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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11752/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/09/1978, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/08/1972,
Convenuto contumace
con l'intervento dell'avv. Camilla Dolcini, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
1 “il Tribunale liberi il nucleo dal monitoraggio dei Servizi Sociali salvo che sia ritenuto necessario.
Dal suo punto di vista evidenzia che il nucleo ha raggiunto un suo equilibrio, adeguato per il minore, e la presenza dei Servizi allo stato non sarebbe più necessaria”;
conclusioni della curatrice speciale:
“[chiede] l'affidamento esclusivo del minore alla madre stante il disinteresse paterno;
un contributo al mantenimento a carico del padre;
e il mantenimento di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche in vista di un'eventuale futura ripresa dei rapporti con il padre”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.12.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che fosse pronunciato il divorzio dal marito, che fosse posto a carico del Controparte_1
predetto il versamento della somma mensile di euro 202,60, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia , oltre al 50% delle relative spese Per_1
straordinarie; che fosse confermato l'affidamento di in via 'super esclusiva' a lei;
che Per_1
fosse confermata altresì la collocazione abitativa del figlio presso di lei, fermo un regime di frequentazioni del padre con il figlio.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 3255/2024 del 6.12.2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con contestuale ordinanza, ha nominato al minore un curatore speciale, nella persona dell'avv. Dolcini, al fine di garantire al ragazzo adeguata rappresentanza processuale nell'odierno procedimento.
Con comparsa del 21.2.2025 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale.
2 Nel corso dell'istruttoria procedimentale espletata, i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno avviato e portato avanti la presa in carico del nucleo familiare, in coordinamento con i servizi specialistici presso l'ASL 4.
All'udienza del 16.10.2025 l'attrice e la curatrice speciale hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Ritiene il collegio di dover anzitutto statuire l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
In tal modo viene a darsi conferma alle statuizioni già assunte sul punto in sede di separazione personale tra i coniugi, nel cui ambito, dapprima con ordinanza del presidente facente funzioni del 8.6.2021 e poi con sentenza del 12.11.2021, già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Possono qui richiamarsi le argomentazioni sviluppate negli evocati provvedimenti, in cui si era dato conto dell'“evidente indifferenza [del padre] alla situazione del figlio”, del disinteresse serbato dall'odierno convenuto nei confronti della famiglia e della circostanza per cui già allora egli aveva omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore.
Nel corso del presente giudizio il sig. sulla base degli elementi acquisiti, non ha dato CP_1
mostra di riuscire a porsi come presenza stabile ed effettiva nella vita del figlio, capace di occuparsi delle sue concrete esigenze e di farsi carico delle fragilità che il ragazzo ha rivelato.
Non si è mostrato in alcun modo collaborativo con i servizi sociali e sanitari che, su mandato di questo Tribunale, sono intervenuti a supporto del nucleo. Non risulta poi che egli abbia in alcun modo contribuito al mantenimento ordinario del minore, né alle sue spese straordinarie
– se si eccettuano gli acquisiti di una bicicletta e di una playstation che il padre avrebbe fatto per . Per_1
D'altro canto, è altresì indicativo il fatto che, pure a fronte delle gravi e serie deduzioni di parte attrice, e della domanda da lei avanzata di conferma dell'affidamento 'super esclusivo' a sé del figlio, l'odierno convenuto abbia nondimeno ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire personalmente in udienza: circostanza questa che si appalesa, in questa sede, sintomatica di quella noncuranza nei confronti del figlio che già in sede di separazione era
3 stata addebitata al sig. CP_1
Di contro, la sig.ra – alla stregua delle risultanze in atti – rappresenta da tempo Parte_1
l'unico riferimento stabile per il minore;
provvede alle esigenze di in via esclusiva, Per_1
pressoché senza supporto da parte dell'ex marito, ma con il sostegno dei propri familiari. Ha mostrato di sapersi affidare alla rete sociale. Non presenta “segnali che facciano pensare ad una condizione psicopatologica in atto, né evidenze di alterazione della personalità, che possano risultare pregiudizievoli per la crescita armoniosa del ragazzo” (così la relazione trasmessa dalla S.C. Salute Mentale dell'ASL 4 il 30.9.2025).
I pregressi rilievi inducono a ritenere che l'affido di anche al padre non sia conforme Per_1
all'interesse del minore;
al contempo, giustificano la devoluzione alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del ragazzo – della possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Per le ragioni appena illustrate, occorre ulteriormente confermare la collocazione abitativa di con la madre, presso la quale il minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con il figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai quindicenne, si ritiene di dover statuire che l'odierno convenuto possa vedere Per_1
liberamente accordandosi con lui.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dall'attrice in sede di interrogatorio libero;
preso atto dell'assetto stabilito con la sentenza di separazione personale;
tenuto conto degli ulteriori elementi (invero incompleti) acquisiti nel presente procedimento e valutate le richieste sul punto formulate dalle parti, reputa il collegio che sia congruo disporre che il padre versi alla madre, quale concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 202,60, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (21.12.2023).
4.1. Si ritiene altresì congruo disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
5. Al contempo, alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, si rivela opportuno disporre che i Servizi Sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla comunicazione della
4 presente sentenza.
Resta fermo che gli enti delegati potranno inviare le opportune segnalazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, ove dovessero emergere elementi suscettibili di giustificare un ulteriore intervento dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse del minore.
6. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene che, nei rapporti con il convenuto, le predette spese debbano rimanere a carico dell'attrice e, nei rapporti con la nominata curatrice speciale, debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore nato a Lavagna (GE) il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Per_1 Parte_1
- dispone che il padre, possa frequentare il figlio secondo le Controparte_1 Per_1
indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 21.12.2023, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma
[...] Per_1
5 mensile di euro 202,60, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1
riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- demanda ai Servizi Sociali competenti i compiti di cui alla motivazione;
- spese di lite irripetibili nei rapporti con il convenuto e integralmente compensate nei rapporti con la curatrice speciale.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
03/09/1978, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/08/1972,
Convenuto contumace
con l'intervento dell'avv. Camilla Dolcini, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
1 “il Tribunale liberi il nucleo dal monitoraggio dei Servizi Sociali salvo che sia ritenuto necessario.
Dal suo punto di vista evidenzia che il nucleo ha raggiunto un suo equilibrio, adeguato per il minore, e la presenza dei Servizi allo stato non sarebbe più necessaria”;
conclusioni della curatrice speciale:
“[chiede] l'affidamento esclusivo del minore alla madre stante il disinteresse paterno;
un contributo al mantenimento a carico del padre;
e il mantenimento di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, anche in vista di un'eventuale futura ripresa dei rapporti con il padre”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“inoltre […] il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione secondo le modalità concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.12.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che fosse pronunciato il divorzio dal marito, che fosse posto a carico del Controparte_1
predetto il versamento della somma mensile di euro 202,60, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia , oltre al 50% delle relative spese Per_1
straordinarie; che fosse confermato l'affidamento di in via 'super esclusiva' a lei;
che Per_1
fosse confermata altresì la collocazione abitativa del figlio presso di lei, fermo un regime di frequentazioni del padre con il figlio.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 3255/2024 del 6.12.2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con contestuale ordinanza, ha nominato al minore un curatore speciale, nella persona dell'avv. Dolcini, al fine di garantire al ragazzo adeguata rappresentanza processuale nell'odierno procedimento.
Con comparsa del 21.2.2025 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale.
2 Nel corso dell'istruttoria procedimentale espletata, i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno avviato e portato avanti la presa in carico del nucleo familiare, in coordinamento con i servizi specialistici presso l'ASL 4.
All'udienza del 16.10.2025 l'attrice e la curatrice speciale hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Ritiene il collegio di dover anzitutto statuire l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre secondo il modulo “rafforzato” evocato dall'art. 337 quater, comma 3, secondo periodo, c.c.
In tal modo viene a darsi conferma alle statuizioni già assunte sul punto in sede di separazione personale tra i coniugi, nel cui ambito, dapprima con ordinanza del presidente facente funzioni del 8.6.2021 e poi con sentenza del 12.11.2021, già era stato accentrato in capo alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Possono qui richiamarsi le argomentazioni sviluppate negli evocati provvedimenti, in cui si era dato conto dell'“evidente indifferenza [del padre] alla situazione del figlio”, del disinteresse serbato dall'odierno convenuto nei confronti della famiglia e della circostanza per cui già allora egli aveva omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore.
Nel corso del presente giudizio il sig. sulla base degli elementi acquisiti, non ha dato CP_1
mostra di riuscire a porsi come presenza stabile ed effettiva nella vita del figlio, capace di occuparsi delle sue concrete esigenze e di farsi carico delle fragilità che il ragazzo ha rivelato.
Non si è mostrato in alcun modo collaborativo con i servizi sociali e sanitari che, su mandato di questo Tribunale, sono intervenuti a supporto del nucleo. Non risulta poi che egli abbia in alcun modo contribuito al mantenimento ordinario del minore, né alle sue spese straordinarie
– se si eccettuano gli acquisiti di una bicicletta e di una playstation che il padre avrebbe fatto per . Per_1
D'altro canto, è altresì indicativo il fatto che, pure a fronte delle gravi e serie deduzioni di parte attrice, e della domanda da lei avanzata di conferma dell'affidamento 'super esclusivo' a sé del figlio, l'odierno convenuto abbia nondimeno ritenuto di non costituirsi in giudizio e di non comparire personalmente in udienza: circostanza questa che si appalesa, in questa sede, sintomatica di quella noncuranza nei confronti del figlio che già in sede di separazione era
3 stata addebitata al sig. CP_1
Di contro, la sig.ra – alla stregua delle risultanze in atti – rappresenta da tempo Parte_1
l'unico riferimento stabile per il minore;
provvede alle esigenze di in via esclusiva, Per_1
pressoché senza supporto da parte dell'ex marito, ma con il sostegno dei propri familiari. Ha mostrato di sapersi affidare alla rete sociale. Non presenta “segnali che facciano pensare ad una condizione psicopatologica in atto, né evidenze di alterazione della personalità, che possano risultare pregiudizievoli per la crescita armoniosa del ragazzo” (così la relazione trasmessa dalla S.C. Salute Mentale dell'ASL 4 il 30.9.2025).
I pregressi rilievi inducono a ritenere che l'affido di anche al padre non sia conforme Per_1
all'interesse del minore;
al contempo, giustificano la devoluzione alla madre – in funzione di salvaguardia del benessere del ragazzo – della possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per il figlio senza dover previamente interpellare il padre, alla stregua di quanto precisato nel dispositivo.
2. Per le ragioni appena illustrate, occorre ulteriormente confermare la collocazione abitativa di con la madre, presso la quale il minore vive e ha sempre vissuto. Per_1
3. In ordine alle frequentazioni paterne con il figlio, tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai quindicenne, si ritiene di dover statuire che l'odierno convenuto possa vedere Per_1
liberamente accordandosi con lui.
4. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dall'attrice in sede di interrogatorio libero;
preso atto dell'assetto stabilito con la sentenza di separazione personale;
tenuto conto degli ulteriori elementi (invero incompleti) acquisiti nel presente procedimento e valutate le richieste sul punto formulate dalle parti, reputa il collegio che sia congruo disporre che il padre versi alla madre, quale concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 202,60, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo (21.12.2023).
4.1. Si ritiene altresì congruo disporre che le spese straordinarie relative al figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
5. Al contempo, alla luce della situazione fattuale quale emersa dall'istruttoria espletata, si rivela opportuno disporre che i Servizi Sociali proseguano nell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla comunicazione della
4 presente sentenza.
Resta fermo che gli enti delegati potranno inviare le opportune segnalazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, ove dovessero emergere elementi suscettibili di giustificare un ulteriore intervento dell'Autorità Giudiziaria nell'interesse del minore.
6. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene che, nei rapporti con il convenuto, le predette spese debbano rimanere a carico dell'attrice e, nei rapporti con la nominata curatrice speciale, debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore nato a Lavagna (GE) il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_1
attribuendo alla medesima il potere di assumere in autonomia anche le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio, in particolare in ordine ai seguenti profili:
• questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per il minore con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
• questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Per_1 Parte_1
- dispone che il padre, possa frequentare il figlio secondo le Controparte_1 Per_1
indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dal 21.12.2023, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma
[...] Per_1
5 mensile di euro 202,60, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e il pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1
riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
- demanda ai Servizi Sociali competenti i compiti di cui alla motivazione;
- spese di lite irripetibili nei rapporti con il convenuto e integralmente compensate nei rapporti con la curatrice speciale.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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