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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Corrado, Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Valentino Torio al Corso Umberto I;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FA TE, elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 17;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n.
58;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.01.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202400010350000 di euro 6.549,88, notificata dall' (d'ora in poi in data 23.01.2025 e relativa ad Controparte_3 CP_4
1 un credito afferente al mancato pagamento di spese processuali anno 2018, vantato dalla Corte di
Appello di Salerno Recupero Crediti;
credito oggetto della cartella d pagamento n. CP_5
10020200016914576000 asseritamente notificata il 22.1.2002.
L'opponente ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del debito in ragione dell'omessa notifica e/o comunque nullità o inesistenza della notifica della cartella prodromica alla comunicazione preventiva di fermo, con conseguente nullità di quest'ultima.
Con comparsa depositata il 01.03.2025 si è costituita l' , Controparte_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione.
Con comparsa depositata il giorno 03.03.2025 si è costituito il , Controparte_2 insistendo anch'esso per il rigetto delle domande di parte attrice.
Tanto premesso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva eccepita dall' risulta CP_4 infondata, afferendo la doglienza di parte attrice all'operato del concessionario della riscossione.
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge il perfezionamento, in data 22.01.2022, della notifica della cartella di pagamento n. 10020200016914576000, prodromica alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La cartella, difatti, risulta ritualmente notificata a mezzo posta mediante consegna a persona qualificatasi come nuora del destinatario . Parte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n.
602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n.
16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Vieppiù da aggiungere che in data 05.12.2023 risulta perfezionata anche la notifica dell'avviso di intimazione n. 10020239009405371000 nella quale è richiamata la cartella n.
10020200016914576000, con conseguente efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
2 L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
e del , che si liquidano in euro 900,00 in favore Controparte_3 Controparte_2 di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Nocera Inferiore, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Corrado, Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Valentino Torio al Corso Umberto I;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FA TE, elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza A. De Gasperi n. 17;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno, elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n.
58;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.01.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202400010350000 di euro 6.549,88, notificata dall' (d'ora in poi in data 23.01.2025 e relativa ad Controparte_3 CP_4
1 un credito afferente al mancato pagamento di spese processuali anno 2018, vantato dalla Corte di
Appello di Salerno Recupero Crediti;
credito oggetto della cartella d pagamento n. CP_5
10020200016914576000 asseritamente notificata il 22.1.2002.
L'opponente ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del debito in ragione dell'omessa notifica e/o comunque nullità o inesistenza della notifica della cartella prodromica alla comunicazione preventiva di fermo, con conseguente nullità di quest'ultima.
Con comparsa depositata il 01.03.2025 si è costituita l' , Controparte_3 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione.
Con comparsa depositata il giorno 03.03.2025 si è costituito il , Controparte_2 insistendo anch'esso per il rigetto delle domande di parte attrice.
Tanto premesso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva eccepita dall' risulta CP_4 infondata, afferendo la doglienza di parte attrice all'operato del concessionario della riscossione.
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge il perfezionamento, in data 22.01.2022, della notifica della cartella di pagamento n. 10020200016914576000, prodromica alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La cartella, difatti, risulta ritualmente notificata a mezzo posta mediante consegna a persona qualificatasi come nuora del destinatario . Parte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che in caso di notifica effettuata a mezzo posta e consegna dell'atto non già al destinatario dello stesso, bensì a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza che sia necessario l'invio della raccomandata informativa (cfr. art. 26 co. 1 secondo periodo del d.p.r. n.
602/1973 e, tra le altre, Cass. civ. n. 12470/2020, n. 19680/2020, n. 28872/2018, n. 10037/2019, n.
16949/2014, n. 10012/2021, n. 2377/2022, etc.).
Vieppiù da aggiungere che in data 05.12.2023 risulta perfezionata anche la notifica dell'avviso di intimazione n. 10020239009405371000 nella quale è richiamata la cartella n.
10020200016914576000, con conseguente efficacia interruttiva dei termini di prescrizione.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018 e 147/2022 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
2 L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
e del , che si liquidano in euro 900,00 in favore Controparte_3 Controparte_2 di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Nocera Inferiore, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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