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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8866/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RP-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9759/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec, in data 23 aprile 2025, Ricorrente_1, nata a [...] il Data di nascita_1, residente a [...] in Indirizzo_1 Sc. Un. Int 5 (Cap 00181) – Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliata, ai fini esclusivi del presente atto, presso il difensore Dott. Difensore_1
(iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. Numero_1, Codice Fiscale
CF_Difensore_1, con studio sito a Roma in Indirizzo_2 Cap 00179 FAX: Telefono_2 -
PEC: Email_1) ha impugnato il silenzio - rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso trasmessa a mezzo pec il 6 novembre 2024, con la quale chiedeva la restituzione di € 136.517,00 oltre interessi di quanto, indebitamente versato con codice 4200 in relazione all'a.i. 2021 a titolo di RP, in assolvimento di un'inesistente obbligazione tributaria.
In particolare, ha allegato e dedotto di aver presentato il Modello Redditi PF relativamente al periodo d'imposta 2021 e di aver dichiarato, nel quadro RM, redditi di importo pari ad
€ 682.583,00, dai quali scaturiva un acconto di imposta RP (codice 4200 – acconto sulle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata) di complessivi € 136.517,00 versati in n. 6 rate.
Siffatti redditi erano stati percepiti dalla stessa “in qualità di erede a titolo di liquidazione della quota di partecipazione del 50% posseduta dal defunto padre (Sig. Nominativo_1 Codice Fiscale CF_Nominativo_1) nella società immobiliare Società_1 SAS DI Nominativo_1
E C. Codice Fiscale P.IVA_1”.
In conseguenza del decesso in data 25/05/2020 del socio accomandatario Sig. Nominativo_1, il socio accomandante superstite (Sig.ra Nominativo_2) precludeva alle tre figlie eredi (tra cui la ricorrente) il subentro nella compagine sociale, e in loro favore maturava pertanto il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione appartenuta al genitore.
Con accordo di mediazione del 16/12/2021 a chiusura del contenzioso nstaurato con la società il valore di liquidazione della quota di partecipazione veniva definitivamente quantificato in complessivi euro
2.285.489,25.
L'importo percepito dalla ricorrente (1/3 pari a euro 761.830,00) veniva quindi dichiarato nel modello REDDITI PF nella misura di euro 682.583,00, non avendo tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione alla società immobiliare, detraendo solamente il valore pro quota (1/3 pari a euro 79.247,00) degli utili complessivi
(euro 237.742,00) attribuiti per trasparenza in capo al de cuius dal 2003 al 2019.
Ha sostenuto di avere diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto Irpef, poiché valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione superiore a quanto percepito dall'erede in sede di liquidazione della quota, quale che sia il calcolo da effettuate (quantificare il costo sostenuto dalla ricorrente in qualità di erede in sede di successione ovvero quantificare i costi riferibili al de cuius in qualità di socio, costi sostenuti inizialmente tramite conferimento e successivamente nel corso degli anni di attività della società).
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma DPII instando per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
Invero secondo l'assunto la ricorrente non avrebbe conseguito alcun reddito da assoggettare a tassazione separata, atteso che il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarebbe maggiore rispetto alla quota netta effettivamente liquidata all'erede. Nello specifico, la ricorrente prospetta un primo scenario di calcolo in cui il costo fiscale della partecipazione dalla stessa sostenuto in qualità di erede - desumibile dalla successione del 2020 - sarebbe superiore rispetto al corrispettivo netto percepito, come risultante dall'atto transattivo del 2021 (valore fiscale della partecipazione per 1/3 = € 758.910,49 e quota netta percepita dalla ricorrente = € 743.171,08).
Il secondo metodo di calcolo assume come costo fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione acquisita dal de cuius in qualità di socio, desumibile dal conferimento del 2003, e che sarebbe superiore rispetto al corrispettivo netto percepito dalla ricorrente, come risultante dall'atto transattivo del 2021 (valore fiscale della partecipazione per 1/3 = € 907.355,50 e quota netta percepita dalla ricorrente = € 743.171,08).
In entrambi i casi – sostiene la ricorrente – non sarebbe sorto il presupposto impositivo.
Diversamente Ella ha conseguito il diritto di credito nei confronti della società Società_1 s.
a.s. Di Nominativo_1 E C. (oggi denominata Società_2 s.a.s. di Nominativo_3 E C.) alla liquidazione della quota del socio deceduto.
Nondimeno l'art. 68 comma sei del TUIR prevede che : “Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo
5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio".
Tali riferimenti circa eventuali utili percepiti, che andrebbero a diminuire il costo fiscale calcolato, non sono stati documentati.
Sotto altro profilo non sono stati adeguatamente provati i valori degli immobili posseduti dalla società stante la dissonanza tra le perizie allegate in giudizio e non sono state allegati bilanci o altri documenti societari comprovanti la determinazione del costo fiscale della partecipazione.
Ne consegue, almeno allo stato e nel presente procedimento. il mancato assolvimento dell'onere probatorio prescritto dall'art. 7, c.
5-bis, ult. periodo, D.Lgs. n. 546/1992 nonché dall'art. 2697 c.c. per ottenere la restituzione dell'indebito.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il gravame va respinto.
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8866/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO RP-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9759/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato via pec, in data 23 aprile 2025, Ricorrente_1, nata a [...] il Data di nascita_1, residente a [...] in Indirizzo_1 Sc. Un. Int 5 (Cap 00181) – Codice Fiscale CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliata, ai fini esclusivi del presente atto, presso il difensore Dott. Difensore_1
(iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. Numero_1, Codice Fiscale
CF_Difensore_1, con studio sito a Roma in Indirizzo_2 Cap 00179 FAX: Telefono_2 -
PEC: Email_1) ha impugnato il silenzio - rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso trasmessa a mezzo pec il 6 novembre 2024, con la quale chiedeva la restituzione di € 136.517,00 oltre interessi di quanto, indebitamente versato con codice 4200 in relazione all'a.i. 2021 a titolo di RP, in assolvimento di un'inesistente obbligazione tributaria.
In particolare, ha allegato e dedotto di aver presentato il Modello Redditi PF relativamente al periodo d'imposta 2021 e di aver dichiarato, nel quadro RM, redditi di importo pari ad
€ 682.583,00, dai quali scaturiva un acconto di imposta RP (codice 4200 – acconto sulle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata) di complessivi € 136.517,00 versati in n. 6 rate.
Siffatti redditi erano stati percepiti dalla stessa “in qualità di erede a titolo di liquidazione della quota di partecipazione del 50% posseduta dal defunto padre (Sig. Nominativo_1 Codice Fiscale CF_Nominativo_1) nella società immobiliare Società_1 SAS DI Nominativo_1
E C. Codice Fiscale P.IVA_1”.
In conseguenza del decesso in data 25/05/2020 del socio accomandatario Sig. Nominativo_1, il socio accomandante superstite (Sig.ra Nominativo_2) precludeva alle tre figlie eredi (tra cui la ricorrente) il subentro nella compagine sociale, e in loro favore maturava pertanto il diritto alla liquidazione della quota di partecipazione appartenuta al genitore.
Con accordo di mediazione del 16/12/2021 a chiusura del contenzioso nstaurato con la società il valore di liquidazione della quota di partecipazione veniva definitivamente quantificato in complessivi euro
2.285.489,25.
L'importo percepito dalla ricorrente (1/3 pari a euro 761.830,00) veniva quindi dichiarato nel modello REDDITI PF nella misura di euro 682.583,00, non avendo tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione alla società immobiliare, detraendo solamente il valore pro quota (1/3 pari a euro 79.247,00) degli utili complessivi
(euro 237.742,00) attribuiti per trasparenza in capo al de cuius dal 2003 al 2019.
Ha sostenuto di avere diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto Irpef, poiché valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione superiore a quanto percepito dall'erede in sede di liquidazione della quota, quale che sia il calcolo da effettuate (quantificare il costo sostenuto dalla ricorrente in qualità di erede in sede di successione ovvero quantificare i costi riferibili al de cuius in qualità di socio, costi sostenuti inizialmente tramite conferimento e successivamente nel corso degli anni di attività della società).
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma DPII instando per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Nel merito va disatteso.
Invero secondo l'assunto la ricorrente non avrebbe conseguito alcun reddito da assoggettare a tassazione separata, atteso che il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarebbe maggiore rispetto alla quota netta effettivamente liquidata all'erede. Nello specifico, la ricorrente prospetta un primo scenario di calcolo in cui il costo fiscale della partecipazione dalla stessa sostenuto in qualità di erede - desumibile dalla successione del 2020 - sarebbe superiore rispetto al corrispettivo netto percepito, come risultante dall'atto transattivo del 2021 (valore fiscale della partecipazione per 1/3 = € 758.910,49 e quota netta percepita dalla ricorrente = € 743.171,08).
Il secondo metodo di calcolo assume come costo fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione acquisita dal de cuius in qualità di socio, desumibile dal conferimento del 2003, e che sarebbe superiore rispetto al corrispettivo netto percepito dalla ricorrente, come risultante dall'atto transattivo del 2021 (valore fiscale della partecipazione per 1/3 = € 907.355,50 e quota netta percepita dalla ricorrente = € 743.171,08).
In entrambi i casi – sostiene la ricorrente – non sarebbe sorto il presupposto impositivo.
Diversamente Ella ha conseguito il diritto di credito nei confronti della società Società_1 s.
a.s. Di Nominativo_1 E C. (oggi denominata Società_2 s.a.s. di Nominativo_3 E C.) alla liquidazione della quota del socio deceduto.
Nondimeno l'art. 68 comma sei del TUIR prevede che : “Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo
5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio".
Tali riferimenti circa eventuali utili percepiti, che andrebbero a diminuire il costo fiscale calcolato, non sono stati documentati.
Sotto altro profilo non sono stati adeguatamente provati i valori degli immobili posseduti dalla società stante la dissonanza tra le perizie allegate in giudizio e non sono state allegati bilanci o altri documenti societari comprovanti la determinazione del costo fiscale della partecipazione.
Ne consegue, almeno allo stato e nel presente procedimento. il mancato assolvimento dell'onere probatorio prescritto dall'art. 7, c.
5-bis, ult. periodo, D.Lgs. n. 546/1992 nonché dall'art. 2697 c.c. per ottenere la restituzione dell'indebito.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il gravame va respinto.
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti