Così deciso, in Termini Imerese, 14.6.2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Bagheria, corso Butera n. 467, presso l'avv. Luisa De Giacomo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-appellante-
contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cefalù, piazza Bellipanni n. 32, presso l'avv. Salvatore Tamburo e l'avv.
Giuseppe Matassa, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
-appellato-
e
; Controparte_2
-appellata contumace-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 197/2017;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta per l'iudienza cartolare del
19.12.2024, alle quali si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con la quale la stessa era stata condannata, in solido col proprietario del veicolo, al risarcimento del danno nei confronti di CP_1
.
[...]
A sostegno dell'impugnazione proposta l'appellante ha dedotto il difetto di integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado, per mancata chiamata in giudizio del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario;
l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e l'erroneo governo delel spese di giudizio tra le parti.
Ha concluso quindi chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza impugnata, e nel merito, il rigetto della pretesa attorea.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/7/2017, si è
costituito in giudizio , contestando in fatto e in diritto le Controparte_1
ragioni poste a sostegno dell'appello.
Chiamati in giudizio gli eredi di non si sono costituiti in Controparte_2
giudizio.
All' esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da parte appellata, essendo provato in atti che abbia chiamato in giudizio , quale Controparte_1 Controparte_2
proprietaria del veicolo danneggiante, in data 14.12.2016, ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio del giudice di prime cura di cui all'ordinanza resa all'udienza del 15.11.2016.
Per completezza di indagine va poi chiarito che l'atto di citazione in giudizio di risulta viziato, non essendo stato indicato il Controparte_2
codice fiscale o la data e il luogo di nascita della convenuta. Tuttavia tale nullità, considerato che non è stata oggetto di specifico motivo di doglianza, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione dell'odierno giudizio.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è infondato.
Le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine valutazione delle prove e alla ricostruzione del sinistro sono condivise da questo giudicante.
Le dichiarazioni rese dal teste , infatti, non lasciano margini di Tes_1
dubbio in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo della dei danni per cui è causa. CP_2
Le predette dichiarazioni, precise e circostanziate, non risultano smentite dagli ulteriori elementi acquisiti, come invece ritentuto dall'appellante.
Segnatamente, il referto del PS e la trascrizione della richiesta di intervento al 118, non risultano contrastanti con la dinamica del sinistro,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
essendo compatibili col sinistro stesso (si fa riferiemnto in entrambi i casi ad un sinitro coinvolgente un ciclomotore).
Neppure l'esito dell'apprezzamento del perito assicurativo fornisce elementi idonei ad insinuare il dubbio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
Infatti, il perito dell'assicurazione, all'esito di una perizia effettuata dopo circa 18 mesi dal sinistro, si è limitato succintamente ad escludere l'esistenza di tracce compatibili con il sinistro de quo sulla vettura.
Conclusivamente all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a fornire prova di una ricostruzione alternativa del sinistro rispetto a quella offerta dal teste , su cui il giudice di primo grado ha fondato la sua Tes_1
decisione.
La doglianza pertanto è infondata.
Le considerazioni sin qui svolte conducono conseguentemente al rigetto anche del terzo motico di appello, essendo state le spese di giudizio ripartite in ragione del principio della soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in capo alla parte appellante e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 26.000.
Va dichiarata la sussistenza dei presupoosti di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
favore di , che liquida in euro 2000,00 oltre spese Controparte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la la sussistenza dei presupoosti di cui all'art. 13 c. 1
quater dPR 115/02.
Così deciso, in Termini Imerese, 14.6.2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile