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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. LOCATELLO LUIGI
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
Con gli Avv.ti MARCHI MARCO, DE PAOLI ALESSANDRO e
[...]
e CP_3 Controparte_4
Con gli Avv.ti MARCHI MARCO, DE PAOLI ALESSANDRO e CP_3
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
PRIMA DOMANDA
ACCERTARE E DICHIARARE che il rapporto di lavoro tra il ricorrente con le parti convenute
[...]
– ora – proseguito con Controparte_5 Controparte_4
ed eterodiretto da Amministratore Unico della è da Controparte_4 Controparte_1 CP_6
intendersi costituito e riferito a predette parti convenute, nessuna esclusa, da intendersi quale unico centro d'imputazione e, comunque a quel soggetto o soggetti che saranno ritenuti titolari del rapporto stesso anche a titolo di contitolarità, con ogni conseguente statuizione di rito e di merito
SECONDA DOMANDA
ACCERTATA e DICHIARATA la discriminatorietà e/o la ritorsività e/o l'illiceità e/o la contradditorietà ex lege, comunque, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento comunicato con lettera dd. 20.10.2022
IN VIA PRINCIPALE, ai sensi dell'art. 18, c. 1 e 2 della L. 300/70 nov. CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso e/o in solido tra loro – ovvero, in subordine e salvo gravame – a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed CP_4
a risarcirgli il danno patito e patiendo da quantificare in ragione delle mensilità della retribuzione non percepita dal recesso alla reintegrazione – comunque in misura non inferiore a cinque mensilità – oltre la contribuzione di legge;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame, ai sensi del predetto articolo 18, commi 4 e 7 della L. 300/70 nov.
CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso e/o in solido tra loro – ovvero, in subordine e salvo gravame – alla CP_4
reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente ed al pagamento in suo favore dell'indennità massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre la contribuzione di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, e salvo gravame, ai sensi del predetto articolo 18, comma 5
CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso – ovvero, in subordine e salvo gravame – a corrispondere l'indennità CP_4 nella misura massima pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e per non lasciar nulla d'intentato, salvo gravame, si chiede che venga applicato il regime sanzionatorio di cui alla L. 604/1966 nella misura non inferiore alle 14 mensilità di predetta RGF a carico della convenuta CP_4
IN OGNI CASO, somme tutte da incrementare, ex art. 429 del CPC, con la rivalutazione Istat e gli interessi legali sugli importi rivalutati e da calcolare dal dì dell'insorgenza del singolo credito al saldo.
Compensi e spese rifuse oltre l'IVA e CPA come per legge.
PER I RESISTENTI e Controparte_1 CP_2
A) IN VIA PRINCIPALE: Respingersi con la migliore motivazione ogni domanda proposta nei confronti degli odierni deducenti, attesa la loro giuridica estraneità rispetto al presente giudizio. Spese e compensi interamente rifusi.
B) IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Laddove in denegata ipotesi non trovassero accoglimento le sopra indicate conclusioni formulate in via principale, respingersi comunque ogni domanda formulata nei confronti dei deducenti ritenuta la legittimità dell'intimato licenziamento. Spese e compensi integralmente rifusi.
PER I RESISTENTI e CP_4 Controparte_4
NEL MERITO: in via principale, rigettarsi il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto sia in relazione alla
“prima domanda” che, in ogni caso, in relazione alla “seconda domanda” svolta dal ricorrente. Spese e compensi rifusi.
In via del tutto subordinata e per tuziorismo, salvo gravame, ridursi in ogni caso al minimo ex lege le poste indennitarie e/o risarcitorie che si ritenessero dovute dedotto l'aliunde perceptum.
IN VIA RICONVENZIONALE: si chiede che il ricorrente venga condannato alla restituzione alla datrice di lavoro della vettura aziendale Toyota RAV4 targata FX047RW, del dispositivo Telepass CP_4 n. 24150385 e del telefono aziendale Iphone SE Black 64 giga MX9R2QL/A con relativa SIM card compagnia
Welcome Italia Spa con gestore Vianova con numero di telefono associato n. 335- 6252829, beni aziendali tutti in suo possesso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2023 ha inteso adire il Giudice del Lavoro onde sentir: Parte_1
• accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti convenute , Controparte_4
e Tand's Srls eterodiretto dal padre pure evocato in CP_4 Controparte_1
giudizio, va considerato quale unico centro di imputazione;
• accertare e dichiarare in via principale la nullità per asserita discriminatorietà e/o ritorsività del licenziamento intimato con lettera dd. 20/10/2022 con ogni conseguente statuizione di tipo reintegratorio e risarcitorio.
Ciò premesso, rileva l'adito Tribunale come sia decidibile allo stato degli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la sola questione inerente l'invocata invalidità dell'adottato provvedimento espulsivo per ragioni di carattere disciplinare (prolungata assenza dal lavoro).
