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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4355/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 17/04/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ESPOSITO VITALIANA;
(ROMA (RM),29.5.1974), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Controparte_1
ANNA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 “a) la casa coniugale di Via Casetta Mattei 201, della quale la è Parte_1
proprietaria al 90%, viene assegnata alla stessa che continuerà a viverci con i figli.
b) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocazione stabile presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla religione e alle spese straordinarie per le quali sia necessario il consenso di entrambi i coniugi,
in ossequio al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17.12.2014, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, nel senso che ciascuno di essi potrà decidere su tutto quanto necessario e utile per i figli nella sua quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
c) Con riferimento al diritto di visita, il padre terrà con sé i minori nella giornata infrasettimanale del mercoledì dalle ore 16,30 con riaccompagno a scuola il giorno seguente. I fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21,00 e, in caso di sospensione delle lezioni per venerdì si intenderà alle 16,30.
d) I genitori concordano che tali giornate potranno essere variate, previo consenso dell'atro genitore, per motivi di carattere lavorativo.
e) Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto 1/15 o 16/31 ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé ad anni alterni i minori dal 23 al 30 dicembre o dal
2 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali il padre ad anni alterni terrà
con sé i minori la domenica di Pasqua o il lunedì santo.
f) Il giorno del compleanno dei genitori i minori staranno con il genitore che compie gli anni.
g) Il giorno del compleanno dei minori gli stessi staranno ad anni alterni a pranzo o a cena con ciascun genitore;
h) Per le festività e/o i ponti ulteriori come previsti dal calendario, le stesse saranno ad anni alterni suddivise tra i genitori.
i) Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori, un assegno periodico mensile di € 600,00 di cui €
300,00 per ciascun minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla;
Parte_1
j) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da ciascuno nella misura del
50%, a tal fine i coniugi richiamano il Protocollo d'Intesa Tribunale di Roma
Foro romano debitamente sottoscritto dalle parti ed allegato all'omologa di separazione da intendersene parte integrante.
k) L'assegno unico ed universale per i figli a carico per i genitori affidatari viene recepito da entrambi i genitori al 50% a partire dal mese di gennaio 2023.
l) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e il rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/05/2006, giacché dagli atti risulta che
è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare.
3 Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4355/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30/05/2006 tra (ROMA (RM), 17/04/1976) e Parte_1
(ROMA (RM), 29.5.1974) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00736, Parte 2, Serie A01, Anno
2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4355/2024, introdotta da
(ROMA (RM), 17/04/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ESPOSITO VITALIANA;
(ROMA (RM),29.5.1974), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Controparte_1
ANNA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1 “a) la casa coniugale di Via Casetta Mattei 201, della quale la è Parte_1
proprietaria al 90%, viene assegnata alla stessa che continuerà a viverci con i figli.
b) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocazione stabile presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla religione e alle spese straordinarie per le quali sia necessario il consenso di entrambi i coniugi,
in ossequio al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma il
17.12.2014, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, nel senso che ciascuno di essi potrà decidere su tutto quanto necessario e utile per i figli nella sua quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
c) Con riferimento al diritto di visita, il padre terrà con sé i minori nella giornata infrasettimanale del mercoledì dalle ore 16,30 con riaccompagno a scuola il giorno seguente. I fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21,00 e, in caso di sospensione delle lezioni per venerdì si intenderà alle 16,30.
d) I genitori concordano che tali giornate potranno essere variate, previo consenso dell'atro genitore, per motivi di carattere lavorativo.
e) Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto 1/15 o 16/31 ad anni alterni. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé ad anni alterni i minori dal 23 al 30 dicembre o dal
2 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali il padre ad anni alterni terrà
con sé i minori la domenica di Pasqua o il lunedì santo.
f) Il giorno del compleanno dei genitori i minori staranno con il genitore che compie gli anni.
g) Il giorno del compleanno dei minori gli stessi staranno ad anni alterni a pranzo o a cena con ciascun genitore;
h) Per le festività e/o i ponti ulteriori come previsti dal calendario, le stesse saranno ad anni alterni suddivise tra i genitori.
i) Il Sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori, un assegno periodico mensile di € 600,00 di cui €
300,00 per ciascun minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla;
Parte_1
j) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da ciascuno nella misura del
50%, a tal fine i coniugi richiamano il Protocollo d'Intesa Tribunale di Roma
Foro romano debitamente sottoscritto dalle parti ed allegato all'omologa di separazione da intendersene parte integrante.
k) L'assegno unico ed universale per i figli a carico per i genitori affidatari viene recepito da entrambi i genitori al 50% a partire dal mese di gennaio 2023.
l) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e il rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/05/2006, giacché dagli atti risulta che
è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare.
3 Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4355/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30/05/2006 tra (ROMA (RM), 17/04/1976) e Parte_1
(ROMA (RM), 29.5.1974) trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00736, Parte 2, Serie A01, Anno
2006, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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