Orbene reputa il giudicante come un'attenta disamina della documentazione versata in causa consenta ragionevolmente di ritenere come la determinazione assunta dalla sia connotata da CP_4
un'evidente ritorsività. Ed invero:
A. Prendendo ovviamente a riferimento la propedeutica contestazione disciplinare del 26 settembre
2022, va valorizzata come necessario incipit la richiamata missiva dd. 8/3/2022 nella quale il legale responsabile di dà atto con rammarico che A TUTT'OGGI Controparte_5
PERDURA L'ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL FIGLIO DAL POSTO DI LAVORO
MANIFESTANDO L'AUSPICIO CHE DETTA SITUAZIONE VENISSE A BREVE
CHIARITA E RIBADENDO IL SEMPLICE INVITO AL FIGLIO A VOLER ASSOLVERE
SENZA INDUGIO ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI.
Al tempo stesso ha inteso ALLEGARE A FAVORE DEL PROPRIO CONGIUNTO
DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 RIPORTANTE A TITOLO LIBERALE E AL Pt_2
FINE DI CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DELLA COPERTURA PREVIDENZIALE
LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO AL LORDO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI E FISCALI DI € 1.300,00. B. Risulta altresì per tabulas che l'odierno convenuto ha inteso INVIARE Controparte_1
SUCCESSIVAMENTE ALTRE CINQUE LETTERE DI IDENTICO CONTENUTO IN DATA
7/4/2022, 9/5/2022, 8/6/2022, 7/7/2022 e 3/8/2022 con allegati i cedolini mensili (all.17).
Orbene alla luce delle riportate circostanze aventi natura oggettiva non v'è chi non veda che se la peraltro perdurante assenza lavorativa fosse stata effettivamente giustificata:
1) appare ignoto il motivo per cui non sia stata spiccata immediatamente, ovvero dopo i tre giorni previsti dal CCNL, la contestazione disciplinare;
2) si rivela soprattutto ignota la ragione per cui nelle precitate sei missive si parli genericamente di inadempimento senza diffidare il ricorrente attraverso la fissazione di un termine per il rientro ma addirittura procedendo alla corresponsione di trattamenti economici significativi di €
1.300,00 mensili, un tanto CONTRIBUENDO A RAFFORZARE RAGIONEVOLMENTE
NELL'ODIERNO RICORRENTE LA CONVINZIONE DI ESSERE NEL GIUSTO.
Il tutto viene improvvisamente a mutare, con cessazione delle menzionate elargizioni e QUALE FATTORE
UNICO E DETERMINANTE a giustificazione del provvedimento finale:
• quando, a fronte della manifestata disponibilità del convenuto di liquidare Controparte_1 al figlio il TFR e le quote societarie, si è sentito rispondere da quest'ultimo, ATTRAVERSO
MESSAGGIO VIA WHATSAPP DD. 2/9/2022: “RIVOLGITI AI MIEI AVVOCATI”;
• quando, a distanza di breve tempo e attraverso la medesima modalità di interlocuzione
(messaggio via WHATSAPP DD. 6/10/2022) ha inteso rinfacciare al padre il fatto Parte_1
di avere i primi anni della lavorato giorno e notte senza vedersi riconoscere a CP_4
livello di retribuzione le ore eccedenti versando al contrario lo stipendio al fratello AL che quasi mai aveva messo piede in Azienda.
Alla luce delle considerazioni che precedono – idonee a comprovare la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento (rendendo per ciò stesso ultronea l'indagine in punto unico centro di imputazione delle società convenute quanto al raggiungimento dei requisiti dimensionali) e dichiarato al tempo stesso il difetto di legittimazione passiva del resistente quale persona fisica – va Controparte_1 CP_4
condannata a reintegrare l'odierno attore nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di Parte_1
indennità risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate alla retribuzione desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 27, previo assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza riferita alla sola – quale società intimante il CP_4
licenziamento di cui trattasi – ravvisandosi giustificati motivi per compensare integralmente quelle inerenti alle altre parti processuali.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara, l'invalidità del licenziamento intimato con nota dd. 20/10/2022, attesa la natura ritorsiva del medesimo e per l'effetto
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
reintegrare il signor nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate alla retribuzione desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 27, previo assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al sodisfo.
3) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di nonché non luogo a provvedere in Controparte_1
punto unico centro di imputazione delle società resistenti, stante l'assorbimento della relativa domanda nell'accertamento giudiziale di cui al punto che precede.
4) Condanna, infine, a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite, Controparte_4 Parte_1
complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato pari ad €259,00 compensandosi integralmente quelle inerenti alle altre parti processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. LOCATELLO LUIGI
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
Con gli Avv.ti MARCHI MARCO, DE PAOLI ALESSANDRO e
[...]
e CP_3 Controparte_4
Con gli Avv.ti MARCHI MARCO, DE PAOLI ALESSANDRO e CP_3
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
PRIMA DOMANDA
ACCERTARE E DICHIARARE che il rapporto di lavoro tra il ricorrente con le parti convenute
[...]
– ora – proseguito con Controparte_5 Controparte_4
ed eterodiretto da Amministratore Unico della è da Controparte_4 Controparte_1 CP_6
intendersi costituito e riferito a predette parti convenute, nessuna esclusa, da intendersi quale unico centro d'imputazione e, comunque a quel soggetto o soggetti che saranno ritenuti titolari del rapporto stesso anche a titolo di contitolarità, con ogni conseguente statuizione di rito e di merito
SECONDA DOMANDA
ACCERTATA e DICHIARATA la discriminatorietà e/o la ritorsività e/o l'illiceità e/o la contradditorietà ex lege, comunque, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del licenziamento comunicato con lettera dd. 20.10.2022
IN VIA PRINCIPALE, ai sensi dell'art. 18, c. 1 e 2 della L. 300/70 nov. CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso e/o in solido tra loro – ovvero, in subordine e salvo gravame – a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed CP_4
a risarcirgli il danno patito e patiendo da quantificare in ragione delle mensilità della retribuzione non percepita dal recesso alla reintegrazione – comunque in misura non inferiore a cinque mensilità – oltre la contribuzione di legge;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame, ai sensi del predetto articolo 18, commi 4 e 7 della L. 300/70 nov.
CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso e/o in solido tra loro – ovvero, in subordine e salvo gravame – alla CP_4
reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente ed al pagamento in suo favore dell'indennità massima pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre la contribuzione di legge;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, e salvo gravame, ai sensi del predetto articolo 18, comma 5
CONDANNARE le parti convenute anche intese come unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e contitolari dello stesso – ovvero, in subordine e salvo gravame – a corrispondere l'indennità CP_4 nella misura massima pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE e per non lasciar nulla d'intentato, salvo gravame, si chiede che venga applicato il regime sanzionatorio di cui alla L. 604/1966 nella misura non inferiore alle 14 mensilità di predetta RGF a carico della convenuta CP_4
IN OGNI CASO, somme tutte da incrementare, ex art. 429 del CPC, con la rivalutazione Istat e gli interessi legali sugli importi rivalutati e da calcolare dal dì dell'insorgenza del singolo credito al saldo.
Compensi e spese rifuse oltre l'IVA e CPA come per legge.
PER I RESISTENTI e Controparte_1 CP_2
A) IN VIA PRINCIPALE: Respingersi con la migliore motivazione ogni domanda proposta nei confronti degli odierni deducenti, attesa la loro giuridica estraneità rispetto al presente giudizio. Spese e compensi interamente rifusi.
B) IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Laddove in denegata ipotesi non trovassero accoglimento le sopra indicate conclusioni formulate in via principale, respingersi comunque ogni domanda formulata nei confronti dei deducenti ritenuta la legittimità dell'intimato licenziamento. Spese e compensi integralmente rifusi.
PER I RESISTENTI e CP_4 Controparte_4
NEL MERITO: in via principale, rigettarsi il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto sia in relazione alla
“prima domanda” che, in ogni caso, in relazione alla “seconda domanda” svolta dal ricorrente. Spese e compensi rifusi.
In via del tutto subordinata e per tuziorismo, salvo gravame, ridursi in ogni caso al minimo ex lege le poste indennitarie e/o risarcitorie che si ritenessero dovute dedotto l'aliunde perceptum.
IN VIA RICONVENZIONALE: si chiede che il ricorrente venga condannato alla restituzione alla datrice di lavoro della vettura aziendale Toyota RAV4 targata FX047RW, del dispositivo Telepass CP_4 n. 24150385 e del telefono aziendale Iphone SE Black 64 giga MX9R2QL/A con relativa SIM card compagnia
Welcome Italia Spa con gestore Vianova con numero di telefono associato n. 335- 6252829, beni aziendali tutti in suo possesso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/6/2023 ha inteso adire il Giudice del Lavoro onde sentir: Parte_1
• accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra le parti convenute , Controparte_4
e Tand's Srls eterodiretto dal padre pure evocato in CP_4 Controparte_1
giudizio, va considerato quale unico centro di imputazione;
• accertare e dichiarare in via principale la nullità per asserita discriminatorietà e/o ritorsività del licenziamento intimato con lettera dd. 20/10/2022 con ogni conseguente statuizione di tipo reintegratorio e risarcitorio.
Ciò premesso, rileva l'adito Tribunale come sia decidibile allo stato degli atti, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, la sola questione inerente l'invocata invalidità dell'adottato provvedimento espulsivo per ragioni di carattere disciplinare (prolungata assenza dal lavoro).
Orbene reputa il giudicante come un'attenta disamina della documentazione versata in causa consenta ragionevolmente di ritenere come la determinazione assunta dalla sia connotata da CP_4
un'evidente ritorsività. Ed invero:
A. Prendendo ovviamente a riferimento la propedeutica contestazione disciplinare del 26 settembre
2022, va valorizzata come necessario incipit la richiamata missiva dd. 8/3/2022 nella quale il legale responsabile di dà atto con rammarico che A TUTT'OGGI Controparte_5
PERDURA L'ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL FIGLIO DAL POSTO DI LAVORO
MANIFESTANDO L'AUSPICIO CHE DETTA SITUAZIONE VENISSE A BREVE
CHIARITA E RIBADENDO IL SEMPLICE INVITO AL FIGLIO A VOLER ASSOLVERE
SENZA INDUGIO ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI.
Al tempo stesso ha inteso ALLEGARE A FAVORE DEL PROPRIO CONGIUNTO
DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 RIPORTANTE A TITOLO LIBERALE E AL Pt_2
FINE DI CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DELLA COPERTURA PREVIDENZIALE
LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO AL LORDO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI E FISCALI DI € 1.300,00. B. Risulta altresì per tabulas che l'odierno convenuto ha inteso INVIARE Controparte_1
SUCCESSIVAMENTE ALTRE CINQUE LETTERE DI IDENTICO CONTENUTO IN DATA
7/4/2022, 9/5/2022, 8/6/2022, 7/7/2022 e 3/8/2022 con allegati i cedolini mensili (all.17).
Orbene alla luce delle riportate circostanze aventi natura oggettiva non v'è chi non veda che se la peraltro perdurante assenza lavorativa fosse stata effettivamente giustificata:
1) appare ignoto il motivo per cui non sia stata spiccata immediatamente, ovvero dopo i tre giorni previsti dal CCNL, la contestazione disciplinare;
2) si rivela soprattutto ignota la ragione per cui nelle precitate sei missive si parli genericamente di inadempimento senza diffidare il ricorrente attraverso la fissazione di un termine per il rientro ma addirittura procedendo alla corresponsione di trattamenti economici significativi di €
1.300,00 mensili, un tanto CONTRIBUENDO A RAFFORZARE RAGIONEVOLMENTE
NELL'ODIERNO RICORRENTE LA CONVINZIONE DI ESSERE NEL GIUSTO.
Il tutto viene improvvisamente a mutare, con cessazione delle menzionate elargizioni e QUALE FATTORE
UNICO E DETERMINANTE a giustificazione del provvedimento finale:
• quando, a fronte della manifestata disponibilità del convenuto di liquidare Controparte_1 al figlio il TFR e le quote societarie, si è sentito rispondere da quest'ultimo, ATTRAVERSO
MESSAGGIO VIA WHATSAPP DD. 2/9/2022: “RIVOLGITI AI MIEI AVVOCATI”;
• quando, a distanza di breve tempo e attraverso la medesima modalità di interlocuzione
(messaggio via WHATSAPP DD. 6/10/2022) ha inteso rinfacciare al padre il fatto Parte_1
di avere i primi anni della lavorato giorno e notte senza vedersi riconoscere a CP_4
livello di retribuzione le ore eccedenti versando al contrario lo stipendio al fratello AL che quasi mai aveva messo piede in Azienda.
Alla luce delle considerazioni che precedono – idonee a comprovare la natura ritorsiva dell'intimato licenziamento (rendendo per ciò stesso ultronea l'indagine in punto unico centro di imputazione delle società convenute quanto al raggiungimento dei requisiti dimensionali) e dichiarato al tempo stesso il difetto di legittimazione passiva del resistente quale persona fisica – va Controparte_1 CP_4
condannata a reintegrare l'odierno attore nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di Parte_1
indennità risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate alla retribuzione desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 27, previo assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza riferita alla sola – quale società intimante il CP_4
licenziamento di cui trattasi – ravvisandosi giustificati motivi per compensare integralmente quelle inerenti alle altre parti processuali.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara, l'invalidità del licenziamento intimato con nota dd. 20/10/2022, attesa la natura ritorsiva del medesimo e per l'effetto
2) Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4
reintegrare il signor nel posto di lavoro nonché a corrispondergli a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e ragguagliate alla retribuzione desumibile dalle buste paga di cui all'allegato 27, previo assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al sodisfo.
3) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di nonché non luogo a provvedere in Controparte_1
punto unico centro di imputazione delle società resistenti, stante l'assorbimento della relativa domanda nell'accertamento giudiziale di cui al punto che precede.
4) Condanna, infine, a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite, Controparte_4 Parte_1
complessivamente liquidate in € 11.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato pari ad €259,00 compensandosi integralmente quelle inerenti alle altre parti processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci